Articolo 22 della Legge 7 aprile 2017, n. 47
Articolo 21
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6 maggio 2017
Art. 22. Disposizioni di adeguamento 1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie ai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535 .
Note all' art. 22:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , reca: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535 , reca: «Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell' art. 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .».
Entrata in vigore il 6 maggio 2017
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