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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/04/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 564/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 564/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliati in VIA CORRIDONI N 1, MILANO presso lo C.F._1 studio dell'avv. LAURA CAPPELLARI, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FRANCESCA LA SALVIA,
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in GALLERIA Controparte_1 P.IVA_2
PARRAVICINI N. 8, presso lo studio dell'avv. MAURIZIO CARRARA, che la CP_1
rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per : Parte_1 Parte_1 voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita – disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione difensiva e conclusione – così giudicare: pagina 1 di 12 nel merito, accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello;
sempre nel merito – in riforma dell'impugnata sentenza n. 271/2023, emessa dal Tribunale di Sondrio, sezione civile, Giudice dott.ssa Francesca Riccardi, nell'ambito del giudizio R.G. n. 149/2021, pubblicata il 15/09/2023, non notificata – annullare e/o dichiarare illegittima l'Ordinanza ingiunzione opposta n. 04 del 19.01.2022 emessa dalla;
Controparte_1
in ogni caso, condannare la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a rifondere alla , in persona del legale rappresentante pro tempo Parte_1
geom. , ed allo stesso geom. , spese e competenze di entrambi i Parte_1 Parte_1
gradi di giudizio, oltre spese forfettarie 15%, ed oneri accessori (CPA ed IVA).
Per : Controparte_1
Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, premessa ogni più opportuna declaratoria, respingere l'appello con conferma della gravata sentenza, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO hanno proposto opposizione avverso Parte_2 Parte_1
l'ordinanza – ingiunzione n. 4 del 19 gennaio 2022 emessa dalla Provincia di , con la quale è CP_1 stato ingiunto a il pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di sanzione Parte_1 amministrativa pecuniaria per la violazione dell'articolo 190 D.lgs. 152/2006, come sanzionata dall'articolo 258, comma due, del d.lgs. 152/2006.
In particolare, tale violazione era contestata a nel verbale n. 01/2021, richiamato Parte_1 nell'ordinanza opposta, redatto dal Gruppo Carabinieri Forestale di . CP_1
Nel verbale n. 01/2021 si dava atto che, in data 17 maggio 2021 alle ore 12.00 gli operanti, unitamente al personale di , avevano eseguito un controllo sulla corretta gestione dei rifiuti in via Parte_3
Europa n. 443 del Comune di Berbenno di Valtellina (SO), presso l'impianto di lavorazione inerti e produzione di calcestruzzo, di proprietà della ditta Carnazzola Geom. Camillo s.p.a.
Nel verbale n. 01/2021 dei Carabinieri venivano evidenziati due “gruppi” di rifiuti speciali reperiti e non risultanti dal registro carco/scarico rifiuti aziendale. In particolare, nel verbale è riportato che:
− “all'interno del capannone aziendale e nelle adiacenti pertinenze erano depositati i seguenti rifiuti: “circa 850 litri di olio esausto cod. EER 130208, circa 06 mc di filtri motore esausti
EER 160107, circa 1 mc di filtri aria esausti EER 150203, circa 0,5 mc di motori elettrici dismessi EER 160214, circa 1 mc di cavi elettrici in rame EER170411, circa 0,25 mc di
pagina 2 di 12 bombolette spray esauste EER 150111”. Dall'esame dei registri di carico e scarico dei rifiuti, gli operanti rilevavano che la ricorrente gestiva solo i rifiuti di olio, filtri olio, batterie al piombo e ferro/acciaio, mentre i restanti rifiuti non erano stati messi in carico sui registri a far data dall'anno 2020 e dunque si configurava una non corretta tenuta degli anzidetti registri;
− “sul lato est dell'insediamento produttivo, vi era un terreno di proprietà dell'anzidetta ditta, al cui interno sono stati rinvenuti i seguenti rifiuti: un telaio di un camion EER 160104; n. 1 cisterna in metallo (ex serbatoio gasolio) EER 170409; n. 1 cisterna in vetroresina EER
170203; circa 12 mc di rifiuti da demolizione (masselli etc.) EER170107; circa 40 mc di rifiuti da demolizione (porfido, sabbia etc.) EER 170904; circa 20 mc di lastre di calcestruzzo EER
170101; circa 150 mc di terre e rocce da scavo EER 170504; coperture isolanti tipo sandwich
EER 170604.” Gli operanti constatavano che “gli anzidetti rifiuti non risultavano essere stati inseriti in carico sul registro di carico/scarico dei rifiuti”.
Con sentenza n. 271/23 il Tribunale di Sondrio ha rigettato l'opposizione e condannato gli opponenti alla rifusione delle spese, liquidate in € 4.000,00 per compensi professionali oltre 15% a titolo di rimborso spese generali ex art. 2 DM 55/2014, oltre C.P.A. e IVA (se dovuta).
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure è il seguente:
− è infondata l'eccezione di incompetenza della ad emanare l'ordinanza Controparte_1
ingiunzione per cui è causa sollevata dagli opponenti sull'assunto per cui la competenza relativa all'applicazione della sanzione amministrativa sarebbe spettata, per ragioni di connessione ex articolo 24 l. 689/1981, al giudice penale. A sostegno di tale assunto, i ricorrenti hanno prodotto l'avviso 415 bis c.p.p. emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, ove nel capo d'imputazione n. 5), veniva contestato il reato di cui agli articoli 191, comma primo e 256, comma secondo in relazione all'articolo 256, comma primo, lettera a) /lettera b)
D.lgs. 152/2006 (reato di abbandono di rifiuti) “perché nella qualità indicata al precedente capo 1), sul suolo e più precisamente sui terreni censiti catastalmente ai mappali 156 e 196 di cui al Fg. n.31 del Comune di Berbenno di Valtellina, abbandonava o depositava in modo incontrollato rifiuti non pericolosi e pericolosi di seguito indicati un telaio di un camion;
n. 2 cisterne dismesse (una in metallo ex serbatoio e una in vtr); circa 12 mc di rifiuti da demolizione (masselli, sabbia e asfalto); 1 cassone di camion dismesso;
circa 40 mc di rifiuti da demolizione (porfido, sabbia e asfalto); circa 20 mc di lastre di calcestruzzo;
circa 150 mc di
pagina 3 di 12 terre e rocce da scavo;
coperture isolanti tipo sandwich. Accertato in Berbenno di Valtellina il
17 maggio 2021”.
Tuttavia, secondo il principio più volte affermato dalla Corte di Cassazione “la connessione obiettiva dell'illecito amministrativo con un reato, ai sensi della L. n. 689 del 1981, articolo 24, rileva esclusivamente, determinando lo spostamento della competenza all'applicazione della sanzione dall'organo amministrativo al giudice penale, nel caso in cui l'accertamento del primo costituisca l'antecedente logico necessario per l'esistenza dell'altro (Cass., Sez. 1^, 9 novembre
2006, n. 23925)” (cfr. Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 28/11/2011) 22-12-2011, n. 28379, Cass. civ.
Sez. II Sent., 18/12/2017, n. 30319).
Nel caso di specie non ricorre l'ipotesi prevista dall'articolo 24, comma primo, l. 689/1981, in quanto la , con l'ordinanza opposta, scaturita dal verbale n.1/2021, ha CP_1 CP_1 sanzionato la violazione del disposto dell'articolo 190 del decreto legislativo n.152/2006, ovvero l'omessa o irregolare tenuta del registro di carico e scarico per rifiuti pericolosi da parte di imprese con 15 o più dipendenti. Dalla lettura dell'avviso 415 bis c.p.p. (cfr. doc. 5 fascicolo ricorrenti) emerge che l'ipotesi di reato di cui al capo di imputazione n. 5 contestata al sig.
consiste nell'abbandono di rifiuti, avente ad oggetto i materiali di cui al Parte_1
secondo gruppo del verbale 1/2021 (un telaio di un camion, 2 cisterne dismesse (una in metallo e ex serbatoio generatore di corrente e una in vtr), circa 12 mc di rifiuti da demolizione
(masselli, sabbia asfalto), un cassone dismesso, circa 40 mc di rifiuti da demolizione (porfido, sabbia e asfalto.), circa 20 mc di lastre di calcestruzzo, circa 150 mc di terre e rocce provenienti dal cantiere di via Dosso a Cosio Valtellino coperture isolanti tipo sandwich).
Nel caso di specie, l'accertamento della violazione amministrativa di omessa o irregolare tenuta del registro di carico e scarico, di cui al verbale 1/2021, da cui è scaturita l'ordinanza ingiunzione qui opposta emessa dalla Provincia di , non costituisce l'antecedente CP_1 necessario rispetto alla decisione sull'esistenza del reato di “abbandono di rifiuti” previsto dal
D.lgs. 152/2006;
− risulta, altresì, infondata l'eccezione inerente la violazione dell'obbligo di motivazione dell'ordinanza – ingiunzione opposta, in quanto l'ordinanza ingiunzione richiama espressamente la violazione contestata nel verbale 1/21;
− parimenti infondato è il rilievo dei ricorrenti secondo cui in relazione al primo gruppo di rifiuti di cui al verbale del 1/2021 (“circa 850 litri di olio esausto cod. EER 130208, circa 06 mc di
pagina 4 di 12 filtri motore esausti EER 160107, circa 1 mc di filtri aria esausti EER 150203, circa 0,5 mc di motori elettrici dismessi EER 160214, circa 1 mc di cavi elettrici in rame EER170411, circa
0,25 mc di bombolette spray esauste EER 150111”) i registri di carico e scarico relativi agli anni
2020/2021 erano stati regolarmente tenuti e che sugli stessi furono registrati i rifiuti che in ciascuno di quegli anni vennero prodotti, in quanto il verbale n. 1/2021, redatto dai Carabinieri del Gruppo Forestale, da cui è scaturita l'ordinanza – ingiunzione per cui è causa, ha efficacia di prova legale che può essere contestata solo mediante proposizione di querela di falso (non proposta nel caso di specie);
− quanto al secondo gruppo di rifiuti indicati nel verbale n. 1/2021 (un telaio di un camion EER
160104; n. 1 cisterna in metallo (ex serbatoio gasolio) EER 170409; n. 1 cisterna in vetroresina
EER 170203; circa 12 mc di rifiuti da demolizione (masselli etc.) EER170107; circa 40 mc di rifiuti da demolizione (porfido, sabbia etc.) EER 170904; circa 20 mc di lastre di calcestruzzo
EER 170101; circa 150 mc di terre e rocce da scavo EER 170504; coperture isolanti tipo sandwich EER 170604), i ricorrenti hanno rilevato che gli stessi non sono rifiuti, bensì materiali che vengono utilizzati nell'ambito dell'esercizio dell'attività produttiva. Tali doglianze sono infondate, in quanto la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla corretta individuazione della nozione di “rifiuto”, attualmente contenuta nell'articolo 183, comma 1, lettera a), d.lgs. 152/2006, sostenendo che “secondo la definizione datane nell'articolo 183, comma 1, lettera a) d.lgs. 152/2006, deve ritenersi rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi". Tale definizione rispecchia quella contenuta nella direttiva comunitaria di riferimento ed èrimasta sostanzialmente invariata rispetto alla previgente disciplina (D.lgs. n. 22 del 1997 e, ancor prima D.P.R. n. 915 del 1982).” (cfr. Cass. pen. Sez. III, Sent. 16-11-2016, n. 48316). La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che “è altrettanto noto che la corretta individuazione del significato del termine "disfarsi" ha lungamente impegnato dottrina e giurisprudenza, nazionale e comunitaria, la quale ultima ha più volte chiarito alcuni concetti fondamentali, quali, ad esempio, la necessità di procedere ad una interpretazione estensiva della nozione di rifiuto, per limitare gli inconvenienti o i danni inerenti alla loro natura (Corte Giustizia 11 novembre 2004, ; di interpretare il verbo "disfarsi" considerando le finalità della Per_1
normativa comunitaria e, segnatamente, la tutela della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei
pagina 5 di 12 rifiuti; di assicurare un elevato livello di tutela e l'applicazione dei principi di precauzione e di azione preventiva (Corte Giustizia 18 aprile 2002, IN . Prescindendo dall'esaminare Per_2
le diverse - note - posizioni, può qui rilevarsi come sia assolutamente certo che, secondo i principi generali ormai consolidati, debba ritenersi inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare o meno quali rifiuti, poiché è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che
è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore
o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsi del suddetto materiale.” (cfr. Cass. pen. Sez. III, Sent. 16-11-2016, n. 48316). Nel caso di specie, la eterogeneità dei materiali e le condizioni in cui venivano detenuti evidenziano la loro natura di rifiuto nonché la circostanza che l'originario detentore se ne era disfatto e, dunque, non rileva che detti materiali fossero, almeno in parte, suscettibili di riutilizzazione economica, poiché tale evenienza non esclude comunque la loro natura di rifiuto.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello , Parte_2 Parte_1
formulando i seguenti motivi di appello:
1.– PRIMO MOTIVO D'APPELLO: sul rigetto della questione pregiudiziale formulata da parte opponente-appellante relativa alla violazione dell'art. 24, L. 689/81 (connessione obiettiva con un reato), stante la sussistenza nella specie della competenza del Giudice penale.
Sostengono gli appellanti che il giudice di prime cure ha erroneamente respinto l'eccezione relativa alla questione pregiudiziale. Ad avviso degli appellanti, competente ad applicare la sanzione era il giudice penale, in quanto l'accertamento dell'obbligo di annotare sui registri di carico e scarico rifiuti i materiali depositati “Sul lato est dell'insediamento produttivo”, e qualificati rifiuti nel verbale n.1/21 per la contestazione dell'illecito amministrativo, costituisce l'antecedente logico necessario per l'esistenza del reato di “deposito incontrollato di rifiuti”.
Inoltre, gli appellanti hanno dedotto che:
− il giudice penale aveva disposto il dissequestro delle terre e rocce da scavo (ordinando la restituzione al legittimo proprietario ), atteso che gli stessi non sono rifiuti ma Parte_1
materiali utilizzabili nell'ambito dell'esercizio di attività d'impresa;
− la parte ricorrente ha depositato detto provvedimento di dissequestro con “Nota di deposito” in data 1.7.2022 (cfr. doc. 16 – fascicolo di primo grado);
pagina 6 di 12 − la valutazione fatta dai Carabinieri sulla natura dei materiali depositati sui terreni “lato est dello stabilimento” è, dunque, errata;
− di conseguenza, è errata anche decisione del Giudice di prime cure laddove afferma che il verbale n. 1/21 redatto dai Carabinieri è investito di “fede pubblica”.
2. – SECONDO MOTIVO D'APPELLO: il Giudice di prime cure ha completamente disatteso le risultanze istruttorie.
Gli appellanti hanno dedotto che:
− la controparte in primo grado non ha prodotto alcuno degli atti di accertamento redatti dai
Carabinieri (il rapporto) né gli atti degli accertamenti effettuati dall' (= la relazione) in Pt_3 ordine all'illecito amministrativo contestato. Ne consegue che il Giudice di primo grado ha rigettato il ricorso in opposizione senza neanche aver preso visione degli atti di accertamento (=
“rapporto con gli atti relativi all'accertamento”). L'istruzione della causa, dunque, si fonda esclusivamente sulle prove documentali e testimoniali fornite ed articolate da parte ricorrente: prove che attestano in modo inconfutabile l'insussistenza dell'illecito amministrativo contestato dalla;
CP_1
− il teste (cfr. verbale ud. 09.11.2022) ha dichiarato che i materiali rinvenuti dai Tes_1
Carabinieri sul piazzale “lato est dello stabilimento produttivo” (cfr. verbale n. 1/21 - doc. 4 del fascicolo di primo grado) non costituiscono rifiuti perché possono essere utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva dell'impresa e, pertanto, non dovevano essere annotati sui registri di carico/scarico dei rifiuti;
− i registri prodotti in primo grado dimostrano che tutti i rifiuti rinvenuti dai Carabinieri il giorno del sopralluogo, in data 17.5.2021, all'interno del capannone (cfr. verbale n. 1/21 - doc. 4 primo grado), erano stati regolarmente annotati sui registri di carico/scarico dell'anno 2020 e dell'anno 2021, fatta eccezione per i “motori elettrici dismessi”, in ordine ai quali il teste Tes_1
(cfr. verbale ud. 09.11.2022) ha dichiarato, in sede di audizione, che venivano utilizzati “nelle attività di manutenzione all'interno dell'impianto e si tratta di ricambi” (e pertanto non sono rifiuti);
− non può ritenersi necessaria la querela di falso in quanto, da un lato, il verbale dei Carabinieri, non contiene alcuna dichiarazione delle parti, non attesta alcun fatto avvenuto in presenza dei
Carabinieri né contiene descrizione di fatti compiuti dagli stessi e, dall'altro, ciò che viene contestato dai ricorrenti appellanti non è la veridicità del sopralluogo effettuato dai Carabinieri
pagina 7 di 12 ovvero la verbalizzazione da questi ultimi effettuata, bensì l'errata valutazione - contenuta nel verbale - che i Carabinieri hanno fatto sia in ordine alle annotazioni da riportare sui registri sia in ordine alla natura dei gruppi di materiali rinvenuti in cantiere;
− il giudice di prime cure ha ritenuto che i materiali in questione sono “rifiuti” e di conseguenza dovevano essere annotati sui registri carico/scarico rifiuti, disattendendo la prova testimoniale acquisita. In particolare, il Giudice, nel motivare il rigetto del ricorso, ha affermato che la natura di rifiuto la si desume dalle “condizioni in cui venivano detenuti” i materiali (= “Nel caso di specie, la eterogeneità dei materiali e le condizioni in cui venivano detenuti evidenziano la loro natura di rifiuto”: cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Tuttavia, nel fascicolo di primo grado non sono presenti atti di accertamento volti ad attestare le “condizioni in cui venivano detenuti”
i materiali in argomento, né la circostanza si rileva dal verbale n. 1/21 redatto dai Carabinieri
(doc. 4 primo grado), dalla prova testimoniale o dalla prova documentale in atti;
− è stato assolto dal reato di “deposito incontrollato di rifiuti” contestato al Parte_1 capo d'imputazione n. 5 (doc. 5 fascicolo di primo grado) con la formula perché il fatto non sussiste, come attestato da stralcio della sentenza pronunciata dal Giudice penale nel p.p. 951/21
R.G.N.R. (doc. 17).
Si è costituita la , la quale, deducendo l'infondatezza dell'appello, ne ha chiesto il Controparte_1
rigetto.
Il 4.11.2024 parte appellante ha prodotto il provvedimento di revoca dell'ordinanza di rimozione dei rifiuti emesso dal Comune di Berbenno.
Il 26.11.2024 parte appellante ha prodotto il provvedimento di revoca della diffida emesso dalla
Provincia in data 20.11.2024.
All'udienza del 26.3.2025, a seguito della discussione delle parti ex artt. 22 e ss L 689/1981 e ss. mm.
ii., la Corte ha dato lettura del dispositivo, riservando la motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e che la relativa trattazione richieda un esame unitario delle censure svolte.
Risultano, innanzitutto, infondate le censure svolte dagli appellanti in ordine al rigetto da parte del giudice di prime cure dell'eccezione di incompetenza della ad emanare Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione per cui è causa sull'assunto per cui la competenza relativa all'applicazione pagina 8 di 12 della sanzione amministrativa sarebbe spettata, per ragioni di connessione ex articolo 24 l. 689/1981, al giudice penale.
Invero, come correttamente affermato dal tribunale, la pregiudizialità di cui all'art. 24 l.689 /81 ricorre ogniqualvolta l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato.
Afferma la granitica giurisprudenza sul punto: “La connessione oggettiva di cui all'art 24 della legge n.
689 del 1981, richiesta per radicare la competenza del giudice penale nell'accertamento della responsabilità per l'illecito amministrativo, non consiste nella mera identità, totale o parziale, della condotta integrante le fattispecie amministrativa e penale, occorrendo, invece, che l'"esistenza" del reato dipenda dall'accertamento della violazione amministrativa.” (Cass.n.5242 del 28/02/2008). E ancora, “la connessione oggettiva di cui all'art. 24 della l. n. 689 del 1981, richiesta per radicare la competenza del giudice penale nell'accertamento della responsabilità per l'illecito amministrativo, non consiste nella mera identità, totale o parziale, della condotta integrante le fattispecie amministrativa e penale, occorrendo, invece, che l'esistenza del reato dipenda dall'accertamento della violazione amministrativa, la quale assume, così, carattere pregiudiziale, rappresentandone l'antecedente logico necessario” (Cass.n.18276 del 25/07/2017)”. Infine, “La connessione obiettiva dell'illecito amministrativo con un reato che, ai sensi dell'art. 24 della l. n. 689 del 1981, determina lo spostamento della competenza ad applicare la sanzione dall'organo amministrativo al giudice penale, rileva esclusivamente qualora l'accertamento del primo costituisca l'antecedente logico necessario per
l'esistenza del secondo mentre, in difetto di tale rapporto di pregiudizialità, la pendenza del procedimento penale non fa venire meno detta competenza” (Cass.n.30319 del 18.12.2017).
Nel caso di specie, non vi è alcuna connessione fra il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, contestato al e la fattispecie della violazione dell'art. 190 d.lgs 152/2006, in quanto Parte_1
l'applicazione della sanzione penale prevista per il predetto reato non dipende dall'accertamento dell'illecito amministrativo.
La questione inerente la pregiudizialità è pertanto infondata.
Quanto alla dedotta insussistenza degli illeciti, ritiene la Corte che il verbale redatto dai carabinieri faccia piena prova fino a querela di falso del fatto che all'interno del capannone vi fossero i rifiuti elencati dai Carabinieri e che gli stessi non risultassero annotati sui registri di carico/scarico, trattandosi di circostanze oggetto dell'accertamento compiuto, percepite direttamente ed immediatamente dai pubblici ufficiali.
pagina 9 di 12 Giova, peraltro, precisare che i documenti prodotti da parte appellante non risultano, in ogni caso, idonei a dimostrare che alla data dell'accertamento i rifiuti in questione risultassero già annotati sui registri prodotti in atti, non essendo stata offerta alcuna prova al riguardo.
Diversa è, invece, la questione relativa alla qualificazione quali rifiuti dei materiali trovati all'esterno del capannone in quanto, trattandosi di mera valutazione, la stessa non può essere coperta dalla fede privilegiata.
Ebbene, a tal proposito occorre evidenziare che la Suprema Corte ha precisato che “ai sensi dell'art.
183, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, per "rifiuto" si intende "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi". A tal proposito, questa Corte ha chiarito che / acquisita la qualità di "rifiuto" di sostanze e materiali in base ad elementi positivi (il fatto che si tratti di beni residuo di produzione di cui il detentore vuole disfarsi) e negativi (che non abbiano i requisiti del sottoprodotto), la stessa non viene meno in ragione di un accordo di cessione a terzi, nè del valore economico dei beni stessi riconosciuto nel medesimo accordo, occorrendo fare riferimento alla condotta e volontà del cedente di disfarsi dei beni, e non all'utilità che potrebbe ritrarne il cessionario (Sez. 3, n. 46586 del 03/10/2019, dep. 18/11/2019, Rv. 277280; Sez. 3, Tes_2
n. 5442 del 15/12/2016, dep. 06/02/2017, p.m. in c. , Rv. 269249).
2.2. Orbene, nel caso di Per_3
specie la natura di "rifiuti" è stata correttamente e in maniera convergente desunta dai giudici di merito dalla quantità, dalle condizioni e delle modalità di custodia dei beni, ossia veicoli semidistrutti
e completamente inutilizzati, pezzi di veicoli del tutto inservibili, tra cui oggetti da qualificarsi come pericolosi - quali batterie, parti elettriche, pneumatici, contenitori di oli - il tutto in stato di abbandono, senza alcuna protezione ed esposto alle intemperie, come documentato ictu oculi dal materiale fotografico in atti (cfr. p. 8 della sentenza impugnata); come correttamente rilevato dalla
Corte d'appello, la maggior parte di tali beni, per le descritte condizioni in cui si trovavano, non potevano essere oggetto di vendita, e, quand'anche fossero stati in origine "sottoprodotti", avevano perso tale qualifica diventando, a tutti gli affetti, "rifiuti", qualità che evidentemente non viene meno per il solo fatto che l'agente abbia acquisito detti beni con l'intenzione di rivenderli, essendo indifferente l'utilità che potrebbe trarne il cessionario” (Cass. Pen. 11603/22).
Il giudice di prime cure ha affermato che “la eterogeneità dei materiali e le condizioni in cui venivano detenuti evidenziano la loro natura di rifiuto nonché la circostanza che l'originario detentore se ne era disfatto e, dunque, non rileva che detti materiali fossero, almeno in parte, suscettibili di riutilizzazione economica, poiché tale evenienza non esclude comunque la loro natura di rifiuto”.
pagina 10 di 12 Tuttavia, come dedotto dagli appellanti, dai documenti in atti non è possibile desumere “le condizioni in cui venivano detenuti” i beni in questione. Nel verbale si dice, infatti, esclusivamente che “Sul lato est dell'insediamento produttivo, vi era un terreno di proprietà dell'anzidetta ditta, al cui interno sono stati rinvenuti i seguenti rifiuti:
- Un telaio di un camion EER 160104*
- n. 1 cisterna in metallo (ex serbatoio gasolio) EER 170409*
- n. 1 cisterna in vtr EER 170203
- circa 12 mc di rifiuti da demolizione (masselli, sabbia asfalto) EER 170107
- n. 1 cassone di camion dismesso EER 170405
- circa 40 mc di rifiuti da demolizione (porfido, sabbia e asfalto) EER 170904
- circa 20 mc di lastre di calcestruzzo EER 170101 circa 150 mc di terre e rocce da scavo EER
170504;
- coperture isolanti tipo sandwich (acciaio/poliuterano) EER 170604”
Inoltre, le dichiarazioni rese dal teste nel giudizio di primo grado non consentono di Testimone_3
ritenere provato che si trattasse di beni di cui la società appellante intendeva disfarsi.
Ciò posto, deve escludersi la sussistenza dell'illecito amministrativo contestato esclusivamente in relazione ai materiali rinvenuti all'esterno del capannone.
Al riguardo la ha dedotto che “comunque sarebbe sufficiente la mancata annotazione CP_1 dell'olio esausto (850 litri) e delle bombolette spray esauste (rifiuti speciali pericolosi, si sottolinea, e non riutilizzabili in alcun modo) per integrare l'illecito contestato, e per il quale la ha CP_1 applicato la sanzione pecuniaria nel minimo edittale”.
Tale assunto risulta condivisibile.
Invero, la mancata annotazione sui registri dei rifiuti rinvenuti all'interno del capannone, alcuni dei quali aventi natura di “rifiuti pericolosi”, è comunque idonea ad integrare la sussistenza dell'illecito contestato in relazione agli stessi e, avendo la applicato la sanzione prevista dall'art. 258, CP_1
comma due, del d.lgs. 152/2006 nel minimo edittale, non può operarsi alcuna riduzione della sanzione applicata (cfr. Cass. 23930/2006: In materia di sanzioni amministrative, il giudice ai sensi dell'art. 23, undicesimo comma, della legge n. 689 del 1981, ha la facoltà di rideterminare ed anche ridurre l'ammontare della sanzione, ma pur sempre entro il limite minimo e quello massimo previsti dalla legge, non esistendo una norma analoga a quella dettata dall'art. 133-bis cod. pen., che autorizza il pagina 11 di 12 giudice, entro certi limiti e in determinati casi, a scendere al di sotto del minimo edittale, e non essendo possibile neppure una interpretazione analogica di essa, trattandosi di norma eccezionale).
E', infine, appena il caso di precisare che alcuna rilevanza può riconoscersi al provvedimento di revoca dell'ordinanza di rimozione dei rifiuti emesso dal Comune di Berbenno e al provvedimento di revoca della diffida emesso dalla Provincia in data 20.11.2024. In particolare, non può condividersi l'assunto degli appellanti secondo cui avendo la disposto la revoca della diffida e di “ogni altro atto o CP_1 provvedimento allo stesso presupposto, conseguente o comunque connesso”, deve ritenersi che sia stata revocata anche l'ordinanza-ingiunzione impugnata nel presente giudizio. Invero, tale circostanza, contestata dal difensore della , non è desumibile dal tenore del provvedimento prodotto, che - CP_1
in quanto espressamente emesso a seguito della pronuncia da parte del Tribunale di Sondrio della sentenza di assoluzione del per il reato contestatogli in relazione ai beni rivenuti all'esterno Parte_1
del capannone - non può che ritenersi riferito ai soli atti relativi esclusivamente ai beni citati.
Le spese processuali seguono la soccombenza di e la Parte_1 Parte_1
e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e
[...]
secondo i valori minimi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività di trattazione/istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P Q M
La Corte d'appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_4
sentenza n. 271/23 del Tribunale di Sondrio;
[...
2. condanna a rifondere alla Parte_4 CP_1
le ulteriori spese del grado, che liquida in euro 1.984,00 per compensi, oltre spese CP_1
generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge.
Così deciso, in Milano, il 26.3.2025.
Il Cons. est Il Presidente
Emanuela Rizzi Marianna Galioto
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 564/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliati in VIA CORRIDONI N 1, MILANO presso lo C.F._1 studio dell'avv. LAURA CAPPELLARI, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FRANCESCA LA SALVIA,
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in GALLERIA Controparte_1 P.IVA_2
PARRAVICINI N. 8, presso lo studio dell'avv. MAURIZIO CARRARA, che la CP_1
rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per : Parte_1 Parte_1 voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita – disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione difensiva e conclusione – così giudicare: pagina 1 di 12 nel merito, accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello;
sempre nel merito – in riforma dell'impugnata sentenza n. 271/2023, emessa dal Tribunale di Sondrio, sezione civile, Giudice dott.ssa Francesca Riccardi, nell'ambito del giudizio R.G. n. 149/2021, pubblicata il 15/09/2023, non notificata – annullare e/o dichiarare illegittima l'Ordinanza ingiunzione opposta n. 04 del 19.01.2022 emessa dalla;
Controparte_1
in ogni caso, condannare la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a rifondere alla , in persona del legale rappresentante pro tempo Parte_1
geom. , ed allo stesso geom. , spese e competenze di entrambi i Parte_1 Parte_1
gradi di giudizio, oltre spese forfettarie 15%, ed oneri accessori (CPA ed IVA).
Per : Controparte_1
Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, premessa ogni più opportuna declaratoria, respingere l'appello con conferma della gravata sentenza, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO hanno proposto opposizione avverso Parte_2 Parte_1
l'ordinanza – ingiunzione n. 4 del 19 gennaio 2022 emessa dalla Provincia di , con la quale è CP_1 stato ingiunto a il pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di sanzione Parte_1 amministrativa pecuniaria per la violazione dell'articolo 190 D.lgs. 152/2006, come sanzionata dall'articolo 258, comma due, del d.lgs. 152/2006.
In particolare, tale violazione era contestata a nel verbale n. 01/2021, richiamato Parte_1 nell'ordinanza opposta, redatto dal Gruppo Carabinieri Forestale di . CP_1
Nel verbale n. 01/2021 si dava atto che, in data 17 maggio 2021 alle ore 12.00 gli operanti, unitamente al personale di , avevano eseguito un controllo sulla corretta gestione dei rifiuti in via Parte_3
Europa n. 443 del Comune di Berbenno di Valtellina (SO), presso l'impianto di lavorazione inerti e produzione di calcestruzzo, di proprietà della ditta Carnazzola Geom. Camillo s.p.a.
Nel verbale n. 01/2021 dei Carabinieri venivano evidenziati due “gruppi” di rifiuti speciali reperiti e non risultanti dal registro carco/scarico rifiuti aziendale. In particolare, nel verbale è riportato che:
− “all'interno del capannone aziendale e nelle adiacenti pertinenze erano depositati i seguenti rifiuti: “circa 850 litri di olio esausto cod. EER 130208, circa 06 mc di filtri motore esausti
EER 160107, circa 1 mc di filtri aria esausti EER 150203, circa 0,5 mc di motori elettrici dismessi EER 160214, circa 1 mc di cavi elettrici in rame EER170411, circa 0,25 mc di
pagina 2 di 12 bombolette spray esauste EER 150111”. Dall'esame dei registri di carico e scarico dei rifiuti, gli operanti rilevavano che la ricorrente gestiva solo i rifiuti di olio, filtri olio, batterie al piombo e ferro/acciaio, mentre i restanti rifiuti non erano stati messi in carico sui registri a far data dall'anno 2020 e dunque si configurava una non corretta tenuta degli anzidetti registri;
− “sul lato est dell'insediamento produttivo, vi era un terreno di proprietà dell'anzidetta ditta, al cui interno sono stati rinvenuti i seguenti rifiuti: un telaio di un camion EER 160104; n. 1 cisterna in metallo (ex serbatoio gasolio) EER 170409; n. 1 cisterna in vetroresina EER
170203; circa 12 mc di rifiuti da demolizione (masselli etc.) EER170107; circa 40 mc di rifiuti da demolizione (porfido, sabbia etc.) EER 170904; circa 20 mc di lastre di calcestruzzo EER
170101; circa 150 mc di terre e rocce da scavo EER 170504; coperture isolanti tipo sandwich
EER 170604.” Gli operanti constatavano che “gli anzidetti rifiuti non risultavano essere stati inseriti in carico sul registro di carico/scarico dei rifiuti”.
Con sentenza n. 271/23 il Tribunale di Sondrio ha rigettato l'opposizione e condannato gli opponenti alla rifusione delle spese, liquidate in € 4.000,00 per compensi professionali oltre 15% a titolo di rimborso spese generali ex art. 2 DM 55/2014, oltre C.P.A. e IVA (se dovuta).
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure è il seguente:
− è infondata l'eccezione di incompetenza della ad emanare l'ordinanza Controparte_1
ingiunzione per cui è causa sollevata dagli opponenti sull'assunto per cui la competenza relativa all'applicazione della sanzione amministrativa sarebbe spettata, per ragioni di connessione ex articolo 24 l. 689/1981, al giudice penale. A sostegno di tale assunto, i ricorrenti hanno prodotto l'avviso 415 bis c.p.p. emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, ove nel capo d'imputazione n. 5), veniva contestato il reato di cui agli articoli 191, comma primo e 256, comma secondo in relazione all'articolo 256, comma primo, lettera a) /lettera b)
D.lgs. 152/2006 (reato di abbandono di rifiuti) “perché nella qualità indicata al precedente capo 1), sul suolo e più precisamente sui terreni censiti catastalmente ai mappali 156 e 196 di cui al Fg. n.31 del Comune di Berbenno di Valtellina, abbandonava o depositava in modo incontrollato rifiuti non pericolosi e pericolosi di seguito indicati un telaio di un camion;
n. 2 cisterne dismesse (una in metallo ex serbatoio e una in vtr); circa 12 mc di rifiuti da demolizione (masselli, sabbia e asfalto); 1 cassone di camion dismesso;
circa 40 mc di rifiuti da demolizione (porfido, sabbia e asfalto); circa 20 mc di lastre di calcestruzzo;
circa 150 mc di
pagina 3 di 12 terre e rocce da scavo;
coperture isolanti tipo sandwich. Accertato in Berbenno di Valtellina il
17 maggio 2021”.
Tuttavia, secondo il principio più volte affermato dalla Corte di Cassazione “la connessione obiettiva dell'illecito amministrativo con un reato, ai sensi della L. n. 689 del 1981, articolo 24, rileva esclusivamente, determinando lo spostamento della competenza all'applicazione della sanzione dall'organo amministrativo al giudice penale, nel caso in cui l'accertamento del primo costituisca l'antecedente logico necessario per l'esistenza dell'altro (Cass., Sez. 1^, 9 novembre
2006, n. 23925)” (cfr. Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 28/11/2011) 22-12-2011, n. 28379, Cass. civ.
Sez. II Sent., 18/12/2017, n. 30319).
Nel caso di specie non ricorre l'ipotesi prevista dall'articolo 24, comma primo, l. 689/1981, in quanto la , con l'ordinanza opposta, scaturita dal verbale n.1/2021, ha CP_1 CP_1 sanzionato la violazione del disposto dell'articolo 190 del decreto legislativo n.152/2006, ovvero l'omessa o irregolare tenuta del registro di carico e scarico per rifiuti pericolosi da parte di imprese con 15 o più dipendenti. Dalla lettura dell'avviso 415 bis c.p.p. (cfr. doc. 5 fascicolo ricorrenti) emerge che l'ipotesi di reato di cui al capo di imputazione n. 5 contestata al sig.
consiste nell'abbandono di rifiuti, avente ad oggetto i materiali di cui al Parte_1
secondo gruppo del verbale 1/2021 (un telaio di un camion, 2 cisterne dismesse (una in metallo e ex serbatoio generatore di corrente e una in vtr), circa 12 mc di rifiuti da demolizione
(masselli, sabbia asfalto), un cassone dismesso, circa 40 mc di rifiuti da demolizione (porfido, sabbia e asfalto.), circa 20 mc di lastre di calcestruzzo, circa 150 mc di terre e rocce provenienti dal cantiere di via Dosso a Cosio Valtellino coperture isolanti tipo sandwich).
Nel caso di specie, l'accertamento della violazione amministrativa di omessa o irregolare tenuta del registro di carico e scarico, di cui al verbale 1/2021, da cui è scaturita l'ordinanza ingiunzione qui opposta emessa dalla Provincia di , non costituisce l'antecedente CP_1 necessario rispetto alla decisione sull'esistenza del reato di “abbandono di rifiuti” previsto dal
D.lgs. 152/2006;
− risulta, altresì, infondata l'eccezione inerente la violazione dell'obbligo di motivazione dell'ordinanza – ingiunzione opposta, in quanto l'ordinanza ingiunzione richiama espressamente la violazione contestata nel verbale 1/21;
− parimenti infondato è il rilievo dei ricorrenti secondo cui in relazione al primo gruppo di rifiuti di cui al verbale del 1/2021 (“circa 850 litri di olio esausto cod. EER 130208, circa 06 mc di
pagina 4 di 12 filtri motore esausti EER 160107, circa 1 mc di filtri aria esausti EER 150203, circa 0,5 mc di motori elettrici dismessi EER 160214, circa 1 mc di cavi elettrici in rame EER170411, circa
0,25 mc di bombolette spray esauste EER 150111”) i registri di carico e scarico relativi agli anni
2020/2021 erano stati regolarmente tenuti e che sugli stessi furono registrati i rifiuti che in ciascuno di quegli anni vennero prodotti, in quanto il verbale n. 1/2021, redatto dai Carabinieri del Gruppo Forestale, da cui è scaturita l'ordinanza – ingiunzione per cui è causa, ha efficacia di prova legale che può essere contestata solo mediante proposizione di querela di falso (non proposta nel caso di specie);
− quanto al secondo gruppo di rifiuti indicati nel verbale n. 1/2021 (un telaio di un camion EER
160104; n. 1 cisterna in metallo (ex serbatoio gasolio) EER 170409; n. 1 cisterna in vetroresina
EER 170203; circa 12 mc di rifiuti da demolizione (masselli etc.) EER170107; circa 40 mc di rifiuti da demolizione (porfido, sabbia etc.) EER 170904; circa 20 mc di lastre di calcestruzzo
EER 170101; circa 150 mc di terre e rocce da scavo EER 170504; coperture isolanti tipo sandwich EER 170604), i ricorrenti hanno rilevato che gli stessi non sono rifiuti, bensì materiali che vengono utilizzati nell'ambito dell'esercizio dell'attività produttiva. Tali doglianze sono infondate, in quanto la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla corretta individuazione della nozione di “rifiuto”, attualmente contenuta nell'articolo 183, comma 1, lettera a), d.lgs. 152/2006, sostenendo che “secondo la definizione datane nell'articolo 183, comma 1, lettera a) d.lgs. 152/2006, deve ritenersi rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi". Tale definizione rispecchia quella contenuta nella direttiva comunitaria di riferimento ed èrimasta sostanzialmente invariata rispetto alla previgente disciplina (D.lgs. n. 22 del 1997 e, ancor prima D.P.R. n. 915 del 1982).” (cfr. Cass. pen. Sez. III, Sent. 16-11-2016, n. 48316). La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che “è altrettanto noto che la corretta individuazione del significato del termine "disfarsi" ha lungamente impegnato dottrina e giurisprudenza, nazionale e comunitaria, la quale ultima ha più volte chiarito alcuni concetti fondamentali, quali, ad esempio, la necessità di procedere ad una interpretazione estensiva della nozione di rifiuto, per limitare gli inconvenienti o i danni inerenti alla loro natura (Corte Giustizia 11 novembre 2004, ; di interpretare il verbo "disfarsi" considerando le finalità della Per_1
normativa comunitaria e, segnatamente, la tutela della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei
pagina 5 di 12 rifiuti; di assicurare un elevato livello di tutela e l'applicazione dei principi di precauzione e di azione preventiva (Corte Giustizia 18 aprile 2002, IN . Prescindendo dall'esaminare Per_2
le diverse - note - posizioni, può qui rilevarsi come sia assolutamente certo che, secondo i principi generali ormai consolidati, debba ritenersi inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare o meno quali rifiuti, poiché è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che
è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore
o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsi del suddetto materiale.” (cfr. Cass. pen. Sez. III, Sent. 16-11-2016, n. 48316). Nel caso di specie, la eterogeneità dei materiali e le condizioni in cui venivano detenuti evidenziano la loro natura di rifiuto nonché la circostanza che l'originario detentore se ne era disfatto e, dunque, non rileva che detti materiali fossero, almeno in parte, suscettibili di riutilizzazione economica, poiché tale evenienza non esclude comunque la loro natura di rifiuto.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello , Parte_2 Parte_1
formulando i seguenti motivi di appello:
1.– PRIMO MOTIVO D'APPELLO: sul rigetto della questione pregiudiziale formulata da parte opponente-appellante relativa alla violazione dell'art. 24, L. 689/81 (connessione obiettiva con un reato), stante la sussistenza nella specie della competenza del Giudice penale.
Sostengono gli appellanti che il giudice di prime cure ha erroneamente respinto l'eccezione relativa alla questione pregiudiziale. Ad avviso degli appellanti, competente ad applicare la sanzione era il giudice penale, in quanto l'accertamento dell'obbligo di annotare sui registri di carico e scarico rifiuti i materiali depositati “Sul lato est dell'insediamento produttivo”, e qualificati rifiuti nel verbale n.1/21 per la contestazione dell'illecito amministrativo, costituisce l'antecedente logico necessario per l'esistenza del reato di “deposito incontrollato di rifiuti”.
Inoltre, gli appellanti hanno dedotto che:
− il giudice penale aveva disposto il dissequestro delle terre e rocce da scavo (ordinando la restituzione al legittimo proprietario ), atteso che gli stessi non sono rifiuti ma Parte_1
materiali utilizzabili nell'ambito dell'esercizio di attività d'impresa;
− la parte ricorrente ha depositato detto provvedimento di dissequestro con “Nota di deposito” in data 1.7.2022 (cfr. doc. 16 – fascicolo di primo grado);
pagina 6 di 12 − la valutazione fatta dai Carabinieri sulla natura dei materiali depositati sui terreni “lato est dello stabilimento” è, dunque, errata;
− di conseguenza, è errata anche decisione del Giudice di prime cure laddove afferma che il verbale n. 1/21 redatto dai Carabinieri è investito di “fede pubblica”.
2. – SECONDO MOTIVO D'APPELLO: il Giudice di prime cure ha completamente disatteso le risultanze istruttorie.
Gli appellanti hanno dedotto che:
− la controparte in primo grado non ha prodotto alcuno degli atti di accertamento redatti dai
Carabinieri (il rapporto) né gli atti degli accertamenti effettuati dall' (= la relazione) in Pt_3 ordine all'illecito amministrativo contestato. Ne consegue che il Giudice di primo grado ha rigettato il ricorso in opposizione senza neanche aver preso visione degli atti di accertamento (=
“rapporto con gli atti relativi all'accertamento”). L'istruzione della causa, dunque, si fonda esclusivamente sulle prove documentali e testimoniali fornite ed articolate da parte ricorrente: prove che attestano in modo inconfutabile l'insussistenza dell'illecito amministrativo contestato dalla;
CP_1
− il teste (cfr. verbale ud. 09.11.2022) ha dichiarato che i materiali rinvenuti dai Tes_1
Carabinieri sul piazzale “lato est dello stabilimento produttivo” (cfr. verbale n. 1/21 - doc. 4 del fascicolo di primo grado) non costituiscono rifiuti perché possono essere utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva dell'impresa e, pertanto, non dovevano essere annotati sui registri di carico/scarico dei rifiuti;
− i registri prodotti in primo grado dimostrano che tutti i rifiuti rinvenuti dai Carabinieri il giorno del sopralluogo, in data 17.5.2021, all'interno del capannone (cfr. verbale n. 1/21 - doc. 4 primo grado), erano stati regolarmente annotati sui registri di carico/scarico dell'anno 2020 e dell'anno 2021, fatta eccezione per i “motori elettrici dismessi”, in ordine ai quali il teste Tes_1
(cfr. verbale ud. 09.11.2022) ha dichiarato, in sede di audizione, che venivano utilizzati “nelle attività di manutenzione all'interno dell'impianto e si tratta di ricambi” (e pertanto non sono rifiuti);
− non può ritenersi necessaria la querela di falso in quanto, da un lato, il verbale dei Carabinieri, non contiene alcuna dichiarazione delle parti, non attesta alcun fatto avvenuto in presenza dei
Carabinieri né contiene descrizione di fatti compiuti dagli stessi e, dall'altro, ciò che viene contestato dai ricorrenti appellanti non è la veridicità del sopralluogo effettuato dai Carabinieri
pagina 7 di 12 ovvero la verbalizzazione da questi ultimi effettuata, bensì l'errata valutazione - contenuta nel verbale - che i Carabinieri hanno fatto sia in ordine alle annotazioni da riportare sui registri sia in ordine alla natura dei gruppi di materiali rinvenuti in cantiere;
− il giudice di prime cure ha ritenuto che i materiali in questione sono “rifiuti” e di conseguenza dovevano essere annotati sui registri carico/scarico rifiuti, disattendendo la prova testimoniale acquisita. In particolare, il Giudice, nel motivare il rigetto del ricorso, ha affermato che la natura di rifiuto la si desume dalle “condizioni in cui venivano detenuti” i materiali (= “Nel caso di specie, la eterogeneità dei materiali e le condizioni in cui venivano detenuti evidenziano la loro natura di rifiuto”: cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Tuttavia, nel fascicolo di primo grado non sono presenti atti di accertamento volti ad attestare le “condizioni in cui venivano detenuti”
i materiali in argomento, né la circostanza si rileva dal verbale n. 1/21 redatto dai Carabinieri
(doc. 4 primo grado), dalla prova testimoniale o dalla prova documentale in atti;
− è stato assolto dal reato di “deposito incontrollato di rifiuti” contestato al Parte_1 capo d'imputazione n. 5 (doc. 5 fascicolo di primo grado) con la formula perché il fatto non sussiste, come attestato da stralcio della sentenza pronunciata dal Giudice penale nel p.p. 951/21
R.G.N.R. (doc. 17).
Si è costituita la , la quale, deducendo l'infondatezza dell'appello, ne ha chiesto il Controparte_1
rigetto.
Il 4.11.2024 parte appellante ha prodotto il provvedimento di revoca dell'ordinanza di rimozione dei rifiuti emesso dal Comune di Berbenno.
Il 26.11.2024 parte appellante ha prodotto il provvedimento di revoca della diffida emesso dalla
Provincia in data 20.11.2024.
All'udienza del 26.3.2025, a seguito della discussione delle parti ex artt. 22 e ss L 689/1981 e ss. mm.
ii., la Corte ha dato lettura del dispositivo, riservando la motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e che la relativa trattazione richieda un esame unitario delle censure svolte.
Risultano, innanzitutto, infondate le censure svolte dagli appellanti in ordine al rigetto da parte del giudice di prime cure dell'eccezione di incompetenza della ad emanare Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione per cui è causa sull'assunto per cui la competenza relativa all'applicazione pagina 8 di 12 della sanzione amministrativa sarebbe spettata, per ragioni di connessione ex articolo 24 l. 689/1981, al giudice penale.
Invero, come correttamente affermato dal tribunale, la pregiudizialità di cui all'art. 24 l.689 /81 ricorre ogniqualvolta l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato.
Afferma la granitica giurisprudenza sul punto: “La connessione oggettiva di cui all'art 24 della legge n.
689 del 1981, richiesta per radicare la competenza del giudice penale nell'accertamento della responsabilità per l'illecito amministrativo, non consiste nella mera identità, totale o parziale, della condotta integrante le fattispecie amministrativa e penale, occorrendo, invece, che l'"esistenza" del reato dipenda dall'accertamento della violazione amministrativa.” (Cass.n.5242 del 28/02/2008). E ancora, “la connessione oggettiva di cui all'art. 24 della l. n. 689 del 1981, richiesta per radicare la competenza del giudice penale nell'accertamento della responsabilità per l'illecito amministrativo, non consiste nella mera identità, totale o parziale, della condotta integrante le fattispecie amministrativa e penale, occorrendo, invece, che l'esistenza del reato dipenda dall'accertamento della violazione amministrativa, la quale assume, così, carattere pregiudiziale, rappresentandone l'antecedente logico necessario” (Cass.n.18276 del 25/07/2017)”. Infine, “La connessione obiettiva dell'illecito amministrativo con un reato che, ai sensi dell'art. 24 della l. n. 689 del 1981, determina lo spostamento della competenza ad applicare la sanzione dall'organo amministrativo al giudice penale, rileva esclusivamente qualora l'accertamento del primo costituisca l'antecedente logico necessario per
l'esistenza del secondo mentre, in difetto di tale rapporto di pregiudizialità, la pendenza del procedimento penale non fa venire meno detta competenza” (Cass.n.30319 del 18.12.2017).
Nel caso di specie, non vi è alcuna connessione fra il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, contestato al e la fattispecie della violazione dell'art. 190 d.lgs 152/2006, in quanto Parte_1
l'applicazione della sanzione penale prevista per il predetto reato non dipende dall'accertamento dell'illecito amministrativo.
La questione inerente la pregiudizialità è pertanto infondata.
Quanto alla dedotta insussistenza degli illeciti, ritiene la Corte che il verbale redatto dai carabinieri faccia piena prova fino a querela di falso del fatto che all'interno del capannone vi fossero i rifiuti elencati dai Carabinieri e che gli stessi non risultassero annotati sui registri di carico/scarico, trattandosi di circostanze oggetto dell'accertamento compiuto, percepite direttamente ed immediatamente dai pubblici ufficiali.
pagina 9 di 12 Giova, peraltro, precisare che i documenti prodotti da parte appellante non risultano, in ogni caso, idonei a dimostrare che alla data dell'accertamento i rifiuti in questione risultassero già annotati sui registri prodotti in atti, non essendo stata offerta alcuna prova al riguardo.
Diversa è, invece, la questione relativa alla qualificazione quali rifiuti dei materiali trovati all'esterno del capannone in quanto, trattandosi di mera valutazione, la stessa non può essere coperta dalla fede privilegiata.
Ebbene, a tal proposito occorre evidenziare che la Suprema Corte ha precisato che “ai sensi dell'art.
183, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, per "rifiuto" si intende "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi". A tal proposito, questa Corte ha chiarito che / acquisita la qualità di "rifiuto" di sostanze e materiali in base ad elementi positivi (il fatto che si tratti di beni residuo di produzione di cui il detentore vuole disfarsi) e negativi (che non abbiano i requisiti del sottoprodotto), la stessa non viene meno in ragione di un accordo di cessione a terzi, nè del valore economico dei beni stessi riconosciuto nel medesimo accordo, occorrendo fare riferimento alla condotta e volontà del cedente di disfarsi dei beni, e non all'utilità che potrebbe ritrarne il cessionario (Sez. 3, n. 46586 del 03/10/2019, dep. 18/11/2019, Rv. 277280; Sez. 3, Tes_2
n. 5442 del 15/12/2016, dep. 06/02/2017, p.m. in c. , Rv. 269249).
2.2. Orbene, nel caso di Per_3
specie la natura di "rifiuti" è stata correttamente e in maniera convergente desunta dai giudici di merito dalla quantità, dalle condizioni e delle modalità di custodia dei beni, ossia veicoli semidistrutti
e completamente inutilizzati, pezzi di veicoli del tutto inservibili, tra cui oggetti da qualificarsi come pericolosi - quali batterie, parti elettriche, pneumatici, contenitori di oli - il tutto in stato di abbandono, senza alcuna protezione ed esposto alle intemperie, come documentato ictu oculi dal materiale fotografico in atti (cfr. p. 8 della sentenza impugnata); come correttamente rilevato dalla
Corte d'appello, la maggior parte di tali beni, per le descritte condizioni in cui si trovavano, non potevano essere oggetto di vendita, e, quand'anche fossero stati in origine "sottoprodotti", avevano perso tale qualifica diventando, a tutti gli affetti, "rifiuti", qualità che evidentemente non viene meno per il solo fatto che l'agente abbia acquisito detti beni con l'intenzione di rivenderli, essendo indifferente l'utilità che potrebbe trarne il cessionario” (Cass. Pen. 11603/22).
Il giudice di prime cure ha affermato che “la eterogeneità dei materiali e le condizioni in cui venivano detenuti evidenziano la loro natura di rifiuto nonché la circostanza che l'originario detentore se ne era disfatto e, dunque, non rileva che detti materiali fossero, almeno in parte, suscettibili di riutilizzazione economica, poiché tale evenienza non esclude comunque la loro natura di rifiuto”.
pagina 10 di 12 Tuttavia, come dedotto dagli appellanti, dai documenti in atti non è possibile desumere “le condizioni in cui venivano detenuti” i beni in questione. Nel verbale si dice, infatti, esclusivamente che “Sul lato est dell'insediamento produttivo, vi era un terreno di proprietà dell'anzidetta ditta, al cui interno sono stati rinvenuti i seguenti rifiuti:
- Un telaio di un camion EER 160104*
- n. 1 cisterna in metallo (ex serbatoio gasolio) EER 170409*
- n. 1 cisterna in vtr EER 170203
- circa 12 mc di rifiuti da demolizione (masselli, sabbia asfalto) EER 170107
- n. 1 cassone di camion dismesso EER 170405
- circa 40 mc di rifiuti da demolizione (porfido, sabbia e asfalto) EER 170904
- circa 20 mc di lastre di calcestruzzo EER 170101 circa 150 mc di terre e rocce da scavo EER
170504;
- coperture isolanti tipo sandwich (acciaio/poliuterano) EER 170604”
Inoltre, le dichiarazioni rese dal teste nel giudizio di primo grado non consentono di Testimone_3
ritenere provato che si trattasse di beni di cui la società appellante intendeva disfarsi.
Ciò posto, deve escludersi la sussistenza dell'illecito amministrativo contestato esclusivamente in relazione ai materiali rinvenuti all'esterno del capannone.
Al riguardo la ha dedotto che “comunque sarebbe sufficiente la mancata annotazione CP_1 dell'olio esausto (850 litri) e delle bombolette spray esauste (rifiuti speciali pericolosi, si sottolinea, e non riutilizzabili in alcun modo) per integrare l'illecito contestato, e per il quale la ha CP_1 applicato la sanzione pecuniaria nel minimo edittale”.
Tale assunto risulta condivisibile.
Invero, la mancata annotazione sui registri dei rifiuti rinvenuti all'interno del capannone, alcuni dei quali aventi natura di “rifiuti pericolosi”, è comunque idonea ad integrare la sussistenza dell'illecito contestato in relazione agli stessi e, avendo la applicato la sanzione prevista dall'art. 258, CP_1
comma due, del d.lgs. 152/2006 nel minimo edittale, non può operarsi alcuna riduzione della sanzione applicata (cfr. Cass. 23930/2006: In materia di sanzioni amministrative, il giudice ai sensi dell'art. 23, undicesimo comma, della legge n. 689 del 1981, ha la facoltà di rideterminare ed anche ridurre l'ammontare della sanzione, ma pur sempre entro il limite minimo e quello massimo previsti dalla legge, non esistendo una norma analoga a quella dettata dall'art. 133-bis cod. pen., che autorizza il pagina 11 di 12 giudice, entro certi limiti e in determinati casi, a scendere al di sotto del minimo edittale, e non essendo possibile neppure una interpretazione analogica di essa, trattandosi di norma eccezionale).
E', infine, appena il caso di precisare che alcuna rilevanza può riconoscersi al provvedimento di revoca dell'ordinanza di rimozione dei rifiuti emesso dal Comune di Berbenno e al provvedimento di revoca della diffida emesso dalla Provincia in data 20.11.2024. In particolare, non può condividersi l'assunto degli appellanti secondo cui avendo la disposto la revoca della diffida e di “ogni altro atto o CP_1 provvedimento allo stesso presupposto, conseguente o comunque connesso”, deve ritenersi che sia stata revocata anche l'ordinanza-ingiunzione impugnata nel presente giudizio. Invero, tale circostanza, contestata dal difensore della , non è desumibile dal tenore del provvedimento prodotto, che - CP_1
in quanto espressamente emesso a seguito della pronuncia da parte del Tribunale di Sondrio della sentenza di assoluzione del per il reato contestatogli in relazione ai beni rivenuti all'esterno Parte_1
del capannone - non può che ritenersi riferito ai soli atti relativi esclusivamente ai beni citati.
Le spese processuali seguono la soccombenza di e la Parte_1 Parte_1
e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e
[...]
secondo i valori minimi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività di trattazione/istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P Q M
La Corte d'appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_4
sentenza n. 271/23 del Tribunale di Sondrio;
[...
2. condanna a rifondere alla Parte_4 CP_1
le ulteriori spese del grado, che liquida in euro 1.984,00 per compensi, oltre spese CP_1
generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge.
Così deciso, in Milano, il 26.3.2025.
Il Cons. est Il Presidente
Emanuela Rizzi Marianna Galioto
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