Articolo 612 quater del Codice penale
Articolo 633Articolo 612 ter
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10 ottobre 2025
Art. 612-quater.

(( (Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale). )) ((Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinita', e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se e' commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita', o di una pubblica autorita' a causa delle funzioni esercitate)) .
Entrata in vigore il 10 ottobre 2025
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