Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00445/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00115/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 115 del 2025, proposto da
“Aeronike s.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’ avvocato Alessio Vinci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Sau e Mattia Pani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
“Unicredit S.p.A.”, non costituita in giudizio;
per l’annullamento:
- in parte qua della determinazione della Regione autonoma della Sardegna - Centro regionale di programmazione n. 965 del 12 dicembre 2024, nella parte in cui con essa è stata dichiarata non agevolabile la spesa di 95.700,00 Euro sostenuta nell’ambito del progetto agevolato di cui alla deliberazione della giunta regionale (d.g.r.) n. 46/20 del 31 ottobre 2023, in contraddizione con la precedente concessione provvisoria del contributo stesso;
- in parte qua , “ove occorrer possa”, della determinazione dirigenziale della Regione autonoma della Sardegna n. 9425/778 del 18 dicembre 2013, recante approvazione delle “ Disposizioni procedimentali del bando ” ai sensi delle direttive di attuazione di cui alla d.g.r. n. 46/20 del 31 ottobre 2013, e delle disposizioni con essa approvate, nella parte in cui consentono (secondo l'interpretazione della Regione e della banca istruttrice controinteressata) l’esclusione dell'agevolazione per le somme versate dal beneficiario direttamente al fornitore del bene acquistato tramite società di leasing;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso a quelli sopra indicati, ivi inclusa, “ove occorrer possa”, la relazione prot. n. 128 del 13 febbraio 2024 redatta da “Unicredit S.p.A.”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. SI SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
1. Con determinazione n. 9425/778 del 18 dicembre 2013 la Regione autonoma della Sardegna approvava le disposizioni procedimentali del bando per la selezione degli interventi a sostegno della competitività e dell'innovazione, ai sensi della d.g.r. n. 33/41 dell’8 agosto 2013 e della d.g.r. n. 46/20 del 31 ottobre 2013 - Pacchetti Integrati di Agevolazione “Industria, Artigianato e Servizi” (annualità 2013). Le iniziative agevolabili a seguito di procedura valutativa a graduatoria erano costituite da piani di sviluppo aziendale per la realizzazione degli investimenti indicati all’art. 1 delle disposizioni procedimentali.
Il soggetto attuatore veniva individuato nella banca “Unicredit S.p.A.” (art. 8 delle disposizioni procedimentali).
2. Alla procedura partecipava la società “Aeronike s.r.l.”, attiva nel settore dei rilievi aerofotogrammetrici e della gestione e vendita di database geografici, che presentava un piano innovazione aziendale ed un piano di investimenti produttivi.
Questi ultimi erano in parte diretti (222.199,95 Euro) e in parte da attuarsi mediante lo schema contrattuale della locazione finanziaria (382.800,00 Euro).
2.1 La locazione finanziaria, in particolare, riguardava una camera fotogrammetrica (340.000,00 Euro) e un drone (42.800,00 Euro), per i quali veniva chiesto un contributo di 133.980,00 Euro, corrispondente al 35% del costo complessivo (382.800,00 Euro).
Al riguardo, la ricorrente allegava alla domanda di contributo:
- un contratto di locazione finanziaria stipulato con “Unicredit Leasing S.p.A.” relativo alla camera fotogrammetrica, ove si precisava, quanto alle modalità di pagamento, che la somma di 85.000,00 Euro sarebbe stata corrisposta immediatamente da “Aeronike s.r.l.” alla società fornitrice “Vexcel Imaging GmbH” in nome e per conto di “Unicredit Leasing S.p.A.”, mentre i successivi 59 canoni sarebbero stati corrisposti, con periodicità mensile, dalla ricorrente all’intermediario finanziario;
- un contratto di locazione finanziaria stipulato con “Unicredit Leasing S.p.A.” relativo al drone, ove si precisava, quanto alle modalità di pagamento, che la somma di 10.700,00 Euro sarebbe stata corrisposta immediatamente da “Aeronike s.r.l.” alla società fornitrice “Aibotix Italia s.r.l.” in nome e per conto di “Unicredit Leasing S.p.A.”, mentre i successivi 59 canoni sarebbero stati corrisposti, con periodicità mensile, dalla ricorrente all’intermediario finanziario.
3. Con determinazione n. 2079 del 4 marzo 2016, l’amministrazione resistente approvava, in via provvisoria, il programma di investimenti. Per quanto rileva in questa sede, la spesa approvata in quanto ammissibile e agevolabile, relativa agli investimenti effettuati in leasing , ammontava a 382.800,00 Euro
4. A seguito di richiesta formulata da “Aeronike s.r.l.” il 22 febbraio 2018, il soggetto attuatore quantificava la prima quota di contributo per gli investimenti in leasing in 90.436,50 Euro (v. documenti 10 e 11 depositati dall’amministrazione resistente).
Tale somma (corrispondente al 90% del 35% della spesa ammissibile), come si evince dalla “ Lettera di erogazione 1° quota leasing (90%) ” del 18 maggio 2018 inviata dal soggetto attuatore alla sola amministrazione regionale, veniva calcolata considerando ammissibile la somma di 287.100,00 Euro in luogo di 382.800,00 Euro, dovendo a tale ultimo importo essere sottratti gli anticipi corrisposti per l’acquisto dei beni direttamente da “Aeronike s.r.l.” ai fornitori, per un importo totale di Euro 95.700,00, in quanto effettuati, in tesi, in violazione della normativa di riferimento.
5. Nonostante il positivo giudizio espresso sul programma di investimenti realizzato, ritenuto “organico e funzionale”, anche con l’impugnata determinazione n. 965 prot. n. 9921 del 12 dicembre 2024 venivano ritenuti non agevolabile gli importi di 85.000,00 Euro e di 10.700,00 Euro, trattandosi, come sostenuto nella relazione prot. 128 del 13 febbraio 2024 del soggetto attuatore, di anticipi corrisposti per l’acquisto dei beni direttamente da “Aeronike s.r.l.” ai fornitori.
6. Con il ricorso in esame la ricorrente lamenta l’illegittimità degli atti in epigrafe indicati, con vittoria delle spese di lite, per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione della lex specialis (“ Disposizioni procedimentali del bando ” approvate con determinazione n. 9425/778 del 18 dicembre 2013) e delle direttive di attuazione approvate con la d.g.r. n. 46/20 del 31 ottobre 2013 - eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto, contraddittorietà, illogicità manifesta, violazione del principio di proporzionalità ed irragionevolezza - violazione della par condicio , del principio di tutela della concorrenza e del principio di imparzialità;
2) violazione degli artt. 7, 9, 21- quinquies e 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
3) in subordine, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e difetto di istruttoria.
7. Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio la Regione autonoma della Sardegna, che dopo avere eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, per tardiva impugnazione della relazione n. 128 del 13 febbraio 2024 e per mancata impugnazione della “ Lettera di erogazione 1° quota leasing (90%) ” del 18 maggio 2018, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria sulle spese.
8. In vista dell’udienza di trattazione la parte ricorrente ha depositato un’ulteriore memoria con la quale ha insistito nelle proprie conclusioni.
9. Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026, sentiti per le parti i difensori come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La controversia all’esame del Collegio riguarda la ritenuta non ammissibilità a finanziamento delle spese sostenute da “Aeronike s.r.l.” per l’approvvigionamento con locazione finanziaria di attrezzature, con riferimento alle sole somme corrisposte direttamente al fornitore (conformemente a quanto dichiarato nella domanda di contributo), in quanto, secondo l’amministrazione regionale, dette somme dovevano essere corrisposte all’intermediario finanziario, come previsto dall’art. 15, c. 9, delle disposizioni procedimentali del bando e dall’art. 8, d.p.r. 196/2008.
2. In via preliminare, è necessario esaminare le questioni di rito, secondo l’ordine logico loro proprio ( ex multis , Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 10/2011), che non rientra nella disponibilità delle parti (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 9/2014). Secondo pacifica giurisprudenza, “ la norma positiva enucleabile dal combinato disposto degli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., impone infatti di risolvere le questioni processuali e di merito secondo l'ordine logico loro proprio, assumendo come prioritaria la definizione di quelle di rito rispetto a quelle di merito, e fra le prime dando priorità all'accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali (nell'ordine, giurisdizione, competenza, capacità delle parti, ius postulandi , ricevibilità, contraddittorio, estinzione), rispetto alle condizioni dell'azione (tale fondamentale canone processuale è stato ribadito anche da Cons. Stato, ad. plen., 3 giugno 2011, n. 10) ” (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 1187/2026).
3. Ciò premesso, l’eccezione di difetto di giurisdizione non è fondata e deve essere respinta.
3.1 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non intende discostarsi, “ la controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico determinata dall’inadempimento del privato beneficiario alle prescrizioni dell’atto di concessione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario qualora la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore, senza coinvolgere in alcun modo il legittimo esercizio dell’apprezzamento discrezionale del concedente circa an, quid e quomodo dell’erogazione (cfr. Cass., Sez. un., 17 febbraio 2016, n. 3057; Cass., Sez. un., 4 aprile 2021, n. 9840; Cass., Sez. un., 11 aprile 2023, n. 9634; Cass., Sez. un., 6 luglio 2023, n. 19160).
In ordine alla controversia originata dalla revoca di un contributo pubblico, la giurisdizione spetta all’autorità giudiziaria ordinaria quando la revoca discenda dall'accertamento di un inadempimento (da parte del fruitore) delle condizioni stabilite in sede di erogazione o comunque dalla legge, nonché nel caso di sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, mentre sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo quando occorra sindacare il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti nel prosieguo e, quindi, quando il giudizio riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure allorché, successivamente alla concessione, l'atto sia stato annullato o revocato per illegittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario ( cfr. Cass., Sez. un., 4 gennaio 2023, n. 146; Cass., Sez. un., 21 giugno 2023, n. 17757) ” (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 9927/2024).
Nel caso in esame, la revoca del beneficio - provvisoriamente riconosciuto a seguito di apprezzamento discrezionale - è motivata dalla sopravvenuta diversa valutazione, da parte dell’amministrazione, in ordine all’ostatività di una circostanza (il pagamento del primo canone delle attrezzature al fornitore in luogo dell’intermediario), con conseguente revoca ( rectius , annullamento parziale) del provvedimento di concessione provvisoria. Nel peculiare caso in esame, invero, non viene in rilievo un inadempimento, emerso all’atto della rendicontazione, della società ricorrente alle condizioni stabilite in sede di erogazione, in quanto:
- dalla domanda di finanziamento e dagli atti ad essa allegati emerge inequivocabilmente la volontà di “Aeronike s.r.l.” di pagare il primo canone per l’acquisto della camera fotogrammetrica e del drone direttamente al fornitore;
- l’amministrazione regionale, con determinazione del 4 marzo 2016 approvava in via provvisoria l’erogazione del contributo di Euro 133.980,00, ritenendo quindi ammissibili anche gli importi pagati direttamente dalla ricorrente al fornitore.
3.2 Osserva inoltre il Collegio che l’amministrazione regionale, a pagina 10 della memoria depositata in data 12 dicembre 2025 afferma che “ è errato il presupposto che, essendo stata adottata una concessione provvisoria, in esito come sopra detto a una mera verifica formale di completezza documentale, sia già da tale momento insorto un diritto acquisito e definitivo all’ottenimento del relativo contributo richiesto, in quanto l’importo ritenuto ammissibile in via provvisoria non comporta la formazione di una posizione giuridica consolidata e finale, trattandosi di un valore determinato sulla base di spese presunte e soggetto a successiva reale istruttoria (e tale non può certo essere intesa quella compiuta nella fase preliminare) per la verifica dell’effettiva ammissibilità ”: pertanto, anche secondo la parte resistente, “Aeronike s.r.l.” non sarebbe titolare di un diritto soggettivo.
3.3 In conclusione deve, quindi, essere affermata la giurisdizione del Tribunale adito, trattandosi di giudizio nel quale si fa valere una posizione di interesse legittimo al corretto esercizio del potere di autotutela, venendo in rilievo, in tesi, la (parziale) carenza originaria di un requisito di ammissione al contributo nell’ambito di una procedura “ di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell’Articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 123/98 ” (art. 7 delle disposizioni procedimentali). Né la provvisorietà dell’elargizione economica consente di negare la valenza provvedimentale dell’atto di ammissione al contributo, “ essendosi comunque in presenza di una manifestazione di volontà dispositiva dell’organo procedente, produttiva di effetti costitutivi di un rapporto amministrativo con la parte privata, in tale modo ammessa alla pubblica contribuzione ” (Consiglio di Stato, Sezione Settima, n. 7064/2021).
4. Deve essere respinta anche l’eccezione di tardività dell’impugnazione della “ Lettera di erogazione 1° quota leasing (90%) ” del 18 maggio 2018 e di mancata impugnazione della relazione n. 128 del 13 febbraio 2024, in quanto, come correttamente sostenuto dalla società ricorrente nella memoria depositata in data 23 dicembre 2025, si tratta di atti endoprocedimentali non vincolanti per l’amministrazione regionale, come si evince, tra l’altro:
- dall’art. 8 delle disposizioni di attuazione, secondo cui “ considerata la complessità della procedura, l’Amministrazione Regionale si può avvalere delle proprie Agenzie “in house” in riferimento ad alcune tematiche valutative ”;
- dall’art. 16, c. 1, delle disposizioni di attuazione, secondo cui “ l’Amministrazione Regionale, nel rispetto di quanto previsto della Legge n. 241/1990, procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte del Soggetto Attuatore, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell’impresa ”.
In particolare:
- la lettera del 18 maggio 2018 risulta indirizzata alla sola parte resistente ed è atto endoprocedimentale non vincolante per l’amministrazione regionale;
- con la relazione n. 128 del 13 febbraio 2024 (indirizzata alla Regione autonoma della Sardegna, Centro regionale di programmazione e, per conoscenza, alla società “Aeronike s.r.l.”) il soggetto attuatore comunica l’esito dell’istruttoria e ciò non produce effetti giuridici diretti nei confronti della ricorrente e non predetermina in modo univoco la scelta finale dell’amministrazione regionale, titolare del potere decisorio, anche alla luce della diversa determinazione da quest’ultima assunta con il provvedimento di concessione provvisoria.
5. Quanto al merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
6. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 15, c. 9, terzo capoverso delle disposizioni procedimentali del bando, secondo cui “ qualora l’erogazione dell’aiuto sia disposta in favore del soggetto beneficiario, individuato come ‘beneficiario-utilizzatore”, il contributo è erogato fino alla concorrenza dell’importo effettivamente pagato alla società di leasing per il macro-canone e i singoli canoni fino alla data utile per la rendicontazione ” e dal d.p.r. 196/2008, che disciplina i fondi europei.
7. Con il primo e assorbente motivo di ricorso, “Aeronike s.r.l.” sostiene, in estrema sintesi, l’ammissibilità a finanziamento anche dei canoni corrisposti direttamente al fornitore, in quanto, in realtà, imputabili all’intermediario finanziario.
Il motivo è fondato.
7.1 La locazione finanziaria si caratterizza per il fatto che l’utilizzatore (“Aeronike s.r.l.”), avendo bisogno di beni (una camera fotogrammetrica e del drone), invece di chiedere in prestito il denaro necessario per il loro acquisto, si rivolge ad un intermediario autorizzato (“Unicredit Leasing S.p.A.”), chiedendogli di acquistare il bene dai fornitori (“Vexcel Imaging GmbH” e “Aibotix Italia s.r.l.”), per poi darlo in godimento temporaneo all’utilizzatore contro pagamento di un canone periodico. Dalla locazione finanziaria va tenuto distinto il separato contratto di compravendita con cui l’intermediario acquista dal fornitore i beni voluti dall’utilizzatore.
7.2 Nel caso di specie, dai contratti di leasing versati in atti emerge chiaramente che i canoni iniziali dei due beni sarebbero stati corrisposti “ immediatamente dall’Utilizzatore al Fornitore in nome e per conto del Concedente ” (documenti 5 e 6 depositati dalla ricorrente), come poi effettivamente avvenuto (circostanza pacifica tra le parti e riscontrata dai documenti versati in giudizio) e vengono considerati quali corrispettivo del contratto di locazione finanziaria “ a valere come primo canone [dei 60 previsti, n.d.r.] del contratto di leasing, con imputazione anticipata e per scadenza al primo giorno di decorrenza contrattuale ”. Pertanto, il pagamento effettuato dall’utilizzatore ai fornitori vale, nei rapporti tra intermediario e fornitori, come effettuato a questi ultimi dall’intermediario e, nei rapporti tra intermediario e utilizzatore, come effettuato dall’utilizzatore all’intermediario, secondo lo schema proprio della delegazione passiva.
Risulta quindi rispettato il citato art. 15, c. 9, la cui ratio , come evidenziato dalla società ricorrente, deve essere individuata nella tracciabilità dei pagamenti sostenuti per l’acquisto dei beni finalizzati allo sviluppo aziendale, che devono ricadere esclusivamente sul beneficiario.
7.3 Osserva inoltre il Collegio che la stessa amministrazione, almeno in un primo momento, sembra avere ritenuto applicabile alla fattispecie in esame il predetto art. 15, c. 9, avendo, con la determinazione del 4 marzo 2016, approvato in via provvisoria il contributo nei termini prospettati dalla beneficiaria, che ha correttamente assolto, con la presentazione della domanda di contributi, l’onere di fornire all’amministrazione la prova della sussistenza di tutti i presupposti per ottenere quanto richiesto.
8. In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
9. La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determinazione n. 965 del 12 dicembre 2024 nella parte in cui dichiara non agevolabile la spesa di Euro 95.700,00 sostenuta dalla parte ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
SI SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI SI | IT AR |
IL SEGRETARIO