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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/07/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Giorgio Jachia Presidente dott.ssa Fabio Miccio Giudice dott.ssa Barbara Perna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale, P.U. n. 565-1/2025, a carico della in Parte_1
p.d.A.U.p.t., Sig. , con sede in Roma, al Viale Appio Claudio n. 208 (C.F. / P. Parte_2
Iva ); P.IVA_1 letta l'istanza avanzata dalla Controparte_1
esaminata la documentazione acquisita;
rilevato che la è stata posta nelle condizioni di difendersi avendo ricevuto regolare Parte_1
notifica a mezzo SIECIC da parte della Cancelleria in data 08 aprile 2025; rilevato che la società debitrice non risulta cancellata dal registro delle imprese talché non ricorre la condizione ostativa prevista dall'art. 33 CCII;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione della liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze che seguono: competenza del tribunale adito: il Tribunale di Roma è il tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa o l'aveva nell'anno precedente alla data in cui è stata depositata la prima istanza di fallimento (art. 27 CCII); sul presupposto soggettivo per la dichiarazione della liquidazione giudiziale: la parte debitrice non si è costituita in giudizio, non ha contestato la qualifica di imprenditore commerciale assoggettabile a tale procedura né ha provato alcunché in merito al possesso dei requisiti soggettivi di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale: può, dunque, ritenersi integrata la fattispecie regolata dall'art. 1 CCII. sulla condizione di procedibilità (art. 2 co. 1 CCII): il credito complessivamente considerato eccede l'importo indicato dall'art. 49 co. 5 CCII;
si osserva che il credito della è portato da sentenza n. 6695/2024 del Controparte_1
04 luglio 2024 (n. R.G. 41742/2023), con la quale il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione a
D.I. n. 15954/2023 del 18 ottobre 2023 svolta dalla resistente nel giudizio iscritto al n. R.G. 34325/2023; Parte si osserva in particolare che il Tribunale di Milano ha ingiunto alla di pagare in favore Pt_1 dell'istante la somma di euro 65.734,78 oltre interessi, compensi pari ad euro 2.200,00, esborsi pari ad euro 406,50, rimborso forfettario al 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
Parte_ si rileva altresì che con atto di precetto del 05 dicembre 2024 l'istante ha intimato alla il Pt_1 pagamento della somma di euro 93.497,74 rimasto senza riscontro;
all'esito dell'infruttuoso recupero delle somme portate dal titolo monitorio ha depositato istanza ex art. 492 cpc, con esito negativo;
si osserva infine che, nel corso dell'istruttoria pre-concorsuale dalle informazioni assunte dalla
Cancelleria ex art. 42 CCII risultano in capo alla resistente debiti nei confronti dell'erario pari ad euro 178.830,02 nonché verso l' pari ad euro 44.992,17 di cui euro 44.060,17 passati CP_2
in sofferenza per il recupero esecutivo da parte dell'agenzia delle entrate e riscossione;
sullo stato di insolvenza: si evince dal protratto inadempimento all'obbligo di pagamento della somma portata dai titoli sottesi alla domanda, dall'impossibilità di procedere ad azioni esecutive stante l'esito negativo dell'istanza ex art. 492 cpc, nonché dalla circostanza che l'unico bilancio depositato dalla società resistente è relativo all'esercizio 2021;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2 co. 1 lett. b), 27, 28, 37, 40, 41,42, 49, 54 e 121 CCII
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della in p.d.A.U.p.t., Sig. Parte_1 [...]
, con sede in Roma, al Viale Appio Claudio n. 208 (C.F. / P. Iva ); Parte_2 P.IVA_1
NOMINA la dott.ssa Barbara Perna quale Giudice Delegato alla procedura e quale curatore: avv. Italia Trifilio
AUTORIZZA sin d'ora, il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice (art. 49 lett. f
CCII);
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
STABILISCE il giorno 6 novembre 2025 ore 11.00 per l'adunanza dei creditori in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato.
ASSEGNA ai creditori e a tutti i terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al capo precedente per la presentazione in cancelleria delle relative domande.
MANDA alla cancelleria perché provveda alle comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 49 co. 4 CCII.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Barbara Perna
Il Presidente
Dott. Giorgio Jachia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Giorgio Jachia Presidente dott.ssa Fabio Miccio Giudice dott.ssa Barbara Perna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale, P.U. n. 565-1/2025, a carico della in Parte_1
p.d.A.U.p.t., Sig. , con sede in Roma, al Viale Appio Claudio n. 208 (C.F. / P. Parte_2
Iva ); P.IVA_1 letta l'istanza avanzata dalla Controparte_1
esaminata la documentazione acquisita;
rilevato che la è stata posta nelle condizioni di difendersi avendo ricevuto regolare Parte_1
notifica a mezzo SIECIC da parte della Cancelleria in data 08 aprile 2025; rilevato che la società debitrice non risulta cancellata dal registro delle imprese talché non ricorre la condizione ostativa prevista dall'art. 33 CCII;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione della liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze che seguono: competenza del tribunale adito: il Tribunale di Roma è il tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa o l'aveva nell'anno precedente alla data in cui è stata depositata la prima istanza di fallimento (art. 27 CCII); sul presupposto soggettivo per la dichiarazione della liquidazione giudiziale: la parte debitrice non si è costituita in giudizio, non ha contestato la qualifica di imprenditore commerciale assoggettabile a tale procedura né ha provato alcunché in merito al possesso dei requisiti soggettivi di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale: può, dunque, ritenersi integrata la fattispecie regolata dall'art. 1 CCII. sulla condizione di procedibilità (art. 2 co. 1 CCII): il credito complessivamente considerato eccede l'importo indicato dall'art. 49 co. 5 CCII;
si osserva che il credito della è portato da sentenza n. 6695/2024 del Controparte_1
04 luglio 2024 (n. R.G. 41742/2023), con la quale il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione a
D.I. n. 15954/2023 del 18 ottobre 2023 svolta dalla resistente nel giudizio iscritto al n. R.G. 34325/2023; Parte si osserva in particolare che il Tribunale di Milano ha ingiunto alla di pagare in favore Pt_1 dell'istante la somma di euro 65.734,78 oltre interessi, compensi pari ad euro 2.200,00, esborsi pari ad euro 406,50, rimborso forfettario al 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
Parte_ si rileva altresì che con atto di precetto del 05 dicembre 2024 l'istante ha intimato alla il Pt_1 pagamento della somma di euro 93.497,74 rimasto senza riscontro;
all'esito dell'infruttuoso recupero delle somme portate dal titolo monitorio ha depositato istanza ex art. 492 cpc, con esito negativo;
si osserva infine che, nel corso dell'istruttoria pre-concorsuale dalle informazioni assunte dalla
Cancelleria ex art. 42 CCII risultano in capo alla resistente debiti nei confronti dell'erario pari ad euro 178.830,02 nonché verso l' pari ad euro 44.992,17 di cui euro 44.060,17 passati CP_2
in sofferenza per il recupero esecutivo da parte dell'agenzia delle entrate e riscossione;
sullo stato di insolvenza: si evince dal protratto inadempimento all'obbligo di pagamento della somma portata dai titoli sottesi alla domanda, dall'impossibilità di procedere ad azioni esecutive stante l'esito negativo dell'istanza ex art. 492 cpc, nonché dalla circostanza che l'unico bilancio depositato dalla società resistente è relativo all'esercizio 2021;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2 co. 1 lett. b), 27, 28, 37, 40, 41,42, 49, 54 e 121 CCII
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della in p.d.A.U.p.t., Sig. Parte_1 [...]
, con sede in Roma, al Viale Appio Claudio n. 208 (C.F. / P. Iva ); Parte_2 P.IVA_1
NOMINA la dott.ssa Barbara Perna quale Giudice Delegato alla procedura e quale curatore: avv. Italia Trifilio
AUTORIZZA sin d'ora, il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice (art. 49 lett. f
CCII);
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
STABILISCE il giorno 6 novembre 2025 ore 11.00 per l'adunanza dei creditori in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato.
ASSEGNA ai creditori e a tutti i terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al capo precedente per la presentazione in cancelleria delle relative domande.
MANDA alla cancelleria perché provveda alle comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 49 co. 4 CCII.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Barbara Perna
Il Presidente
Dott. Giorgio Jachia