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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/07/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4793/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4793/2018 R.G. tra c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Cintioli;
Parte_1 P.IVA_1
Attrice
CONTRO
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Rampini;
CP_1 P.IVA_2
Convenuta
Conclusioni per l'attrice: come da note scritte del 20/01/2025.
Conclusioni per l'attrice: come da note scritte del 21/01/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
La società agiva nei confronti di allegando, in sintesi, di avere Parte_1 Controparte_1 fornito, sulla base di un accordo stipulato il 04/07/2017, il servizio di trasporto aereo da
Perugia a Olbia per il periodo tra luglio e settembre 2017, poi interrotto a causa del mancato pagamento da parte della convenuta, gestore dell'aeroporto di Perugia. Allegava che, a causa dell'inadempimento di aveva subito un danno consistito nel mancato introito Controparte_1 del corrispettivo per il servizio di trasporto aereo espletato, nonché nel mancato guadagno derivante dalle altre tratte programmate, laddove tale guadagno avrebbe garantito la partecipazione a ulteriori gare d'appalto e al relativo introito, nonché nel pregiudizio all'immagine commerciale. Chiedeva dunque la condanna della convenuta al risarcimento del danno.
1 Si costituiva la convenuta, contestando l'esistenza di un accordo contrattuale, da stipularsi necessariamente in forma scritta, nonché il danno allegato da parte attrice. In via riconvenzionale, la convenuta allegava il proprio credito verso l'attrice per il corrispettivo dovuto in ragione delle operazioni di atterraggio e decollo eseguite dall'attrice medesima, nonché il danno subito a causa del disservizio cagionato dall'attrice per la mancata esecuzione del volo da Olbia a Perugia nell'agosto 2017, pari ai costi di noleggio dell'aeromobile necessario ad assicurare tale volo. Chiedeva dunque il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento del corrispettivo e al risarcimento del danno, oltre al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
23/01/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sull'inadempimento di Controparte_1
La domanda principale proposta dall'attrice si fonda sull'inadempimento del contratto che si assume stipulato in data 04/07/2017, da cui deriverebbe il risarcimento del danno emergente, dato dalla mancata percezione del corrispettivo, nonché del lucro cessante, dato dal mancato guadagno per le ulteriori prestazioni da svolgere e per le ulteriori gare di appalto a cui l'attrice avrebbe potuto partecipare.
La convenuta ha eccepito l'assenza di un contratto scritto a fondamento della pretesa attorea.
La domanda è infondata.
Va innanzitutto premesso, sul piano della qualificazione, che la domanda attorea sottende la responsabilità contrattuale della convenuta, basata sull'art. 1218 c.c., e si articola da un lato sul mancato pagamento del corrispettivo per le tratte eseguite e dall'altro lato sui danni conseguenti alla mancata esecuzione delle altre tratte. Alla luce di tale configurazione, la domanda attorea va qualificata in parte come adempimento (ove volta al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese) e in parte come risarcimento (ove volta al pagamento del danno causato dall'inadempimento).
Ciò posto, va osservato che il presupposto logico-giuridico su cui si fonda la domanda attorea consiste nel contratto di collaborazione che si assume stipulato il 04/07/2017 e che sarebbe rimasto inadempiuto.
Al riguardo occorre considerare che la società convenuta, come da questa documentato con la produzione della relativa visura camerale sub doc. 1, è una società a partecipazione mista
2 pubblico-privata, con prevalenza pubblicistica, ed è pacifico che a tale società, nel periodo di tempo rilevante in questo giudizio, è stata affidata la gestione dell'aeroporto di Perugia.
Quale concessionaria della gestione dell'aeroporto, la società convenuta deve qualificarsi come organismo di diritto pubblico.
Tale è infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “qualsiasi ente che, dotato di personalità giuridica e sottoposto - per finanziamento, controllo di gestione od ingerenza - a "dominanza pubblica", sia istituito per il soddisfacimento di finalità di interesse generale non aventi carattere industriate e commerciale”
(così Cass. Civ., S.U., n. 23332/2009), laddove tale nozione ricomprende anche il gestore aeroportuale, atteso che “il gestore delle infrastrutture aeroportuali, in quanto svolge un complesso di attività finalizzate a soddisfare gli interessi generali della collettività al funzionamento delle aerostazioni ed all'apprestamento delle condizioni di efficienza, è ascrivibile al genus degli organismi di diritto pubblico” (così
Cass. Civ., S.U., n. 13723/2017).
Così qualificata sul piano giuridico-strutturale la società convenuta, va osservato che l'obbligo di forma scritta valevole per i contratti della PA deve ritenersi esteso anche agli organismi di diritto pubblico, soprattutto laddove, come nella specie, il contratto inerisca la funzione pubblicistica svolta dall'ente.
Come infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità, i contratti di conferimento di incarico professionale stipulati da un organismo di diritto pubblico sono atti di diritto privato per i quali, ai sensi degli artt. 16 e 17 del RD 2440/1923, è prevista la forma scritta, non surrogabile con fatti concludenti, manifestazioni tacite di volontà o comportamenti attuativi, la cui mancanza ne determina la nullità (cfr. Cass. Civ., n. 15645/2018).
Nel caso di specie, l'accordo che l'attrice pone a fondamento della propria domanda di responsabilità contrattuale non riveste forma scritta, poiché difetta della sottoscrizione dell'ente di gestione. Tale difetto di sottoscrizione, e dunque di forma scritta, non è in nessun caso surrogabile con i comportamenti che l'attrice assume tenuti dalla convenuta, quantunque concludenti.
Sono quindi irrilevanti le prove orali delle quali l'attrice ha reiterato la richiesta di ammissione, atteso che, anche laddove fossero provati i comportamenti concludenti tenuti dalla convenuta, il difetto di formale sottoscrizione del contratto non consentirebbe in nessun caso di superare la mancanza di forma scritta del contratto.
In assenza del titolo contrattuale, non può essere accolta la domanda proposta ex art. 1218 c.c., né sul piano dell'adempimento, né su quello del risarcimento. Infatti, in assenza di un contratto
3 scritto a pena di nullità, non può ritenersi validamente sorto un rapporto contrattuale, laddove sia la domanda di adempimento che quella di risarcimento ex art. 1218 c.c. presuppongono un contratto valido ed efficace, e dunque non è ravvisabile un inadempimento in senso tecnico, non essendo sorta l'obbligazione di fonte negoziale (cfr. Cass. Civ., n. 12996/2016).
Per converso, in assenza di un valido contratto scritto, la domanda attorea non può essere accolta o valutata né sotto la disciplina dell'art. 2041 c.c. né sotto quella dell'art. 2043 c.c., atteso che l'attrice non ha proposto, neppure in via subordinata, alcuna domanda in tal senso, essendo l'unica domanda proposta fondata sulla responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e sul presupposto di un valido contratto scritto, difettando ogni allegazione in ordine alla responsabilità della convenuta nonostante la nullità del contratto.
La domanda attorea ex art. 1218 c.c. deve quindi essere rigettata per difetto di un valido contratto scritto, ciò che costituisce un profilo preliminare e assorbente rispetto ai pregiudizi allegati dall'attrice, in assenza di domande subordinate ex artt. 2041 o 2043 c.c.
3. Sulla domanda riconvenzionale
La convenuta ha proposto domanda riconvenzionale di pagamento dei corrispettivi per l'utilizzo dei servizi aeroportuali di cui l'attrice avrebbe usufruito, nonché di risarcimento del danno per il disservizio causato.
Quanto al pagamento dei corrispettivi, va osservato che, nell'ambito della responsabilità contrattuale, il creditore è tenuto a provare la fonte, legale o negoziale, del proprio diritto e ad allegare l'inadempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'adempimento (cfr.
Cass. Civ., S.U., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, il diritto allegato dalla convenuta, in assenza di valido contratto scritto, ha natura legale, trovando fondamento nell'art. 19 D.Lgs 18/1999, secondo cui “Nel caso in cui i servizi aeroportuali di assistenza a terra vengano forniti da un unico prestatore, le relative tariffe sono approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione, su proposta dell' in conformità alle previsioni di cui CP_2 all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1991, n. 316”.
La convenuta non ha offerto prova delle tariffe approvate dal Ministero sulle quali si fonda il proprio diritto al corrispettivo, per cui la domanda riconvenzionale di pagamento deve ritenersi indimostrata nel suo presupposto principale, non essendo dimostrata la fonte legale del diritto.
Quanto al risarcimento del danno, va premesso che nella giurisprudenza di legittimità costituisce un principio ampiamente consolidato quello per cui nella materia della responsabilità civile occorre distinguere la lesione dell'interesse protetto, ossia il danno-evento, dal concreto
4 pregiudizio subito a causa della lesione di tale interesse, ossia il danno-conseguenza (cfr. Cass.
Civ., S.U., n. 576/2008). Il diritto al risarcimento del danno sussiste ove la lesione dell'interesse giuridicamente tutelato abbia causato anche un effettivo pregiudizio nella sfera del creditore, e non anche a fronte della mera lesione dell'interesse in sé, poiché altrimenti si configurerebbe un danno in re ipsa, e la responsabilità civile assumerebbe una funzione sanzionatoria, e non più riparatoria (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 16601/2017).
L'inadempimento del contratto o il fatto illecito provocano la lesione dell'interesse del creditore, e dunque un danno-evento, ma ai fini del risarcimento del danno dovrà esistere anche un danno-conseguenza, cioè un effettivo pregiudizio derivante in modo immediato e diretto dall'inadempimento o dal fatto illecito, come dispone l'art. 1223 c.c. (cfr., Cass. Civ., n.
31233/2018).
Pertanto, se da un lato l'inadempimento di per sé, quale danno-evento, è condizione necessaria e sufficiente al fine di paralizzare la pretesa dell'altro contraente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., dall'altro lato esso, al pari del fatto illecito ex art. 2043 c.c., è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini del risarcimento del danno, per il quale occorre l'esistenza, come detto, di un effettivo pregiudizio causalmente riconducibile all'illecito.
Tali principi sono stati da ultimo ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 33645/2022, secondo cui “La fattispecie del fatto illecito si perfeziona con il danno conseguenza: ciò vuol dire che la perdita subita e il mancato guadagno (art. 1223) non sono un posterius rispetto al danno ingiusto, ma sono i criteri di determinazione di quest'ultimo, secondo la lettera dell'art. 2056.
Diversamente da quanto pur affermato in dottrina, il «danno» di cui fa menzione la seconda parte dell'art.
2043 non è altra cosa dal «danno ingiusto» di cui si parla nella prima parte: se non c'è danno conseguenza non
c'è danno ingiusto. Causalità materiale e causalità giuridica non sono così le fasi di una successione cronologica, ma sono i due diversi punti di vista in sede logico-analitica dell'unitario fenomeno del danno ingiusto (di «profili diversi» dell'unico danno già discorreva Cass. sez. U. n. 576 del 2008, punto n. 5.1.), il quale non è identificabile se non alla luce di questa dualità di nessi causali, l'uno informato al criterio della regolarità causale, l'altro a quello della conseguenzialità immediata e diretta. Cagionato l'evento di danno, la fattispecie del fatto illecito è integrata con la realizzazione delle conseguenze pregiudizievoli, senza che fra evento e conseguenza vi sia un distacco temporale: la distinzione è logica, non cronologica”.
A fronte di tali principi di diritto, anche ove sussista un danno-evento, ma non anche un danno-conseguenza, la domanda risarcitoria dovrà comunque essere rigettata.
5 Nel caso di specie, la convenuta non ha offerto prova del danno-conseguenza subito, limitandosi a produrre copia della fattura emessa a suo carico dalla società Van Air Europe A.S., senza tuttavia produrre né il contratto scritto avente ad oggetto il noleggio dell'aeromobile, né soprattutto la prova dell'effettivo pagamento, necessaria al fine di documentare il concreto esborso della somma e, dunque, il danno emergente (cfr. in tal senso Cass. Civ., n.
26729/2024).
Per tali ragioni, anche la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta deve essere rigettata.
4. Conclusioni e spese
In conclusione, tanto la domanda principale proposta dall'attrice quanto la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta devono essere rigettate.
Stante la soccombenza reciproca, le spese devono essere compensate ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Conseguentemente, in ragione della soccombenza reciproca, non sussistono neppure i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., invocati reciprocamente dalle parti (cfr. Cass. Civ.,
n. 24158/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda principale proposta da Parte_1
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Perugia, 08/07/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4793/2018 R.G. tra c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Cintioli;
Parte_1 P.IVA_1
Attrice
CONTRO
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Rampini;
CP_1 P.IVA_2
Convenuta
Conclusioni per l'attrice: come da note scritte del 20/01/2025.
Conclusioni per l'attrice: come da note scritte del 21/01/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
La società agiva nei confronti di allegando, in sintesi, di avere Parte_1 Controparte_1 fornito, sulla base di un accordo stipulato il 04/07/2017, il servizio di trasporto aereo da
Perugia a Olbia per il periodo tra luglio e settembre 2017, poi interrotto a causa del mancato pagamento da parte della convenuta, gestore dell'aeroporto di Perugia. Allegava che, a causa dell'inadempimento di aveva subito un danno consistito nel mancato introito Controparte_1 del corrispettivo per il servizio di trasporto aereo espletato, nonché nel mancato guadagno derivante dalle altre tratte programmate, laddove tale guadagno avrebbe garantito la partecipazione a ulteriori gare d'appalto e al relativo introito, nonché nel pregiudizio all'immagine commerciale. Chiedeva dunque la condanna della convenuta al risarcimento del danno.
1 Si costituiva la convenuta, contestando l'esistenza di un accordo contrattuale, da stipularsi necessariamente in forma scritta, nonché il danno allegato da parte attrice. In via riconvenzionale, la convenuta allegava il proprio credito verso l'attrice per il corrispettivo dovuto in ragione delle operazioni di atterraggio e decollo eseguite dall'attrice medesima, nonché il danno subito a causa del disservizio cagionato dall'attrice per la mancata esecuzione del volo da Olbia a Perugia nell'agosto 2017, pari ai costi di noleggio dell'aeromobile necessario ad assicurare tale volo. Chiedeva dunque il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento del corrispettivo e al risarcimento del danno, oltre al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
23/01/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sull'inadempimento di Controparte_1
La domanda principale proposta dall'attrice si fonda sull'inadempimento del contratto che si assume stipulato in data 04/07/2017, da cui deriverebbe il risarcimento del danno emergente, dato dalla mancata percezione del corrispettivo, nonché del lucro cessante, dato dal mancato guadagno per le ulteriori prestazioni da svolgere e per le ulteriori gare di appalto a cui l'attrice avrebbe potuto partecipare.
La convenuta ha eccepito l'assenza di un contratto scritto a fondamento della pretesa attorea.
La domanda è infondata.
Va innanzitutto premesso, sul piano della qualificazione, che la domanda attorea sottende la responsabilità contrattuale della convenuta, basata sull'art. 1218 c.c., e si articola da un lato sul mancato pagamento del corrispettivo per le tratte eseguite e dall'altro lato sui danni conseguenti alla mancata esecuzione delle altre tratte. Alla luce di tale configurazione, la domanda attorea va qualificata in parte come adempimento (ove volta al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese) e in parte come risarcimento (ove volta al pagamento del danno causato dall'inadempimento).
Ciò posto, va osservato che il presupposto logico-giuridico su cui si fonda la domanda attorea consiste nel contratto di collaborazione che si assume stipulato il 04/07/2017 e che sarebbe rimasto inadempiuto.
Al riguardo occorre considerare che la società convenuta, come da questa documentato con la produzione della relativa visura camerale sub doc. 1, è una società a partecipazione mista
2 pubblico-privata, con prevalenza pubblicistica, ed è pacifico che a tale società, nel periodo di tempo rilevante in questo giudizio, è stata affidata la gestione dell'aeroporto di Perugia.
Quale concessionaria della gestione dell'aeroporto, la società convenuta deve qualificarsi come organismo di diritto pubblico.
Tale è infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “qualsiasi ente che, dotato di personalità giuridica e sottoposto - per finanziamento, controllo di gestione od ingerenza - a "dominanza pubblica", sia istituito per il soddisfacimento di finalità di interesse generale non aventi carattere industriate e commerciale”
(così Cass. Civ., S.U., n. 23332/2009), laddove tale nozione ricomprende anche il gestore aeroportuale, atteso che “il gestore delle infrastrutture aeroportuali, in quanto svolge un complesso di attività finalizzate a soddisfare gli interessi generali della collettività al funzionamento delle aerostazioni ed all'apprestamento delle condizioni di efficienza, è ascrivibile al genus degli organismi di diritto pubblico” (così
Cass. Civ., S.U., n. 13723/2017).
Così qualificata sul piano giuridico-strutturale la società convenuta, va osservato che l'obbligo di forma scritta valevole per i contratti della PA deve ritenersi esteso anche agli organismi di diritto pubblico, soprattutto laddove, come nella specie, il contratto inerisca la funzione pubblicistica svolta dall'ente.
Come infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità, i contratti di conferimento di incarico professionale stipulati da un organismo di diritto pubblico sono atti di diritto privato per i quali, ai sensi degli artt. 16 e 17 del RD 2440/1923, è prevista la forma scritta, non surrogabile con fatti concludenti, manifestazioni tacite di volontà o comportamenti attuativi, la cui mancanza ne determina la nullità (cfr. Cass. Civ., n. 15645/2018).
Nel caso di specie, l'accordo che l'attrice pone a fondamento della propria domanda di responsabilità contrattuale non riveste forma scritta, poiché difetta della sottoscrizione dell'ente di gestione. Tale difetto di sottoscrizione, e dunque di forma scritta, non è in nessun caso surrogabile con i comportamenti che l'attrice assume tenuti dalla convenuta, quantunque concludenti.
Sono quindi irrilevanti le prove orali delle quali l'attrice ha reiterato la richiesta di ammissione, atteso che, anche laddove fossero provati i comportamenti concludenti tenuti dalla convenuta, il difetto di formale sottoscrizione del contratto non consentirebbe in nessun caso di superare la mancanza di forma scritta del contratto.
In assenza del titolo contrattuale, non può essere accolta la domanda proposta ex art. 1218 c.c., né sul piano dell'adempimento, né su quello del risarcimento. Infatti, in assenza di un contratto
3 scritto a pena di nullità, non può ritenersi validamente sorto un rapporto contrattuale, laddove sia la domanda di adempimento che quella di risarcimento ex art. 1218 c.c. presuppongono un contratto valido ed efficace, e dunque non è ravvisabile un inadempimento in senso tecnico, non essendo sorta l'obbligazione di fonte negoziale (cfr. Cass. Civ., n. 12996/2016).
Per converso, in assenza di un valido contratto scritto, la domanda attorea non può essere accolta o valutata né sotto la disciplina dell'art. 2041 c.c. né sotto quella dell'art. 2043 c.c., atteso che l'attrice non ha proposto, neppure in via subordinata, alcuna domanda in tal senso, essendo l'unica domanda proposta fondata sulla responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e sul presupposto di un valido contratto scritto, difettando ogni allegazione in ordine alla responsabilità della convenuta nonostante la nullità del contratto.
La domanda attorea ex art. 1218 c.c. deve quindi essere rigettata per difetto di un valido contratto scritto, ciò che costituisce un profilo preliminare e assorbente rispetto ai pregiudizi allegati dall'attrice, in assenza di domande subordinate ex artt. 2041 o 2043 c.c.
3. Sulla domanda riconvenzionale
La convenuta ha proposto domanda riconvenzionale di pagamento dei corrispettivi per l'utilizzo dei servizi aeroportuali di cui l'attrice avrebbe usufruito, nonché di risarcimento del danno per il disservizio causato.
Quanto al pagamento dei corrispettivi, va osservato che, nell'ambito della responsabilità contrattuale, il creditore è tenuto a provare la fonte, legale o negoziale, del proprio diritto e ad allegare l'inadempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'adempimento (cfr.
Cass. Civ., S.U., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, il diritto allegato dalla convenuta, in assenza di valido contratto scritto, ha natura legale, trovando fondamento nell'art. 19 D.Lgs 18/1999, secondo cui “Nel caso in cui i servizi aeroportuali di assistenza a terra vengano forniti da un unico prestatore, le relative tariffe sono approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione, su proposta dell' in conformità alle previsioni di cui CP_2 all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1991, n. 316”.
La convenuta non ha offerto prova delle tariffe approvate dal Ministero sulle quali si fonda il proprio diritto al corrispettivo, per cui la domanda riconvenzionale di pagamento deve ritenersi indimostrata nel suo presupposto principale, non essendo dimostrata la fonte legale del diritto.
Quanto al risarcimento del danno, va premesso che nella giurisprudenza di legittimità costituisce un principio ampiamente consolidato quello per cui nella materia della responsabilità civile occorre distinguere la lesione dell'interesse protetto, ossia il danno-evento, dal concreto
4 pregiudizio subito a causa della lesione di tale interesse, ossia il danno-conseguenza (cfr. Cass.
Civ., S.U., n. 576/2008). Il diritto al risarcimento del danno sussiste ove la lesione dell'interesse giuridicamente tutelato abbia causato anche un effettivo pregiudizio nella sfera del creditore, e non anche a fronte della mera lesione dell'interesse in sé, poiché altrimenti si configurerebbe un danno in re ipsa, e la responsabilità civile assumerebbe una funzione sanzionatoria, e non più riparatoria (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 16601/2017).
L'inadempimento del contratto o il fatto illecito provocano la lesione dell'interesse del creditore, e dunque un danno-evento, ma ai fini del risarcimento del danno dovrà esistere anche un danno-conseguenza, cioè un effettivo pregiudizio derivante in modo immediato e diretto dall'inadempimento o dal fatto illecito, come dispone l'art. 1223 c.c. (cfr., Cass. Civ., n.
31233/2018).
Pertanto, se da un lato l'inadempimento di per sé, quale danno-evento, è condizione necessaria e sufficiente al fine di paralizzare la pretesa dell'altro contraente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., dall'altro lato esso, al pari del fatto illecito ex art. 2043 c.c., è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini del risarcimento del danno, per il quale occorre l'esistenza, come detto, di un effettivo pregiudizio causalmente riconducibile all'illecito.
Tali principi sono stati da ultimo ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 33645/2022, secondo cui “La fattispecie del fatto illecito si perfeziona con il danno conseguenza: ciò vuol dire che la perdita subita e il mancato guadagno (art. 1223) non sono un posterius rispetto al danno ingiusto, ma sono i criteri di determinazione di quest'ultimo, secondo la lettera dell'art. 2056.
Diversamente da quanto pur affermato in dottrina, il «danno» di cui fa menzione la seconda parte dell'art.
2043 non è altra cosa dal «danno ingiusto» di cui si parla nella prima parte: se non c'è danno conseguenza non
c'è danno ingiusto. Causalità materiale e causalità giuridica non sono così le fasi di una successione cronologica, ma sono i due diversi punti di vista in sede logico-analitica dell'unitario fenomeno del danno ingiusto (di «profili diversi» dell'unico danno già discorreva Cass. sez. U. n. 576 del 2008, punto n. 5.1.), il quale non è identificabile se non alla luce di questa dualità di nessi causali, l'uno informato al criterio della regolarità causale, l'altro a quello della conseguenzialità immediata e diretta. Cagionato l'evento di danno, la fattispecie del fatto illecito è integrata con la realizzazione delle conseguenze pregiudizievoli, senza che fra evento e conseguenza vi sia un distacco temporale: la distinzione è logica, non cronologica”.
A fronte di tali principi di diritto, anche ove sussista un danno-evento, ma non anche un danno-conseguenza, la domanda risarcitoria dovrà comunque essere rigettata.
5 Nel caso di specie, la convenuta non ha offerto prova del danno-conseguenza subito, limitandosi a produrre copia della fattura emessa a suo carico dalla società Van Air Europe A.S., senza tuttavia produrre né il contratto scritto avente ad oggetto il noleggio dell'aeromobile, né soprattutto la prova dell'effettivo pagamento, necessaria al fine di documentare il concreto esborso della somma e, dunque, il danno emergente (cfr. in tal senso Cass. Civ., n.
26729/2024).
Per tali ragioni, anche la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta deve essere rigettata.
4. Conclusioni e spese
In conclusione, tanto la domanda principale proposta dall'attrice quanto la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta devono essere rigettate.
Stante la soccombenza reciproca, le spese devono essere compensate ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Conseguentemente, in ragione della soccombenza reciproca, non sussistono neppure i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., invocati reciprocamente dalle parti (cfr. Cass. Civ.,
n. 24158/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda principale proposta da Parte_1
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Perugia, 08/07/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
6