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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4955/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Bettio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4955/2020 promossa da:
, alla quale sono subentrati in corso di causa quali eredi il marito CP_1 Per_1
, in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sui minori
[...] Persona_2
e ; e con l'avv. PIER Persona_3 Parte_1 Parte_2
PAOLO TRAVERSO
ATTORI
Contro
, con l'avv. LUISE SABRINA CP_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni congiunte delle parti:
“ PREMESSO
pagina 1 di 6
– che per raggiungere tale risultato le parti hanno dovuto compiere diverse attività di carattere amministrativo e giudiziario;
– che, nello specifico, le parti hanno provveduto:
1. alla sanatoria dell'immobile caduto in successione (doc. 1-2);
2. quanto ai minori e ad ottenere l'autorizzazione del G.T. per Persona_2 Per_3
procedere allo scioglimento della comunione dei beni immobili caduti in successione secondo il progetto divisionale di cui alla perizia di stima allegata al ricorso (doc. 3);
– che in data 22/10/2024 con atto di STRALCIO DI QUOTA DIVISIONALE a rogito del notaio del Verme, registrato a Padova in data 25 ottobre 2024 al n. 37871 serie 1T (doc. 4) i Persona_4
signori e Parte_2 Parte_3 Persona_1 Persona_2
come sopra costituiti e rappresentati, a completa tacitazione di ogni diritto Persona_3
vantato dalla sig.ra sulla comunione relativa ai cespiti di cui in atti, hanno CP_2
assegnato alla signora che ha accettato, la piena ed esclusiva proprietà delle CP_2
unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel Comune di Cadoneghe (PD), via Cristoforo
Colombo n. 15/A, ed ivi descritte (già doc. 4 pag. 3-4) – che, pertanto, è cessata la materia del contendere.
Tutto ciò premesso, con le presenti note, gli attori e la convenuta
CHIEDONO
che l'On.le Tribunale adito, accertato quanto sopra, dichiari la cessazione della materia del contendere a spese compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
pagina 2 di 6 - con atto di citazione ristualmente notificato e Parte_1 CP_1 Parte_2
convenivano in giudizio formulando le seguenti conclusioni: CP_2
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova, contrariis rejectis, nulla ammesso di favorevole per controparte e previa ogni eventuale occorrenda declaratoria:
- dato atto che ai condividenti (comproprietaria in ragione della quota di 4/18), CP_1 Pt_2
(comproprietario in ragione della quota di 4/18) e (comproprietaria in
[...] Parte_3
ragione della quota di 1/18) spetta la complessiva quota indivisa di 9/18 degli immobili descritti al punto 1) delle premesse, quota complessiva di cui i medesimi richiedono l'attribuzione congiunta;
preso atto che gli immobili in questione sono comodamente divisibili, ben potendosi ricavare due unità
immobiliari indipendenti, ciascuna delle quali composta da appartamento e box pertinenziale;
1) disporre lo scioglimento della comunione esistente tra , , CP_1 Parte_2 Parte_3
da una parte, e , dall'altra parte, sugli immobili in Cadoneghe descritti al
[...] CP_2
punto 1) della parte narrativa;
2) assegnare e/o attribuire in proprietà esclusiva a , e Parte_3 CP_1 Pt_2
, in comproprietà indivisa tra loro, l'appartamento posto al piano primo dell'unità immobiliare
[...]
in questione con il relativo box pertinenziale, immobili così censiti al Catasto Fabbricati del Comune
di Cadoneghe, Via Cristoforo Colombo n. 15/A:
- appartamento al Fg. 8, mapp. 4099, sub 2, piano T-2, cat. A/2, classe U, vani 7, rendita catastale euro 506,13;
- box al Fg. 8, mapp. 4099, sub. 3, piano T, cat. C/6, classe U, mq. 15, rendita catastale euro 23,24;
3) assegnare e/o attribuire in proprietà esclusiva a l'appartamento posto al piano CP_2
terra dell'unità immobiliare in questione con il relativo box pertinenziale, immobili così censiti al
Catasto Fabbricati del Comune di Cadoneghe, Via Cristoforo Colombo n. 15/A:
- appartamento al Fg. 8, mapp. 4099, sub 1, piano T-1, cat. A/2, classe U, vani 7, rendita catastale euro 506,13;
pagina 3 di 6 - box al Fg. 8, mapp. 4099, sub 4, piano T, cat. C/6, classe U, mq. 72, rendita catastale euro 111,15.
4) porre le spese della divisione e quelle di lite interamente a carico di in ragione del CP_2
comportamento ostativo alla divisione mantenuto da quest'ultima nella procedura di mediazione;
5) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di provvedere alle trascrizioni, volturazioni e annotazioni conseguenti all'emananda sentenza di divisione, con esonero di responsabilità e a richiesta della parte più diligente.
In caso di opposizione al progetto divisionale come sopra descritto, si chiede sin da ora ammissione di
Consulenza Tecnica d'Ufficio per la stima del compendio immobiliare de quo e per la relativa divisione, inclusi anche eventuali conguagli in danaro.
Con vittoria di spese e competenze di causa.” .
- Con comparsa di costituzione e riposta depositata in data 25.11.20 si costituiva la convenuta rassegnando le seguenti conclusioni:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione:
Nel merito:
1. disporre lo scioglimento della comunione esistente tra e i sig.ri , CP_2 CP_1
e sugli immobili siti in Cadoneghe, via Colombo n. 15/A e di cui Parte_2 Parte_3
alla visura catastale prodotta;
2. assegnare alla sig.ra la proprietà esclusiva delle seguenti unità: CP_2
- appartamento così catastalmente censito: Fg 8, Mapp. 4099, Sub 1, Piano T-1 Cat. A/2, Classe U,
Vani 7, rendita catastale € 506,13;
- pertinenza così catastalmente censita: Fg 8, Mapp. 4099, Sub 4, Piano T, Cat. C/6, Classe U, Mq 72,
rendita catastale € 111,15=; oltre alla comproprietà delle parti comuni;
3. assegnare ai sig.ri , e in comproprietà indivisa CP_1 Parte_2 Parte_3
fra loro le seguenti unità:
- appartamento così catastalmente censito:
pagina 4 di 6 Fg 8, Mapp. 4099, Sub 2, Piano T-2 Cat. A/2, Classe U, Vani 7, rendita catastale € 506,13=;
- pertinenza così catastalmente censita:
Fg 8, Mapp. 4099, Sub 3, Piano T, Cat. C/6, Classe U, Mq 15, rendita catastale € 23,24=; oltre alla comproprietà delle parti comuni;
4. condannare gli attori a versare alla sig.ra la somma di € € 2.625,59= per i titoli di CP_2
cui in narrativa;
5. porre a carico degli attori l'obbligo di rimborsare all il 50% delle somme dovute in CP_3
restituzione, per le ragioni in atti;
6. rigettare la domanda avversa di porre le spese della divisione e quelle di lite interamente a carico della sig.ra per le ragioni espresse in atti;
CP_2
7. ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di provvedere alle trascrizioni, volturazioni e annotazioni conseguenti all'emananda sentenza di divisione, con esonero di responsabilità e a richiesta di parte.
In subordine: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di cui al punto 4) che precede, si chiede che vengano poste a carico degli attori le spese di divisione della comunione.
In ogni caso: spese e competenze di causa interamente compensate.”.
- In data 15.12.21 la causa veniva interrotta per morte dell'attrice e successivamente CP_1
riassunta dagli eredi ovvero il marito , in proprio e quale genitore esercente la potestà Persona_1
genitoriale sui minori e . Persona_2 Persona_3
- All'udienza del 22.01.24 le parti rassegnavano le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
* * *
Va ricordato che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale,
pagina 5 di 6 che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti,
facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile,
giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (cfr. Cass. Civ. n. 2567 del 06/02/2007).
Ebbene, l'intervenuto accordo tra le parti a definizione della presente procedura come dalle stesse dichiarato in sede di precisazione delle conclusioni costituisce senz'altro una situazione sopravveuta che elimina l'interesse ad adire delle parti nei termini indicati dalla giurisprudenza sopra citata .
Quanto alle spese processuali, va rilevato che anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. Cass. Civ., 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. Civ. 8 giugno 2005, n.
11962). Nel caso in esame non solo le parti hanno chiesto concordemente la compensazione delle spese di lite ma la stessa andrebbe disposta anche avendo rigurado alla natura della causa ed all'oggetto della domanda di divisione che viene formulata nell'interesse di tutte le parti (cfr. n. 7059 del 15 maggio
2002) .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Spese compensate
Padova, 22.01.25
Il Giudice
dott. Luisa Bettio
pagina 6 di 6