Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 06/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2163 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 posta in decisione all'udienza del 4.7.2024, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Nicolò Parte_1 P.IVA_1
Valentini, presso il cui studio sito a Pesaro (PU), via Marcolini n. 6 ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
- attrice -
CONTRO
(c.f. ), (c.f. PA C.F._1 ON
rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Orciani, presso il C.F._2
cui studio sito a Pesaro, via Castelfidardo, n. 3, hanno eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta pagina 1 di 6
), rappresentate e difese dall'avv. Fabio Cazzola, presso il C.F._4
cui studio sito a Fano (PU) Via IV Novembre n. 65, hanno eletto domicilio in virtù
di deleghe poste in calce alla comparsa di risposta
Ministero dell'Economia e delle Finanze, contumace in giudizio
- convenuti -
In punto a: divisione.
Conclusioni
Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ed emesse le più opportune
declaratorie, dichiarare lo scioglimento della comunione sull'immobile sito in Fano
(PU), censito al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 87, part. 35, 62, 1157,
1158 e 1426 secondo l'ipotesi sub a) di cui alla relazione del geom. CP_5
(pagg. 4 e 5) e, dunque, con le seguenti attribuzioni che si riportano
[...]
testualmente: “Lotto A” - Società • Terreno edificabile: fg. Parte_2
87 mapp. 62, 1157, 1426/parte, superficie mq. 5.638; • Terreno agricolo: foglio 87
mapp. 1426/parte, 11585, 35, superficie mq. 5.028; “Lotto B” - CP_4
e : • Terreno edificabile: fg. 87 mapp. 1426/parte,
[...] CP_3
superficie mq. 2.818; • Terreno agricolo: fg. 87 mapp. 1426/parte, superficie mq.
2.514; “Lotto C” - e : • Terreno edificabile: fg. 87 mapp. PA CP_2
1426/parte, superficie mq. 2.818; • Terreno agricolo: fg. 87 mapp. 1426/parte,
pagina 2 di 6 superficie mq. 2.514; disponendo anche, se dl caso, che le parti incarichino un
tecnico di fiducia per il frazionamento. Vinte le spese”
Per e : PA ON
“conclude come in atti rinunciando ai termini per il deposito della comparsa
conclusionale e della replica stante l'accordo delle parti sull'ipotesi di divisione
elaborata dal C.T.U.”
Per e : E_ Controparte_4
“voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pesaro, in accoglimento della domanda attrice,
preso atto delle conclusioni delle parti costituite, ritenuta la condivisibilità del
progetto di divisione descritto dal CTU nella sua risposta al quesito C (sulla
divisione secondo il progetto A depositato dalle parti il 29.12.2022), dividere il
terreno secondo il progetto divisionale descritto come ipotesi A nella risposta al
quesito C della CTU, disponendo, se del caso, che le parti incarichino un tecnico
di fiducia per la redazione del frazionamento;
con compensazione integrale delle
spese di lite”.
Nessuno per Ministero dell'Economia e delle Finanze.
MOTIVAZIONE
1 - Con atto di citazione del settembre 2021 premesso Parte_1
d'essere proprietaria per la quota di 4/8 di un terreno sito in Fano, censito al catasto terreni di quel Comune al foglio 87, particelle 35, 62, 1157, 11548, 1426,
conveniva in giudizio i comproprietari , , PA ON
, , nonché il Ministero dell'economia e E_ Controparte_4
pagina 3 di 6 delle finanze (“Erario dello Stato”), quale creditore per sequestro penale delle quote di e , domandando che, dichiarato lo ON PA
scioglimento della comunione, fosse disposta la divisione dell'immobile predetto.
Si costituivano e , i quali dichiaravano PA ON
di non opporsi alla divisione con salvaguardia della destinazione edificatoria del terreno.
Con separato atto di difesa si costituivano, e E_
, le quali parimenti dichiaravano di non opporsi alla divisione Controparte_4
in natura.
Istruito il procedimento con una consulenza tecnica d'ufficio, la causa, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 4.7.2024.
2 – Premesso che è intervenuta nelle more la revoca del sequestro penale con conseguente sopravvenuto difetto di legitimatio ad causam del Ministero
convenuto, si rileva che le parti concordano sulla divisione in natura del bene comodamente divisibile senza conguagli secondo il progetto redatto dal consulente tecnico d'ufficio, che prevede l'assegnazione: a) del “Lotto A”,
costituito da terreno edificabile: fg. 87 mapp. 62, 1157, 1426/parte, superficie mq.
5.638; terreno agricolo: foglio 87 mapp. 1426/parte, 11585, 35, superficie mq.
5.028, alla b) del “Lotto B”, costituito da terreno Parte_3
edificabile: fg. 87 mapp. 1426/parte, superficie mq. 2.818; terreno agricolo: fg. 87
mapp. 1426/parte, superficie mq. 2.514, a e;
Controparte_4 CP_3
pagina 4 di 6 c) del “Lotto C”, costituito da terreno edificabile: fg. 87 mapp. 1426/parte,
superficie mq. 2.818; terreno agricolo: fg. 87 mapp. 1426/parte, superficie mq.
2.514, a e . PA CP_2
In questi termini va espressa la pronuncia.
Non può provvedersi sulla domanda delle parti, formulata in sede di precisazione delle conclusioni, di procedere al frazionamento-accastamento, in quanto domanda diversa da quella di divisione (cfr. Cass. 2017 n. 30073 in motivazione), proposta oltre i termini di rito, né, altrimenti, l'emanazione di una sentenza dichiarativa di scioglimento di una comunione può essere subordinata alla preventiva identificazione catastale delle porzioni (ancora Cass. 2017 n.
30073).
3 – Le spese di lite vanno compensate in ragione dell'assenza di contestazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da contro , , Parte_1 PA ON E_
, , nonché Ministero dell'economia e delle finanze,
[...] Controparte_4
così provvede:
1) dichiara lo scioglimento della comunione tra , Parte_1 PA
, , ; ON E_ Controparte_4
2) dispone la divisione attraverso la formazione di tre lotti così come descritti a pag. 4 e 5 della relazione del consulente tecnico ufficio e, pertanto, assegna: a) il pagina 5 di 6 “Lotto A”, costituito da terreno edificabile: fg. 87 mapp. 62, 1157, 1426/parte,
superficie mq. 5.638; terreno agricolo: foglio 87 mapp. 1426/parte, 11585, 35,
superficie mq. 5.028, alla b) il “Lotto B”, costituito Parte_3
da terreno edificabile: fg. 87 mapp. 1426/parte, superficie mq. 2.818; terreno agricolo: fg. 87 mapp. 1426/parte, superficie mq. 2.514, a e Controparte_4
; c) il “Lotto C”, costituito da terreno edificabile: fg. 87 mapp. CP_3
1426/parte, superficie mq. 2.818; terreno agricolo: fg. 87 mapp. 1426/parte,
superficie mq. 2.514, a e;
PA CP_2
2) compensa le spese processuali e pone quelle di consulenza tecnica d'ufficio,
liquidate con decreto 22.3.2023, a carico delle parti in quote uguali;
3) ordina la trascrizione della presente sentenza con esonero del competente
Conservatore da ogni responsabilità.
Così deciso a Pesaro il 7.1.2025.
Il giudice dr. Fabrizio Melucci
pagina 6 di 6