CASS
Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2024, n. 4776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4776 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CU IO nato a [...] il [...] LI RA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per OR AR in accoglimento del primo motivo di ricorso e l'inammissibilità per IN RA;
uditi i difensori dei ricorrenti Avv. CHRISTIAN PARISI e Avv. GIANNA IGNAZIA, che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 4776 Anno 2024 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 01/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catania con sentenza del 12/10/2022 ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltagirone del 24/03/2015 con la quale OR AR e IN RA sono stati condannati alla pena di giustizia per il delitto agli stessi ascritto al capo a) della rubrica (art. 110, 56, 629 cod. pen.). 2. OR AR e BE RA hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, proponendo diversi motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 3. Ricorso OR. 3.1. Violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) e 599, comma 2, cod. proc.pen.; in data 12/10/2022 la difesa del ricorrente evidenziava il legittimo impedimento del proprio assistito perché detenuto agli arresti domiciliari e, ciò nonostante, il procedimento veniva trattato e deciso il giudizio di appello, in violazione dei principi sanciti anche dalle Sezioni Unite. 3.2. Violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 56, comma terzo, cod. pen. e 629 cod. pen.; la Corte di appello ha erroneamente ritenuto colpevole il ricorrente escludendo la desistenza volontaria. 3.3. Violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 56, comma quarto e 629 cod. pen. per avere la Corte escluso la sussistenza del recesso attivo,. 4. Ricorso IN. 4.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa quanto alla ricorrenza della aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, cod. pen.; la testimonianza della persona offesa è inequivoca sul punto, atteso che il IN si trovava in disparte e non dialogava mai con il destinatario della richiesta. 4.2. Violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta ricorrenza della recidiva;
la Corte di appello ha omesso del tutto di motivare sul punto. 4.3. Violazione di legge e vizio della motivazione perché illogica in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, utilizzando espressioni di stile e così realizzando una motivazione di fatto apparente. 5. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso del OR, chiedendo che( invece che il ricorso venga dichiarato inammissibile quanto al IN. CONSIDERATO IN DIRITTO l 1. Il primo motivo di ricorso del OR è fondato. Dalla documentazione in atti, consultabile in considerazione del tipo di vizio dedotto, è emerso che la Corte di appello aveva preso cognizione dell'impedimento del ricorrente, affermando tuttavia, ritenendolo elemento risolutivo, che - sebbene la richiesta non fosse specifica non avendo evidenziato il luogo e titolo della detenzione - non risultava inoltrata alla autorità competente la richiesta per essere autorizzato a presenziare, in contrasto con il dictum delle Sez. U Costantino, come correttamente evidenziato dalla difesa. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806-01, hanno affermato che la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata "o, comunque, comunicata al giudice procedente", in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso. Si è, dunque, affermato che all'imputato, il quale abbia reso il giudice edotto del sopravvenuto stato restrittivo per altra causa, deve essere riconosciuto il pieno diritto di vedere assicurata la propria presenza al processo mediante la disposizione della traduzione e senza ulteriori oneri a proprio carico, stante la natura incondizionata del diritto alla partecipazione al processo, come disegnato in maniera univoca dalle disposizioni internazionali e convenzionali. 2. Tale interpretazione, che garantisce la partecipazione al giudizio di merito dell'imputato, risulta conforme ai principi del giusto processo e del contraddittorio, sanciti dall'art. 111, comma 3 Cost, sicché l'assenza può costituire espressione della abdicazione del diritto a partecipare solo ove non risulti in alcun modo un impedimento e sia da ricondurre univocamente ad una libera rinuncia dell'imputato ad esercitare il suo diritto. Tale condizione non sussiste in tutte le ipotesi nelle quali il giudice che procede ha conoscenza dell'esistenza di un impedimento dell'imputato a partecipare al processo a causa della limitazione della libertà personale e non sia stata manifestata da parte dell'interessato, in maniera inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare. In tal caso incombe al giudice procedente l'obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da parte dell'imputato, tutti i poteri che l'ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell'imputato non rinunciante. Nella specie la Corte d'appello, benché informata dal difensore dell'imputato che questi si trovava in regime di arresti domiciliari per altra causa, e pur in mancanza di elementi che attestassero la volontà di rinunciare a comparire in udienza, non ne ha assicurato la presenza. Ciò ha determinato la celebrazione del giudizio di appello in assenza e al di fuori delle condizioni legittimanti, ed impone, pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catania, rimanendo assorbiti gli altri motivi di ricorso. 2 3. Il ricorso del IN è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti, generici e manifestamente infondati. Il primo motivo di ricorso non è consentito. In tal senso si deve considerare come il ricorrente non si sia confrontato effettivamente con la motivazione della sentenza limitandosi a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), in presenza tra l'altro di argomenti del tutto reiterativi che non si confrontano con la logica e persuasiva motivazione della Corte di appello che ha richiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta al ricorrente (pag. 6 e seguenti), tenuto conto dei dati obiettivi emersi dalla testimonianza della persona offesa, del contesto nell'ambito del quale maturava la condotta e della congiunta presenza del OR e del IN, oltre che della piena intenzionalità manifestata dagli stessi. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto incorrendo, conseguentemente, anche nel vizio di aspecificità. Il secondo e il terzo motivo di ricorso in tema di trattamento sanzionatorio e recidiva, sono reiterativi e non si confrontano con la motivazione comunque presente e non di mero stile della Corte di appello (pag. 8). Si deve, inoltre, osservare che tali motivi erano stati proposti in modo del tutto generico già in appello, sostanzialmente limitandosi alla mera enunciazione della esclusione della recidiva e concessione delle circostanze attenuanti generiche. In tal senso deve essere ribadito il principio di diritto, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come non costituisca causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980-01; Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia, Rv. 256314-01; Sez.4, n. 24973 del 17/04/2009, Ignone, Rv. 244227-01). Il motivo, infatti, per la sua assoluta indeterminatezza e genericità avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile (Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, Iannotta, Rv. 213220-01). E iSarebbe'l inammissibile per carenza di interesse, quindi, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine, conne nel caso in esame, per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01). 4. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di OR AR e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catania per l'ulteriore corso. Dichiara inammissibile il ricorso di IN RA e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per OR AR in accoglimento del primo motivo di ricorso e l'inammissibilità per IN RA;
uditi i difensori dei ricorrenti Avv. CHRISTIAN PARISI e Avv. GIANNA IGNAZIA, che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 4776 Anno 2024 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 01/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catania con sentenza del 12/10/2022 ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltagirone del 24/03/2015 con la quale OR AR e IN RA sono stati condannati alla pena di giustizia per il delitto agli stessi ascritto al capo a) della rubrica (art. 110, 56, 629 cod. pen.). 2. OR AR e BE RA hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, proponendo diversi motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 3. Ricorso OR. 3.1. Violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) e 599, comma 2, cod. proc.pen.; in data 12/10/2022 la difesa del ricorrente evidenziava il legittimo impedimento del proprio assistito perché detenuto agli arresti domiciliari e, ciò nonostante, il procedimento veniva trattato e deciso il giudizio di appello, in violazione dei principi sanciti anche dalle Sezioni Unite. 3.2. Violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 56, comma terzo, cod. pen. e 629 cod. pen.; la Corte di appello ha erroneamente ritenuto colpevole il ricorrente escludendo la desistenza volontaria. 3.3. Violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 56, comma quarto e 629 cod. pen. per avere la Corte escluso la sussistenza del recesso attivo,. 4. Ricorso IN. 4.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa quanto alla ricorrenza della aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, cod. pen.; la testimonianza della persona offesa è inequivoca sul punto, atteso che il IN si trovava in disparte e non dialogava mai con il destinatario della richiesta. 4.2. Violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta ricorrenza della recidiva;
la Corte di appello ha omesso del tutto di motivare sul punto. 4.3. Violazione di legge e vizio della motivazione perché illogica in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, utilizzando espressioni di stile e così realizzando una motivazione di fatto apparente. 5. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso del OR, chiedendo che( invece che il ricorso venga dichiarato inammissibile quanto al IN. CONSIDERATO IN DIRITTO l 1. Il primo motivo di ricorso del OR è fondato. Dalla documentazione in atti, consultabile in considerazione del tipo di vizio dedotto, è emerso che la Corte di appello aveva preso cognizione dell'impedimento del ricorrente, affermando tuttavia, ritenendolo elemento risolutivo, che - sebbene la richiesta non fosse specifica non avendo evidenziato il luogo e titolo della detenzione - non risultava inoltrata alla autorità competente la richiesta per essere autorizzato a presenziare, in contrasto con il dictum delle Sez. U Costantino, come correttamente evidenziato dalla difesa. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806-01, hanno affermato che la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata "o, comunque, comunicata al giudice procedente", in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso. Si è, dunque, affermato che all'imputato, il quale abbia reso il giudice edotto del sopravvenuto stato restrittivo per altra causa, deve essere riconosciuto il pieno diritto di vedere assicurata la propria presenza al processo mediante la disposizione della traduzione e senza ulteriori oneri a proprio carico, stante la natura incondizionata del diritto alla partecipazione al processo, come disegnato in maniera univoca dalle disposizioni internazionali e convenzionali. 2. Tale interpretazione, che garantisce la partecipazione al giudizio di merito dell'imputato, risulta conforme ai principi del giusto processo e del contraddittorio, sanciti dall'art. 111, comma 3 Cost, sicché l'assenza può costituire espressione della abdicazione del diritto a partecipare solo ove non risulti in alcun modo un impedimento e sia da ricondurre univocamente ad una libera rinuncia dell'imputato ad esercitare il suo diritto. Tale condizione non sussiste in tutte le ipotesi nelle quali il giudice che procede ha conoscenza dell'esistenza di un impedimento dell'imputato a partecipare al processo a causa della limitazione della libertà personale e non sia stata manifestata da parte dell'interessato, in maniera inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare. In tal caso incombe al giudice procedente l'obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da parte dell'imputato, tutti i poteri che l'ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell'imputato non rinunciante. Nella specie la Corte d'appello, benché informata dal difensore dell'imputato che questi si trovava in regime di arresti domiciliari per altra causa, e pur in mancanza di elementi che attestassero la volontà di rinunciare a comparire in udienza, non ne ha assicurato la presenza. Ciò ha determinato la celebrazione del giudizio di appello in assenza e al di fuori delle condizioni legittimanti, ed impone, pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catania, rimanendo assorbiti gli altri motivi di ricorso. 2 3. Il ricorso del IN è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti, generici e manifestamente infondati. Il primo motivo di ricorso non è consentito. In tal senso si deve considerare come il ricorrente non si sia confrontato effettivamente con la motivazione della sentenza limitandosi a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), in presenza tra l'altro di argomenti del tutto reiterativi che non si confrontano con la logica e persuasiva motivazione della Corte di appello che ha richiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta al ricorrente (pag. 6 e seguenti), tenuto conto dei dati obiettivi emersi dalla testimonianza della persona offesa, del contesto nell'ambito del quale maturava la condotta e della congiunta presenza del OR e del IN, oltre che della piena intenzionalità manifestata dagli stessi. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto incorrendo, conseguentemente, anche nel vizio di aspecificità. Il secondo e il terzo motivo di ricorso in tema di trattamento sanzionatorio e recidiva, sono reiterativi e non si confrontano con la motivazione comunque presente e non di mero stile della Corte di appello (pag. 8). Si deve, inoltre, osservare che tali motivi erano stati proposti in modo del tutto generico già in appello, sostanzialmente limitandosi alla mera enunciazione della esclusione della recidiva e concessione delle circostanze attenuanti generiche. In tal senso deve essere ribadito il principio di diritto, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come non costituisca causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980-01; Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia, Rv. 256314-01; Sez.4, n. 24973 del 17/04/2009, Ignone, Rv. 244227-01). Il motivo, infatti, per la sua assoluta indeterminatezza e genericità avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile (Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, Iannotta, Rv. 213220-01). E iSarebbe'l inammissibile per carenza di interesse, quindi, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine, conne nel caso in esame, per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01). 4. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di OR AR e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catania per l'ulteriore corso. Dichiara inammissibile il ricorso di IN RA e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2023.