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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/06/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
C O R T E D' A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, composta dai signori:
1) dott. Natalino Sapone Presidente
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere relatore
3) dott.ssa Rosa Maria Bova Consigliere
Sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 24.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 897/2019 R. G., promossa da
) nato il [...] a [...] rappresentato Parte_1 C.F._1 e difeso dall'avv. Giuseppe Maria Alessio ( ) C.F._2
Email_1
Appellante
Nei confronti di
( ) nato il [...] a [...], Controparte_1 CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio R. Mancini (c.f. CodiceFiscale_4
Email_2
Appellato
Esposizione del fatto e motivazione
Con atto di citazione conveniva in giudizio rivendicando Parte_1 Controparte_1
l'acquisto per usucapione del terreno sito in Molochio, riportato in NCT al foglio 5, part. 128, di proprietà del affermando di aver posseduto detto fondo per oltre venti anni pacificamente e CP_1 pubblicamente, animo domini.
Si costituiva il convenuto contestando la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto;
documentando il costante esercizio, da parte dei titolari, del diritto di signoria sul fondo controverso.
Il Tribunale di Palmi con sentenza 347/2019 pubblicata il 9 aprile 2019 rigettava la domanda di e lo condannava alle spese di giudizio. Parte_1
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 7.11.2019, ha impugnato la decisione in quanto non Parte_1 conforme alle risultanze dell'istruttoria.
si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato. Controparte_1
Con le note di trattazione scritta depositate in data 29.9.2024, l'avv. Alessio, procuratore di parte appellante, ha comunicato la morte del proprio assistito. Con ordinanza del 14.10.2024, Codesta Corte ha dichiarato l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c..
Successivamente, con decreto presidenziale dell'11.2.2025, è stata fissata l'udienza del 24.4.2025 per la riassunzione, sostituta, ai sensi dell'art. 127 ter cod proc civ, dal deposito di note di trattazione scritta, con avviso che “alla scadenza del termine la causa sarà assunta in riserva, ed ove ne ricorrano i presupposti sarà dichiarata estinta, anche in difetto di deposito di note di trattazione”.
All'udienza del 24.4.2025 non sono state depositate note di trattazione scritta, pertanto, avuto riguardo alla condotta processuale tenuta dalle parti, deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
Trova applicazione, ratione temporis, l'art. 305 c.p.c. come modificato dalla legge n. 69/2009 – entrata in vigore il 4.7.2009 - secondo cui «il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue». L'odierno giudizio non è stato proseguito o riassunto. Conseguentemente, essendo decorso il termine di tre mesi dalla comunicazione della dichiarazione di interruzione, il giudizio d'appello va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
- Spese processuali
Le spese processuali del secondo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
- Doppio del contributo unificato Essendo stato estinto il processo, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass. n. 25485/2018).
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
- dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite. Così è deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 17.6.25
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, composta dai signori:
1) dott. Natalino Sapone Presidente
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere relatore
3) dott.ssa Rosa Maria Bova Consigliere
Sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 24.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 897/2019 R. G., promossa da
) nato il [...] a [...] rappresentato Parte_1 C.F._1 e difeso dall'avv. Giuseppe Maria Alessio ( ) C.F._2
Email_1
Appellante
Nei confronti di
( ) nato il [...] a [...], Controparte_1 CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio R. Mancini (c.f. CodiceFiscale_4
Email_2
Appellato
Esposizione del fatto e motivazione
Con atto di citazione conveniva in giudizio rivendicando Parte_1 Controparte_1
l'acquisto per usucapione del terreno sito in Molochio, riportato in NCT al foglio 5, part. 128, di proprietà del affermando di aver posseduto detto fondo per oltre venti anni pacificamente e CP_1 pubblicamente, animo domini.
Si costituiva il convenuto contestando la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto;
documentando il costante esercizio, da parte dei titolari, del diritto di signoria sul fondo controverso.
Il Tribunale di Palmi con sentenza 347/2019 pubblicata il 9 aprile 2019 rigettava la domanda di e lo condannava alle spese di giudizio. Parte_1
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 7.11.2019, ha impugnato la decisione in quanto non Parte_1 conforme alle risultanze dell'istruttoria.
si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato. Controparte_1
Con le note di trattazione scritta depositate in data 29.9.2024, l'avv. Alessio, procuratore di parte appellante, ha comunicato la morte del proprio assistito. Con ordinanza del 14.10.2024, Codesta Corte ha dichiarato l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c..
Successivamente, con decreto presidenziale dell'11.2.2025, è stata fissata l'udienza del 24.4.2025 per la riassunzione, sostituta, ai sensi dell'art. 127 ter cod proc civ, dal deposito di note di trattazione scritta, con avviso che “alla scadenza del termine la causa sarà assunta in riserva, ed ove ne ricorrano i presupposti sarà dichiarata estinta, anche in difetto di deposito di note di trattazione”.
All'udienza del 24.4.2025 non sono state depositate note di trattazione scritta, pertanto, avuto riguardo alla condotta processuale tenuta dalle parti, deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
Trova applicazione, ratione temporis, l'art. 305 c.p.c. come modificato dalla legge n. 69/2009 – entrata in vigore il 4.7.2009 - secondo cui «il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue». L'odierno giudizio non è stato proseguito o riassunto. Conseguentemente, essendo decorso il termine di tre mesi dalla comunicazione della dichiarazione di interruzione, il giudizio d'appello va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
- Spese processuali
Le spese processuali del secondo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
- Doppio del contributo unificato Essendo stato estinto il processo, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass. n. 25485/2018).
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
- dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite. Così è deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 17.6.25
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone