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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 18/02/2026, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1078/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AZ IU, Presidente e Relatore CRISANTI PAOLA, Giudice FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3039/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15073/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 27 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112390035548 TARI 2023
1 a seguito di discussione in pubblica udienza Svolgimento del processo Ricorrente_1 La Soc. S.r.l. ricorreva avverso l'invito al pagamento notificato dal Comune di Roma per TARI 2023, per il locale commerciale sito in Roma alla Via Tiburtina n. 986.
La CGT di Roma, con la sentenza n. 15073/2024, rigettava il ricorso, rilevando che: Ricorrente_1 S.r.l., che sul territorio di Roma esercita l'attività di vendita al dettaglio di beni non alimentari, rappresentava che, per l'utenza interessata dal provvedimento impugnato, a partire dal maggio 2021 la società ricorrente aveva comunicato la propria scelta di fuoriuscita dal servizio pubblico e di procedere allo smaltimento dei propri rifiuti urbani attraverso soggetto privato;
la società ricorrente rappresentava di aver adempiuto agli obblighi previsti per il riconoscimento della riduzione e/o dell'esenzione della parte variabile della tariffa, provvedendo ad inviare la documentazione in sede di rendicontazione al 31 gennaio di ogni anno: si precisava che gli avvisi di pagamento emessi nel 2023 erano infatti privi della quota variabile;
Ricorrente_1 a gennaio 2023 la S.r.l. dichiarava di aver provveduto a rendicontare i rifiuti smaltiti nel 2022;
nel merito, lamentava parte ricorrente che l'avviso di pagamento impugnato veniva emesso senza tener conto della fuoriuscita dal servizio pubblico e pertanto non veniva disposta l'esenzione della parte variabile, né tantomeno la riduzione della stessa;
si lamentava pertanto la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 238 comma 10 del D.lgs. 152/2006, nonché per violazione delle norme dello statuto del contribuente e per difetto di motivazione;
in via subordinata, la società contestava la nullità del provvedimento impugnato per mancata applicazione della disciplina concernente l'esenzione della parte variabile della tariffa per la produzione di rifiuti speciali (nello specifico, imballaggi terziari), dei quali la società ricorrente dichiarava di avere provveduto ad avviare al recupero a proprie spese secondo la normativa vigente;
appare infondata la contestazione del ricorrente relativa alla carente motivazione dell'atto impugnato;
l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione;
il ricorrente non ha fornito dimostrazione in odine all'esistenza di tali aree e alla loro incidenza limitandosi genericamente ad allegare la produzione, in ragione
2 dell'attività svolta, di rifiuti speciali, senza indicare o fornire idonea prova sulla loro sull'incidenza di tale area rispetto a quella complessivamente occupata;
grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale;
le esenzioni richieste non sono applicabili e il ricorso deve pertanto essere respinto.
Ha proposto appello la contribuente, che rileva:
nel corso del 2023 per i locali indicati nell'avviso impugnato la società ha provveduto alla raccolta ed allo smaltimento dei propri rifiuti commerciali tramite apposita società privata senza dunque gravare sul servizio pubblico di Roma Capitale;
con istanze inviate a gennaio 2023, la società con riferimento al predetto punto vendita, comunicava di smaltire i rifiuti prodotti dalla propria attività commerciale tramite una società privata e chiedeva di poter ottenere l'uscita dal servizio pubblico per il 2023 come previsto dalla normativa nazionale e comunale;
nell'ambito del contenzioso sussistente fra la Società ed il Comune di Roma, il provvedimento di revoca della agevolazione è stato impugnato, e la Corte di Giustizia Tributaria di Roma ha accolto il ricorso della contribuente e con la sentenza n. Indirizzo_111135/2024, del 16.07.2024, in relazione alla utenza di , ha rilevato che: “Orbene, dall'esame degli atti e della documentazione prodotta si evince che la parte ricorrente ha dimostrato di aver comunicato nei termini di legge ad entrambi gli Uffici resistenti, la produzione dei rifiuti allegando, tra l'altro, la prescritta dichiarazione dell'operatore privato che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Per quanto riguarda, inoltre, la mancata indicazione anche della frazione indifferenziata, si ritiene che tale circostanza è priva di pregio;
difatti, è ormai alquanto pacifico che le utenze non domestiche che scelgano di avviare a riciclo o recupero i propri rifiuti urbani affidandoli a operatori privati al di fuori del servizio pubblico, non devono essere obbligate a conferire tutte le frazioni prodotte, ma devono poterlo fare in tutto o in parte. Ciò è quanto viene sostenuto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM); in tal senso anche l'orientamento espresso dal Ministero della Transizione Ecologica, con la circolare del 12/04/2021 n. 0037259 e la delibera dell'ARERA n. 15/2022”;
la appellante produce esclusivamente rifiuti costituiti da imballaggi di tipo terziario e secondario di plastica, carta e cartone ed il servizio pubblico non ha la capacità di garantire la raccolta giornaliera dell'enorme quantitativo di rifiuti commerciali prodotti;
3 Roma Capitale ha individuato i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani con il regolamento comunale approvato con la delibera n. 105 del 2005; in particolare all'art. 9 comma 1 prevede che nelle more della determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui all'art. 18, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 22/1997, si considerano assimilati agli urbani, ai fini del presente Regolamento, i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività individuate al precedente art. 8;
l'art. 9 comma 1, 4, 5 del regolamento approvato con delibera n. 105/2005 recante i criteri di assimilazione deve ritenersi illegittimo perche' adottato in violazione del decreto CH e delle altre norme succedute nel tempo che vietano in modo assoluto l'assimilazione degli imballaggi terziari ai rifiuti urbani. Gli imballaggi di tipo terziario a prescindere dalla quantità prodotta non possono essere conferiti al servizio pubblico;
sul punto la delibera deve ritenersi illegittima e disapplicata dal Giudice tributario;
Roma Capitale o Ama non hanno organizzato un sistema di raccolta differenziata idoneo a garantire un corretto smaltimento dei rifiuti per le utenze commerciali. I cassonetti messi a disposizione dal Comune di Roma /Ama davanti i negozi della ricorrente sono stracolmi di rifiuti per il solo utilizzo da parte dei residenti. Se la ricorrente rinunciasse a smaltire in proprio i rifiuti derivanti dalla propria attività commerciale ed iniziasse ad utilizzare il solo servizio pubblico di creerebbe una situazione di enorme disagio ed ingestibile dal punto di vista ambientale;
l'assimilazione è stata disposta al solo fine di assoggettare a tassazione il maggior numero di utenze possibili senza però fornire un idoneo sistema di raccolta differenziata per gli imballaggi di tipo secondario che la ricorrente è costretta a smaltire in proprio a causa dell'inefficienza del servizio pubblico. Anche il quantitativo massimo assimilabile è surreale, indicato al massimo solo per assoggettare a tassazione il numero massimo di utenze senza tener conto della concreta capacità di raccolta rifiuti del servizio pubblico;
nel caso della ricorrente la tariffa dovrà essere articolata tenendo conto del fatto che la stessa è produttrice di imballaggi di tipo terziario non conferibili al servizio pubblico e dunque non soggetti a Tari con conseguente esenzione da tassazione di una parte di superficie del locale commerciale;
Roma Capitale non può assoggettare indistintamente a tassazione il locale commerciale senza tenere conto della presenza di rifiuti non assimilabili per qualità (imballag.gi terziari), di imballaggi di tipo secondario smaltiti senza gravare sul servizio pubblico e della presenza di rifiuti non assimilabili per quantità superamento del limite quantitativo.
In conclusione, l'appellante chiede:
la riforma della sentenza di primo grado in senso totalmente favorevole alla società e, dunque, accertare e dichiarare la nullità/illegittimità dell'avviso di pagamento TARI 2023, per tutti i motivi sopra esposti e, conseguentemente, annullarlo in toto;
4 in via subordinata, l'annullamento dell'avviso di pagamento, con il riconoscimento della riduzione tariffaria nella misura del 100% della quota variabile della tariffa.
Il Comune di Roma si è costituito in giudizio e chiede il rigetto dell'appello, rilevando che:
preliminarmente, si eccepisce la violazione dell'art. 17 ter, comma 1, D.lgs. 546/1992 (“Gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali sono redatti in modo chiaro e sintetico”): la Giurisprudenza è arrivata addirittura a ritenere inammissibile un atto di appello per violazione del principio in parola (vd. CTR del Veneto n. 367/2022; CTR della Toscana n. 918/2019);
l'Amministrazione non è incorsa in nessuna violazione, né del D.lgs. 152/2006 né tantomeno delle disposizioni del regolamento comunale pro tempore vigente in relazione alla riduzione della parte variabile della tariffa per il conferimento dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
Ricorrente_1 la S.r.l. non produceva documentazione idonea attestante l'avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, motivo per il quale veniva disposta la revoca della riduzione;
la ricorrente inviava nei termini alcuni dei documenti previsti ma, non essendo esaustivi e completi, l'Amministrazione con documento n. Rif. U230700031184 del 21.07.2023 informava la contribuente della revoca della riduzione;
la revoca si basa esclusivamente sull'incompletezza della documentazione presentata, visto che per beneficiare dell'esclusione della parte variabile della tariffa è necessario avviare al recupero la totalità dei rifiuti prodotti;
per quanto concerne la subordinata richiesta di detassazione per produzione di rifiuti speciali (imballaggi terziari), a parere di questa difesa non si ritiene applicabile l'esenzione prevista dall'art. 8 regolamento Ta.Ri. con riferimento alla produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali;
per il periodo in contestazione la società appellante presentava soltanto richiesta di agevolazione e/o di distacco dal servizio pubblico (la quale ha ad oggetto rifiuti urbani): la documentazione prodotta per una determinata richiesta non può, automaticamente, ritenersi integrante altra tipologia di richiesta;
se la parte non assolve all'onere di preventiva informazione, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo;
in mancanza dell'invio della documentazione richiesta e prevista dal regolamento comunale, non è possibile procedere con l'invocata esenzione;
l'applicabilità della riduzione proporzionale della quota variabile della tariffa sarebbe preclusa dalla situazione di morosità della società.
La contribuente ha prodotto memoria, con cui afferma la erroneità delle tesi del Comune.
5 Motivi della decisione Va preliminarmente rilevato che la asserzione della parte appellata, secondo cui è stato violato nell'appello l'obbligo di redigere in modo chiaro e sintetico gli atti del processo, potrà essere valutata nell'ambito delle determinazioni inerenti alle spese processuali ma non può condurre alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello. Va infatti considerato che è la materia stessa e la situazione di fatto della contribuente che sono molto articolate e, d'altro canto, anche le controdeduzioni del Comune hanno una dimensione ed una complessità certamente inusuale. Secondo il Collegio, l'appello deve essere accolto nella richiesta subordinata di esclusione della parte variabile della tariffa. La richiesta proposta in via principale dalla contribuente non può essere accolta perché non adeguatamente supportata sul piano probatorio. Al riguardo, occorre premettere che, per costante giurisprudenza, è onere del contribuente, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento della tassa sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale, dare prova idonea a delimitare con esattezza le aree di produzione esclusiva o preminente di rifiuti speciali che non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile in applicazione dell'art. 1, comma 649 L. 147/13, secondo cui “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente” (cfr. Cass., Sez. 5, 15 maggio 2019, n. 12979). Ciò posto in termini generali, va, altresì, considerato che, nel caso di specie, è da escludere che la produzione dei rifiuti speciali per qualità (imballaggi terziari) e per quantità concerna – come, invece, genericamente dedotto dall'appellante - l'intera superficie del locale (basti pensare alle aree adibite allo svolgimento delle attività amministrative, a quelle a disposizione del personale, a quelle adibite a servizi igienici o a quelle utilizzate per il ricovero del materiale di supporto o degli strumenti di lavoro, normalmente produttive di rifiuti urbani ricompresi nell'ordinario ciclo di privativa comunale). Ne consegue che l'istanza finalizzata all'esenzione del tributo avrebbe dovuto essere corredata da una puntuale indicazione delle superfici dei locali destinati, in via continuativa e prevalente, alla produzione dei rifiuti speciali al cui smaltimento era tenuto a provvedere a proprie spese il contribuente. Fondato è, invece, il motivo tendente alla riduzione proporzionale della quota variabile della tariffa in relazione alla quantità di rifiuti assimilabili avviati al recupero. La società ha adeguatamente provato, mediante pertinente documentazione, che, Indirizzo_1relativamente all'anno 2022, quanto al locale commerciale di , di mq 1.406, produceva - e conseguentemente smaltiva ed avviava al riciclo per il tramite di società privata - un quantitativo di rifiuti pari a 76.300 kg, giusta documentazione
6 offerta alla amministrazione nel gennaio 2023 (dati, del resto, non contestati dalla controparte). A tale proposito, va disattesa l'obiezione di Roma Capitale secondo cui l'applicabilità della riduzione proporzionale della quota variabile della tariffa sarebbe preclusa dalla situazione di morosità della società: a prescindere dal rilievo che, a livello normativo primario, nessuna disposizione condiziona l'applicabilità dell'agevolazione all'assenza di debiti tributari pregressi, va, infatti, rilevato che, nel caso di specie, si tratterebbe di morosità derivante dall'avvenuta contestazione, da parte della società, di precedenti avvisi di pagamento per cui, fino alla definizione dei relativi giudizi (sull'esito dei quali nulla ha dedotto Roma Capitale) deve escludersi che il legittimo esercizio del diritto di opporsi a precedenti pretese tributarie possa comportare, di per se stesso, una limitazione al diritto di fruire del trattamento tariffario più favorevole in successivi anni di tassazione;
in definitiva, dunque, in parziale accoglimento dell'appello, va disposta, ai sensi dell'art. 16, comma 7 del Regolamento Tari applicabile ratione temporis, la riduzione – la cui quantificazione è rimessa ai competenti Uffici comunali - della parte variabile della tariffa in misura proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il contribuente ha dimostrato di avere avviato al riciclo a proprie spese nell'anno 2023. Va specificato che il Comune, nelle proprie controdeduzioni, insiste molto sul rilievo secondo cui la documentazione prodotta dalla società con riguardo alla richiesta di distacco dal servizio pubblico non può essere utilizzata, in via alternativa, per ottenere la esclusione o riduzione della parte variabile. Tale asserzione non può essere tuttavia condivisa, dovendosi considerare che, se anche la richiesta principale rivolta dalla contribuente al Comune non può essere accolta, ciò non esclude che, anche nell'ambito del processo dinanzi agli organi di giustizia tributaria, possa essere richiesta una riduzione della imposta accertata, mediante l'apprezzamento dei documenti tempestivamente prodotti al Comune a sostegno di una diversa richiesta. Il ricorso deve quindi essere accolto nella richiesta proposta in subordine, relativa alla riduzione concernente la quota variabile della TARI. Con riguardo alle spese va tenuto conto della disciplina di cui al nuovo testo dell'art. 15, comma 2, d. lgs. 546/1992 (come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f) d. lgs. 156/2015), secondo cui “le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”: nel caso di specie la parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese. Va peraltro aggiunto che una condanna alle spese a favore della società appare comunque esclusa per effetto della violazione, nell'atto di appello, del principio di cui all'art. 17 ter del d. lgs. 546/1992, secondo cui “gli atti del processo
7 … sono redatti in modo chiaro e sintetico”: l'appello della società non rispetta assolutamente tale parametro normativo, per la evidente mancanza di chiarezza e per la sovrabbondanza dell'atto nella esposizione dei motivi di appello.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria
Accoglie parzialmente, come in motivazione, il ricorso e compensa le spese. Roma, 12 febbraio 2026.
Il Presidente estensore
Dott. Giuseppe AZ
8
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
AZ IU, Presidente e Relatore CRISANTI PAOLA, Giudice FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3039/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15073/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 27 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112390035548 TARI 2023
1 a seguito di discussione in pubblica udienza Svolgimento del processo Ricorrente_1 La Soc. S.r.l. ricorreva avverso l'invito al pagamento notificato dal Comune di Roma per TARI 2023, per il locale commerciale sito in Roma alla Via Tiburtina n. 986.
La CGT di Roma, con la sentenza n. 15073/2024, rigettava il ricorso, rilevando che: Ricorrente_1 S.r.l., che sul territorio di Roma esercita l'attività di vendita al dettaglio di beni non alimentari, rappresentava che, per l'utenza interessata dal provvedimento impugnato, a partire dal maggio 2021 la società ricorrente aveva comunicato la propria scelta di fuoriuscita dal servizio pubblico e di procedere allo smaltimento dei propri rifiuti urbani attraverso soggetto privato;
la società ricorrente rappresentava di aver adempiuto agli obblighi previsti per il riconoscimento della riduzione e/o dell'esenzione della parte variabile della tariffa, provvedendo ad inviare la documentazione in sede di rendicontazione al 31 gennaio di ogni anno: si precisava che gli avvisi di pagamento emessi nel 2023 erano infatti privi della quota variabile;
Ricorrente_1 a gennaio 2023 la S.r.l. dichiarava di aver provveduto a rendicontare i rifiuti smaltiti nel 2022;
nel merito, lamentava parte ricorrente che l'avviso di pagamento impugnato veniva emesso senza tener conto della fuoriuscita dal servizio pubblico e pertanto non veniva disposta l'esenzione della parte variabile, né tantomeno la riduzione della stessa;
si lamentava pertanto la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 238 comma 10 del D.lgs. 152/2006, nonché per violazione delle norme dello statuto del contribuente e per difetto di motivazione;
in via subordinata, la società contestava la nullità del provvedimento impugnato per mancata applicazione della disciplina concernente l'esenzione della parte variabile della tariffa per la produzione di rifiuti speciali (nello specifico, imballaggi terziari), dei quali la società ricorrente dichiarava di avere provveduto ad avviare al recupero a proprie spese secondo la normativa vigente;
appare infondata la contestazione del ricorrente relativa alla carente motivazione dell'atto impugnato;
l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione;
il ricorrente non ha fornito dimostrazione in odine all'esistenza di tali aree e alla loro incidenza limitandosi genericamente ad allegare la produzione, in ragione
2 dell'attività svolta, di rifiuti speciali, senza indicare o fornire idonea prova sulla loro sull'incidenza di tale area rispetto a quella complessivamente occupata;
grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale;
le esenzioni richieste non sono applicabili e il ricorso deve pertanto essere respinto.
Ha proposto appello la contribuente, che rileva:
nel corso del 2023 per i locali indicati nell'avviso impugnato la società ha provveduto alla raccolta ed allo smaltimento dei propri rifiuti commerciali tramite apposita società privata senza dunque gravare sul servizio pubblico di Roma Capitale;
con istanze inviate a gennaio 2023, la società con riferimento al predetto punto vendita, comunicava di smaltire i rifiuti prodotti dalla propria attività commerciale tramite una società privata e chiedeva di poter ottenere l'uscita dal servizio pubblico per il 2023 come previsto dalla normativa nazionale e comunale;
nell'ambito del contenzioso sussistente fra la Società ed il Comune di Roma, il provvedimento di revoca della agevolazione è stato impugnato, e la Corte di Giustizia Tributaria di Roma ha accolto il ricorso della contribuente e con la sentenza n. Indirizzo_111135/2024, del 16.07.2024, in relazione alla utenza di , ha rilevato che: “Orbene, dall'esame degli atti e della documentazione prodotta si evince che la parte ricorrente ha dimostrato di aver comunicato nei termini di legge ad entrambi gli Uffici resistenti, la produzione dei rifiuti allegando, tra l'altro, la prescritta dichiarazione dell'operatore privato che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Per quanto riguarda, inoltre, la mancata indicazione anche della frazione indifferenziata, si ritiene che tale circostanza è priva di pregio;
difatti, è ormai alquanto pacifico che le utenze non domestiche che scelgano di avviare a riciclo o recupero i propri rifiuti urbani affidandoli a operatori privati al di fuori del servizio pubblico, non devono essere obbligate a conferire tutte le frazioni prodotte, ma devono poterlo fare in tutto o in parte. Ciò è quanto viene sostenuto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM); in tal senso anche l'orientamento espresso dal Ministero della Transizione Ecologica, con la circolare del 12/04/2021 n. 0037259 e la delibera dell'ARERA n. 15/2022”;
la appellante produce esclusivamente rifiuti costituiti da imballaggi di tipo terziario e secondario di plastica, carta e cartone ed il servizio pubblico non ha la capacità di garantire la raccolta giornaliera dell'enorme quantitativo di rifiuti commerciali prodotti;
3 Roma Capitale ha individuato i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani con il regolamento comunale approvato con la delibera n. 105 del 2005; in particolare all'art. 9 comma 1 prevede che nelle more della determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui all'art. 18, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 22/1997, si considerano assimilati agli urbani, ai fini del presente Regolamento, i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività individuate al precedente art. 8;
l'art. 9 comma 1, 4, 5 del regolamento approvato con delibera n. 105/2005 recante i criteri di assimilazione deve ritenersi illegittimo perche' adottato in violazione del decreto CH e delle altre norme succedute nel tempo che vietano in modo assoluto l'assimilazione degli imballaggi terziari ai rifiuti urbani. Gli imballaggi di tipo terziario a prescindere dalla quantità prodotta non possono essere conferiti al servizio pubblico;
sul punto la delibera deve ritenersi illegittima e disapplicata dal Giudice tributario;
Roma Capitale o Ama non hanno organizzato un sistema di raccolta differenziata idoneo a garantire un corretto smaltimento dei rifiuti per le utenze commerciali. I cassonetti messi a disposizione dal Comune di Roma /Ama davanti i negozi della ricorrente sono stracolmi di rifiuti per il solo utilizzo da parte dei residenti. Se la ricorrente rinunciasse a smaltire in proprio i rifiuti derivanti dalla propria attività commerciale ed iniziasse ad utilizzare il solo servizio pubblico di creerebbe una situazione di enorme disagio ed ingestibile dal punto di vista ambientale;
l'assimilazione è stata disposta al solo fine di assoggettare a tassazione il maggior numero di utenze possibili senza però fornire un idoneo sistema di raccolta differenziata per gli imballaggi di tipo secondario che la ricorrente è costretta a smaltire in proprio a causa dell'inefficienza del servizio pubblico. Anche il quantitativo massimo assimilabile è surreale, indicato al massimo solo per assoggettare a tassazione il numero massimo di utenze senza tener conto della concreta capacità di raccolta rifiuti del servizio pubblico;
nel caso della ricorrente la tariffa dovrà essere articolata tenendo conto del fatto che la stessa è produttrice di imballaggi di tipo terziario non conferibili al servizio pubblico e dunque non soggetti a Tari con conseguente esenzione da tassazione di una parte di superficie del locale commerciale;
Roma Capitale non può assoggettare indistintamente a tassazione il locale commerciale senza tenere conto della presenza di rifiuti non assimilabili per qualità (imballag.gi terziari), di imballaggi di tipo secondario smaltiti senza gravare sul servizio pubblico e della presenza di rifiuti non assimilabili per quantità superamento del limite quantitativo.
In conclusione, l'appellante chiede:
la riforma della sentenza di primo grado in senso totalmente favorevole alla società e, dunque, accertare e dichiarare la nullità/illegittimità dell'avviso di pagamento TARI 2023, per tutti i motivi sopra esposti e, conseguentemente, annullarlo in toto;
4 in via subordinata, l'annullamento dell'avviso di pagamento, con il riconoscimento della riduzione tariffaria nella misura del 100% della quota variabile della tariffa.
Il Comune di Roma si è costituito in giudizio e chiede il rigetto dell'appello, rilevando che:
preliminarmente, si eccepisce la violazione dell'art. 17 ter, comma 1, D.lgs. 546/1992 (“Gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali sono redatti in modo chiaro e sintetico”): la Giurisprudenza è arrivata addirittura a ritenere inammissibile un atto di appello per violazione del principio in parola (vd. CTR del Veneto n. 367/2022; CTR della Toscana n. 918/2019);
l'Amministrazione non è incorsa in nessuna violazione, né del D.lgs. 152/2006 né tantomeno delle disposizioni del regolamento comunale pro tempore vigente in relazione alla riduzione della parte variabile della tariffa per il conferimento dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
Ricorrente_1 la S.r.l. non produceva documentazione idonea attestante l'avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, motivo per il quale veniva disposta la revoca della riduzione;
la ricorrente inviava nei termini alcuni dei documenti previsti ma, non essendo esaustivi e completi, l'Amministrazione con documento n. Rif. U230700031184 del 21.07.2023 informava la contribuente della revoca della riduzione;
la revoca si basa esclusivamente sull'incompletezza della documentazione presentata, visto che per beneficiare dell'esclusione della parte variabile della tariffa è necessario avviare al recupero la totalità dei rifiuti prodotti;
per quanto concerne la subordinata richiesta di detassazione per produzione di rifiuti speciali (imballaggi terziari), a parere di questa difesa non si ritiene applicabile l'esenzione prevista dall'art. 8 regolamento Ta.Ri. con riferimento alla produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali;
per il periodo in contestazione la società appellante presentava soltanto richiesta di agevolazione e/o di distacco dal servizio pubblico (la quale ha ad oggetto rifiuti urbani): la documentazione prodotta per una determinata richiesta non può, automaticamente, ritenersi integrante altra tipologia di richiesta;
se la parte non assolve all'onere di preventiva informazione, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo;
in mancanza dell'invio della documentazione richiesta e prevista dal regolamento comunale, non è possibile procedere con l'invocata esenzione;
l'applicabilità della riduzione proporzionale della quota variabile della tariffa sarebbe preclusa dalla situazione di morosità della società.
La contribuente ha prodotto memoria, con cui afferma la erroneità delle tesi del Comune.
5 Motivi della decisione Va preliminarmente rilevato che la asserzione della parte appellata, secondo cui è stato violato nell'appello l'obbligo di redigere in modo chiaro e sintetico gli atti del processo, potrà essere valutata nell'ambito delle determinazioni inerenti alle spese processuali ma non può condurre alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello. Va infatti considerato che è la materia stessa e la situazione di fatto della contribuente che sono molto articolate e, d'altro canto, anche le controdeduzioni del Comune hanno una dimensione ed una complessità certamente inusuale. Secondo il Collegio, l'appello deve essere accolto nella richiesta subordinata di esclusione della parte variabile della tariffa. La richiesta proposta in via principale dalla contribuente non può essere accolta perché non adeguatamente supportata sul piano probatorio. Al riguardo, occorre premettere che, per costante giurisprudenza, è onere del contribuente, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento della tassa sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale, dare prova idonea a delimitare con esattezza le aree di produzione esclusiva o preminente di rifiuti speciali che non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile in applicazione dell'art. 1, comma 649 L. 147/13, secondo cui “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente” (cfr. Cass., Sez. 5, 15 maggio 2019, n. 12979). Ciò posto in termini generali, va, altresì, considerato che, nel caso di specie, è da escludere che la produzione dei rifiuti speciali per qualità (imballaggi terziari) e per quantità concerna – come, invece, genericamente dedotto dall'appellante - l'intera superficie del locale (basti pensare alle aree adibite allo svolgimento delle attività amministrative, a quelle a disposizione del personale, a quelle adibite a servizi igienici o a quelle utilizzate per il ricovero del materiale di supporto o degli strumenti di lavoro, normalmente produttive di rifiuti urbani ricompresi nell'ordinario ciclo di privativa comunale). Ne consegue che l'istanza finalizzata all'esenzione del tributo avrebbe dovuto essere corredata da una puntuale indicazione delle superfici dei locali destinati, in via continuativa e prevalente, alla produzione dei rifiuti speciali al cui smaltimento era tenuto a provvedere a proprie spese il contribuente. Fondato è, invece, il motivo tendente alla riduzione proporzionale della quota variabile della tariffa in relazione alla quantità di rifiuti assimilabili avviati al recupero. La società ha adeguatamente provato, mediante pertinente documentazione, che, Indirizzo_1relativamente all'anno 2022, quanto al locale commerciale di , di mq 1.406, produceva - e conseguentemente smaltiva ed avviava al riciclo per il tramite di società privata - un quantitativo di rifiuti pari a 76.300 kg, giusta documentazione
6 offerta alla amministrazione nel gennaio 2023 (dati, del resto, non contestati dalla controparte). A tale proposito, va disattesa l'obiezione di Roma Capitale secondo cui l'applicabilità della riduzione proporzionale della quota variabile della tariffa sarebbe preclusa dalla situazione di morosità della società: a prescindere dal rilievo che, a livello normativo primario, nessuna disposizione condiziona l'applicabilità dell'agevolazione all'assenza di debiti tributari pregressi, va, infatti, rilevato che, nel caso di specie, si tratterebbe di morosità derivante dall'avvenuta contestazione, da parte della società, di precedenti avvisi di pagamento per cui, fino alla definizione dei relativi giudizi (sull'esito dei quali nulla ha dedotto Roma Capitale) deve escludersi che il legittimo esercizio del diritto di opporsi a precedenti pretese tributarie possa comportare, di per se stesso, una limitazione al diritto di fruire del trattamento tariffario più favorevole in successivi anni di tassazione;
in definitiva, dunque, in parziale accoglimento dell'appello, va disposta, ai sensi dell'art. 16, comma 7 del Regolamento Tari applicabile ratione temporis, la riduzione – la cui quantificazione è rimessa ai competenti Uffici comunali - della parte variabile della tariffa in misura proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il contribuente ha dimostrato di avere avviato al riciclo a proprie spese nell'anno 2023. Va specificato che il Comune, nelle proprie controdeduzioni, insiste molto sul rilievo secondo cui la documentazione prodotta dalla società con riguardo alla richiesta di distacco dal servizio pubblico non può essere utilizzata, in via alternativa, per ottenere la esclusione o riduzione della parte variabile. Tale asserzione non può essere tuttavia condivisa, dovendosi considerare che, se anche la richiesta principale rivolta dalla contribuente al Comune non può essere accolta, ciò non esclude che, anche nell'ambito del processo dinanzi agli organi di giustizia tributaria, possa essere richiesta una riduzione della imposta accertata, mediante l'apprezzamento dei documenti tempestivamente prodotti al Comune a sostegno di una diversa richiesta. Il ricorso deve quindi essere accolto nella richiesta proposta in subordine, relativa alla riduzione concernente la quota variabile della TARI. Con riguardo alle spese va tenuto conto della disciplina di cui al nuovo testo dell'art. 15, comma 2, d. lgs. 546/1992 (come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f) d. lgs. 156/2015), secondo cui “le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”: nel caso di specie la parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese. Va peraltro aggiunto che una condanna alle spese a favore della società appare comunque esclusa per effetto della violazione, nell'atto di appello, del principio di cui all'art. 17 ter del d. lgs. 546/1992, secondo cui “gli atti del processo
7 … sono redatti in modo chiaro e sintetico”: l'appello della società non rispetta assolutamente tale parametro normativo, per la evidente mancanza di chiarezza e per la sovrabbondanza dell'atto nella esposizione dei motivi di appello.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria
Accoglie parzialmente, come in motivazione, il ricorso e compensa le spese. Roma, 12 febbraio 2026.
Il Presidente estensore
Dott. Giuseppe AZ
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