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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/06/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3102/2023, introdotta
DA
c.f.: ), in persona del l. r. Parte_1 P.IVA_1
p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Francesco Capaccio, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p.t. CP_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'avviso d'addebito n. 31220230000448781000 ed ogni consequenziale atto;
in subordine, compensare il preteso debito con i contributi dovuti in ripetizione dall' in ulteriore subordine, dichiarare prescritto ogni CP_1 credito maturato prima del novembre 2017; con vittoria di spese, con attribuzione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.11.2023, la società suindicata proponeva opposizione avverso l'avviso d'addebito n. 31220230000448781000, formato dall' in data CP_1
9.10.2023 e notificato in data 20.10.2023, per l'importo complessivo di € 13.864,52, relativo a contributi accertati e dovuti a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti, in ordine al periodo dal 9/2015 al 3/2016.
Impugnava la pretesa creditoria portata dal suddetto titolo esecutivo, basato su un
1 verbale di accertamento e notificazione (n. 2021006200/DDL del 24.2.2022), con il quale l' tra le altre cose, aveva disconosciuto alcuni rapporti di lavoro, tra cui CP_1 quelli con la sig.ra , sulla base di un asserito vincolo di parentela, CP_2 verbale anch'esso impugnato dinanzi all'intestato Tribunale (R. G. n. 2561/2022) ed ancora sub iudice.
Precisava che, con l'avviso predetto, recante la causale “REC. CONGUAGLI DA
ANNULLAMENTO FITTIZI”, l' intendeva recuperare da essa società, benché CP_1 mera adiectus solutionis causa, e non già dalla lavoratrice, sig.ra il cui CP_2 rapporto di lavoro era stato disconosciuto, l'indennità di maternità alla stessa
(legittimamente) erogata e dalla stessa goduta, il tutto nonostante la predetta lavoratrice non fosse più alle sue dipendenze.
Specificava che , coniugata con il socio di minoranza e CP_2 CP_3 priva di alcun vincolo di parentela con l'amministratore arch. era Controparte_4 stata assunta, con 2 contratti a tempo pieno ed indeterminato, con qualifica e mansioni di impiegata amministrativa front office, dal 6.3.2015 al 7.4.2016, con cessazione per dimissioni volontarie, e poi dal 5.4.2017 al 31.1.2019.
Aggiungeva che, durante il primo periodo lavorativo, aveva goduto del CP_2 periodo di astensione per maternità, presentando regolarmente la richiesta e la relativa documentazione all'Ente previdenziale, e che le aveva versato l'indennità di maternità, come da buste paga allegate, provvedendo poi a conguagliare le somme anticipate con i contributi dovuti all' CP_1
Eccepiva la violazione dell'art. 24 co. 3 D. Lgs. 46/1999, giacché l'iscrizione a ruolo era avvenuta in base ad un accertamento sub iudice.
Eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il rapporto di lavoro predetto era oramai cessato, sicché non poteva farsi applicazione del meccanismo di recupero delle prestazioni previdenziali indebite a mezzo del datore di lavoro, con conguaglio sulle successive retribuzioni, previsto dall'art. 1 D. L. 663/1979
e dall'art. 24 D.P.R. 797/1955, come affermato in giurisprudenza.
Sosteneva che l'unico legittimato passivo, rispetto alla richiesta di restituzione, fosse l'ex lavoratrice.
Rappresentava l'infondatezza della dedotta simulazione del rapporto di lavoro, con onere della prova in capo all' circa la dimostrazione della gratuità della CP_1 prestazione e dell'insussistenza della subordinazione.
In subordine, instava per la compensazione del preteso credito con il proprio
2 controcredito, costituito dai contributi versati per la lavoratrice nei periodi predetti, per un totale di € 13.223,06, e ciò a conferma della assoluta assenza di dolo di simulazione della piena genuinità del rapporto, importo che l' in caso di CP_1 conferma del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, avrebbe dovuto restituire, al più residuando la somma di € 641,46.
In ulteriore subordine, eccepiva la prescrizione dei crediti in quanto risalenti al periodo da agosto 2015 a marzo 2016.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, per sentir accogliere le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il resistente non si costituiva in CP_5 giudizio, benché regolarmente intimato, e ne veniva dichiarata la contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La ragione più liquida ai fini del decidere, che assorbe ogni accertamento ed ogni pronuncia sulla genuinità o meno del rapporto di lavoro anzidetto e sugli altri profili sollevati in ricorso, è costituita dall'assenza di titolarità passiva della posizione soggettiva debitoria in capo alla società ricorrente.
Dall'estratto conto previdenziale in atti, aggiornato al 21.2.2022 e, quindi, antecedente alla cancellazione della posizione previdenziale di disposta a seguito CP_2 del disconoscimento del rapporto, risulta provato che la società aveva regolarmente comunicato la cessazione di entrambi i rapporti di lavoro suindicati, e soprattutto del primo, durante il quale era stata fruita l'indennità di maternità chiesta in ripetizione a mezzo dell'avviso opposto.
Ebbene, è fondata la tesi professata in ricorso in ordine alla preclusione della facoltà, per l'Istituto di previdenza, di recuperare importi indebitamente corrisposti ad un lavoratore attraverso l'addebito diretto al datore di lavoro (che poi riverserebbe gli addebiti stessi, in capo al dipendente, sulle future retribuzioni) nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato.
Risulta finanche noto che il rapporto previdenziale, sebbene a struttura trilaterale, non intercorre tra l' ed il datore, bensì tra l' ed il lavoratore. CP_1 CP_1
Dunque, se il rapporto di lavoro (che è presupposto di fatto del rapporto previdenziale) viene ad interrompersi, viene meno dell' di procedere al recupero di Controparte_6
3 pretesi indebiti ai sensi delle suindicate norme di legge e con le modalità sopra esposte, potendo e dovendo l' rivolgere la pretesa restitutoria negli esclusivi confronti CP_5 del beneficiario della prestazione.
Va, infatti, confermata la posizione del datore, rivendicata in ricorso, quale mero adiectus solutionis causa, ossia quale mero anticipatore di pagamento delle provvidenze previdenziali.
Sulla scorta di tale posizione soggettiva, il datore può essere chiamato alla ripetizione solo se il rapporto è ancora in essere, poiché solo in tal caso può applicare le corrispondenti trattenute a carico del lavoratore.
Nell'ipotesi di estinzione del rapporto di lavoro, invece, la ripetizione va azionata dall' direttamente nei confronti del beneficiario. CP_5
Pertanto, nella fattispecie concreta in esame, provato che, al momento di avanzare la pretesa di pagamento, il rapporto di lavoro ad essa relativo era già estinto, l' CP_1 non aveva titolo per proporla nei confronti della società.
2. A conferma di siffatta conclusione interpretativa, depone il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. lav.,
07/07/2021, n. 19316: “In tema di azione di recupero da parte dell'ente previdenziale di somme indebitamente conguagliate dal datore di lavoro, a seguito dell'anticipazione di prestazioni previdenziali in favore di un lavoratore successivamente risultate non dovute, sussiste la legittimazione passiva del datore di lavoro che, ai sensi dell' art. 1, comma 3, del d.l. n. 663 del 1979 , conv., con modif., dalla l. n. 33 del 1980 , potrà rivalersi nei confronti del lavoratore, il quale, a sua volta, resta l'unico soggetto passivo della richiesta di restituzione di quanto abbia indebitamente percepito solo qualora lo stesso datore di lavoro abbia CP_ tempestivamente comunicato all' di non poter provvedere al recupero nei suoi confronti”; Cassazione civile, sez. lav., 20/08/2013, n. 19261: “In materia di assegni familiari, il datore di lavoro ha una generale funzione sostitutiva dell'ente previdenziale, per conto del quale anticipa gli assegni ai propri dipendenti
(compensando i relativi importi sulla misura globale dei contributi dovuti all' e versando cosi la sola CP_1 eccedenza); ne deriva che, in caso di prestazioni indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio, il datore di lavoro è tenuto a recuperare le relative somme, trattenendole su quelle da lui dovute al lavoratore medesimo a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro, giusta la previsione dell'art. 24 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797” – in parte motiva: “
9. In questi termini si è,del resto, pronunciata la giurisprudenza di questa Corte seppure per affermare - a contrario - il difetto di legittimazione passiva del datore di lavoro CP_ nell'azione di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di assegni familiari promossa dall' allorquando il rapporto di lavoro sia cessato per qualunque causa;
tanto sul rilievo che, in tal caso, il datore di lavoro non potrebbe recuperare dai lavoratori le somme a costoro indebitamente anticipate con le modalità indicate nel D.P.R. n. 797 del 1955, art. 24 citato, queste ultime presupponendo l'attualità del rapporto (vedi Cass.
n. 2187 del 1969, n. 601 del 1971, n. 2776 del 1973; inoltre con riferimento all'analoga previsione contenuta, per
l'indennità di malattia, nel D.L. n. 663 del 1979, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 33 del 1980, cfr.
Cass. n. 24712 del 2007)”).
4 Come si vede, l'elemento valorizzato dalla Suprema Corte onde denegare all' CP_5
l'esercizio del potere di cui all'art. 1 D. L. 663/1979 si fonda, da un lato, sull'effettiva cessazione del rapporto di lavoro, che impedisce al datore il riaddebito degli importi sulle retribuzioni da erogare al prestatore, e, dall'altro, sulla comunicazione dell'estinzione del rapporto lavorativo all' CP_1
Nella fattispecie, si riscontrano entrambi gli elementi, sulla scorta del succitato estratto conto previdenziale.
Di conseguenza, va rilevato il difetto di legittimazione passiva (rectius, titolarità passiva) del dedotto debito in capo alla società istante.
Ciò impone di accogliere il ricorso, pronunciando l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Tuttavia, va disattesa, poiché inammissibile, l'istanza di condanna dell'Istituto alla ripetizione delle somme nelle more corrisposte da Parte_1 istanza proposta tardivamente, in pendenza di lite, difettando un apposito capo di domanda nelle conclusioni del ricorso ed essendo stata argomentata, nell'atto introduttivo, la circostanza del pagamento dilazionato (ai soli fini dell'ottenimento del
D.U.R.C.) all'esclusivo scopo di supportare la richiesta di sospensione cautelare dell'esecuzione del ruolo. Assorbito ogni altro profilo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) annulla l'avviso d'addebito n. 31220230000448781000;
2) dichiara inammissibile ogni domanda di condanna tardivamente proposta;
3) condanna l' in persona del Presidente p. t., al pagamento delle spese di lite, CP_1 che liquida in € 855,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre esborsi per € 43,00, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 19.6.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3102/2023, introdotta
DA
c.f.: ), in persona del l. r. Parte_1 P.IVA_1
p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Francesco Capaccio, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p.t. CP_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'avviso d'addebito n. 31220230000448781000 ed ogni consequenziale atto;
in subordine, compensare il preteso debito con i contributi dovuti in ripetizione dall' in ulteriore subordine, dichiarare prescritto ogni CP_1 credito maturato prima del novembre 2017; con vittoria di spese, con attribuzione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.11.2023, la società suindicata proponeva opposizione avverso l'avviso d'addebito n. 31220230000448781000, formato dall' in data CP_1
9.10.2023 e notificato in data 20.10.2023, per l'importo complessivo di € 13.864,52, relativo a contributi accertati e dovuti a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti, in ordine al periodo dal 9/2015 al 3/2016.
Impugnava la pretesa creditoria portata dal suddetto titolo esecutivo, basato su un
1 verbale di accertamento e notificazione (n. 2021006200/DDL del 24.2.2022), con il quale l' tra le altre cose, aveva disconosciuto alcuni rapporti di lavoro, tra cui CP_1 quelli con la sig.ra , sulla base di un asserito vincolo di parentela, CP_2 verbale anch'esso impugnato dinanzi all'intestato Tribunale (R. G. n. 2561/2022) ed ancora sub iudice.
Precisava che, con l'avviso predetto, recante la causale “REC. CONGUAGLI DA
ANNULLAMENTO FITTIZI”, l' intendeva recuperare da essa società, benché CP_1 mera adiectus solutionis causa, e non già dalla lavoratrice, sig.ra il cui CP_2 rapporto di lavoro era stato disconosciuto, l'indennità di maternità alla stessa
(legittimamente) erogata e dalla stessa goduta, il tutto nonostante la predetta lavoratrice non fosse più alle sue dipendenze.
Specificava che , coniugata con il socio di minoranza e CP_2 CP_3 priva di alcun vincolo di parentela con l'amministratore arch. era Controparte_4 stata assunta, con 2 contratti a tempo pieno ed indeterminato, con qualifica e mansioni di impiegata amministrativa front office, dal 6.3.2015 al 7.4.2016, con cessazione per dimissioni volontarie, e poi dal 5.4.2017 al 31.1.2019.
Aggiungeva che, durante il primo periodo lavorativo, aveva goduto del CP_2 periodo di astensione per maternità, presentando regolarmente la richiesta e la relativa documentazione all'Ente previdenziale, e che le aveva versato l'indennità di maternità, come da buste paga allegate, provvedendo poi a conguagliare le somme anticipate con i contributi dovuti all' CP_1
Eccepiva la violazione dell'art. 24 co. 3 D. Lgs. 46/1999, giacché l'iscrizione a ruolo era avvenuta in base ad un accertamento sub iudice.
Eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il rapporto di lavoro predetto era oramai cessato, sicché non poteva farsi applicazione del meccanismo di recupero delle prestazioni previdenziali indebite a mezzo del datore di lavoro, con conguaglio sulle successive retribuzioni, previsto dall'art. 1 D. L. 663/1979
e dall'art. 24 D.P.R. 797/1955, come affermato in giurisprudenza.
Sosteneva che l'unico legittimato passivo, rispetto alla richiesta di restituzione, fosse l'ex lavoratrice.
Rappresentava l'infondatezza della dedotta simulazione del rapporto di lavoro, con onere della prova in capo all' circa la dimostrazione della gratuità della CP_1 prestazione e dell'insussistenza della subordinazione.
In subordine, instava per la compensazione del preteso credito con il proprio
2 controcredito, costituito dai contributi versati per la lavoratrice nei periodi predetti, per un totale di € 13.223,06, e ciò a conferma della assoluta assenza di dolo di simulazione della piena genuinità del rapporto, importo che l' in caso di CP_1 conferma del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, avrebbe dovuto restituire, al più residuando la somma di € 641,46.
In ulteriore subordine, eccepiva la prescrizione dei crediti in quanto risalenti al periodo da agosto 2015 a marzo 2016.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, per sentir accogliere le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il resistente non si costituiva in CP_5 giudizio, benché regolarmente intimato, e ne veniva dichiarata la contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La ragione più liquida ai fini del decidere, che assorbe ogni accertamento ed ogni pronuncia sulla genuinità o meno del rapporto di lavoro anzidetto e sugli altri profili sollevati in ricorso, è costituita dall'assenza di titolarità passiva della posizione soggettiva debitoria in capo alla società ricorrente.
Dall'estratto conto previdenziale in atti, aggiornato al 21.2.2022 e, quindi, antecedente alla cancellazione della posizione previdenziale di disposta a seguito CP_2 del disconoscimento del rapporto, risulta provato che la società aveva regolarmente comunicato la cessazione di entrambi i rapporti di lavoro suindicati, e soprattutto del primo, durante il quale era stata fruita l'indennità di maternità chiesta in ripetizione a mezzo dell'avviso opposto.
Ebbene, è fondata la tesi professata in ricorso in ordine alla preclusione della facoltà, per l'Istituto di previdenza, di recuperare importi indebitamente corrisposti ad un lavoratore attraverso l'addebito diretto al datore di lavoro (che poi riverserebbe gli addebiti stessi, in capo al dipendente, sulle future retribuzioni) nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato.
Risulta finanche noto che il rapporto previdenziale, sebbene a struttura trilaterale, non intercorre tra l' ed il datore, bensì tra l' ed il lavoratore. CP_1 CP_1
Dunque, se il rapporto di lavoro (che è presupposto di fatto del rapporto previdenziale) viene ad interrompersi, viene meno dell' di procedere al recupero di Controparte_6
3 pretesi indebiti ai sensi delle suindicate norme di legge e con le modalità sopra esposte, potendo e dovendo l' rivolgere la pretesa restitutoria negli esclusivi confronti CP_5 del beneficiario della prestazione.
Va, infatti, confermata la posizione del datore, rivendicata in ricorso, quale mero adiectus solutionis causa, ossia quale mero anticipatore di pagamento delle provvidenze previdenziali.
Sulla scorta di tale posizione soggettiva, il datore può essere chiamato alla ripetizione solo se il rapporto è ancora in essere, poiché solo in tal caso può applicare le corrispondenti trattenute a carico del lavoratore.
Nell'ipotesi di estinzione del rapporto di lavoro, invece, la ripetizione va azionata dall' direttamente nei confronti del beneficiario. CP_5
Pertanto, nella fattispecie concreta in esame, provato che, al momento di avanzare la pretesa di pagamento, il rapporto di lavoro ad essa relativo era già estinto, l' CP_1 non aveva titolo per proporla nei confronti della società.
2. A conferma di siffatta conclusione interpretativa, depone il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. lav.,
07/07/2021, n. 19316: “In tema di azione di recupero da parte dell'ente previdenziale di somme indebitamente conguagliate dal datore di lavoro, a seguito dell'anticipazione di prestazioni previdenziali in favore di un lavoratore successivamente risultate non dovute, sussiste la legittimazione passiva del datore di lavoro che, ai sensi dell' art. 1, comma 3, del d.l. n. 663 del 1979 , conv., con modif., dalla l. n. 33 del 1980 , potrà rivalersi nei confronti del lavoratore, il quale, a sua volta, resta l'unico soggetto passivo della richiesta di restituzione di quanto abbia indebitamente percepito solo qualora lo stesso datore di lavoro abbia CP_ tempestivamente comunicato all' di non poter provvedere al recupero nei suoi confronti”; Cassazione civile, sez. lav., 20/08/2013, n. 19261: “In materia di assegni familiari, il datore di lavoro ha una generale funzione sostitutiva dell'ente previdenziale, per conto del quale anticipa gli assegni ai propri dipendenti
(compensando i relativi importi sulla misura globale dei contributi dovuti all' e versando cosi la sola CP_1 eccedenza); ne deriva che, in caso di prestazioni indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio, il datore di lavoro è tenuto a recuperare le relative somme, trattenendole su quelle da lui dovute al lavoratore medesimo a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro, giusta la previsione dell'art. 24 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797” – in parte motiva: “
9. In questi termini si è,del resto, pronunciata la giurisprudenza di questa Corte seppure per affermare - a contrario - il difetto di legittimazione passiva del datore di lavoro CP_ nell'azione di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di assegni familiari promossa dall' allorquando il rapporto di lavoro sia cessato per qualunque causa;
tanto sul rilievo che, in tal caso, il datore di lavoro non potrebbe recuperare dai lavoratori le somme a costoro indebitamente anticipate con le modalità indicate nel D.P.R. n. 797 del 1955, art. 24 citato, queste ultime presupponendo l'attualità del rapporto (vedi Cass.
n. 2187 del 1969, n. 601 del 1971, n. 2776 del 1973; inoltre con riferimento all'analoga previsione contenuta, per
l'indennità di malattia, nel D.L. n. 663 del 1979, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 33 del 1980, cfr.
Cass. n. 24712 del 2007)”).
4 Come si vede, l'elemento valorizzato dalla Suprema Corte onde denegare all' CP_5
l'esercizio del potere di cui all'art. 1 D. L. 663/1979 si fonda, da un lato, sull'effettiva cessazione del rapporto di lavoro, che impedisce al datore il riaddebito degli importi sulle retribuzioni da erogare al prestatore, e, dall'altro, sulla comunicazione dell'estinzione del rapporto lavorativo all' CP_1
Nella fattispecie, si riscontrano entrambi gli elementi, sulla scorta del succitato estratto conto previdenziale.
Di conseguenza, va rilevato il difetto di legittimazione passiva (rectius, titolarità passiva) del dedotto debito in capo alla società istante.
Ciò impone di accogliere il ricorso, pronunciando l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Tuttavia, va disattesa, poiché inammissibile, l'istanza di condanna dell'Istituto alla ripetizione delle somme nelle more corrisposte da Parte_1 istanza proposta tardivamente, in pendenza di lite, difettando un apposito capo di domanda nelle conclusioni del ricorso ed essendo stata argomentata, nell'atto introduttivo, la circostanza del pagamento dilazionato (ai soli fini dell'ottenimento del
D.U.R.C.) all'esclusivo scopo di supportare la richiesta di sospensione cautelare dell'esecuzione del ruolo. Assorbito ogni altro profilo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) annulla l'avviso d'addebito n. 31220230000448781000;
2) dichiara inammissibile ogni domanda di condanna tardivamente proposta;
3) condanna l' in persona del Presidente p. t., al pagamento delle spese di lite, CP_1 che liquida in € 855,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre esborsi per € 43,00, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 19.6.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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