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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/09/2025, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Torre Annunziata dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'edito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 7/7/2025 la seguente sentenza nella causa iscritta al n.1694/2024 Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato il [...] a [...], rapp.to e difeso Parte_1 dagli Avv.ti Giulio Amodio e Valeria Russo, con i quali elett.te domicilia in
Castellammare di Stabia (NA) al Viale Europa n.127 ricorrente
E
, in persona del Direttore Regionale legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in CP_1
Napoli alla Via Nuova Poggioreale ang. Via San Lazzaro, unitamente all'Avv. Rossella
Del Sarto che lo rapp.ta e difende resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente volta a ottenere il riconoscimento di una rendita per malattia professionale commisurata ad un grado di inabilità pari al 70% o quanto meno superiore al 25% già riconosciuto dall' per la CP_1 malattia professionale descritta in ricorso.
L'istante ha dedotto che la suddetta percentuale di inabilità gli era stata riconosciuta per la tecnopatia “Asbestosi polmonare”, realizzante “broncopneumopatia restrittiva di grado severo”, alla quale si era successivamente aggiunta l'infermità
“Adenocarcinoma del colon discendente trattato chirurgicamente in attuale chemio in pregressa neoplasia maligna del retto trattata con resezione anteriore + colostomia”, patologia ugualmente derivante dal rischio lavorativo cui era stato esposto e che aveva provocato l'insorgere della precedente malattia professionale;
pertanto, esso istante aveva presentato all' in data 28/11/2022, domanda di CP_1 aggravamento, rigettata dall'Istituto.
L si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda. CP_1 Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, essendosi esaurito l'iter amministrativo.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta, nei limiti e per i motivi di seguito specificati.
Si osserva, infatti, che il C.T.U. nominato, dott. all'esito della sua Persona_1 indagine medica, ha accertato che la malattia successivamente insorta (ovvero il
“carcinoma del sigma”) è stata determinata dall'esposizione professionale alle fibre di amianto, al pari di quella per cui l aveva già riconosciuto una percentuale di CP_1 inabilità pari al 25%.
I postumi del carcinoma, poi, sono quantificabili nella misura del 40%, per cui , applicando la formula a scalare, la percentuale di inabilità complessiva del ricorrente
è pari al 55% a decorrere dalla domanda amministrativa di aggravamento.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli
è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
E' sintomatico, del resto, che alcuna critica specifica sia stata formulata con riferimento alle conclusioni raggiunte dall'esperto.
L va pertanto condannato al pagamento, in favore del ricorrente, della rendita CP_1 per inabilità permanente commisurata a postumi del 55% a decorrere dal
28/11/2022.
Sulla somma dovuta spettano al ricorrente gli interessi legali e l'eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto.
L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese processuali in ragione di 1/3; per il principio della soccombenza l' va, invece, CP_1 condannato al pagamento dei restanti 2/3 delle spese del giudizio, che si liquidano, in tale ridotta misura, come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti , nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 19/3/2024 nei confronti dell così Parte_1 CP_1 provvede : a) accoglie la domanda per quanto di ragione, e per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, della rendita per inabilità CP_1 permanente in misura pari al 55%, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria in eccedenza agli stessi dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto;
b)condanna l' al pagamento di 2/3 delle spese processuali, che liquida, in tale CP_1 ridotta misura, in complessivi euro 2000,00 dovuti per compenso professionale, oltre
IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione;
c)compensa il restante 1/3 delle spese.
Così deciso in Torre Annunziata il 1/9/2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Torre Annunziata dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'edito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 7/7/2025 la seguente sentenza nella causa iscritta al n.1694/2024 Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato il [...] a [...], rapp.to e difeso Parte_1 dagli Avv.ti Giulio Amodio e Valeria Russo, con i quali elett.te domicilia in
Castellammare di Stabia (NA) al Viale Europa n.127 ricorrente
E
, in persona del Direttore Regionale legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in CP_1
Napoli alla Via Nuova Poggioreale ang. Via San Lazzaro, unitamente all'Avv. Rossella
Del Sarto che lo rapp.ta e difende resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente volta a ottenere il riconoscimento di una rendita per malattia professionale commisurata ad un grado di inabilità pari al 70% o quanto meno superiore al 25% già riconosciuto dall' per la CP_1 malattia professionale descritta in ricorso.
L'istante ha dedotto che la suddetta percentuale di inabilità gli era stata riconosciuta per la tecnopatia “Asbestosi polmonare”, realizzante “broncopneumopatia restrittiva di grado severo”, alla quale si era successivamente aggiunta l'infermità
“Adenocarcinoma del colon discendente trattato chirurgicamente in attuale chemio in pregressa neoplasia maligna del retto trattata con resezione anteriore + colostomia”, patologia ugualmente derivante dal rischio lavorativo cui era stato esposto e che aveva provocato l'insorgere della precedente malattia professionale;
pertanto, esso istante aveva presentato all' in data 28/11/2022, domanda di CP_1 aggravamento, rigettata dall'Istituto.
L si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda. CP_1 Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, essendosi esaurito l'iter amministrativo.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta, nei limiti e per i motivi di seguito specificati.
Si osserva, infatti, che il C.T.U. nominato, dott. all'esito della sua Persona_1 indagine medica, ha accertato che la malattia successivamente insorta (ovvero il
“carcinoma del sigma”) è stata determinata dall'esposizione professionale alle fibre di amianto, al pari di quella per cui l aveva già riconosciuto una percentuale di CP_1 inabilità pari al 25%.
I postumi del carcinoma, poi, sono quantificabili nella misura del 40%, per cui , applicando la formula a scalare, la percentuale di inabilità complessiva del ricorrente
è pari al 55% a decorrere dalla domanda amministrativa di aggravamento.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli
è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
E' sintomatico, del resto, che alcuna critica specifica sia stata formulata con riferimento alle conclusioni raggiunte dall'esperto.
L va pertanto condannato al pagamento, in favore del ricorrente, della rendita CP_1 per inabilità permanente commisurata a postumi del 55% a decorrere dal
28/11/2022.
Sulla somma dovuta spettano al ricorrente gli interessi legali e l'eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto.
L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese processuali in ragione di 1/3; per il principio della soccombenza l' va, invece, CP_1 condannato al pagamento dei restanti 2/3 delle spese del giudizio, che si liquidano, in tale ridotta misura, come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti , nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 19/3/2024 nei confronti dell così Parte_1 CP_1 provvede : a) accoglie la domanda per quanto di ragione, e per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, della rendita per inabilità CP_1 permanente in misura pari al 55%, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria in eccedenza agli stessi dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto;
b)condanna l' al pagamento di 2/3 delle spese processuali, che liquida, in tale CP_1 ridotta misura, in complessivi euro 2000,00 dovuti per compenso professionale, oltre
IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione;
c)compensa il restante 1/3 delle spese.
Così deciso in Torre Annunziata il 1/9/2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco