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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 2, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TA ANTONINO, Giudice monocratico in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 343/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 AM - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37276/A IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 513/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con spese vinte Resistente/Appellato: rigetto del ricorso e condanna della ricorrente alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 37276 emesso dalla Società_1 S.R.L., concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali del Comune di Francavilla al Mare, notificato il 29 marzo 2025 per il recupero di IMU relativa all'anno 2019 per complessivi € 652,00 - € 461,00 per imposta, € 138,30 per sanzioni - € 42,27 per interessi di mora - € 10,00 per spese di notifica, ha promosso rituale e tempestivo ricorso Ricorrente_1 censurando l'atto per irragionevolezza ed infondatezza non avendo, al riguardo, considerato la Società_1 s.r.l. che l'immobile tassato – situato in Francavilla al Mare, Indirizzo_1, nel N.C.E.U. al foglio 3, p.lla 509, SUB 4, 8 e 9 – era esentato da imposta in quanto corrispondente, nell'anno 2019, a propria abitazione principale, residenza anagrafica ed effettiva abituale dimora.
Ha concluso per l'accoglimento del ricorso con spese vinte.
Si è costituita in giudizio la Società_1 S.R.L., con deposito di controdeduzioni del 4 luglio 2025 spiegando in punto di fatto che, come riportato nell'avviso di accertamento, per l'anno 2019 era stato omesso il versamento di IMU relativamente ad immobili in Francavilla al Mare, Indirizzo_1, in catasto al foglio 3, p.lla 509, sub 4 e 6 di cui la ricorrente risultava proprietaria per la quota del 25% e nulla era stato richiesto invece, a titolo di IMU, relativamente alla quota dell'immobile iscritto in catasto al fg. 3, part. 509, sub 3, ubicato al medesimo indirizzo, nel quale la Ricorrente_1 risiedeva, nell'anno 2019, unitamente alla madre. Ritenendo del tutto legittima la applicazione dell'imposta nei limiti illustrati la Società_1 s.r.l. ha quindi concluso per il rigetto del ricorso con favore delle spese.
La difesa della ricorrente ha depositato memoria illustrativa del 7 novembre 2025 deducendo che la resistente, in sede di costituzione, aveva inammissibilmente emendato ed integrato la motivazione dell'avviso di accertamento elevando a presupposto della imposta la fattispecie del compossesso di quote immobiliari non addotte nella motivazione originaria.
Nella udienza di discussione del 19 novembre 2025, sulle conclusioni delle parti come in verbale, la controversia veniva indi trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è respinto.
Preliminarmente è rigettata la eccezione formulata, con memoria illustrativa del 7.11.2025, dal difensore della ricorrente in ordine alla ipotizzata e non ammissibile innovazione ed integrazione della motivazione dell'accertamento tratta dall'aver la Società_1 s.r.l. introdotto in giudizio, soltanto all'atto della costituzione e del deposito della controdeduzioni, il thema della comproprietà per quote di immobili in giudizio.
L'eccezione è tuttavia infondata nel rilievo, in sé del tutto ovvio, che il riferimento della resistente Risco s.r. l. alla circostanza che Ricorrente_1 era comproprietaria, nell'anno di imposta della quota del 25% della p.lla 509, sub 4 e 6, vale unicamente ad evidenziare che questi ultimi indicati immobili non erano adibiti ad abitazione ed erano, di conseguenza, assoggettabili a tassazione IMU. A tale specifico riguardo la Corte osserva che la ricorrente, nell'atto introduttivo, ha espressamente dichiarato di disporre, già dal 2019, della comproprietà indivisa, insieme alla madre Nominativo_2 e alla sorella Nominativo_1, in forza di successione del padre Ricorrente_1 e di rinuncia all'eredità della di lui moglie Nominativo_2 avvenuta con atto del 28 agosto 1995 del successivo atto pubblico di divisione e di donazione del 12 marzo 2021, della casa familiare sita in Francavilla al Mare, Indirizzo_1, con annessa e circostante corte esclusiva, composta da un appartamento al piano terra, un appartamento al piano primo ed un appartamento al piano secondo-sottotetto, riportati nell'anno 2019 nel N.C.E.U. al foglio
3, p.lla 509, subalterni 4, 8 e 9.
Come peraltro precisato nelle controdeduzioni depositate dalla difesa della Società_1 s.r.l., nell'anno 2019 la Sig.ra Ricorrente_1 possedeva i seguenti immobili in Comune di Francavilla al Mare: - quota parte ¼ immobile iscritto in catasto al fg. 3, part. 509, sub. 4; - quota parte ¼ immobile iscritto in catasto al fg. 3, part. 509, sub. 6; - quota parte ¼ immobile iscritto in catasto al fg. 3, part. 509, sub. 3.
Successivamente, nel 2020, a seguito della soppressione del subalterno n. 3 sono stati generati i subalterni
8 e 9, invero riportati nel ricorso come se fossero già esistenti nel 2019.
Nel 2019 la ricorrente era certamente residente in [...], all'interno dell'immobile sub 3) di proprietà per ½ della madre Nominativo_2, per ¼ di Nominativo_1 e per il restante ¼ della odierna ricorrente la quale, nell'anno 2019, risulta iscritta nello stato di famiglia con la madre la quale dichiara e fruisce del regime di abitazione principale in relazione al predetto sub. 3, esente da IMU.
Da ciò discende la legittimità dell'I.M.U. sugli immobili distinti al foglio 3, p.lla 509, subalterni 4 e 6, non corrisposta dalla ricorrente relativamente all'anno 2019 e liquidata, in uno alla sanzione per omesso versamento, agli interessi di mora ed alle spese di notifica, nell'avviso di accertamento esecutivo n. 37276 emesso dalla Società_1 S.R.L., concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali del Comune di Francavilla al Mare.
Le spese di lite, liquidate come nel dispositivo, seguono la soccombenza,
P.Q.M.
la Corte di Giustizia di 1° grado di Chieti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. R.G.R. 343/2025 promosso da Ricorrente_1 contro la Società_1 s.r.l. - concessionaria del Comune di Francavilla al Mare, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della resistente, delle spese di lite liquidate in € 300,00 oltre accessori di legge.
Chieti, 19 novembre 2025. Il Giudice
ON AR
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 2, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TA ANTONINO, Giudice monocratico in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 343/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 AM - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37276/A IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 513/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con spese vinte Resistente/Appellato: rigetto del ricorso e condanna della ricorrente alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 37276 emesso dalla Società_1 S.R.L., concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali del Comune di Francavilla al Mare, notificato il 29 marzo 2025 per il recupero di IMU relativa all'anno 2019 per complessivi € 652,00 - € 461,00 per imposta, € 138,30 per sanzioni - € 42,27 per interessi di mora - € 10,00 per spese di notifica, ha promosso rituale e tempestivo ricorso Ricorrente_1 censurando l'atto per irragionevolezza ed infondatezza non avendo, al riguardo, considerato la Società_1 s.r.l. che l'immobile tassato – situato in Francavilla al Mare, Indirizzo_1, nel N.C.E.U. al foglio 3, p.lla 509, SUB 4, 8 e 9 – era esentato da imposta in quanto corrispondente, nell'anno 2019, a propria abitazione principale, residenza anagrafica ed effettiva abituale dimora.
Ha concluso per l'accoglimento del ricorso con spese vinte.
Si è costituita in giudizio la Società_1 S.R.L., con deposito di controdeduzioni del 4 luglio 2025 spiegando in punto di fatto che, come riportato nell'avviso di accertamento, per l'anno 2019 era stato omesso il versamento di IMU relativamente ad immobili in Francavilla al Mare, Indirizzo_1, in catasto al foglio 3, p.lla 509, sub 4 e 6 di cui la ricorrente risultava proprietaria per la quota del 25% e nulla era stato richiesto invece, a titolo di IMU, relativamente alla quota dell'immobile iscritto in catasto al fg. 3, part. 509, sub 3, ubicato al medesimo indirizzo, nel quale la Ricorrente_1 risiedeva, nell'anno 2019, unitamente alla madre. Ritenendo del tutto legittima la applicazione dell'imposta nei limiti illustrati la Società_1 s.r.l. ha quindi concluso per il rigetto del ricorso con favore delle spese.
La difesa della ricorrente ha depositato memoria illustrativa del 7 novembre 2025 deducendo che la resistente, in sede di costituzione, aveva inammissibilmente emendato ed integrato la motivazione dell'avviso di accertamento elevando a presupposto della imposta la fattispecie del compossesso di quote immobiliari non addotte nella motivazione originaria.
Nella udienza di discussione del 19 novembre 2025, sulle conclusioni delle parti come in verbale, la controversia veniva indi trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è respinto.
Preliminarmente è rigettata la eccezione formulata, con memoria illustrativa del 7.11.2025, dal difensore della ricorrente in ordine alla ipotizzata e non ammissibile innovazione ed integrazione della motivazione dell'accertamento tratta dall'aver la Società_1 s.r.l. introdotto in giudizio, soltanto all'atto della costituzione e del deposito della controdeduzioni, il thema della comproprietà per quote di immobili in giudizio.
L'eccezione è tuttavia infondata nel rilievo, in sé del tutto ovvio, che il riferimento della resistente Risco s.r. l. alla circostanza che Ricorrente_1 era comproprietaria, nell'anno di imposta della quota del 25% della p.lla 509, sub 4 e 6, vale unicamente ad evidenziare che questi ultimi indicati immobili non erano adibiti ad abitazione ed erano, di conseguenza, assoggettabili a tassazione IMU. A tale specifico riguardo la Corte osserva che la ricorrente, nell'atto introduttivo, ha espressamente dichiarato di disporre, già dal 2019, della comproprietà indivisa, insieme alla madre Nominativo_2 e alla sorella Nominativo_1, in forza di successione del padre Ricorrente_1 e di rinuncia all'eredità della di lui moglie Nominativo_2 avvenuta con atto del 28 agosto 1995 del successivo atto pubblico di divisione e di donazione del 12 marzo 2021, della casa familiare sita in Francavilla al Mare, Indirizzo_1, con annessa e circostante corte esclusiva, composta da un appartamento al piano terra, un appartamento al piano primo ed un appartamento al piano secondo-sottotetto, riportati nell'anno 2019 nel N.C.E.U. al foglio
3, p.lla 509, subalterni 4, 8 e 9.
Come peraltro precisato nelle controdeduzioni depositate dalla difesa della Società_1 s.r.l., nell'anno 2019 la Sig.ra Ricorrente_1 possedeva i seguenti immobili in Comune di Francavilla al Mare: - quota parte ¼ immobile iscritto in catasto al fg. 3, part. 509, sub. 4; - quota parte ¼ immobile iscritto in catasto al fg. 3, part. 509, sub. 6; - quota parte ¼ immobile iscritto in catasto al fg. 3, part. 509, sub. 3.
Successivamente, nel 2020, a seguito della soppressione del subalterno n. 3 sono stati generati i subalterni
8 e 9, invero riportati nel ricorso come se fossero già esistenti nel 2019.
Nel 2019 la ricorrente era certamente residente in [...], all'interno dell'immobile sub 3) di proprietà per ½ della madre Nominativo_2, per ¼ di Nominativo_1 e per il restante ¼ della odierna ricorrente la quale, nell'anno 2019, risulta iscritta nello stato di famiglia con la madre la quale dichiara e fruisce del regime di abitazione principale in relazione al predetto sub. 3, esente da IMU.
Da ciò discende la legittimità dell'I.M.U. sugli immobili distinti al foglio 3, p.lla 509, subalterni 4 e 6, non corrisposta dalla ricorrente relativamente all'anno 2019 e liquidata, in uno alla sanzione per omesso versamento, agli interessi di mora ed alle spese di notifica, nell'avviso di accertamento esecutivo n. 37276 emesso dalla Società_1 S.R.L., concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali del Comune di Francavilla al Mare.
Le spese di lite, liquidate come nel dispositivo, seguono la soccombenza,
P.Q.M.
la Corte di Giustizia di 1° grado di Chieti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. R.G.R. 343/2025 promosso da Ricorrente_1 contro la Società_1 s.r.l. - concessionaria del Comune di Francavilla al Mare, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della resistente, delle spese di lite liquidate in € 300,00 oltre accessori di legge.
Chieti, 19 novembre 2025. Il Giudice
ON AR