Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1196
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Sentenza 2 aprile 2025

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Il Tribunale di Bari, Sezione Civile, ha pronunciato sentenza non definitiva nel procedimento promosso da una coniuge, qualificata come ricorrente, nei confronti dell'altro coniuge, dichiarato contumace e intervenuto ex lege il Pubblico Ministero. La ricorrente aveva presentato ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi. La causa era stata inizialmente trattata dal Giudice delegato, il quale, dopo l'udienza di prima comparizione, aveva adottato provvedimenti temporanei e urgenti, rimettendo la decisione sulla sola questione di stato al Collegio, previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero. La ricorrente chiedeva la pronuncia di separazione giudiziale, basando la propria domanda sui fatti che rendevano intollerabile la prosecuzione della convivenza. Il resistente non aveva formulato difese in quanto contumace.

Il Tribunale ha accolto la domanda di separazione giudiziale, dichiarando la separazione personale dei coniugi. La decisione si fonda sull'articolo 151 del Codice Civile, come modificato dalla legge n. 151/1975, che consente la pronuncia di separazione quando si verificano fatti che rendono intollerabile la convivenza o pregiudicano gravemente l'educazione della prole. Il Collegio ha ritenuto provata l'intollerabilità della convivenza, desumibile non solo dalla mancata opposizione del resistente, ma anche dal fallimento del tentativo di conciliazione e dal decorso di un lungo periodo senza fatti riconciliativi, indicativi dell'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Il Tribunale ha altresì richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte e l'articolo 709-bis del Codice di Procedura Civile, che ammettono la pronuncia di sentenza non definitiva sulla sola separazione, qualora il processo debba proseguire per questioni relative all'addebito, all'affidamento della prole o agli aspetti economici, riconoscendo un interesse dei coniugi alla decisione preventiva. La causa è stata rimessa per l'ulteriore istruzione con separata ordinanza, mentre la regolamentazione delle spese processuali è stata rinviata alla sentenza definitiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1196
    Giurisdizione : Trib. Bari
    Numero : 1196
    Data del deposito : 2 aprile 2025

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