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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/03/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1141 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
DI
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alricorso, dall'avv. Parte_1
LOPRETE ROSARIA presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Controparte_1
LOPRETE ROSARIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/07/2024 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Catanzaro il 17/09/2017, dalla cui unione è nato
(31/01/2023) rappresentavano la volontà di separarsi in quanto Persona_1
vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
1 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Catanzaro ala Via Armando Fares n 64 e per l'acquisto della quale in data 25.11.2021 è stato contratto il mutuo repertorio n. 18283 raccolta n. 12336 con l'Istituto bancario Intesa San Paolo SPA, filiale di Catanzaro sita in via Milano n. 6/a, registrato a
Catanzaro il 26.11.2021 al n. 6323 1T per l'importo di € 100.000,00, a nome di entrambi i coniugi e pertanto di comproprietà degli stessi, viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti.
3. I coniugi convengono e stabiliscono che è elemento funzionale ed indispensabile delle condizioni di separazione, la regolamentazione di ogni loro rapporto economico — patrimoniale mediante il trasferimento da parte del signor dell'immobile sito in Catanzaro Controparte_1
alla Via Monsignor Armando fares n. 64, di cui egli è comproprietario al 50% in favore della signora Per l'effetto, il signor si impegna a cedere e a Parte_1 Controparte_1
trasferire, alla moglie signora l'immobile sito in Catanzaro e così meglio Parte_1
identificato: appartamento sito al terzo piano della scala B, composto da 5,5 vani catastali confinanti con androne comunale, vano scala e vano ascensore, salvo altri, nel catasto Fabbricati del Comune di Catanzaro, al foglio 69, particella 361, subalterno 20, via Monsignor Armando
Fares n. 64 piano T, cat C/6, cl 3, cons mq 14, sup mq 16 RC Euro 26,03.
4.Accollo da parte della signora del pagamento di tutte le residue somme dovute Parte_1
a titolo di mutuo gravante sull'immobile, liberando il signor da ogni vincolo Controparte_1
discendente dal mutuo in essere.
5.Il signor nulla ha ed avrà a che pretendere in merito alle rate di mutuo già Controparte_1
pagate;
6.Il signor si è già allontanato da casa e si impegna a restituire le doppie chiavi CP_1 dell'abitazione coniugale, ancora in possesso dello stesso.
7.Il signor dovrà corrispondere alla signora la quota dell'assegno unico che CP_1 Pt_1
percepisce in busta paga per il minore.
2 8.Il cane razza bouledogue francese con microchip 380260171028671, resterà in capo alla signora la quale provvederà anche a mantenerlo e curarlo ed a garantire il Parte_1
benessere dello stesso. Laddove la signora dovesse aver necessità per motivi di lavoro, di Pt_1 salute o altri gravi motivi, il signor si impegna sin d'ora a badare allo stesso. CP_1
9.In relazione alle polizze assicurative, attualmente sono pagate per intero dalla signora Pt_1
Per le stesse ognuno dovrà provvedere al pagamento della propria quota, riservando di valutare la possibilità di inserire come beneficiario il minore con le opportune garanzie di legge. Il piano di investimento acceso per il minore potrà essere chiuso e le somme canalizzate sul piano potranno essere versate sul conto del bambino già esistente. In ordine a tale ultimo conto ogni prelievo dovrà essere autorizzato da entrambi e giustificatane la destinazione delle somme eventualmente prelevate.
10.Quanto al prestito acceso per il pagamento dell'arredo e varie continuerà ad essere pagato dal signor . Tutto l'arredo dell'abitazione resterà alla signora CP_1 Pt_1
11.In ordine ai contenziosi pendenti, laddove l'esito dovesse essere a discapito della signora ogni somma eventualmente maturata e/o di condanna verrà corrisposta da entrambi i Pt_1
coniugi
12.Il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i Persona_1
genitori, con abitazione e residenza principale sita in Catanzaro alla Via Monsignor Armando n
64
13.I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figli con sé.
14.Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento del minore nonché per il mantenimento della signora verserà alla stessa, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 650,00 Pt_1
(seicentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. (e quelle ludiche-sportive adeguatamente documentate).
3 15.L'autovettura tipo Ford Ka tg EW667Xe già di proprietà della signora Parte_1 rimane di proprietà esclusiva della stessa e l'autovettura Audi A4 tg FN146CC, già di proprietà del signor , rimane di proprietà esclusiva dello stesso. Controparte_1
16.I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio.
17. In ordine alle condizioni del minore si allega piano genitoriale a cui integralmente si rimanda.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia e omologa la separazione personale dei coniugi Parte_2
(atto n.61 2017, parte 2, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2017);
[...]
b) prende atto delle pattuizioni dei coniugi;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 12/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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