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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 10/09/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 487 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa Natina Prattico' Presidente dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/09/1971 ) E
(C.F. ) nata a [...] il [...]) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. BORGESE ELEONORA
- ricorrenti - Oggetto: separazione personale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/06/2025 e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
[...]
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 19/08/2000 in RO (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 14 parte II, serie A anno Per_ 2000) e che dall'unione sono nate le figlie il 22.07.2001 in Germania e il Per_1
21.05.2006 in RO, maggiorenni e a breve economicamente autosufficienti (svolgeranno attività lavorativa a tempo determinato, presso il Bar del Popolo di F.lli Condello sito in Polistena, percependo un reddito mensile di circa euro settecento ciascuna), hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. Le stesse hanno, altresì, premesso che non svolge attività lavorativa e percepisce l'assegno quale Parte_1 invalido al lavoro e la pensione d'invalidità civile dell'importo complessivo di €.501,00
e che svolge attività lavorativa, come cassiera c/o di RO e Parte_2 CP_1 percepisce il reddito mensile di circa euro 900,00 (novecento).
1 I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. la casa familiare, sita in RO via U. La Malfa, resta assegnata a che ne è proprietaria;
Parte_2
3. le figlie, entrambe maggiorenni, rimarranno a vivere presso il domicilio coniugale con la madre che contribuirà al loro mantenimento;
4. per il contributo al mantenimento delle figlie verserà Parte_1 direttamente alle stesse entro il giorno 25 di ogni mese la somma di euro 100,00 (cento) ciascuna, oltre l'assegno Unico Familiare;
5. si obbliga a versare a favore di la somma di Parte_2 Parte_1 euro 5.000.00 (cinquemila) a titolo di rimborso, di parte delle spese straordinarie dallo stesso anticipate per la ristrutturazione dell'immobile che saranno versate secondo le seguenti scadenze: euro 3.000,00 Pt_2
(tremila) al momento della omologa della separazione ed euro 2.000,00 (duemila) entro il 28 febbraio 2026; 6. le spese straordinarie previamente concordate o quelle urgenti, per le quali non è possibile preventivo accordo, saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50%.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 19/08/2000 in RO (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, (Atto n.14 Parte II Serie A, anno 2000 ) e che dall'unione sono nate le figlie il 22.07.2001 in Per_1 Per_ Germania e il 21.05.2006 in RO, maggiorenni e a breve economicamente autosufficienti. La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.. In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
2 In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. la casa familiare, sita in RO via U. La Malfa, resta assegnata a che ne è proprietaria;
Parte_2
3. le figlie, entrambe maggiorenni, rimarranno a vivere presso il domicilio coniugale con la madre che contribuirà al loro mantenimento;
4. per il contributo al mantenimento delle figlie verserà Parte_1 direttamente alle stesse entro il giorno 25 di ogni mese la somma di euro 100,00 (cento) ciascuna, oltre l'assegno Unico Familiare;
5. si obbliga a versare a favore di la somma di Parte_2 Parte_1 euro 5.000.00 (cinquemila) a titolo di rimborso, di parte delle spese straordinarie dallo stesso anticipate per la ristrutturazione dell'immobile che saranno versate secondo le seguenti scadenze: euro 3.000,00 Pt_2
(tremila) al momento della omologa della separazione ed euro 2.000,00 (duemila) entro il 28 febbraio 2026; 6. le spese straordinarie previamente concordate o quelle urgenti, per le quali non è possibile preventivo accordo, saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50%.- Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 10 settembre2025
Il Presidente
Natina Pratticò
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa Natina Prattico' Presidente dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/09/1971 ) E
(C.F. ) nata a [...] il [...]) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. BORGESE ELEONORA
- ricorrenti - Oggetto: separazione personale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/06/2025 e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
[...]
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 19/08/2000 in RO (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 14 parte II, serie A anno Per_ 2000) e che dall'unione sono nate le figlie il 22.07.2001 in Germania e il Per_1
21.05.2006 in RO, maggiorenni e a breve economicamente autosufficienti (svolgeranno attività lavorativa a tempo determinato, presso il Bar del Popolo di F.lli Condello sito in Polistena, percependo un reddito mensile di circa euro settecento ciascuna), hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. Le stesse hanno, altresì, premesso che non svolge attività lavorativa e percepisce l'assegno quale Parte_1 invalido al lavoro e la pensione d'invalidità civile dell'importo complessivo di €.501,00
e che svolge attività lavorativa, come cassiera c/o di RO e Parte_2 CP_1 percepisce il reddito mensile di circa euro 900,00 (novecento).
1 I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. la casa familiare, sita in RO via U. La Malfa, resta assegnata a che ne è proprietaria;
Parte_2
3. le figlie, entrambe maggiorenni, rimarranno a vivere presso il domicilio coniugale con la madre che contribuirà al loro mantenimento;
4. per il contributo al mantenimento delle figlie verserà Parte_1 direttamente alle stesse entro il giorno 25 di ogni mese la somma di euro 100,00 (cento) ciascuna, oltre l'assegno Unico Familiare;
5. si obbliga a versare a favore di la somma di Parte_2 Parte_1 euro 5.000.00 (cinquemila) a titolo di rimborso, di parte delle spese straordinarie dallo stesso anticipate per la ristrutturazione dell'immobile che saranno versate secondo le seguenti scadenze: euro 3.000,00 Pt_2
(tremila) al momento della omologa della separazione ed euro 2.000,00 (duemila) entro il 28 febbraio 2026; 6. le spese straordinarie previamente concordate o quelle urgenti, per le quali non è possibile preventivo accordo, saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50%.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 19/08/2000 in RO (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, (Atto n.14 Parte II Serie A, anno 2000 ) e che dall'unione sono nate le figlie il 22.07.2001 in Per_1 Per_ Germania e il 21.05.2006 in RO, maggiorenni e a breve economicamente autosufficienti. La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.. In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
2 In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. la casa familiare, sita in RO via U. La Malfa, resta assegnata a che ne è proprietaria;
Parte_2
3. le figlie, entrambe maggiorenni, rimarranno a vivere presso il domicilio coniugale con la madre che contribuirà al loro mantenimento;
4. per il contributo al mantenimento delle figlie verserà Parte_1 direttamente alle stesse entro il giorno 25 di ogni mese la somma di euro 100,00 (cento) ciascuna, oltre l'assegno Unico Familiare;
5. si obbliga a versare a favore di la somma di Parte_2 Parte_1 euro 5.000.00 (cinquemila) a titolo di rimborso, di parte delle spese straordinarie dallo stesso anticipate per la ristrutturazione dell'immobile che saranno versate secondo le seguenti scadenze: euro 3.000,00 Pt_2
(tremila) al momento della omologa della separazione ed euro 2.000,00 (duemila) entro il 28 febbraio 2026; 6. le spese straordinarie previamente concordate o quelle urgenti, per le quali non è possibile preventivo accordo, saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50%.- Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 10 settembre2025
Il Presidente
Natina Pratticò
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