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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 01/10/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE Rel.
Dott. Patrizia Maria Visaggi CONSIGLIERE
Dott. Lorenzo Audisio CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 89 /2025 R.G.L. promossa da:
( ) Parte_1 P.IVA_1
in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per Notar Persona_1
di Roma del 22 marzo 2024 dagli Avv.ti Fernando Bagnasco e
Tommaso Parisi -congiuntamente e disgiuntamente-, elettivamente domiciliato in Torino, via Arcivescovado n. 9 / C, presso l'Ufficio
Legale Distrettuale della Sede provinciale dell' , Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
, in proprio e già legale rappresentante della Controparte_1
cessata IMPRESA Controparte_2
APPELLATA
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 18.02.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso notificato all'istituto previdenziale Controparte_1
ha proposto opposizione, avanti al Tribunale di Vercelli in funzione di
Giudice del lavoro, all'ingiunzione di pagamento emessa nei suoi confronti quale trasgressore per la somma complessiva di €
10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2 comma 1 bis dl 463/1983 convertito con modificazioni della l. 11 novembre 1983 n. 638, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'annualità 2016, chiedendone l'annullamento.
Si è costituito in giudizio l chiedendo il rigetto del Controparte_3
ricorso proposto per la legittimità del provvedimento in questa sede opposto.
La causa è stata discussa e poi decisa ex art. 127 ter cpc, non necessitando alcuna attività istruttoria.
Con la sentenza n.383/2024 il Tribunale ha accolto il ricorso in opposizione e ha annullato l'ordinanza ingiunzione opposta, condannato l' alla rifusione delle spese di giudizio. Pt_1
Ricorre in appello l chiedendo la riforma della sentenza Pt_1
impugnata assumendo le seguenti conclusioni:
“-in via principale e nel merito, respingere le domande tutte proposte da controparte in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova, rigettando per l'effetto l'opposizione proposta dalla medesima, confermando integralmente di conseguenza l'ordinanza ingiunzione -provvedimento amministrativo / verbale di accertamento per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, legge n. 638/1983- ex adversis impugnata, ribadendone l'esecutorietà e condannando comunque parte opponente al pagamento delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative indicate nel ridetto atto ovvero accertande in corso di causa, oltre accessori come per legge maturati e maturandi fino al saldo;
- in via ulteriormente subordinata,
2 ancora nel merito, nel denegato caso di revoca del provvedimento in parola, condannare controparte al pagamento delle somme dovute per sanzioni amministrative accertande in corso di causa e relativi accessori come per legge, maturati e maturandi fino al saldo.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio”.
All'udienza del 24.09.2025, nessuna delle parti è comparsa e il
Collegio ha rinviato la causa all'udienza del 01/10/2025, ex art 348 cpc, mandando alla cancelleria a dare avviso alla parte costituita.
All'udienza del 01/10/2025 nessuno è comparso e la Corte ha deciso la causa pronunciando sentenza ex art 436 bis cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
La fattispecie oggetto di giudizio è disciplinata dall'art. 348, 2° comma, c.p.c. il quale testualmente prevede che: “se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio con ordinanza non impugnabile rinvia la causa ad una prossima udienza della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
La predetta norma è certamente applicabile anche al rito del lavoro avendo la Suprema Corte affermato che “la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile con riguardo sia al giudizio di primo grado sia a quello di appello si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla L. 11 agosto 1973 n.
533 non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto né i principi cui essa si ispira. Consegue che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., anche in tali controversie la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicarsi nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità
3 dell'appello” (Cass.
1.2.1996 n. 848; Cass. 26.10.1995 n. 11123;
Cass. S.U. 25.5.1993 n. 5839).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado stante la mancata costituzione in giudizio dell'appellato.
Visto il disposto dell'articolo 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002 deve essere dichiarato che sussistono le condizioni per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M
Visti gli artt.436 bis e 348 c.p.c., dichiara improcedibile l'appello; dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 01.10.2025
IL PRESIDENTE est
Dott. Piero Rocchetti
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