TRIB
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 04/08/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 91/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 91/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
22.01.2025,
DA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...],
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessia Battilana ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Perugia (PG), Corso Vannucci n. 71, presso il Difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Nocera Umbra in data 20.09.1992 (atto n.
41, parte II, Serie A, anno 1992);
con la figlia: nata il [...], maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 22.01.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“1) La casa familiare sita in Nocera Umbra Vocabolo Mascionchie n. 41/c, identificata al CT del citato Comune alla particella 598 foglio 120, nel luglio 2024 è stata venduta a terzi ed i proventi della vendita sono stati consegnati alla figlia dei ricorrenti;
Per_1
2) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che non sussistono i requisiti per il riconoscimento di assegno divorzile;
3) Le parti dichiarano che la figlia maggiorenne è studente universitaria lavoratrice in forza Per_1 di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ed attualmente è economicamente autosufficiente;
il padre dichiara di essere disponibile ad aiutarla economicamente qualora le sue risorse economiche non le permettano una indipendenza economica fino al termine del ciclo degli studi universitari e si confronterà direttamente con lei per la corresponsione di eventuali denari quale mantenimento diretto;
4) I coniugi dichiarano di aver ripartito fra loro ogni bene comune, di aver sistemato i rapporti dipendenti dal matrimonio e di aver definito fra loro ogni questione economico – patrimoniale di modo che null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo o ragione comunque connessi e discendenti dal rapporto di coniugio, neppure a titolo di mantenimento”.
All'udienza del 16.07.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa delle condizioni di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
pagina 2 di 3 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Nocera Umbra in data 20.09.1992 trascritto Parte_1 Parte_2 nei Registri degli atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del medesimo comune al n.
41, parte II, serie A, anno 1992;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nocera Umbra perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto 30.07.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 91/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
22.01.2025,
DA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...],
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessia Battilana ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Perugia (PG), Corso Vannucci n. 71, presso il Difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Nocera Umbra in data 20.09.1992 (atto n.
41, parte II, Serie A, anno 1992);
con la figlia: nata il [...], maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 22.01.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“1) La casa familiare sita in Nocera Umbra Vocabolo Mascionchie n. 41/c, identificata al CT del citato Comune alla particella 598 foglio 120, nel luglio 2024 è stata venduta a terzi ed i proventi della vendita sono stati consegnati alla figlia dei ricorrenti;
Per_1
2) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che non sussistono i requisiti per il riconoscimento di assegno divorzile;
3) Le parti dichiarano che la figlia maggiorenne è studente universitaria lavoratrice in forza Per_1 di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ed attualmente è economicamente autosufficiente;
il padre dichiara di essere disponibile ad aiutarla economicamente qualora le sue risorse economiche non le permettano una indipendenza economica fino al termine del ciclo degli studi universitari e si confronterà direttamente con lei per la corresponsione di eventuali denari quale mantenimento diretto;
4) I coniugi dichiarano di aver ripartito fra loro ogni bene comune, di aver sistemato i rapporti dipendenti dal matrimonio e di aver definito fra loro ogni questione economico – patrimoniale di modo che null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo o ragione comunque connessi e discendenti dal rapporto di coniugio, neppure a titolo di mantenimento”.
All'udienza del 16.07.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa delle condizioni di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
pagina 2 di 3 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Nocera Umbra in data 20.09.1992 trascritto Parte_1 Parte_2 nei Registri degli atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del medesimo comune al n.
41, parte II, serie A, anno 1992;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nocera Umbra perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto 30.07.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 3 di 3