Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 febbraio 1986 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2013 |
Commentari • 99
- 1. Nuovo raffreddamento della rivalutazione delle pensioni più elevateAvv. Giorgio Seminara · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Premessa – 2. La perequazione: iter legislativo – 3. La posizione della Corte Costituzionale – 4. Aspetti problematici – 5. Osservazioni conclusive 1. Premessa Allo scopo di proteggere il potere di acquisto dei pensionati e garantire loro un tenore di vita adeguato e costante nel tempo, il nostro sistema pensionistico prevede il meccanismo della cosiddetta “perequazione automatica”, un aumento periodico dell'assegno collegato all'inflazione. L'istituto si pone all'interno della tutela costituzionale apprestata dall'art. 38, comma 2, Cost. in favore dei lavoratori, allorché il legislatore costituente usa il sintagma “mezzi adeguati” e, pertanto, da questo articolo e dalla …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 16 aprile 2026
- 3. La Consulta e la perequazione a blocchi: note sulla sentenza n. 52/2026Avv. Giorgio Seminara · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Premessa: dal “raffreddamento” delle aliquote al nodo del criterio di calcolo – 2. Il quadro normativo: un ritorno al “vecchio” sistema a blocchi in un contesto nuovo – 3. Le questioni del giudice rimettente: proporzionalità, adeguatezza e non contraddizione di sistema – 4. La risposta della Corte: una “forbice ristretta” entro i confini della ragionevolezza – 5. Profili critici: tra micro-ingiustizie strutturali e “costituzionalizzazione” della scarsità – 6. Conclusioni: una conferma, non un cambio di paradigma 1. Premessa: dal “raffreddamento” delle aliquote al nodo del criterio di calcolo Con la sentenza n. 52 del 16 aprile 2026 la Corte costituzionale è chiamata, per la …
Leggi di più… - 4. Legge Cassa IntegrazioneStudio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025
- 5. Delitto di indebita compensazione configurabile solo per imposte sui redditi e IVA.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Delitto di indebita compensazione configurabile solo per imposte sui redditi e IVA Massima Giurisprudenziale Ai fini del delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000, l'omesso versamento delle somme dovute riguarda solamente le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, e non si estende ai contributi previdenziali. Decisione: Sentenza n. 38042/2019 Cassazione Penale – Sezione 1 Classificazione: Penale, Tributario Massima: Ai fini del delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000, l'omesso versamento delle somme dovute riguarda solamente le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, e non si estende ai contributi …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/10/2018, n. 26255Provvedimento: nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6478-2017 proposto da: SOGEDICO ITALIA S.R.L. in concordato preventivo, in persona del Liquidatore Giudiziale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 35, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO CRITELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO MURRU; - ricorrente - contro REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCULLO 24, presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione stessa, rappresentata e difesa dagli avvocati MATTIA PANI e ALESSANDRA CAMBA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 415/2016 del …Leggi di più...
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- 2. Trib. Cagliari, sentenza 17/04/2025, n. 611Provvedimento: TRIBUNALE DI CAGLIARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 223/2023 R.A.C.L., promossa da , nata a [...] il 1° dicembre 1969, elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_1 presso lo studio dei difensori avv. Fabrizio Rodin, avv. Giorgio Rodin e avv. Floriana Ruiu, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro elettivamente domiciliato in Cagliari, …Leggi di più...
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- 3. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 27/03/2025, n. 5553Provvedimento: Sentenza n. 5553/2025 Depositato il 27/03/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 13/03/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica: LI AS, Giudice monocratico in data 13/03/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 19978/2024 depositato il 04/10/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Napoli 1 Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Napoli …Leggi di più...
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- 4. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 14/03/2025, n. 4589Provvedimento: Sentenza n. 4589/2025 Depositato il 14/03/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 06/02/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica: DI UG, Giudice monocratico in data 06/02/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 8525/2024 depositato il 16/04/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag.entrate - Riscossione - Napoli elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220165202615000 …Leggi di più...
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- 5. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 24/07/2025, n. 222Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA in composizione monocratica in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla ha emesso la seguente SENTENZA 222/2025 nel giudizio di pensione iscritto al n. 68921, depositato il 28 luglio 2022, promosso da: C. S., C.F. OMISSIS, rappresentata e difesa giusta mandato in calce al ricorso dall'avv. Raoul Scotto di Tella e dall'avv. Silvia Cordova, elettivamente domiciliata in Palermo in Piazza Virgilio 4 presso lo studio dei medesimi difensori contro Regione siciliana, in persona del Presidente protempore e FONDO PENSIONI SICILIA, in persona del suo legale …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Titolo I : Disposizioni di carattere finanziario
- Art. 1. 1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1986 resta determinato in termini di competenza in lire 163.622 miliardi, comprese lire 24.887 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi. Tenuto conto delle operazioni per rimborso di prestiti dell'anno 1986, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all' articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , ivi compresi l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 3.350 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1986, nonche' le suddette regolazioni contabili, resta fissato, in termini di competenza, in lire 212.985 miliardi per l'anno finanziario 1986.
2. Nei limiti di cui al precedente comma non rientrano le somme da iscrivere in bilancio in forza dell' articolo 10, sesto e settimo comma , e dell' articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , nonche' le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata, nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza, e quelle destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.
3. Per l'esercizio 1986, le facolta' di cui agli articoli 7 , 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli di bilancio le cui disponibilita' siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge. Non e' altresi' consentito utilizzare eventuali economie di spesa relative a capitoli di stipendi per esigenze di altra natura.
4. Le nuove o maggiori entrate, derivanti da provvedimenti legislativi approvati nell'anno 1986, nonche' le economie che si dovessero realizzare a valere sul capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986 e sulla categoria VI (interessi) per il triennio 1986-1988, non possono essere utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese ovvero di minori entrate e vengono acquisite al bilancio al fine di migliorare il saldo netto da finanziare, quale risulta individuato in termini di competenza dal precedente comma 1 del presente articolo.
5. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
6. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all' articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1986, restano determinati in lire 39.644,7 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 17.677,9 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge.
7. Ai sensi dell' articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1986 e triennio 1986-1988 sono quelle indicate nella tabella D allegata alla presente legge.
8. E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , relativamente agli stanziamenti di cui al precedente comma relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro. - Articolo 2Art. 2. (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 1988, N. 362 ))