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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ZAMPETTI ENRICO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 266/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISTANZA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle conclusioni rispettivamente formulate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 23.06.2025, Ricorrente_1 chiedeva di accertare il proprio diritto all'esenzione Irpef in quanto soggetto equiparato alle vittime del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 564, della L. n. 266/2005, essendo figlia dell'Appuntato dei Carabinieri Nominativo_1, deceduto il 24 agosto 1975 e riconosciuto
“Vittima del Dovere”.
Invocando la equiparazione legislativa tra le Vittime del dovere e le Vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, di cui all'art. 1, comma 211, della L. n. 232/2016, chiedeva quindi l'accertamento dell'esenzione ed il rimborso delle ritenute, a titolo di IRPEF trattenute sulla propria pensione ordinaria a decorrere dal
01/02/2025.
Dava atto di aver presentato specifica istanza all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ancona in data 4.3.2025 e di non aver ricevuto risposta.
A seguito del ricorso si costituiva in giudizio l'amministrazione finanziaria chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che non sussistano i presupposti per accogliere il ricorso.
Condivisibile appare la deduzione dell'Ufficio secondo cui l'avvenuta introduzione nell'ordinamento della norma di favore, che ha esteso alle “Vittime del dovere” ed ai soggetti ad esse equiparati taluni benefici fiscali già previsti dalla normativa per le “Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”, non determina sic et simpliciter l'automatica applicazione di tali benefici in capo a tutti coloro che abbiano tale status.
Per ottenere l'esenzione, l'interessato deve invero presentare, con le forme previste, specifica domanda all'INPS, cui spetta l'onere di valutare l'istanza. Solo in caso di esito positivo, l'invocato beneficio può dirsi realmente spettante.
Nella fattispecie, la ricorrente non ha dimostrato di aver effettivamente acquisito tale diritto, avendo solo documentato che il proprio genitore Nominativo_1, Appuntato dell'Arma dei Carabinieri, deceduto il 24 agosto 1975 a seguito delle gravissime ferite riportate durante l'espletamento di funzioni di istituto, è stato riconosciuto “Vittima del Dovere” con decreti del Capo della Polizia n. 200/3/E/8-CC/20 del 12 febbraio 1976,
n. 200/3/E/8-CC/20 del 10 marzo 1981, n.559/C/3/E/8/CC/329 del 2 ottobre 2008, 3 ottobre 2008 e 4 ottobre
2008.
Alla luce di tali evidenze, quindi, il ricorso deve essere respinto.
Da ciò consegue, ex lege, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che in ossequio alle vigenti tabelle vanno determinate nella misura di euro 500,00, oltre agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 500,00.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ZAMPETTI ENRICO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 266/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISTANZA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle conclusioni rispettivamente formulate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 23.06.2025, Ricorrente_1 chiedeva di accertare il proprio diritto all'esenzione Irpef in quanto soggetto equiparato alle vittime del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 564, della L. n. 266/2005, essendo figlia dell'Appuntato dei Carabinieri Nominativo_1, deceduto il 24 agosto 1975 e riconosciuto
“Vittima del Dovere”.
Invocando la equiparazione legislativa tra le Vittime del dovere e le Vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, di cui all'art. 1, comma 211, della L. n. 232/2016, chiedeva quindi l'accertamento dell'esenzione ed il rimborso delle ritenute, a titolo di IRPEF trattenute sulla propria pensione ordinaria a decorrere dal
01/02/2025.
Dava atto di aver presentato specifica istanza all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ancona in data 4.3.2025 e di non aver ricevuto risposta.
A seguito del ricorso si costituiva in giudizio l'amministrazione finanziaria chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che non sussistano i presupposti per accogliere il ricorso.
Condivisibile appare la deduzione dell'Ufficio secondo cui l'avvenuta introduzione nell'ordinamento della norma di favore, che ha esteso alle “Vittime del dovere” ed ai soggetti ad esse equiparati taluni benefici fiscali già previsti dalla normativa per le “Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”, non determina sic et simpliciter l'automatica applicazione di tali benefici in capo a tutti coloro che abbiano tale status.
Per ottenere l'esenzione, l'interessato deve invero presentare, con le forme previste, specifica domanda all'INPS, cui spetta l'onere di valutare l'istanza. Solo in caso di esito positivo, l'invocato beneficio può dirsi realmente spettante.
Nella fattispecie, la ricorrente non ha dimostrato di aver effettivamente acquisito tale diritto, avendo solo documentato che il proprio genitore Nominativo_1, Appuntato dell'Arma dei Carabinieri, deceduto il 24 agosto 1975 a seguito delle gravissime ferite riportate durante l'espletamento di funzioni di istituto, è stato riconosciuto “Vittima del Dovere” con decreti del Capo della Polizia n. 200/3/E/8-CC/20 del 12 febbraio 1976,
n. 200/3/E/8-CC/20 del 10 marzo 1981, n.559/C/3/E/8/CC/329 del 2 ottobre 2008, 3 ottobre 2008 e 4 ottobre
2008.
Alla luce di tali evidenze, quindi, il ricorso deve essere respinto.
Da ciò consegue, ex lege, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che in ossequio alle vigenti tabelle vanno determinate nella misura di euro 500,00, oltre agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 500,00.