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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°10020 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nato a [...], EW RK, (Stati Parte_1
Uniti d'America) il 10.04.1981; (alla nascita Parte_2 [...]
) nata a [...], EW RK, (Stati Uniti d'America) il Persona_1
24.04.1956; rappresentati e difesi dall'avv. Marco Permunian del Foro di
Rovigo, unitamente e separatamente all'avv. Andrea Permunian del Foro di
Bologna ed elettivamente domiciliati in Rovigo - Corso del Popolo n. 222,
presso lo studio dell'avv. Marco Permunian, in virtù di procure in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/07/2023, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , Persona_2
cittadino italiano nato a [...] in data [...] dai genitori italiani e (doc. 1 produzione di parte ricorrente) e Parte_3 Persona_3
coniugatosi in data 5.11.1894 a EW RK, EW RK (Stati Uniti d'America
- doc. 2) con (altrimenti conosciuta come Parte_4 [...]
), cittadina italiana nata a [...] Parte_5
(AG) in data 16.11.1876 dai genitori italiani e CP_3 Persona_4
(doc. 3).
In costanza del matrimonio tra i coniugi, nasceva alias Persona_5
in data 3.06.1901 a Greenpoint, EW Persona_6
RK (Stati Uniti d'America- doc. 4).
Alla nascita, acquisiva la cittadinanza statunitense iure Persona_5
soli ai sensi e per gli effetti delle leggi in tema di cittadinanza in vigore allora negli Stati Uniti d'America, e la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto figlio di cittadini italiani.
Difatti il padre alias si naturalizzava Persona_2 Persona_7
cittadino statunitense solamente in data 13.02.1903 (doc.5) dunque due anni dopo la nascita del figlio (1901), mentre la sig.ra (altrimenti Parte_4
conosciuta come ) mai Parte_6
si naturalizzava cittadina statunitense (doc. 6-8), mantenendo la cittadinanza italiana fino al suo decesso e trasmettendola conseguentemente ai propri discendenti. In data 23.10.1922 contraeva matrimonio con Persona_6 CP_4
a Brooklyn, EW RK (Stati Uniti d'America- doc. 9).
[...]
Dalla loro unione nasceva (altrimenti conosciuto Persona_6
come Persona_8 [...]
) in data 11.12.1928 a Brooklyn, EW RK Persona_9
(Stati Uniti d'America- doc. 10-11).
In data 30.05.1950 il Sig. , alias Persona_6 Persona_9
, contraeva matrimonio con a Brooklyn, EW RK
[...] CP_5
(Stati Uniti d'America- doc. 12).
In costanza del matrimonio tra i coniugi nasceva a Port FE, EW
RK (Stati Uniti d'America) la ricorrente in data Persona_1
24.04.1956 (doc. 13).
In data 29.09.1979, contraeva matrimonio con Persona_1 [...]
a Mastic Beach, EW RK (Stati Uniti d'America- doc. 14) Parte_1
assumendo il cognome in seguito al matrimonio. Parte_2
Dalla loro unione nasceva il ricorrente in Parte_1
data 10.04.1981 a Port. FE, EW RK (Stati Uniti d'America -doc. 15).
Per_ In data 11.05.1994 il vincolo coniugale tra (alla nascita Parte_2
) e veniva sciolto, giusta sentenza emessa Persona_1 Persona_10
dalla Corte Suprema dello Stato di EW RK (Stati Uniti d'America- doc. 16-
17).
In data 1.10.2016, contraeva matrimonio con Parte_1
a EW RK, EW RK (Stati Uniti d'America- doc. 18). Persona_11
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito, rimanendo contumace. All'udienza del 13.02.2025, parte ricorrente discuteva la causa, indi, questo decidente poneva la causa in decisione riservandosi il deposito della sentenza entro il termine di cui all'art. 281
sexies, ultimo comma, c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che (altrimenti Parte_4
conosciuta come ), Parte_5
cittadina italiana nata a [...] in data [...] dai genitori italiani e non era mai stata naturalizzata cittadina CP_3 Persona_4
statunitense e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, e non può ritenersi che abbia perso la cittadinanza Parte_4
italiana per essersi coniugata con cittadino straniero. Sicché i discendenti e le discendenti di quest'ultima sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore di questa.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983,
che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n.
555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della sig.ra e ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Parte_4
Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale,
giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede
giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai
sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere
coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto
la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto
perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che
contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e
morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la
cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella
situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del
1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe
spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n.
4466 del 2009).
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo,
non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1
gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme pre-costituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1°
gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 17/03/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°10020 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nato a [...], EW RK, (Stati Parte_1
Uniti d'America) il 10.04.1981; (alla nascita Parte_2 [...]
) nata a [...], EW RK, (Stati Uniti d'America) il Persona_1
24.04.1956; rappresentati e difesi dall'avv. Marco Permunian del Foro di
Rovigo, unitamente e separatamente all'avv. Andrea Permunian del Foro di
Bologna ed elettivamente domiciliati in Rovigo - Corso del Popolo n. 222,
presso lo studio dell'avv. Marco Permunian, in virtù di procure in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/07/2023, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , Persona_2
cittadino italiano nato a [...] in data [...] dai genitori italiani e (doc. 1 produzione di parte ricorrente) e Parte_3 Persona_3
coniugatosi in data 5.11.1894 a EW RK, EW RK (Stati Uniti d'America
- doc. 2) con (altrimenti conosciuta come Parte_4 [...]
), cittadina italiana nata a [...] Parte_5
(AG) in data 16.11.1876 dai genitori italiani e CP_3 Persona_4
(doc. 3).
In costanza del matrimonio tra i coniugi, nasceva alias Persona_5
in data 3.06.1901 a Greenpoint, EW Persona_6
RK (Stati Uniti d'America- doc. 4).
Alla nascita, acquisiva la cittadinanza statunitense iure Persona_5
soli ai sensi e per gli effetti delle leggi in tema di cittadinanza in vigore allora negli Stati Uniti d'America, e la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto figlio di cittadini italiani.
Difatti il padre alias si naturalizzava Persona_2 Persona_7
cittadino statunitense solamente in data 13.02.1903 (doc.5) dunque due anni dopo la nascita del figlio (1901), mentre la sig.ra (altrimenti Parte_4
conosciuta come ) mai Parte_6
si naturalizzava cittadina statunitense (doc. 6-8), mantenendo la cittadinanza italiana fino al suo decesso e trasmettendola conseguentemente ai propri discendenti. In data 23.10.1922 contraeva matrimonio con Persona_6 CP_4
a Brooklyn, EW RK (Stati Uniti d'America- doc. 9).
[...]
Dalla loro unione nasceva (altrimenti conosciuto Persona_6
come Persona_8 [...]
) in data 11.12.1928 a Brooklyn, EW RK Persona_9
(Stati Uniti d'America- doc. 10-11).
In data 30.05.1950 il Sig. , alias Persona_6 Persona_9
, contraeva matrimonio con a Brooklyn, EW RK
[...] CP_5
(Stati Uniti d'America- doc. 12).
In costanza del matrimonio tra i coniugi nasceva a Port FE, EW
RK (Stati Uniti d'America) la ricorrente in data Persona_1
24.04.1956 (doc. 13).
In data 29.09.1979, contraeva matrimonio con Persona_1 [...]
a Mastic Beach, EW RK (Stati Uniti d'America- doc. 14) Parte_1
assumendo il cognome in seguito al matrimonio. Parte_2
Dalla loro unione nasceva il ricorrente in Parte_1
data 10.04.1981 a Port. FE, EW RK (Stati Uniti d'America -doc. 15).
Per_ In data 11.05.1994 il vincolo coniugale tra (alla nascita Parte_2
) e veniva sciolto, giusta sentenza emessa Persona_1 Persona_10
dalla Corte Suprema dello Stato di EW RK (Stati Uniti d'America- doc. 16-
17).
In data 1.10.2016, contraeva matrimonio con Parte_1
a EW RK, EW RK (Stati Uniti d'America- doc. 18). Persona_11
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito, rimanendo contumace. All'udienza del 13.02.2025, parte ricorrente discuteva la causa, indi, questo decidente poneva la causa in decisione riservandosi il deposito della sentenza entro il termine di cui all'art. 281
sexies, ultimo comma, c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che (altrimenti Parte_4
conosciuta come ), Parte_5
cittadina italiana nata a [...] in data [...] dai genitori italiani e non era mai stata naturalizzata cittadina CP_3 Persona_4
statunitense e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, e non può ritenersi che abbia perso la cittadinanza Parte_4
italiana per essersi coniugata con cittadino straniero. Sicché i discendenti e le discendenti di quest'ultima sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore di questa.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983,
che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n.
555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della sig.ra e ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Parte_4
Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale,
giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede
giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai
sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere
coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto
la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto
perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che
contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e
morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la
cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella
situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del
1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe
spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n.
4466 del 2009).
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo,
non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1
gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme pre-costituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1°
gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 17/03/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.