Versione
9 marzo 1999
9 marzo 1999
Art. 33. (Disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di
uffici finanziari).
1. L' articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 , come sostituito dall' articolo 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari e' accertato con decreto del competente direttore generale, regionale o compartimentale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento. Ove tale periodo si protragga oltre quindici giorni, la data a partire dalla quale esso ha avuto inizio e' fatta risultare con decreto adottato dai predetti organi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla data medesima".
Nota all' art. 33:
- Il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 , reca: "Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari".
uffici finanziari).
1. L' articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 , come sostituito dall' articolo 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari e' accertato con decreto del competente direttore generale, regionale o compartimentale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento. Ove tale periodo si protragga oltre quindici giorni, la data a partire dalla quale esso ha avuto inizio e' fatta risultare con decreto adottato dai predetti organi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla data medesima".
Nota all' art. 33:
- Il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 , reca: "Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari".
Commentari • 2
- 1. Il giudice tributario non decide sul funzionamento degli uffici finanziarihttps://www.fiscooggi.it/ · 5.7922325
[…] A nulla rileva poi, sempre secondo la Corte, la circostanza che il periodo di disfunzione sia stato accertato con due decreti (uno per la data di inizio e l'altro per quella finale); tale possibilità, infatti, discende dall'articolo 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 (che ha modificato l'articolo 3 del decreto legge 498/1961), in applicazione del quale, ove il periodo di disfunzione si protragga per oltre quindici giorni, la data dalla quale esso ha avuto inizio è fatta risultare con decreto da pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla data medesima. […]
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Giurisprudenza • 13
- 1. Corte Cost., sentenza 27/02/2009, n. 56Provvedimento: […] dalla legge n. 770 del 1961, quale sostituito dall'art. 1 della legge n. 592 del 1985; b) dell'art. 3 del medesimo decreto-legge n. 498 del 1961, quale sostituito dall'art. 33 della legge n. 28 del 1999.Leggi di più...
- appello·
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- inammissibilità.·
- eccepita inammissibilita' per difetto di rilevanza della questione·
- thema decidendum·
- preliminare individuazione, ad opera della corte, della normativa denunciata.