Art. 4.
Il richiedente deve dichiarare nella domanda di permesso di non trovarsi nelle condizioni previste dal precedente art. 3, ovvero deve indicare i permessi di ricerca concessi alle persone o societa' che, nei suoi confronti, si trovino nelle condizioni previste dal predetto articolo.
Nel caso di omessa o inesatta dichiarazione il permesso di ricerca e' revocato senza diritto ad alcun indennizzo.
La revoca e' disposta con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e gli interessati.
Qualora il titolare del permesso provi che l'omissione o l'inesattezza fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto di dichiarazione, il Ministro per l'industria e per il commercio provvede, sentiti l'interessato ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, a ridurre l'area dei permessi nei limiti indicati nel precedente art. 3.
Il richiedente deve dichiarare nella domanda di permesso di non trovarsi nelle condizioni previste dal precedente art. 3, ovvero deve indicare i permessi di ricerca concessi alle persone o societa' che, nei suoi confronti, si trovino nelle condizioni previste dal predetto articolo.
Nel caso di omessa o inesatta dichiarazione il permesso di ricerca e' revocato senza diritto ad alcun indennizzo.
La revoca e' disposta con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e gli interessati.
Qualora il titolare del permesso provi che l'omissione o l'inesattezza fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto di dichiarazione, il Ministro per l'industria e per il commercio provvede, sentiti l'interessato ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, a ridurre l'area dei permessi nei limiti indicati nel precedente art. 3.