Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 febbraio 1986 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2013 |
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((2-bis. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su istanza dell'azienda, da formularsi contestualmente alle richieste di proroga, dispone, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, il pagamento diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) delle relative prestazioni, con i connessi assegni per il nucleo familiare ove spettanti)). ((4)) 3. Il periodo nel quale e' concesso il trattamento di cui comma 2 non concorre alla configurazione del limite massimo di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427. 4. L'ente appaltante o l'azienda che avrebbe potuto prevedere l'evento di cui al comma 1 …
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LEGGE 23 luglio 1991, n. 223 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro. (Fonte: normattiva.it - i testi non hanno carattere di ufficialita') Titolo I NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI ECCEDENZE DI PERSONALE Capo I NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale) 1. La disciplina in materia di intervento …
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Giurisprudenza • +500
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- 2. Trib. Caltagirone, sentenza 23/10/2024, n. 677Provvedimento: N. R.G. 1514/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTAGIRONE SEZIONE UNCIA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Cinzia Cattoretti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1514/2013 promossa da: in persona del sig. Sindaco pro tempore (con sede in Parte_1 – CT – Piazza Carlo Maria Carafa n. 1 P.IV rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Salvatore Cittadino ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico opponente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore (con sede in Controparte_1 Barcellona Pozzo di Gotto – ME - Via Stretto 1° Bartolella n. 68/1 codice …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Titolo I : Disposizioni di carattere finanziario
- Art. 1. 1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1986 resta determinato in termini di competenza in lire 163.622 miliardi, comprese lire 24.887 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi. Tenuto conto delle operazioni per rimborso di prestiti dell'anno 1986, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all' articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , ivi compresi l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 3.350 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1986, nonche' le suddette regolazioni contabili, resta fissato, in termini di competenza, in lire 212.985 miliardi per l'anno finanziario 1986.
2. Nei limiti di cui al precedente comma non rientrano le somme da iscrivere in bilancio in forza dell' articolo 10, sesto e settimo comma , e dell' articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , nonche' le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata, nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza, e quelle destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.
3. Per l'esercizio 1986, le facolta' di cui agli articoli 7 , 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli di bilancio le cui disponibilita' siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge. Non e' altresi' consentito utilizzare eventuali economie di spesa relative a capitoli di stipendi per esigenze di altra natura.
4. Le nuove o maggiori entrate, derivanti da provvedimenti legislativi approvati nell'anno 1986, nonche' le economie che si dovessero realizzare a valere sul capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986 e sulla categoria VI (interessi) per il triennio 1986-1988, non possono essere utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese ovvero di minori entrate e vengono acquisite al bilancio al fine di migliorare il saldo netto da finanziare, quale risulta individuato in termini di competenza dal precedente comma 1 del presente articolo.
5. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
6. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all' articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1986, restano determinati in lire 39.644,7 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 17.677,9 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge.
7. Ai sensi dell' articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1986 e triennio 1986-1988 sono quelle indicate nella tabella D allegata alla presente legge.
8. E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , relativamente agli stanziamenti di cui al precedente comma relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro. - Articolo 2Art. 2. (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 1988, N. 362 ))