Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/06/2025, n. 3583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3583 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5632 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 06/06/2025 e vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Gianni Ceccarelli in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso in riassunzione ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via della Cappelletta della Giustiniana n. 68;
APPELLANTE
E
(c.f. , (c.f. CO C.F._2 CP_2
) e (c.f. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Pizzuti e Patrizia Cola in virtù di
1
n.16;
APPELLATI
e nella qualità di eredi di CO ON [...]
(c.f. ) deceduto il 28.10.2022; Persona_1 C.F._5
APPELLATE-NON COSTITUITE
OGGETTO: appello contro sentenza n. 1124/2020 del Tribunale di Tivoli emessa nel giudizio rubricato al n. 3263/2018 R.G., pubblicata in data
1/10/2020
FATTO E DIRITTO
§ 1 — Il Tribunale di Tivoli pronunciando sull'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da così statuiva: < Parte_1
opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 751/2018, emesso dal Tribunale di Tivoli, che dichiara esecutivo;
2) condanna la opponente al pagamento, in favore delle parti opposte, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.200,00 per compensi, oltre il 15% di rimborso spese forfettarie e IVA e CPA come per legge.>>
Avverso detta sentenza ha proposto appello e si sono costituiti Parte_1
gli appellati e CO CP_2 Controparte_3
per resistere al gravame. Persona_1
La Corte all'udienza di prima comparizione rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita.
2 All'udienza del 19 gennaio 2024 il difensore di parte appellata dichiarava il decesso del proprio assistito e la Corte dichiarava Persona_1
l'interruzione del giudizio.
Con ricorso depositato il 30 gennaio 2024, riassumeva la causa Parte_1
nei confronti degli eredi della parte deceduta ovvero (già CO
costituita in proprio) e nonché degli originari appellati ON
, e , chiedendo alla Corte di voler fissare, CP_1 CP_2 Controparte_3
ai sensi e per gli effetti dell'art. 303 c.p.c. l'udienza per la prosecuzione del giudizio, concedendo termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza nei confronti della signora CP_4
e della signora , nella loro qualità di eredi del signor
[...] CO
, oltreché in ogni caso nei confronti dei signori Persona_1
, e , già parti nel presente procedimento, CP_1 CP_2 Controparte_3
al fine di sentire accogliere nei loro confronti le conclusioni già formulate in atti.
Il Presidente con decreto in data 31 gennaio 2024 fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 3 maggio 2024 assegnando il termine del 31 marzo
2024 per la notifica.
La causa veniva rinviata d'ufficio all'udienza del 6 dicembre 2024 ed infine al 30 maggio 2025.
A tale udienza le parti non comparivano e la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'odierna udienza a cui pure le parti non comparivano.
Tanto premesso, osserva la Corte che sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi degli artt. 309 e 181 cpc, trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25/6/2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L.
25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133. A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il
3 reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio. Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 u.co. c.p.c.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nel giudizio riassunto nei confronti di , ,
[...] CO CP_2
, in qualità e in qualità Controparte_3 CO ON
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Tivoli n. 1124/2020 pubblicata in data 1/10/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. Dichiara estinto il giudizio;
2. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma il giorno 06/06/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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