Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 40
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccezione di inammissibilità per integrazione motivazione

    La Corte rigetta l'eccezione ritenendo che il riferimento alla comproprietà serva solo a evidenziare che gli immobili non erano adibiti ad abitazione e fossero quindi assoggettabili a IMU.

  • Rigettato
    Legittimità dell'accertamento IMU su immobili non abitazione principale

    La Corte rileva che la ricorrente era comproprietaria di immobili (sub 4 e 6) non adibiti ad abitazione principale, mentre l'abitazione principale (sub 3) era esente da IMU. Pertanto, l'IMU sugli immobili sub 4 e 6 è legittima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 40
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti
    Numero : 40
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo