TAR Roma, sez. 1B, sentenza 12/01/2026, n. 500
TAR
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Erronea configurazione e applicazione della nozione di valore di subentro

    Il valore di subentro è un indennizzo dovuto dal concessionario subentrante al concessionario uscente per investimenti non ammortizzati. Il concedente è estraneo a tale rapporto. La delibera CIPE configura erroneamente un valore di subentro a debito del concessionario uscente nei confronti dello Stato.

  • Rigettato
    Indeterminatezza e infondatezza del contenuto dispositivo con riferimento ai "benefici" conseguiti dal concessionario uscente

    Il vizio di indeterminatezza è stato emendato dalla successiva delibera CIPE n. 59/2019, che ha introdotto criteri specifici per il calcolo dei benefici. Tuttavia, le censure originarie sono state reiterate nei motivi aggiunti avverso la nuova delibera.

  • Accolto
    Contrasto con e comunque carenza della base normativa o pattizia per l’esercizio del potere

    Le delibere CIPE impugnate, pur orientando la rinegoziazione, non possono incidere unilateralmente sulla sfera giuridica della concessionaria uscente in assenza di una puntuale base normativa o pattizia. La fase di prorogatio deve essere disciplinata dalla convenzione scaduta o da un nuovo accordo negoziale.

  • Accolto
    Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa e della Convenzione

    Le Amministrazioni convenute non hanno agito tempestivamente nella procedura di riassegnazione della concessione, creando una situazione di prorogatio. Le delibere CIPE impugnate cercano di imporre unilateralmente nuove condizioni economiche in questa fase, senza una base normativa o pattizia adeguata.

  • Inammissibile
    Carenza di interesse per disposizione esortativa

    La disposizione impugnata è di natura esortativa e non produce effetti direttamente lesivi per la parte ricorrente, pertanto il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

  • Accolto
    Sostituzione "in via figurativa" di un nuovo schema tariffario a quello della Convenzione

    L'attività unilaterale del CIPE di introdurre un nuovo schema tariffario in via "figurativa" e retroattiva per il periodo di proroga non trova riscontro in un potere tipizzato e attribuisce alla delibera n. 59/2019 (punti 2 e 3) una illegittimità per carenza di base normativa e pattizia.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per applicabilità di disposizioni diverse (delibera n. 38/2019)

    La delibera CIPE n. 38/2019 è inammissibile in quanto non applicabile alla ricorrente, per la quale sono invece pertinenti le disposizioni della delibera n. 59/2019.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 12/01/2026, n. 500
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 500
    Data del deposito : 12 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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