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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 18/06/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Piacenza
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del Giudice O. T. dott.ssa Giorgia Demaldè ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 18 giugno 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. lav. 614/2024 promossa da:
, NELLA QUALITA' DI LEG. Parte_1 Parte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE ACCORDINO,
[...] C.F._1
elettivamente domiciliato in Piacenza (PC), VIA Sopramuro n 29, presso il difensore Avv. GIUSEPPE
ACCORDINO
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA MADDALENA BERLOCO e dell'Avv. CP_1 P.IVA_1
ORESTE MANZI, elettivamente domiciliata in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62 c/o sede , presso il CP_1
difensore Avv. MARIA MADDALENA BERLOCO
RESISTENTE/OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come da verbale di udienza.
pagina 1 di 7 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'articolo 132 numero 4
c.p.c., come sostituito dall'articolo 45, comma 17, della legge 69/2009, con la conseguenza che per la parte narrativa, si deve richiamare a quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi;
che il novellato articolo 132 c.p.c. esonera dall'esposizione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto”; osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. di att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cir. Cass. Civ. sez. Ili, 27 luglio 2006 n. 1745) secondo il noto principio della “ragione più liquida della decisione” (cfr. Cass. Civ. 13.07.2011 n. 15389 e Cass. Civ.
18.5.2012 n. 7937); ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un errore in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Con ricorso depositato in data 20/11/2024, in proprio e nella sua qualità di legale Parte_1
rappresentante della Società proponeva opposizione sia all'ordinanza Parte_2 ingiunzione n. OI – 002722794 emessa dall' di Piacenza e notificata alla stessa in data CP_1
11.11.2024, per irrogazione delle sanzioni amministrative ivi quantificate a seguito della violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. dalla L. 638/1983, relative all'anno 2013, infliggendole la sanzione amministrativa di euro € 6.395,96, sia all'ordinanza ingiunzione n. OI – 002722795 del emessa dall' di Piacenza e notificata alla Parte Ricorrente in CP_1
data 11.11.2024, per irrogazione delle sanzioni amministrative ivi quantificate a seguito della violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. dalla L.
638/1983, relative all'anno 2014, infliggendole la sanzione amministrativa di euro € 8.736,00.
Parte Ricorrente in opposizione rappresenta che, con riferimento agli atti di accertamento asseritamente notificati alla stessa, non è stato rispettato il termine di 90 giorni per la contestazione di cui all'art. 14
L. n. 689/81 e, in particolare, per l'annualità 2013, l'atto di accertamento sarebbe stato notificato nell'anno 2019, mentre relativamente all'annualità 2014 l'atto di accertamento sarebbe stato notificato nell'anno 2017.
pagina 2 di 7 Parte Ricorrente eccepisce, altresì, la violazione dell'art. 18 L. 689/1981, l'intervenuta prescrizione della pretesa sanzionatoria e l'eccessività e l'illegittimità della sanzione, chiedendo, nel merito, di dichiarare la nullità degli atti di accertamento e delle ordinanze ingiunzione impugnate, per violazione dell'art. 14 L. 689/81, previa sospensione delle ordinanze ingiunzione impugnate.
In data 21.11.2024 il Giudice ha fissato l'udienza di discussione, sospendendo l'esecutività delle ordinanze ingiunzione impugnate.
L' si è costituita con memoria del 10 gennaio 2025, chiedendo, preliminarmente, di revocare la CP_1 concessa “sospensione dell'esecutività” delle ordinanze - ingiunzione opposte e, in via principale, nel merito, respingere il ricorso avversario essendo infondato in fatto ed in diritto e non provato e, per l'effetto, confermare le ordinanze ingiunzione opposte.
Parte Resistente ha rilevato che “il termine di cui al richiamato art. 14 non è applicabile alla CP_1
disciplina in esame, che introduce una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica, e che dunque prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981”.
All'udienza del 21 gennaio 2025 Giudice ha fissato udienza per la discussione.
La causa è istruita con la documentazione agli atti e decisa a seguito di discussione orale, con concessione di un termine per il deposito di note conclusive e con redazione della motivazione contestuale ex art. 281 sexies e 429 c.p.c..
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto in applicazione del c.d. principio della ragione più liquida e con assorbimento di ogni altra questione, basato sul principio di economia processuale e giustificato da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (per la giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass.
Sez. Un. n. 29523/08, Cass. Sez. Un. n. 24882/08, Cass. n. 21266/07, Cass. n. 11356/06; per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Piacenza 28/10/10; App. Firenze 7/10/2003; Trib. Lucca 8/2/2001), secondo cui è possibile rigettare la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente, anche ove logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente tutte le altre questioni, che restano assorbite.
Occorre, preliminarmente, rilevare che le ordinanze ingiunzione opposte sono state emesse ai sensi dell'art. 2 co. 1 bis DL n. 463/83 (conv., con modifiche, nella L. 638/83) a norma del quale “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [ossia, le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti] per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso
pagina 3 di 7 non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.” e che tale comma risulta così formulato nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato ex art. 2 co. II, L. 67/2014, oltreché, da ultimo, dal DL 48/2023 quanto all'entità della sanzione pecuniaria, anche all'esito della modifica apportata dall'art. 3 co. VI D.Lgs. 8/2016, decreto che, all'art. 6, prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689”.
Alla luce della disposizione da ultimo citata, risulta che la presente materia è disciplinata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. 689/1981, “in quanto applicabili”, tra le quali risulta senz'altro quella prevista dall'art. 14, a norma del quale “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
L'applicabilità dell'art. 14 L. 689/81 in caso di sanzioni amministrative inflitte per la violazione dell'obbligo di versare i contributi previdenziali e assistenziali è stata riconosciuta anche dallo stesso pagina 4 di 7 nella propria Circolare n. 32 del 25/2/2022, secondo cui Parte_3
“In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: […] - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981.”.
Quanto all'individuazione del dies a quo del termine decadenziale previsto dall'art. 14 L. 689/81, le
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 28120 del 31/10/2019, hanno chiarito che “la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare più volte che in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2. Al fine di effettuare detta valutazione, il giudice di merito terrà conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto, anche in relazione al numero dei soggetti coinvolti, oltre che del numero delle violazioni ascritte e della complessità delle indagini, essendo indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, che l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo. Il giudizio operato in sede di merito non sarà sindacabile, in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Sez. 2, n. 12830/2006, e la successiva Sez. 2, n. 25916 del 2006, ma anche la successiva Sez. 2, n. 3043/2009 anch'essa in termini).”.
Ciò premesso in merito all'applicabilità dell'art. 14 L. 689/81 alla materia oggetto di causa, venendo al caso di specie, deve individuarsi il dies a quo del termine decadenziale previsto dall'art. 14 L. 689/81, avendo a mente che le ordinanze ingiunzione opposte riguardano le violazioni dell'obbligo di pagare i contributi previdenziali e assistenziali per le annualità 2013 e 2014.
Va osservato che, in virtù della L. 326/2003, l' deve ricevere mensilmente la denuncia CP_1 con l'indicazione delle ritenute previdenziali e assistenziali da parte dei datori di lavoro, Pt_4 che devono effettuare tale denuncia entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento e che, entro lo stesso termine, devono pagare le corrispondenti somme, di talché, il mese successivo a pagina 5 di 7 quello di riferimento, l' ha a disposizione tutti gli elementi necessari a verificare se le ritenute CP_1
riferite alla mensilità precedente siano state versate o meno;
da quel momento decorre il termine di 90 giorni per la contestazione delle omissioni, trattandosi, tra l'altro, di violazioni facilmente rilevabili dall'Istituto, senza particolari aggravi istruttori.
Per quanto sopra rilevato, è evidente che, nel presente caso, l' non ha rispettato il termine previsto CP_1 dall'art. 14 L. 689/81.
Le violazioni relative al periodo di cui alla ordinanza ingiunzione n. OI – 002722794 e, precisamente, relative all'anno 2013, sono state contestate con l'atto di accertamento notificato alla Parte Ricorrente in data 13.06.2019, come dichiarato da nella memoria difensiva e le violazioni relative al periodo CP_1
di cui alla ordinanza ingiunzione n. OI – 002722795 e, precisamente, relative all'anno 2014, sono state contestate con l'atto di accertamento notificato alla Parte Ricorrente in data 13.06.2019, come dichiarato da nella memoria difensiva, con evidente superamento del prescritto termine di 90 CP_1 giorni decorrente, rispettivamente, da ciascuna delle date nelle quali l' aveva gli elementi per CP_1 accertare ognuna delle violazioni, tutte facilmente rilevabili dall' senza particolari aggravi Pt_3
istruttori: dagli atti non sono, infatti, emersi elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di accertamento di dette violazioni, consistenti in omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall' , il quale, d'altronde, non ha Pt_3
introdotto in giudizio argomenti volti a fornire elementi di segno contrario.
Anche ove si volesse accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90 giorni all' per svolgere le CP_1 attività funzionali a rilevare l'omissione contributiva, e dunque si differisse il dies a quo in tale misura, si perverrebbe, comunque, al medesimo risultato, poiché le contestazioni delle rilevate - e incontestate - omissioni risulterebbero, comunque, tardive.
Per le motivazioni sopra esposte, nel presente caso deve trovare applicazione l'ultimo comma della norma di cui all'art. 14, L. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Stante quanto precede, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso appare fondato e dev'essere, conseguentemente, accolto, con annullamento di entrambe le ordinanze ingiunzione impugnate.
Si ritiene assorbito ogni ulteriore profilo ed eccezione.
Quanto alle spese del presente giudizio, non vi sono ragioni per derogare al criterio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. e, pertanto, esse sono poste a carico del soccombente Controparte_2
pagina 6 di 7 Opposto in persona del suo legale rappresentante pro tempore a favore della vittoriosa Parte Opponente
e sono liquidate come da dispositivo, con riferimento al D.M. n. 55/2014 e al D.M. n.147/2022, tenendo a mente la tabella di riferimento per la materia previdenziale, avuto riguardo alla natura e al valore della causa, al mancato espletamento di attività istruttoria e all'assenza di questioni di fatto e diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI – 002722794 e l'ordinanza ingiunzione n. OI – 002722795, emesse dall' sede di Piacenza, la cui efficacia CP_1
esecutiva era stata sospesa con provvedimento del 21/11/2024;
- condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla Parte CP_1
Ricorrente in opposizione le spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 43,00 per rimborsi ed euro 1.865,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali.
Piacenza, 18 giugno 2025
Il Giudice O. T. dott.ssa Giorgia Demaldè
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Piacenza
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del Giudice O. T. dott.ssa Giorgia Demaldè ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 18 giugno 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. lav. 614/2024 promossa da:
, NELLA QUALITA' DI LEG. Parte_1 Parte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE ACCORDINO,
[...] C.F._1
elettivamente domiciliato in Piacenza (PC), VIA Sopramuro n 29, presso il difensore Avv. GIUSEPPE
ACCORDINO
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA MADDALENA BERLOCO e dell'Avv. CP_1 P.IVA_1
ORESTE MANZI, elettivamente domiciliata in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62 c/o sede , presso il CP_1
difensore Avv. MARIA MADDALENA BERLOCO
RESISTENTE/OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come da verbale di udienza.
pagina 1 di 7 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'articolo 132 numero 4
c.p.c., come sostituito dall'articolo 45, comma 17, della legge 69/2009, con la conseguenza che per la parte narrativa, si deve richiamare a quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi;
che il novellato articolo 132 c.p.c. esonera dall'esposizione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto”; osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. di att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cir. Cass. Civ. sez. Ili, 27 luglio 2006 n. 1745) secondo il noto principio della “ragione più liquida della decisione” (cfr. Cass. Civ. 13.07.2011 n. 15389 e Cass. Civ.
18.5.2012 n. 7937); ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un errore in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Con ricorso depositato in data 20/11/2024, in proprio e nella sua qualità di legale Parte_1
rappresentante della Società proponeva opposizione sia all'ordinanza Parte_2 ingiunzione n. OI – 002722794 emessa dall' di Piacenza e notificata alla stessa in data CP_1
11.11.2024, per irrogazione delle sanzioni amministrative ivi quantificate a seguito della violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. dalla L. 638/1983, relative all'anno 2013, infliggendole la sanzione amministrativa di euro € 6.395,96, sia all'ordinanza ingiunzione n. OI – 002722795 del emessa dall' di Piacenza e notificata alla Parte Ricorrente in CP_1
data 11.11.2024, per irrogazione delle sanzioni amministrative ivi quantificate a seguito della violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. dalla L.
638/1983, relative all'anno 2014, infliggendole la sanzione amministrativa di euro € 8.736,00.
Parte Ricorrente in opposizione rappresenta che, con riferimento agli atti di accertamento asseritamente notificati alla stessa, non è stato rispettato il termine di 90 giorni per la contestazione di cui all'art. 14
L. n. 689/81 e, in particolare, per l'annualità 2013, l'atto di accertamento sarebbe stato notificato nell'anno 2019, mentre relativamente all'annualità 2014 l'atto di accertamento sarebbe stato notificato nell'anno 2017.
pagina 2 di 7 Parte Ricorrente eccepisce, altresì, la violazione dell'art. 18 L. 689/1981, l'intervenuta prescrizione della pretesa sanzionatoria e l'eccessività e l'illegittimità della sanzione, chiedendo, nel merito, di dichiarare la nullità degli atti di accertamento e delle ordinanze ingiunzione impugnate, per violazione dell'art. 14 L. 689/81, previa sospensione delle ordinanze ingiunzione impugnate.
In data 21.11.2024 il Giudice ha fissato l'udienza di discussione, sospendendo l'esecutività delle ordinanze ingiunzione impugnate.
L' si è costituita con memoria del 10 gennaio 2025, chiedendo, preliminarmente, di revocare la CP_1 concessa “sospensione dell'esecutività” delle ordinanze - ingiunzione opposte e, in via principale, nel merito, respingere il ricorso avversario essendo infondato in fatto ed in diritto e non provato e, per l'effetto, confermare le ordinanze ingiunzione opposte.
Parte Resistente ha rilevato che “il termine di cui al richiamato art. 14 non è applicabile alla CP_1
disciplina in esame, che introduce una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica, e che dunque prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981”.
All'udienza del 21 gennaio 2025 Giudice ha fissato udienza per la discussione.
La causa è istruita con la documentazione agli atti e decisa a seguito di discussione orale, con concessione di un termine per il deposito di note conclusive e con redazione della motivazione contestuale ex art. 281 sexies e 429 c.p.c..
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto in applicazione del c.d. principio della ragione più liquida e con assorbimento di ogni altra questione, basato sul principio di economia processuale e giustificato da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (per la giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass.
Sez. Un. n. 29523/08, Cass. Sez. Un. n. 24882/08, Cass. n. 21266/07, Cass. n. 11356/06; per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Piacenza 28/10/10; App. Firenze 7/10/2003; Trib. Lucca 8/2/2001), secondo cui è possibile rigettare la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente, anche ove logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente tutte le altre questioni, che restano assorbite.
Occorre, preliminarmente, rilevare che le ordinanze ingiunzione opposte sono state emesse ai sensi dell'art. 2 co. 1 bis DL n. 463/83 (conv., con modifiche, nella L. 638/83) a norma del quale “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [ossia, le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti] per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso
pagina 3 di 7 non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.” e che tale comma risulta così formulato nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato ex art. 2 co. II, L. 67/2014, oltreché, da ultimo, dal DL 48/2023 quanto all'entità della sanzione pecuniaria, anche all'esito della modifica apportata dall'art. 3 co. VI D.Lgs. 8/2016, decreto che, all'art. 6, prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689”.
Alla luce della disposizione da ultimo citata, risulta che la presente materia è disciplinata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. 689/1981, “in quanto applicabili”, tra le quali risulta senz'altro quella prevista dall'art. 14, a norma del quale “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
L'applicabilità dell'art. 14 L. 689/81 in caso di sanzioni amministrative inflitte per la violazione dell'obbligo di versare i contributi previdenziali e assistenziali è stata riconosciuta anche dallo stesso pagina 4 di 7 nella propria Circolare n. 32 del 25/2/2022, secondo cui Parte_3
“In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: […] - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981.”.
Quanto all'individuazione del dies a quo del termine decadenziale previsto dall'art. 14 L. 689/81, le
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 28120 del 31/10/2019, hanno chiarito che “la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare più volte che in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2. Al fine di effettuare detta valutazione, il giudice di merito terrà conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto, anche in relazione al numero dei soggetti coinvolti, oltre che del numero delle violazioni ascritte e della complessità delle indagini, essendo indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, che l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo. Il giudizio operato in sede di merito non sarà sindacabile, in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Sez. 2, n. 12830/2006, e la successiva Sez. 2, n. 25916 del 2006, ma anche la successiva Sez. 2, n. 3043/2009 anch'essa in termini).”.
Ciò premesso in merito all'applicabilità dell'art. 14 L. 689/81 alla materia oggetto di causa, venendo al caso di specie, deve individuarsi il dies a quo del termine decadenziale previsto dall'art. 14 L. 689/81, avendo a mente che le ordinanze ingiunzione opposte riguardano le violazioni dell'obbligo di pagare i contributi previdenziali e assistenziali per le annualità 2013 e 2014.
Va osservato che, in virtù della L. 326/2003, l' deve ricevere mensilmente la denuncia CP_1 con l'indicazione delle ritenute previdenziali e assistenziali da parte dei datori di lavoro, Pt_4 che devono effettuare tale denuncia entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento e che, entro lo stesso termine, devono pagare le corrispondenti somme, di talché, il mese successivo a pagina 5 di 7 quello di riferimento, l' ha a disposizione tutti gli elementi necessari a verificare se le ritenute CP_1
riferite alla mensilità precedente siano state versate o meno;
da quel momento decorre il termine di 90 giorni per la contestazione delle omissioni, trattandosi, tra l'altro, di violazioni facilmente rilevabili dall'Istituto, senza particolari aggravi istruttori.
Per quanto sopra rilevato, è evidente che, nel presente caso, l' non ha rispettato il termine previsto CP_1 dall'art. 14 L. 689/81.
Le violazioni relative al periodo di cui alla ordinanza ingiunzione n. OI – 002722794 e, precisamente, relative all'anno 2013, sono state contestate con l'atto di accertamento notificato alla Parte Ricorrente in data 13.06.2019, come dichiarato da nella memoria difensiva e le violazioni relative al periodo CP_1
di cui alla ordinanza ingiunzione n. OI – 002722795 e, precisamente, relative all'anno 2014, sono state contestate con l'atto di accertamento notificato alla Parte Ricorrente in data 13.06.2019, come dichiarato da nella memoria difensiva, con evidente superamento del prescritto termine di 90 CP_1 giorni decorrente, rispettivamente, da ciascuna delle date nelle quali l' aveva gli elementi per CP_1 accertare ognuna delle violazioni, tutte facilmente rilevabili dall' senza particolari aggravi Pt_3
istruttori: dagli atti non sono, infatti, emersi elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di accertamento di dette violazioni, consistenti in omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall' , il quale, d'altronde, non ha Pt_3
introdotto in giudizio argomenti volti a fornire elementi di segno contrario.
Anche ove si volesse accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90 giorni all' per svolgere le CP_1 attività funzionali a rilevare l'omissione contributiva, e dunque si differisse il dies a quo in tale misura, si perverrebbe, comunque, al medesimo risultato, poiché le contestazioni delle rilevate - e incontestate - omissioni risulterebbero, comunque, tardive.
Per le motivazioni sopra esposte, nel presente caso deve trovare applicazione l'ultimo comma della norma di cui all'art. 14, L. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Stante quanto precede, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso appare fondato e dev'essere, conseguentemente, accolto, con annullamento di entrambe le ordinanze ingiunzione impugnate.
Si ritiene assorbito ogni ulteriore profilo ed eccezione.
Quanto alle spese del presente giudizio, non vi sono ragioni per derogare al criterio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. e, pertanto, esse sono poste a carico del soccombente Controparte_2
pagina 6 di 7 Opposto in persona del suo legale rappresentante pro tempore a favore della vittoriosa Parte Opponente
e sono liquidate come da dispositivo, con riferimento al D.M. n. 55/2014 e al D.M. n.147/2022, tenendo a mente la tabella di riferimento per la materia previdenziale, avuto riguardo alla natura e al valore della causa, al mancato espletamento di attività istruttoria e all'assenza di questioni di fatto e diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI – 002722794 e l'ordinanza ingiunzione n. OI – 002722795, emesse dall' sede di Piacenza, la cui efficacia CP_1
esecutiva era stata sospesa con provvedimento del 21/11/2024;
- condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla Parte CP_1
Ricorrente in opposizione le spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 43,00 per rimborsi ed euro 1.865,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali.
Piacenza, 18 giugno 2025
Il Giudice O. T. dott.ssa Giorgia Demaldè
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