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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 949/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SI Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, UD
GI NG, UD
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3092/2021 depositato il 22/05/2021
proposto da
Ag.entrate - CO - Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3271/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 2 e pubblicata il 17/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520189000594461 BOLLO AUTO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: L'appellante si riporta alle conclusioni formulate in atti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 proponeva ricorso
contro
RI SI SP per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.29520189000594461000 relativamente alle cartelle di pagamento n. 29520120032915620000- tasse auto;
cartella n.29520140002706451000- tasse auto;
cartella n.29520140015211416000-tasse auto;
cartella n.29520140023616285000- tasse auto. Eccepiva la nullità delle cartelle indicate per avvenuta prescrizione. Si costituiva la CO IA che contestava i motivi di ricorso. Concludeva per il rigetto.
Con sentenza n. 3271/2020 depositata in data 17.12.2020 la CTP di Messina ha accolto il ricorso con condanna alle spese sul presupposto dell'avvenuta prescrizione. Ha proposto tempestivo appello, la
CO IA che ha dedotto la nullità della sentenza di primo grado per errore in judicando atteso che contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado nessuna prescrizione è maturata. Ha concluso per la conferma della sentenza.
Parte appellata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi formulati dall'appellante la Corte osserva.
Contrariamente a quanto riportato dalla sentenza di primo grado, non risulta che le cartelle di pagamento oggetto di impugnazione sono nulle per avvenuta prescrizione triennale, atteso che parte appellante ha fornito la prova della notifica dell'atto n.29520169000807486000 riportante anche le cartelle impugnate, notifica avvenuta in data 13.2.2017. Sicchè, deve la pretesa ritenersi valida e di conseguenza, l'appello va accolto con riforma della sentenza di primo grado e rigetto del ricorso introduttivo. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 400,00 per il primo grado ed euro 350,00 per il secondo grado oltre accessori.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della IA sez.2 cosi dispone: accoglie l'appello e in riforma della sentenza di primo grado rigetta il ricorso introduttivo. Condanna parte appellata al pagamento delle spese determinate in euro 400,00 per il primo grado nonchè euro 350,00 per il secondo grado, oltre accessori se dovuti.
Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 27.01.2026
Il Presidente est.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SI Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, UD
GI NG, UD
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3092/2021 depositato il 22/05/2021
proposto da
Ag.entrate - CO - Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3271/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 2 e pubblicata il 17/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520189000594461 BOLLO AUTO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: L'appellante si riporta alle conclusioni formulate in atti.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 proponeva ricorso
contro
RI SI SP per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.29520189000594461000 relativamente alle cartelle di pagamento n. 29520120032915620000- tasse auto;
cartella n.29520140002706451000- tasse auto;
cartella n.29520140015211416000-tasse auto;
cartella n.29520140023616285000- tasse auto. Eccepiva la nullità delle cartelle indicate per avvenuta prescrizione. Si costituiva la CO IA che contestava i motivi di ricorso. Concludeva per il rigetto.
Con sentenza n. 3271/2020 depositata in data 17.12.2020 la CTP di Messina ha accolto il ricorso con condanna alle spese sul presupposto dell'avvenuta prescrizione. Ha proposto tempestivo appello, la
CO IA che ha dedotto la nullità della sentenza di primo grado per errore in judicando atteso che contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado nessuna prescrizione è maturata. Ha concluso per la conferma della sentenza.
Parte appellata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi formulati dall'appellante la Corte osserva.
Contrariamente a quanto riportato dalla sentenza di primo grado, non risulta che le cartelle di pagamento oggetto di impugnazione sono nulle per avvenuta prescrizione triennale, atteso che parte appellante ha fornito la prova della notifica dell'atto n.29520169000807486000 riportante anche le cartelle impugnate, notifica avvenuta in data 13.2.2017. Sicchè, deve la pretesa ritenersi valida e di conseguenza, l'appello va accolto con riforma della sentenza di primo grado e rigetto del ricorso introduttivo. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 400,00 per il primo grado ed euro 350,00 per il secondo grado oltre accessori.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della IA sez.2 cosi dispone: accoglie l'appello e in riforma della sentenza di primo grado rigetta il ricorso introduttivo. Condanna parte appellata al pagamento delle spese determinate in euro 400,00 per il primo grado nonchè euro 350,00 per il secondo grado, oltre accessori se dovuti.
Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 27.01.2026
Il Presidente est.