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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/11/2025, n. 3720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3720 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2339/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice
In esito all'udienza del 18/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 2339/2023 promossa da:
(C.F. - CUI 058JSIV) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AN LA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
AN LA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Firenze
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del Questore
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies depositato in data 17/02/2023 avverso il provvedimento del
Questore di Grosseto del 27/12/2022 - notificato il 18/01/2023 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Sig. presentava ricorso avverso il decreto emesso dalla Questura di Parte_1 CP_1
in data 27/12/2022 , notificato in data 18/01/2023, con il quale veniva rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale presentata ai sensi dell'art. 19, co. 1.2, D. Lgs.
286/1998.
Inizialmente fissata udienza di trattazione della causa per l'08/04/2025 e di seguito rimesse le parti al 23/09/2025, la causa era infine rinviata all'udienza del 18/11/2025, da tenersi con modalità
pagina 1 di 3 cartolare, concedendo termine entro i due giorni lavorativi precedenti per il deposito di sintetiche note scritte.
Dagli atti risulta che in ottemperanza alla sentenza n. 608/2023 del TAR per la Toscana (doc. 3) la Questura di Grosseto ha provveduto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in favore dell'odierno ricorrente, titolo di soggiorno già prodotto dall'Istituto Poligrafico dello Stato ed in attesa di recapito presso l'Amministrazione per la consegna all'interessato.
Con note scritte dep. 24/04/2025 la Questura di aveva rilevato che il rilascio del CP_1
permesso di soggiorno per motivi di lavoro doveva ritenersi idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere relativamente all'istanza qui opposta.
Deve convenirsi che la sussistenza di un valido titolo di soggiorno, pur a termine ma rinnovabile, risulta determinare la carenza di interesse ad agire in opposizione al diniego di rilascio di altro titolo con efficacia provvisoria e finalizzato a sancire una protezione di carattere umanitario/speciale che viene superato da un titolo poziore quale quello per motivi di lavoro, che sancisce un già avvenuto inserimento nel sistema produttivo sul territorio nazionale.
Peraltro, se da una parte lo straniero non può cumulare due titoli di soggiorno, poiché il permesso di soggiorno viene rilasciato per un'unica motivazione (ad esempio, lavoro, famiglia, studio)
e non è cumulabile con altri permessi, dall'altra il rilascio del titolo di soggiorno, avvenuto in data
22/06/2022 e rinnovato in ottemperanza alla sentenza n. 608/2023 del TAR per la Toscana (doc. 3) in data 30/04/2024 con scadenza il 30/04/2025, ha determinato una sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, senza che la richiesta di ulteriore rinnovo, in data 02/04/2025, con data fissata per le incombenze relative a detta circostanza al 30/07/2025, possa determinare il perdurare dell'originario preteso interesse, trattandosi di ulteriore e nuova procedura amministrativa costituente una vicenda estranea al presente giudizio.
Ritenute pertanto emerse circostanze sopravvenute tali da far venire meno l'interesse al ricorso, essendo già stato riconosciuto un titolo di soggiorno, deve essere pronunciata l'estinzione del presente procedimento n. 12432/2023 r.g. contro la Questura di Prato e il per cessazione Controparte_1
della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies, 275 bis c.p.c.; definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
l'estinzione del presente procedimento per cessata materia del contendere.
DICHIARA
pagina 2 di 3 Nulla dovuto sulle spese.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19/11/2025 su relazione del giudice Dr. Roberto
Monteverde
Si comunichi.
Firenze, 19 novembre 2025
Il Presidente
dott. Roberto Monteverde
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice
In esito all'udienza del 18/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 2339/2023 promossa da:
(C.F. - CUI 058JSIV) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AN LA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
AN LA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Firenze
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del Questore
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies depositato in data 17/02/2023 avverso il provvedimento del
Questore di Grosseto del 27/12/2022 - notificato il 18/01/2023 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Sig. presentava ricorso avverso il decreto emesso dalla Questura di Parte_1 CP_1
in data 27/12/2022 , notificato in data 18/01/2023, con il quale veniva rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale presentata ai sensi dell'art. 19, co. 1.2, D. Lgs.
286/1998.
Inizialmente fissata udienza di trattazione della causa per l'08/04/2025 e di seguito rimesse le parti al 23/09/2025, la causa era infine rinviata all'udienza del 18/11/2025, da tenersi con modalità
pagina 1 di 3 cartolare, concedendo termine entro i due giorni lavorativi precedenti per il deposito di sintetiche note scritte.
Dagli atti risulta che in ottemperanza alla sentenza n. 608/2023 del TAR per la Toscana (doc. 3) la Questura di Grosseto ha provveduto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in favore dell'odierno ricorrente, titolo di soggiorno già prodotto dall'Istituto Poligrafico dello Stato ed in attesa di recapito presso l'Amministrazione per la consegna all'interessato.
Con note scritte dep. 24/04/2025 la Questura di aveva rilevato che il rilascio del CP_1
permesso di soggiorno per motivi di lavoro doveva ritenersi idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere relativamente all'istanza qui opposta.
Deve convenirsi che la sussistenza di un valido titolo di soggiorno, pur a termine ma rinnovabile, risulta determinare la carenza di interesse ad agire in opposizione al diniego di rilascio di altro titolo con efficacia provvisoria e finalizzato a sancire una protezione di carattere umanitario/speciale che viene superato da un titolo poziore quale quello per motivi di lavoro, che sancisce un già avvenuto inserimento nel sistema produttivo sul territorio nazionale.
Peraltro, se da una parte lo straniero non può cumulare due titoli di soggiorno, poiché il permesso di soggiorno viene rilasciato per un'unica motivazione (ad esempio, lavoro, famiglia, studio)
e non è cumulabile con altri permessi, dall'altra il rilascio del titolo di soggiorno, avvenuto in data
22/06/2022 e rinnovato in ottemperanza alla sentenza n. 608/2023 del TAR per la Toscana (doc. 3) in data 30/04/2024 con scadenza il 30/04/2025, ha determinato una sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, senza che la richiesta di ulteriore rinnovo, in data 02/04/2025, con data fissata per le incombenze relative a detta circostanza al 30/07/2025, possa determinare il perdurare dell'originario preteso interesse, trattandosi di ulteriore e nuova procedura amministrativa costituente una vicenda estranea al presente giudizio.
Ritenute pertanto emerse circostanze sopravvenute tali da far venire meno l'interesse al ricorso, essendo già stato riconosciuto un titolo di soggiorno, deve essere pronunciata l'estinzione del presente procedimento n. 12432/2023 r.g. contro la Questura di Prato e il per cessazione Controparte_1
della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies, 275 bis c.p.c.; definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
l'estinzione del presente procedimento per cessata materia del contendere.
DICHIARA
pagina 2 di 3 Nulla dovuto sulle spese.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19/11/2025 su relazione del giudice Dr. Roberto
Monteverde
Si comunichi.
Firenze, 19 novembre 2025
Il Presidente
dott. Roberto Monteverde
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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