Articolo 5 della Legge 26 gennaio 1963, n. 91
Articolo 4Articolo 6
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13 marzo 1963
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1 gennaio 2018
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15 agosto 2018
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22 settembre 2019
Art. 5.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963, e' autorizzata, a favore del Club alpino italiano, la concessione di un contributo di lire 80.000.000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.
(3) (4) (5) ((6)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 480) che lo stanziamento di cui al presente articolo e' fissato in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016. ------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 717) che "Per lo svolgimento delle attivita' di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74 , lo stanziamento di cui all' articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91 , e' incrementato di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019". -------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 12 luglio 2018, n. 86 , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97 , ha disposto (con l'art. 1, comma 13, lettera b)) che nella presente legge le parole: «Ministero per il turismo e lo spettacolo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo». -------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 21 settembre 2019, n. 104 ha disposto (con l'art. 1, comma 15, lettera b)) che nella presente legge le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo».
Entrata in vigore il 22 settembre 2019