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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.621/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BECCARIA ALESSANDRO
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. STORNELLO Controparte_1 P.IVA_1
MOMMA CP_2
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA
[...] P.IVA_2 CP_3
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. SCALMANINI PAOLA
[...] P.IVA_3
PARTE RESISTENTE
Oggi 12/02/2025 mediante collegamento da remoto con il giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Alessandro Beccaria per parte resistente l'avv. STORNELLO Controparte_4 CP_5 per parte resistente ed l'avv. Paola Scalmanini anche in sostituzione dell'avv. CP_2 CP_3
Mariagrazia Demaestri
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, contrariis reiectis: in via preliminare - sospendere l'efficacia esecutiva della notificazione intimazione di pagamento n.
068202290032027858000 in merito alle cartelle di pagamento 07920229000600123000 in merito alle cartelle di pagamento n. 007920120027549182000, 37920120000080213000,
37920120000374068000, 37920120001308924000, 37920130001667559000, M379-
20140000325817000, 37920140001893469000, 37920140002772222000, 37920150000183868000, 37920150000870654000, 37920160000609025000 stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte e/ non dovute in via principale e nel merito - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali per gli anni dal 2012 al 2016 come meglio esposto in narrativa in merito allla intimazione di pagamento n. 07920229000600123000 in merito alle cartelle di pagamento n. 007920120027549182000, 37920120000080213000, 37920120000374068000,
37920120001308924000, 37920130001667559000, M379-20140000325817000,
37920140001893469000, 37920140002772222000, 37920150000183868000,
37920150000870654000, 37920160000609025000 0 e conseguentemente annullare le cartelle di pagamento e la relativa intimazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
PARTE RESISTENTE Controparte_4
Come da comparsa di costituzione
PARTE RESISTENTE CP_2
Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis: 1) accertare l'avvenuto parziale stralcio degli avvisi di addebito elencati nell'intimazione di pagamento
07920229000600123000; 2) dichiarare in riferimento agli avvisi di addebito non oggetto di stralcio 37920140001893469000, 37920140002772222000, 37920140000325817000,
37920150000870654000, 37920160000609025000: - preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ex art. 24 d.lgs 46/99 e 617 c.p.c.; -nel merito rigettare il ricorso e le domande della ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto. - in subordine dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento di quella diversa somma che risultasse dovute all'esito del giudizio per i titoli per cui è causa. Con vittoria di spese e competenze. Nel denegato caso di accoglimento anche parziale del ricorso porre le spese di lite a favore del ricorrente a totale carico di CP_6
PARTE RESISTENTE CP_3
Piaccia all'ill.mo Tribunale di Pavia, sezione Lavoro, contrariis rejectis, così giudicare: - estromettere l' dal giudizio;
-dichiarare l'inammissibilità delle domande eventualmente CP_3
formulate nei confronti di e/o rigettarle nel merito in quanto infondate in fatto ed in CP_3
diritto. Con statuizione sulle spese di lite, come per legge.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 621/2022 promossa da:
(cf. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BECCARIA ALESSANDRO
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. STORNELLO Controparte_1 P.IVA_1
MOMMA CP_2
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA
[...] P.IVA_2
INAIL (c.f. con il patrocinio dell'avv. SCALMANINI PAOLA P.IVA_3
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07920229000600123000 notificata il 31 marzo 2022.
Quest'ultima è stata emessa, per quanto di interesse del tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, sulla base degli avvisi di addebito così identificati n.
07920120027549182000, 37920120000080213000, 37920120000374068000,
37920120001308924000, 37920130001667559000, 379-20140000325817000, 37920140001893469000, 37920140002772222000, 37920150000183868000,
37920150000870654000, 3792016000060902500.
Parte ricorrente ha allegato la mancata notifica degli avvisi di addebito e ha dedotto in via principale l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle di pagamento.
Preliminarmente si osserva che i seguenti avvisi di pagamento sono stati azzerati in forza di successivi interventi legislativi;
si tratta delle cartelle 07920120027549182000,
37920120000080213000, 37920120000374068000, 37920120001308924000,
37920130001667559000, 37920150000183868000.
Si tratta delle previsioni di cui all'art. 4 del Decreto Legge n. 119 del 2018 in forza del quale “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili”. L'art.1 comma 222 della legge 29 dicembre 2022 , n. 197 ha quindi previsto che
“Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119”.
Tale ultima disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2023, riguarda gli avvisi di addebito per cui è causa.
Si ritiene, pertanto, che allorquando l' ha notificato l'intimazione Controparte_4
di pagamento detti avvisi di addebito erano ancora in essere.
Ne consegue che è intervenuta la cessazione della materia del contendere per gli avvisi così identificati 07920120027549182000, 37920120000080213000, 37920120000374068000,
37920120001308924000, 37920130001667559000, 37920150000183868000.
Avendo le parti chiesto comunque la condanna alle spese di lite per l'intero oggetto della controversia, anche per detti avvisi di pagamento deve vagliarsi l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
La cartella di pagamento n. 07920120027549182000 è stata notificata la prima volta il
24 gennaio 2013 (cfr. fascicolo docc. nn. 4 e 5); il 2 luglio del 2014 è stato notificato un CP_3 preavviso di fermo amministrativo (cfr. doc. n. 4 e 4.1. fascicolo ); è Controparte_4
stato poi notificato una prima intimazione di pagamento il 26 giugno 2019 (cfr. doc. n. 9 e
9.1. fascicolo ). CP_4 CP_4
L'avviso di addebito n. 37920120000080213000 è stato emesso in data 08/3/2012 ed è stata notificato il 22 marzo 2012 (cfr. doc. n. 12 fascicolo;
Controparte_4
successivamente risulta notificata una intimazione di pagamento il 14 ottobre 2016 (cfr. doc.
n. 5 fascicolo ) ed un'altra il 16 maggio 2018 (cfr. doc. n. 8 fascicolo Controparte_4
. Controparte_4
L'avviso di addebito n. 37920120000374068000 è stato emesso in data 7 aprile 2012 ed è stato notificato il 7 maggio 2012 (cfr. doc. n. 12 fascicolo ); Controparte_4
successivamente risulta notificata una intimazione di pagamento il 14 ottobre 2016 (cfr. doc.
n. 5 fascicolo ) ed un'altra il 16 maggio 2018 (cfr. doc. n. 8 fascicolo Controparte_4
. Controparte_4
L'avviso di addebito n. 37920120001308924000 è stato emesso in data 8 settembre
2012 ed è stato notificato il 21/9/2012 (cfr. doc. n. 12 fascicolo ); Controparte_4
successivamente risulta notificata una intimazione di pagamento il 14 ottobre 2016 (cfr. doc.
n. 5 fascicolo ) ed un'altra il 21 giugno 2019 (cfr. doc. n. 9 fascicolo Controparte_4
). Controparte_4
L'avviso di addebito n. 37920130001667559000 è stato emesso in data 9 dicembre
2013 ed è stato notificato il 10/1/2014 (cfr. doc. n. 12 fascicolo ); Controparte_4
successivamente risulta notificata una intimazione di pagamento il 14 ottobre 2016 (cfr. doc.
n. 5 fascicolo ) ed un'altra il 21 giugno 2019 (cfr. doc. n. 9 fascicolo Controparte_4
). Controparte_4
L'avviso di addebito n. 379-20140000325817000 è stato emesso in data 9 maggio
2014 ed è stato notificato il 26/5/2014 (cfr. doc. n. 12 fascicolo ); Controparte_4
successivamente risulta notificata una intimazione di pagamento il 14 ottobre 2016 (cfr. doc.
n. 5 fascicolo ) ed un'altra il 21 giugno 2019 (cfr. doc. n. 9 fascicolo Controparte_4
). Controparte_4
L'avviso di addebito n. 37920140001893469000 è stato emesso in data 9 ottobre 2014 ed è stato notificato il 22/10/2014 (cfr. doc. n. 12 fascicolo;
Controparte_4
successivamente risulta notificata una intimazione di pagamento il 14 ottobre 2016 (cfr. doc.
n. 5 fascicolo ) ed un'altra il 21 giugno 2019 (cfr. doc. n. 9 fascicolo Controparte_4
). Controparte_4 L'avviso di addebito n. 37920140002772222000 è stato emesso in data 9 dicembre
2014 ed è stato notificato il 29/12/2014 (cfr. doc. n. 12 fascicolo ); Controparte_4
successivamente risulta notificata una intimazione di pagamento il 14 ottobre 2016 (cfr. doc.
n. 5 fascicolo ) ed un'altra il 21 giugno 2019 (cfr. doc. n. 9 fascicolo Controparte_4
). Controparte_4
L'avviso di addebito n. 37920150000183868000 è stato emesso in data 24 luglio 2015 ed è stato notificato il 30/7/2015 (cfr. doc. n. 12 fascicolo;
Controparte_4
successivamente risulta notificata una intimazione di pagamento il 14 ottobre 2016 (cfr. doc.
n. 5 fascicolo ) ed un'altra il 21 giugno 2019 (cfr. doc. n. 9 fascicolo Controparte_4
). Controparte_4
L'avviso di addebito n. 37920150000870654000 è stato emesso in data 24 settembre
2015 ed è stato notificato il 29/10/2015 (cfr. doc. n. 12 fascicolo ); Controparte_4
successivamente risulta notificata una intimazione di pagamento il 21 giugno 2019 (cfr. doc.
n. 9 fascicolo ). Controparte_4
L'avviso di addebito n. 3792016000060902500 è stato emesso in data 9 aprile 2016 ed
è stato notificato il 26/5/2015 (cfr. doc. n. 12 fascicolo;
Controparte_4
successivamente risulta notificata una intimazione di pagamento il 21 giugno 2019 (cfr. doc.
n. 9 fascicolo ). Controparte_4
Posto che l'intimazione di pagamento oggetto di causa è stata notificata il 22 marzo
2022 risulta che nessuno dei crediti di cui agli avvisi di pagamento menzionati risulta prescritto.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti;
le spese vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 26.000 e 52.000 euro.
3.1. Parte ricorrente deve essere condannata anche ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.
Si deve infatti considerare che l'aver agito in giudizio eccependo la prescrizione sulla base della mancata ricezione di alcuno degli atti precedenti alla intimazione di pagamento oggetto di causa, tenendo conto dei documenti prodotti dalle parti resistente che evidenziano come buona parte di questi atti sono stati ricevuti dalla ricorrente personalmente, integra gli estremi quantomeno della colpa grave. Pertanto, la ricorrente deve essere condannata al pagamento in favore di ciascuna delle resistenti di una somma pari al 50% dell'ammontare delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito nn.
07920120027549182000, 37920120000080213000, 37920120000374068000,
37920120001308924000, 37920130001667559000, 37920150000183868000;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rimborsare a ciascuna delle parti resistenti le spese di lite, che si liquidano in € 9.257 per onorari, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a.
- condanna, altresì, parte ricorrente al pagamento in favore in ciascuna delle resistenti della somma pari ad euro 4.628,50 ai dell'art. 96 cod. proc. civ.
Pavia, 12 febbraio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BECCARIA ALESSANDRO
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. STORNELLO Controparte_1 P.IVA_1
MOMMA CP_2
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA
[...] P.IVA_2 CP_3
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. SCALMANINI PAOLA
[...] P.IVA_3
PARTE RESISTENTE
Oggi 12/02/2025 mediante collegamento da remoto con il giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Alessandro Beccaria per parte resistente l'avv. STORNELLO Controparte_4 CP_5 per parte resistente ed l'avv. Paola Scalmanini anche in sostituzione dell'avv. CP_2 CP_3
Mariagrazia Demaestri
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, contrariis reiectis: in via preliminare - sospendere l'efficacia esecutiva della notificazione intimazione di pagamento n.
068202290032027858000 in merito alle cartelle di pagamento 07920229000600123000 in merito alle cartelle di pagamento n. 007920120027549182000, 37920120000080213000,
37920120000374068000, 37920120001308924000, 37920130001667559000, M379-
20140000325817000, 37920140001893469000, 37920140002772222000, 37920150000183868000, 37920150000870654000, 37920160000609025000 stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte e/ non dovute in via principale e nel merito - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali per gli anni dal 2012 al 2016 come meglio esposto in narrativa in merito allla intimazione di pagamento n. 07920229000600123000 in merito alle cartelle di pagamento n. 007920120027549182000, 37920120000080213000, 37920120000374068000,
37920120001308924000, 37920130001667559000, M379-20140000325817000,
37920140001893469000, 37920140002772222000, 37920150000183868000,
37920150000870654000, 37920160000609025000 0 e conseguentemente annullare le cartelle di pagamento e la relativa intimazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
PARTE RESISTENTE Controparte_4
Come da comparsa di costituzione
PARTE RESISTENTE CP_2
Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis: 1) accertare l'avvenuto parziale stralcio degli avvisi di addebito elencati nell'intimazione di pagamento
07920229000600123000; 2) dichiarare in riferimento agli avvisi di addebito non oggetto di stralcio 37920140001893469000, 37920140002772222000, 37920140000325817000,
37920150000870654000, 37920160000609025000: - preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ex art. 24 d.lgs 46/99 e 617 c.p.c.; -nel merito rigettare il ricorso e le domande della ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto. - in subordine dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento di quella diversa somma che risultasse dovute all'esito del giudizio per i titoli per cui è causa. Con vittoria di spese e competenze. Nel denegato caso di accoglimento anche parziale del ricorso porre le spese di lite a favore del ricorrente a totale carico di CP_6
PARTE RESISTENTE CP_3
Piaccia all'ill.mo Tribunale di Pavia, sezione Lavoro, contrariis rejectis, così giudicare: - estromettere l' dal giudizio;
-dichiarare l'inammissibilità delle domande eventualmente CP_3
formulate nei confronti di e/o rigettarle nel merito in quanto infondate in fatto ed in CP_3
diritto. Con statuizione sulle spese di lite, come per legge.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 621/2022 promossa da:
(cf. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BECCARIA ALESSANDRO
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. STORNELLO Controparte_1 P.IVA_1
MOMMA CP_2
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA
[...] P.IVA_2
INAIL (c.f. con il patrocinio dell'avv. SCALMANINI PAOLA P.IVA_3
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07920229000600123000 notificata il 31 marzo 2022.
Quest'ultima è stata emessa, per quanto di interesse del tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, sulla base degli avvisi di addebito così identificati n.
07920120027549182000, 37920120000080213000, 37920120000374068000,
37920120001308924000, 37920130001667559000, 379-20140000325817000, 37920140001893469000, 37920140002772222000, 37920150000183868000,
37920150000870654000, 3792016000060902500.
Parte ricorrente ha allegato la mancata notifica degli avvisi di addebito e ha dedotto in via principale l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle di pagamento.
Preliminarmente si osserva che i seguenti avvisi di pagamento sono stati azzerati in forza di successivi interventi legislativi;
si tratta delle cartelle 07920120027549182000,
37920120000080213000, 37920120000374068000, 37920120001308924000,
37920130001667559000, 37920150000183868000.
Si tratta delle previsioni di cui all'art. 4 del Decreto Legge n. 119 del 2018 in forza del quale “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili”. L'art.1 comma 222 della legge 29 dicembre 2022 , n. 197 ha quindi previsto che
“Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119”.
Tale ultima disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2023, riguarda gli avvisi di addebito per cui è causa.
Si ritiene, pertanto, che allorquando l' ha notificato l'intimazione Controparte_4
di pagamento detti avvisi di addebito erano ancora in essere.
Ne consegue che è intervenuta la cessazione della materia del contendere per gli avvisi così identificati 07920120027549182000, 37920120000080213000, 37920120000374068000,
37920120001308924000, 37920130001667559000, 37920150000183868000.
Avendo le parti chiesto comunque la condanna alle spese di lite per l'intero oggetto della controversia, anche per detti avvisi di pagamento deve vagliarsi l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
La cartella di pagamento n. 07920120027549182000 è stata notificata la prima volta il
24 gennaio 2013 (cfr. fascicolo docc. nn. 4 e 5); il 2 luglio del 2014 è stato notificato un CP_3 preavviso di fermo amministrativo (cfr. doc. n. 4 e 4.1. fascicolo ); è Controparte_4
stato poi notificato una prima intimazione di pagamento il 26 giugno 2019 (cfr. doc. n. 9 e
9.1. fascicolo ). CP_4 CP_4
L'avviso di addebito n. 37920120000080213000 è stato emesso in data 08/3/2012 ed è stata notificato il 22 marzo 2012 (cfr. doc. n. 12 fascicolo;
Controparte_4
successivamente risulta notificata una intimazione di pagamento il 14 ottobre 2016 (cfr. doc.
n. 5 fascicolo ) ed un'altra il 16 maggio 2018 (cfr. doc. n. 8 fascicolo Controparte_4
. Controparte_4
L'avviso di addebito n. 37920120000374068000 è stato emesso in data 7 aprile 2012 ed è stato notificato il 7 maggio 2012 (cfr. doc. n. 12 fascicolo ); Controparte_4
successivamente risulta notificata una intimazione di pagamento il 14 ottobre 2016 (cfr. doc.
n. 5 fascicolo ) ed un'altra il 16 maggio 2018 (cfr. doc. n. 8 fascicolo Controparte_4
. Controparte_4
L'avviso di addebito n. 37920120001308924000 è stato emesso in data 8 settembre
2012 ed è stato notificato il 21/9/2012 (cfr. doc. n. 12 fascicolo ); Controparte_4
successivamente risulta notificata una intimazione di pagamento il 14 ottobre 2016 (cfr. doc.
n. 5 fascicolo ) ed un'altra il 21 giugno 2019 (cfr. doc. n. 9 fascicolo Controparte_4
). Controparte_4
L'avviso di addebito n. 37920130001667559000 è stato emesso in data 9 dicembre
2013 ed è stato notificato il 10/1/2014 (cfr. doc. n. 12 fascicolo ); Controparte_4
successivamente risulta notificata una intimazione di pagamento il 14 ottobre 2016 (cfr. doc.
n. 5 fascicolo ) ed un'altra il 21 giugno 2019 (cfr. doc. n. 9 fascicolo Controparte_4
). Controparte_4
L'avviso di addebito n. 379-20140000325817000 è stato emesso in data 9 maggio
2014 ed è stato notificato il 26/5/2014 (cfr. doc. n. 12 fascicolo ); Controparte_4
successivamente risulta notificata una intimazione di pagamento il 14 ottobre 2016 (cfr. doc.
n. 5 fascicolo ) ed un'altra il 21 giugno 2019 (cfr. doc. n. 9 fascicolo Controparte_4
). Controparte_4
L'avviso di addebito n. 37920140001893469000 è stato emesso in data 9 ottobre 2014 ed è stato notificato il 22/10/2014 (cfr. doc. n. 12 fascicolo;
Controparte_4
successivamente risulta notificata una intimazione di pagamento il 14 ottobre 2016 (cfr. doc.
n. 5 fascicolo ) ed un'altra il 21 giugno 2019 (cfr. doc. n. 9 fascicolo Controparte_4
). Controparte_4 L'avviso di addebito n. 37920140002772222000 è stato emesso in data 9 dicembre
2014 ed è stato notificato il 29/12/2014 (cfr. doc. n. 12 fascicolo ); Controparte_4
successivamente risulta notificata una intimazione di pagamento il 14 ottobre 2016 (cfr. doc.
n. 5 fascicolo ) ed un'altra il 21 giugno 2019 (cfr. doc. n. 9 fascicolo Controparte_4
). Controparte_4
L'avviso di addebito n. 37920150000183868000 è stato emesso in data 24 luglio 2015 ed è stato notificato il 30/7/2015 (cfr. doc. n. 12 fascicolo;
Controparte_4
successivamente risulta notificata una intimazione di pagamento il 14 ottobre 2016 (cfr. doc.
n. 5 fascicolo ) ed un'altra il 21 giugno 2019 (cfr. doc. n. 9 fascicolo Controparte_4
). Controparte_4
L'avviso di addebito n. 37920150000870654000 è stato emesso in data 24 settembre
2015 ed è stato notificato il 29/10/2015 (cfr. doc. n. 12 fascicolo ); Controparte_4
successivamente risulta notificata una intimazione di pagamento il 21 giugno 2019 (cfr. doc.
n. 9 fascicolo ). Controparte_4
L'avviso di addebito n. 3792016000060902500 è stato emesso in data 9 aprile 2016 ed
è stato notificato il 26/5/2015 (cfr. doc. n. 12 fascicolo;
Controparte_4
successivamente risulta notificata una intimazione di pagamento il 21 giugno 2019 (cfr. doc.
n. 9 fascicolo ). Controparte_4
Posto che l'intimazione di pagamento oggetto di causa è stata notificata il 22 marzo
2022 risulta che nessuno dei crediti di cui agli avvisi di pagamento menzionati risulta prescritto.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti;
le spese vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 26.000 e 52.000 euro.
3.1. Parte ricorrente deve essere condannata anche ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.
Si deve infatti considerare che l'aver agito in giudizio eccependo la prescrizione sulla base della mancata ricezione di alcuno degli atti precedenti alla intimazione di pagamento oggetto di causa, tenendo conto dei documenti prodotti dalle parti resistente che evidenziano come buona parte di questi atti sono stati ricevuti dalla ricorrente personalmente, integra gli estremi quantomeno della colpa grave. Pertanto, la ricorrente deve essere condannata al pagamento in favore di ciascuna delle resistenti di una somma pari al 50% dell'ammontare delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito nn.
07920120027549182000, 37920120000080213000, 37920120000374068000,
37920120001308924000, 37920130001667559000, 37920150000183868000;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rimborsare a ciascuna delle parti resistenti le spese di lite, che si liquidano in € 9.257 per onorari, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a.
- condanna, altresì, parte ricorrente al pagamento in favore in ciascuna delle resistenti della somma pari ad euro 4.628,50 ai dell'art. 96 cod. proc. civ.
Pavia, 12 febbraio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina