Sentenza 24 maggio 2006
Massime • 2
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione e per violazione dei canoni ermeneutici. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il relativo motivo di ricorso, ravvisando la correttezza dell'interpretazione di apposita disposizione del contratto collettivo riguardante i dipendenti di azienda municipalizzata di autotrasporti, alla cui stregua, in tema di promozione mediante procedure concorsuali del personale dipendente da aziende di trasporto costituite da enti pubblici non economici, non poteva considerarsi esistente un principio generale che separasse gli effetti della promozione, facendo decorrere quelli giuridici dall'effettiva vacanza del posto e quelli economici solo dal momento dell'effettivo espletamento delle funzioni superiori).
L'azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 cod. civ. .
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/2006, n. 12238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12238 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZIENDA SPECIALE AMAT, in persona del Direttore Generale Dott. DRAGO Domenico, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36/A, presso lo studio dell'avvocato PISANI FABIO, rappresentato e difeso dall'avvocato EQUIZZI AGOSTINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PA OV;
- intimato -
sul 2^ ricorso n. 03125/04 proposto da:
PA OV, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato OV POMAR, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
AZIENDA SPECIALE AMAT;
- intimato -
avverso la sentenza n. 4777/02 del Tribunale di PALERMO, depositata il 28/05/03 R.G.N. 295/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 23/02/06 dal Consigliere Dott. D'AGOSTINO Giancarlo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato l'8.11.1995 IS GI conveniva in giudizio avanti al Pretore di Palermo l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Palermo (di seguito, AMAT) ed esponeva: che con ordine di servizio del 1984 l'Azienda aveva indetto un concorso interno per l'attribuzione di 10 posti di operaio di 6 livello al quale aveva partecipato classificandosi in posizione utile per la promozione;
che era stato inquadrato nel 6 livello soltanto dall'11.11.1988 e non dalla data di vacanza dei posti messi a concorso;
che per tale ritardo di inquadramento non aveva potuto partecipare al concorso indetto nel 1987 per accedere al 5 livello, nè allo scrutinio utile per il passaggio al 4 livello per i posti resisi vacanti nel 1989; che con ordine di servizio n. 350 del 1993, l'Azienda gli aveva attribuito il 4 livello con effetti giuridici dal 1 luglio 1992 ed effetti economici dal 1 novembre 1993. Tanto premesso, per quanto qui ancora interessa, chiedeva che venisse accertato il proprio diritto: a) alla retrodatazione della promozione al 6 livello al 13.12.1983; b) alla decorrenza economica del 4 livello a partire dal 1 luglio 1992, unitamente alla decorrenza giuridica. Chiedeva altresì la condanna dell'AMAT al pagamento delle differenze retributive e di TFR oltre accessori.
L'AMAT sì costituiva ed eccepiva preliminarmente la prescrizione dei crediti maturati oltre il quinquennio dalla domanda. Nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande.
Il Pretore rigettava il ricorso con decisione parzialmente riformata dal Tribunale di Palermo, con sentenza depositata il 28.5.2003. A sostegno della decisione il Tribunale osservava che il IS aveva diritto alla retrodatazione della promozione al 6 livello dall'ottobre 1986, agli effetti sia giuridici che economici, in quanto i posti relativi al 1986 erano stati messi a concorso con ordine di servizio n. 611 del 10.12.1987 e l'art. 10 del Regolamento delle promozioni dell'AMAT del 1983 prevedeva che i posti disponibili vengano attribuiti agli aventi diritto ogni anno entro il mese di ottobre.
Il Tribunale riteneva parimenti meritevole di accoglimento la domanda dell'appellante volta ad ottenere la decorrenza economica della promozione al 4 livello dal 1 luglio 1992, unitamente alla decorrenza giuridica, atteso che l'art. 8 del Regolamento del 1992, nel prevedere soltanto la data di decorrenza giuridica, non aveva inteso per ciò solo consentire una diversa decorrenza per gli effetti economici.
Condannava di conseguenza l'AMAT al pagamento delle differenze retributive per i titoli suddetti.
Per la Cassazione di tale sentenza l'AMAT ha proposto ricorso sostenuto da tre motivi. GI IS, che resiste con controricorso, ha proposto a sua volta ricorso incidentale condizionato con un motivo, illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione degli artt. 1218, 2103 e 2094 c.c., degli artt. 1362 e segg. c.c., in relazione al Regolamento delle promozioni del 1983, dell'art. 2697 c.c., e dell'art. 112 c.p.c., nonché vizi di motivazione, l'AMAT
lamenta che il Tribunale ha del tutto omesso di interpretare l'art. 12 del Regolamento del 1983 il quale disponeva che "le promozioni sono conferite per merito comparativo in ciascun anno secondo i posti disponibili", per cui era onere del IS fornire la prova in ordine alla vacanza di posti in epoca anteriore alla data in cui gli è stato attribuito il 6 livello.
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 2948 c.c., e dell'art. 112 c.p.c., nonché omessa motivazione, la ricorrente lamenta che il Tribunale ha retrodatato la promozione al 6 livello anche agli effetti economici senza tener conto della prescrizione dei crediti retributivi maturati prima dell'8 novembre 1990, poiché il ricorso è stato notificato l'8 novembre 1995. Il Tribunale, inoltre, sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo omesso di motivare perché, nonostante la prescrizione del diritto alle pretese economiche, andava comunque riconosciuto al IS il diritto alla ricostruzione della carriera dall'ottobre 1986. Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 1218, 2103, 2094 e 2099 c.c., degli artt. 1362 e segg. c.c., in relazione all'art. 8 del Regolamento delle promozioni del 1992, dell'art. 2697 c.c., e dell'art. 112 c.p.c., nonché vizi di motivazione, la ricorrente addebita al Tribunale violazione dei principi ermeneutici nell'interpretazione dell'art. 8 del Regolamento laddove ha sostenuto che detta norma contrattuale, nell'indicare soltanto la data della decorrenza giuridica, non ha inteso consentire una diversa decorrenza per gli effetti economici. A giudizio della ricorrente, invece, la norma del Regolamento va correttamente interpretata nel senso che, in caso di retrodatazione della promozione, essa esclude il diritto alle differenze retributive in mancanza dell'effettivo espletamento delle mansioni superiori nel periodo precedente.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato il IS, denunciando omessa pronuncia, si duole che il Tribunale non abbia preso in esame il motivo di appello con il quale era stato chiesto l'accertamento che al lavoratore, già prima della promozione al 4 livello, erano state attribuite le mansioni superiori corrispondenti al livello posto a concorso, come comprovato dalle buste paga prodotte, dalle quali risultava l'erogazione delle differenze retributive afferenti alle mansioni superiori effettivamente svolte. Il primo motivo del ricorso principale è infondato. Il Tribunale, premesso che l'art. 10 del Regolamento per le promozioni dell'AMAT del 1983 prevede che i posti disponibili vengano attribuiti ogni anno entro il mese di ottobre, ha rilevato che il concorso sui si riferisce la Delib. n. 544 del 1988, riguardava i posti relativi al 1986, messi a concorso con ordine di servizio n. 611 del 10.12.1987, come si evince dalla documentazione prodotta dall'Azienda, per cui doveva dichiararsi il diritto del IS alla retrodatazione della promozione al 6 livello, agli effetti sia giuridici che economici, dall'ottobre 1986. Orbene, le censure che la ricorrente muove a tale affermazione del Giudice di appello sono prive di consistenza ove si consideri che se l'Azienda, con la delibera sopra indicata, ha messo a concorso la copertura di posti di 6 livello di operaio tecnico per l'anno 1986, vuoi dire che per quell'anno si erano verificate delle vacanze in organico che l'ente riteneva di dover coprire con procedura concorsuale. La sussistenza delle vacanze nell'anno 1986 risultava, pertanto, dalla documentazione prodotta dall'Azienda ed il IS non aveva alcun onere probatorio al riguardo. Parimenti infondato è il terzo motivo del ricorso principale. Il Tribunale, in merito alla decorrenza della promozione del IS al 4 livello, ha osservato che l'art. 8 del Regolamento per le promozioni del 1992, nell'indicare soltanto la data di decorrenza giuridica delle promozioni, senza nulla dire in ordine alla decorrenza economica, non ha inteso separare le due decorrenze, che devono invece normalmente coincidere. Come è noto l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al Giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione e per violazione dei canoni ermeneutici. Nella specie va rilevato che l'interpretazione che il Tribunale ha dato della norma contrattuale è in linea con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte nell'esame di identiche controversie insorte tra l'AMAT e suoi dipendenti. Ha infatti ritenuto la Corte, in tema di promozione mediante procedure concorsuali del personale dipendente da aziende di trasporto costituite da enti pubblici non economici, che non esiste un principio generale che separi gli effetti della promozione, facendo decorrere quelli giuridici dall'effettiva vacanza del posto e quelli economici solo dal momento dell'effettivo espletamento delle funzioni superiori (cfr. Cass. n. 7038 del 1998, Cass. n. 13226 del 1999, Cass. n. 3203 del 2004). Le censure che l'Azienda muove alla interpretazione data dal Tribunale alla norma contrattuale in esame sono dunque destituite di fondamento.
Il rigetto del terzo motivo del ricorso principale esime la Corte dall'esame del ricorso incidentale, che pertanto va dichiarato assorbito.
È invece fondato il secondo motivo del ricorso principale per le seguenti ragioni. Il Tribunale ha disposto la retrodatazione della promozione del IS al 6 livello all'ottobre 1986, sia agli effetti giuridici che economici, ed ha condannato l'AMAT al pagamento delle differenze retributive spettanti al ricorrente, oltre accessori. Il Tribunale, però, non ha tenuto conto dell'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti retributivi tempestivamente sollevata dall'Azienda. Non osta, infatti, all'ammissibilità dell'eccezione la sua generica formulazione, posto che la parte che ha sollevato tempestivamente l'eccezione non incorre nelle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 c.p.c., ove nel successivo corso del giudizio ne precisi meglio il contenuto, mentre spetta al Giudice determinare quale sia la norma applicabile (cfr. Sezioni Unite n. 10955 del 2002). Per costante giurisprudenza di questa Corte l'azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della superiore qualifica si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., (cfr. Cass. n. 6750 del 1996, Cass. n. 5693 del 1998). Questi principi la Corte ritiene di dover ribadire, non condividendo le diverse affermazioni contenute nelle risalenti massime riportate dal resistente, non confermate dalla successiva giurisprudenza. Di tali principi non ha tenuto invece conto il Giudice di appello, poiché ha condannato l'Azienda al pagamento delle differenze retributive dovute al IS dall'ottobre 1986, senza considerare che il primo atto interruttivo della prescrizione risulta essere costituito dalla notificazione del ricorso introduttivo, avvenuta l'8 novembre 1995. Le censure della ricorrente sono dunque fondate e la sentenza merita di essere cassata sul punto specifico.
In definitiva, deve essere accolto il secondo motivo del ricorso principale e devono essere respinti il primo ed il terzo motivo, mentre il ricorso incidentale va dichiarato assorbito. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata per un nuovo esame alla Corte di Appello di Palermo che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvedere altresì anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale e rigetta gli altri, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2006