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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 4555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4555 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, all'udienza del 9.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 1803/2025 R.G. vertente
TRA
, in proprio e nella qualità di titolare della ditta “La Rosa dei Venti” rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Nicola Trani presso ll cui studio è elett.te dom.to in Barabo d'Ischia alla Via Provinciale Duca degli Abruzzi n.113;
opponente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Chierchia presso il cui studio è elett.te Controparte_1 dom.to in Barano d'Ischia alla Via Avvocato Mario Buono n. 1;
opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.1.2025, l'opponente in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto monitorio n.1611/24 con cui gli era stato ingiunto il pagamento di euro 6.329,00, in favore di CP_1
a titolo di saldo retribuzione relativa a Dicembre 2023, d TFR maturato dall'1.7.2023 al 31.12.2023
[...]
e di retribuzioni maturate da Maggio ad Agosto 2024.
A fondamento dell'opposizione eccepiva il fatto estintivo dell'obbligazione retributiva sul medesimo gravante, avendo provveduto al pagamento a mezzo assegni bancari (dei quali indicava i numeri e gli importi ) e di cui depositava le matrici.
Eccepiva, infine, che a saldo dei compensi dovuti, egli aveva versato “in varie rate ed in contanti, l'importo CP_ ulteriore di euro 2.000,00, come emerge anche dalle conversazioni whatsapp intercorse con il sig.
, fratello dell'opponente”.
[...]
Concludeva, pertanto, perché fosse accolta l'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
L'opposto si costituiva in giudizio argomentando diffusamente sull'infondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza del 9.6.2025,all'esito della discussione svolta, la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui si dava lettura. L'opposizione proposta è infondata e va, pertanto, rigettata.
Il lavoratore ha agito in giudizio per ottenere il pagamento degli emolumenti ancora dovuti in relazione al rapporto di lavoro svoltosi dall'1.7.2023 al 31/12/2023 e poi dal 04/05/2024 al 02/08/2024.
L'esistenza del rapporto è documentalmente provata, né l'opponente ha contestato il rapporto di lavoro,
l'inquadramento attribuito all'opposto e neppure ha contestato la correttezza delle somme rivendicate a titolo di retribuzioni e di TFR.
Il datore di lavoro si è infatti limitato ad eccepire l'avvenuto pagamento di tutte le somme portate dal decreto ingiuntivo che, pur corrette nella loro quantificazione, sarebbero, però, già state corrisposte al
CP_1
L'opponente ha ritenuto che gli assegni bancari depositati – e che il lavoratore non contesta di aver ricevuto e versato sul proprio c/c, ma che ha imputato a crediti diversi - costituiscano prova dell'eccepito pagamento.
E' noto che spetti al datore di lavoro, il quale non possa provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria, l'onere di provare rigorosamente i relativi pagamenti eseguiti in riferimento ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione.
Va, altresì, ribadito il principio secondo cui, quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetti al creditore, che sostenga l'imputazione del pagamento all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare l'esistenza di quest'ultimo, nonchè la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione: non potendo peraltro il principio trovare applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di più assegni bancari, atteso che, essa implicando la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni;
e ancor più esplicitamente, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso: con la conseguenza che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore (Cass. n. 26275/2017;
Cass. n. 115/20)
Per quanto poi riguarda le somme che l'opponente dice di aver versato in contanti alcuna prova può ricavarsi dai messaggi whatsapp -peraltro intercorsi non tra l'opponente e il lavoratore, ma tra il fratello del primo ed il secondo – che non sono univocamente esplicativi dei reciproci rapporti di dare avere tra le parti, in quanto consistono in semplici operazioni aritmetiche senza alcun riferimento temporale e senza alcuna specifica indicazione quanto alla imputabilità degli importi risultanti da tali operazioni e di cui in ogni caso non vi è prova del pagamento;
né, infine, la prova del pagamento in contanti potrebbe essere offerta dalla prova testimoniale a fronte del rilievo che non risulta alcuna prassi aziendale circa il pagamento in contanti
(peraltro smentito proprio dalle difese dell'opponente in ordine al ricorso agli assegni bancari per l'adempimento) e dalla mancanza della sottoscrizione per quietanza delle buste paga da parte del lavoratore.
Alcun rilievo, ai fini della fondatezza dell'opposizione, riveste, infine, la posizione del lavoratore nei CP_ confronti dell' ed alla percezione della Naspi anche considerato che, come si è detto, non è contestata l'esistenza del rapporto e la sua durata.
L'opposizione va, pertanto, rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.800,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa con attribuzione al procuratore costituito.
Napoli 09/06/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, all'udienza del 9.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 1803/2025 R.G. vertente
TRA
, in proprio e nella qualità di titolare della ditta “La Rosa dei Venti” rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Nicola Trani presso ll cui studio è elett.te dom.to in Barabo d'Ischia alla Via Provinciale Duca degli Abruzzi n.113;
opponente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Chierchia presso il cui studio è elett.te Controparte_1 dom.to in Barano d'Ischia alla Via Avvocato Mario Buono n. 1;
opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.1.2025, l'opponente in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto monitorio n.1611/24 con cui gli era stato ingiunto il pagamento di euro 6.329,00, in favore di CP_1
a titolo di saldo retribuzione relativa a Dicembre 2023, d TFR maturato dall'1.7.2023 al 31.12.2023
[...]
e di retribuzioni maturate da Maggio ad Agosto 2024.
A fondamento dell'opposizione eccepiva il fatto estintivo dell'obbligazione retributiva sul medesimo gravante, avendo provveduto al pagamento a mezzo assegni bancari (dei quali indicava i numeri e gli importi ) e di cui depositava le matrici.
Eccepiva, infine, che a saldo dei compensi dovuti, egli aveva versato “in varie rate ed in contanti, l'importo CP_ ulteriore di euro 2.000,00, come emerge anche dalle conversazioni whatsapp intercorse con il sig.
, fratello dell'opponente”.
[...]
Concludeva, pertanto, perché fosse accolta l'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
L'opposto si costituiva in giudizio argomentando diffusamente sull'infondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza del 9.6.2025,all'esito della discussione svolta, la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui si dava lettura. L'opposizione proposta è infondata e va, pertanto, rigettata.
Il lavoratore ha agito in giudizio per ottenere il pagamento degli emolumenti ancora dovuti in relazione al rapporto di lavoro svoltosi dall'1.7.2023 al 31/12/2023 e poi dal 04/05/2024 al 02/08/2024.
L'esistenza del rapporto è documentalmente provata, né l'opponente ha contestato il rapporto di lavoro,
l'inquadramento attribuito all'opposto e neppure ha contestato la correttezza delle somme rivendicate a titolo di retribuzioni e di TFR.
Il datore di lavoro si è infatti limitato ad eccepire l'avvenuto pagamento di tutte le somme portate dal decreto ingiuntivo che, pur corrette nella loro quantificazione, sarebbero, però, già state corrisposte al
CP_1
L'opponente ha ritenuto che gli assegni bancari depositati – e che il lavoratore non contesta di aver ricevuto e versato sul proprio c/c, ma che ha imputato a crediti diversi - costituiscano prova dell'eccepito pagamento.
E' noto che spetti al datore di lavoro, il quale non possa provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria, l'onere di provare rigorosamente i relativi pagamenti eseguiti in riferimento ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione.
Va, altresì, ribadito il principio secondo cui, quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetti al creditore, che sostenga l'imputazione del pagamento all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare l'esistenza di quest'ultimo, nonchè la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione: non potendo peraltro il principio trovare applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di più assegni bancari, atteso che, essa implicando la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni;
e ancor più esplicitamente, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso: con la conseguenza che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore (Cass. n. 26275/2017;
Cass. n. 115/20)
Per quanto poi riguarda le somme che l'opponente dice di aver versato in contanti alcuna prova può ricavarsi dai messaggi whatsapp -peraltro intercorsi non tra l'opponente e il lavoratore, ma tra il fratello del primo ed il secondo – che non sono univocamente esplicativi dei reciproci rapporti di dare avere tra le parti, in quanto consistono in semplici operazioni aritmetiche senza alcun riferimento temporale e senza alcuna specifica indicazione quanto alla imputabilità degli importi risultanti da tali operazioni e di cui in ogni caso non vi è prova del pagamento;
né, infine, la prova del pagamento in contanti potrebbe essere offerta dalla prova testimoniale a fronte del rilievo che non risulta alcuna prassi aziendale circa il pagamento in contanti
(peraltro smentito proprio dalle difese dell'opponente in ordine al ricorso agli assegni bancari per l'adempimento) e dalla mancanza della sottoscrizione per quietanza delle buste paga da parte del lavoratore.
Alcun rilievo, ai fini della fondatezza dell'opposizione, riveste, infine, la posizione del lavoratore nei CP_ confronti dell' ed alla percezione della Naspi anche considerato che, come si è detto, non è contestata l'esistenza del rapporto e la sua durata.
L'opposizione va, pertanto, rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.800,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa con attribuzione al procuratore costituito.
Napoli 09/06/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella