Art. 52.
Il Ministero Pubblico presso le Corti e i tribunali promuove, occorrendo, l'esercizio della giurisdizione disciplinare dei Consigli di disciplina dei procuratori, ed ha facolta' di deferire alle Corti ed ai tribunali in via d'appello la revisione delle relative deliberazioni.
Il Ministero Pubblico presso le Corti e i tribunali promuove, occorrendo, l'esercizio della giurisdizione disciplinare dei Consigli di disciplina dei procuratori, ed ha facolta' di deferire alle Corti ed ai tribunali in via d'appello la revisione delle relative deliberazioni.