Versione
30 giugno 1874
30 giugno 1874
Art. 52.
Il Ministero Pubblico presso le Corti e i tribunali promuove, occorrendo, l'esercizio della giurisdizione disciplinare dei Consigli di disciplina dei procuratori, ed ha facolta' di deferire alle Corti ed ai tribunali in via d'appello la revisione delle relative deliberazioni.
Il Ministero Pubblico presso le Corti e i tribunali promuove, occorrendo, l'esercizio della giurisdizione disciplinare dei Consigli di disciplina dei procuratori, ed ha facolta' di deferire alle Corti ed ai tribunali in via d'appello la revisione delle relative deliberazioni.