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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/04/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 10.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2273/2023 del Registro Generale e promossa da
, con gli avv.ti INSALATA GIULIO e INDENNITATE MARIA ROBERTA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. PAPALATO MARIA ROSARIA CP_1
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente – premesso di avere svolto attività lavorativa a far data dal 1979 sino al 2020, senza soluzione di continuità, con la mansione di “bracciante agricolo e trattorista” - deduce di avere chiesto in via amministrativa il riconoscimento di malattia professionale (“cronica sofferenza neurogena nei mietomi L3, L4, L5 di destra ed L3 di sinistra, inverterati e discreti, da correlare ad una corrispondente poliradicolopatia”), ma la domanda fu rigettata per difetto dell'esposizione a rischio e del nesso di causalità; ritenendo ingiusto tale diniego, ha adito il GDL, chiedendo di accertare e dichiarare che la malattia denunciata ha natura professionale e ha comportato un'invalidità permanente del 12%, con condanna dell' al pagamento del dovuto. CP_1
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo l'inesistenza di esposizione a rischio e nesso CP_1
causale, nonché l'insussistenza di postumi indennizzabili.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
La materia è disciplinata dal D. Lgs. 38/00, che, all'art. 13 co. 2, prevede: “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3,
l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui CP_1
all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico»….
Si tratta quindi di stabilire se vi sia stata esposizione a rischio, se la malattia denunciata abbia origine professionale (e sia quindi diretta conseguenza di tale esposizione a rischio) e, in caso positivo, se i postumi accertati siano pari o superiori al minimo indennizzabile (6%).
La causa è stata istruita con la nomina di CTU;
si riportano di seguito le risposte ai quesiti:
“E' opportuno sottolineare come la guida di un trattore espone il lavoratore non solo a vibrazioni potenzialmente dannose, ma anche a fattori di stress ergonomico, come una prolungata postura assisa su piani sconnessi , frequenti movimenti di flessione e torsione del rachide che provocano sia fenomeni di usura , sia disturbi legati all'invecchiamento del sistema [criterio di idoneità assoluta ( causa) o relativa (concausa) delle vibrazioni e della postura incongrua a produrre la spondilo artropatia]. Si può quindi con certezza attribuire un significato almeno concausale ai microtraumatismi, di natura vibratoria e posturale, nel determinismo della spondilo artrosi e discopatia multipla lombare di cui è affetto il, ricorrente, ammettendo quindi un nesso di causalità tra la postura disagevole e le vibrazioni trasmesse alla colonna dall'automezzo, la postura flessa del tronco e la movimentazione manuale di carichi (trasporto di casette di uva, olive, ecc). La valutazione medico legale del rapporto di causalità tra la patologia cronica di cui è affetto il ricorrente e l'attività di conducente di mezzi pesanti svolta per più di 35 anni è soddisfatta dai criteri di giudizio cronologico, topografico, di idoneità relativa (concausa) e della continuità fenomenica.
Data la diagnosi su esposta e le considerazioni illustrate così posso rispondere in scienza e coscienza ai quesiti posti dalla S.V. Ill.ma: è affetto da è affetto da affetto da Parte_1
“spondiloartrosi in ernia discale lombare multiple”, tale infermità riconoscendo nell'attività lavorativa svolta elementi di concausalità efficienti e determinanti si configura come MALATTIA
PROFESSIONALE. Il danno all'integrità psico-fisica conseguente è valutabile nella misura del 7%
(settepercento), con riferimento al punto 204 delle tabelle di cui al Dlgs 38/2000 , con decorrenza dalla domanda amministrativa .” Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, data anche l'assenza di contestazioni delle parti.
Per quanto esposto, deve ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra l'attività lavorativa e la malattia denunciata, la quale ha quindi natura professionale. Pertanto, l' deve essere CP_1
condannato alla corresponsione in favore del ricorrente dell'indennizzo in capitale ex art. 13
D.Lgs. 38/00 per un'inabilità permanente del 7%, oltre interessi o rivalutazione come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' come da dispositivo. CP_1
Nella liquidazione si è tenuto conto del fatto che il grado di inabilità riconosciuto (7%) è di poco superiore al minimo indennizzabile e notevolmente inferiore a quello richiesto in ricorso (12%).
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
23.02.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo ex art. 13 D.lgs. n. 38/00 per inabilità permanente pari al 7% e condanna l' alla corresponsione del dovuto, oltre accessori. CP_1
2. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.800,00 per compensi oltre CP_1
rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
3. Pone definitivamente in capo all' le spese di CTU già liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 10.04.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo