Articolo 52 della Legge 8 giugno 1874, n. 1938
Articolo 51Articolo 53
Versione
30 giugno 1874
Art. 52.

Il Ministero Pubblico presso le Corti e i tribunali promuove, occorrendo, l'esercizio della giurisdizione disciplinare dei Consigli di disciplina dei procuratori, ed ha facolta' di deferire alle Corti ed ai tribunali in via d'appello la revisione delle relative deliberazioni.

Entrata in vigore il 30 giugno 1874