Articolo 8 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37
Articolo 7
Versione
3 febbraio 1994
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Versione
22 aprile 1994
Art. 8. 1. All'articolo 6 del citato regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il diritto di prelazione non spetta altresi' ai frontisti per i terreni che vengono richiesti in concessione all'Amministrazione delle finanze dai comuni, dai consorzi di comuni, dalle provincie, dalle regioni o dalle comunita' montane, allo scopo di destinarli a riserve naturali o di realizzarvi parchi territoriali fluviali o lacuali o, comunque, interventi di recupero, di valorizzazione o di tutela ambientale.
Il diritto di prelazione spetta invece, in via subordinata, (( ai soggetti titolari di programmi di cui ai regolamenti (CEE) nn. 2078/92 e 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, )) relativi a produzioni compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente.
Le domande di concessione, adeguatamente motivate sotto il prolilo dell'interesse pubblico da perseguire, devono essere accompagnate dai programmi di gestione del territorio deliberati dalle amministrazioni comunali in conformita' alle prescrizioni urbanistiche e ambientali vigenti, nonche' alle direttive di cui all'articolo 2, ove emanate.
L'approvazione dei programmi di intervento costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti. Sulle domande di concessione e' sentito il parere della commissione provinciale di cui all'articolo 1 per quanto attiene alla esigenza di dare incremento alle coltivazioni del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali, tenuto conto delle esigenze di consolidamento spondale.
Alle concessioni relative alle pertinenze idrauliche comunque assentite ai sensi del presente decreto, sono applicabili le disposizioni in materia di determinazione del canone di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203 , e successive modificazioni.
Gli enti pubblici concessionari in base al decimo comma del presente articolo possono dare in gestione i terreni medesimi alle associazioni riconosciute ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , o a consorzi forestali, riconosciuti in base alle leggi statali o regionali, che svolgano attivita' forestali ambientali, sulla base di convenzioni stipulate per una durata non superiore a dieci anni, salva la facolta' di rinnovo.
Gli interventi devono essere realizzati, a pena di decadenza, entro tre anni dalla concessione".
Entrata in vigore il 22 aprile 1994
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