Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 febbraio 1986 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2013 |
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- 1. Nuovo raffreddamento della rivalutazione delle pensioni più elevateAvv. Giorgio Seminara · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Premessa – 2. La perequazione: iter legislativo – 3. La posizione della Corte Costituzionale – 4. Aspetti problematici – 5. Osservazioni conclusive 1. Premessa Allo scopo di proteggere il potere di acquisto dei pensionati e garantire loro un tenore di vita adeguato e costante nel tempo, il nostro sistema pensionistico prevede il meccanismo della cosiddetta “perequazione automatica”, un aumento periodico dell'assegno collegato all'inflazione. L'istituto si pone all'interno della tutela costituzionale apprestata dall'art. 38, comma 2, Cost. in favore dei lavoratori, allorché il legislatore costituente usa il sintagma “mezzi adeguati” e, pertanto, da questo articolo e dalla …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/10/2018, n. 26255Provvedimento: nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6478-2017 proposto da: SOGEDICO ITALIA S.R.L. in concordato preventivo, in persona del Liquidatore Giudiziale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 35, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO CRITELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO MURRU; - ricorrente - contro REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCULLO 24, presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione stessa, rappresentata e difesa dagli avvocati MATTIA PANI e ALESSANDRA CAMBA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 415/2016 del …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Titolo I : Disposizioni di carattere finanziario
- Art. 1. 1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1986 resta determinato in termini di competenza in lire 163.622 miliardi, comprese lire 24.887 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi. Tenuto conto delle operazioni per rimborso di prestiti dell'anno 1986, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all' articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , ivi compresi l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 3.350 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1986, nonche' le suddette regolazioni contabili, resta fissato, in termini di competenza, in lire 212.985 miliardi per l'anno finanziario 1986.
2. Nei limiti di cui al precedente comma non rientrano le somme da iscrivere in bilancio in forza dell' articolo 10, sesto e settimo comma , e dell' articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , nonche' le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata, nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza, e quelle destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.
3. Per l'esercizio 1986, le facolta' di cui agli articoli 7 , 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli di bilancio le cui disponibilita' siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge. Non e' altresi' consentito utilizzare eventuali economie di spesa relative a capitoli di stipendi per esigenze di altra natura.
4. Le nuove o maggiori entrate, derivanti da provvedimenti legislativi approvati nell'anno 1986, nonche' le economie che si dovessero realizzare a valere sul capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986 e sulla categoria VI (interessi) per il triennio 1986-1988, non possono essere utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese ovvero di minori entrate e vengono acquisite al bilancio al fine di migliorare il saldo netto da finanziare, quale risulta individuato in termini di competenza dal precedente comma 1 del presente articolo.
5. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
6. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all' articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1986, restano determinati in lire 39.644,7 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 17.677,9 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge.
7. Ai sensi dell' articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1986 e triennio 1986-1988 sono quelle indicate nella tabella D allegata alla presente legge.
8. E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , relativamente agli stanziamenti di cui al precedente comma relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro. - Articolo 2Art. 2. (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 1988, N. 362 ))