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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/06/2025, n. 3024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3024 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6721/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonino Tarantino;
- parte ricorrente -
e
(p.i. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Rosaria Messina;
- parte resistente –
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_2 P.IVA_2
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 27/06/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 5 luglio 2022 ha chiesto che la Parte_1 [...]
venga condannata al pagamento di € 107.702,60, oltre accessori, a titolo di CP_1
differenze retributive (compresi tredicesima, indennità sostitutiva di ferie e festività non godute e trattamento di fine rapporto), nonché alla regolarizzazione contributiva del
1 rapporto. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della convenuta (con inquadramento al livello A4 del CCNL personale non medico dipendente case di cura) dal 9 giugno 2017 al 4 febbraio 2022 (più precisamente: dal 9 giugno 2017 al 14 settembre 2018 alternando una giornata lavorativa di ventiquattro ore dalle 7.30 alle 7.30 del giorno successivo e due giorni di riposo, per un totale di 264 ore mensili, con una retribuzione mensile di soli € 550,00 mensili;
dal 15 settembre 2018 al 14 giugno 2021 alternando una giornata di lavoro dalle 7.30 alle 19.30 ed un giorno di riposo, per un totale di 180 ore mensili ed una paga mensile di € 750,00; dal 14 giugno al 25 dicembre 2021 rimanendo in cassa integrazione), di aver percepito una retribuzione insufficiente ex art. 36 Cost., di non aver percepito le tredicesime mensilità, l'indennità sostitutiva di ferie e festività non godute, le maggiorazioni per il lavoro notturno e festivo ed il maggior trattamento di fine rapporto e che il rapporto di lavoro sarebbe stato regolarizzato soltanto con riferimento al periodo tra il 14 settembre 2018 ed il 14 giugno
2021 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 2 luglio 2023 ha Controparte_1
chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che la avrebbe lavorato in prova dal 14 al Pt_1
30 settembre 2018, sarebbe stata assunta formalmente l'1 ottobre 2018 (contestando, dunque, lo svolgimento di attività lavorativa in data antecedente al 14 settembre 2018), sarebbe stata retribuita come da buste paga (conformi all'effettivo lavoro svolto, pari a 18 ore settimanali articolate su tre giorni da 6 ore ciascuno), avrebbe goduto di tutte le ferie maturate ed avrebbe interrotto il rapporto di lavoro per dimissioni, dopo che non era più rientrata in servizio al termine del periodo di cassa integrazione (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 26 maggio 2023 l' ha chiesto CP_2
l'accoglimento della domanda di regolarizzazione contributiva del rapporto, previo accertamento del concreto svolgimento del rapporto e comunque nei limiti della prescrizione quinquennale (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
La durata del rapporto di lavoro.
E' pacifico che la ricorrente lavorava alle dipendenze della convenuta dal 14 al 30 settembre 2018 senza alcuna regolarizzazione (secondo la prospettazione della convenuta,
2 svolgendo un periodo di prova) e dall'1 ottobre 2018 al 4 febbraio 2022 con un contratto a tempo parziale, rimanendo in cassa integrazione dal 14 giugno al 25 dicembre 2021 e senza svolgere alcuna attività lavorativa da tale data fino alle dimissioni (cfr. i rispettivi atti introduttivi).
E' controverso, invece, il periodo tra il 9 giugno 2017 ed il 14 settembre 2018 (cfr. ancora gli atti introduttivi).
Ora, sebbene la testimone abbia confermato il capitolo di prova secondo cui il Tes_1
rapporto di sarebbe svolto dal 9 giugno 2017 al 4 febbraio 2022, l'onere probatorio gravante sulla non può ritenersi assolto per una pluralità di motivi convergenti: a Pt_1
parte il fatto che la teste dopo aver confermato il capitolo di prova, dimostrava di Tes_1
non conoscere con esattezza l'anno d'inizio del rapporto (“Io ho lavorato per circa 4 anni, fino al 2020. Sicuramente ho iniziato prima della . Io l'ho conosciuta nella struttura della Pt_1 circonvallazione, quando stava iniziando a lavorare lì”: cfr. verbale del, prestando attenzione al fatto che la testimone ha fatto riferimento ad un periodo di lavoro in una struttura della società in cui neppure la ricorrente ha dedotto di aver prestato servizio), va considerato che la stessa ricorrente in sede ispettiva, pur riferendo di un periodo in nero, dichiarava di aver iniziato a lavorare soltanto il 14 settembre 2018, mentre l'altra testimone escussa, pur non sapendo precisare se l'attività della fosse iniziata nel 2017 o nel 2018, ha Pt_1 comunque dichiarato di aver iniziato a lavorare più o meno nello stesso periodo di quest'ultima (cfr. verbale del 4 dicembre 2024), cioè nel 2018, come dichiarato dalla stessa in sede ispettiva (cfr. il verbale ispettivo allegato alla memoria di costituzione).
Alla luce del superiore compendio probatorio questo giudice ritiene che l'accertamento del rapporto di lavoro vada limitato al periodo tra il 14 settembre 2018 ed il 4 febbraio
2022, con un periodo di cassa integrazione dal 14 giugno al 25 dicembre 2021 e senza alcuna attività lavorativa da tale data alle dimissioni.
I giorni e l'orario di lavoro.
Parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato dal 15 settembre 2018 al 14 giugno 2021 alternando una giornata di lavoro dalle 7.30 alle 19.30 (per un totale di 12 ore al giorno) ed un giorno di riposo, per un totale di 180 ore mensili ed una retribuzione mensile di €
750,00 (cfr. ricorso).
3 Il convenuto, costituendosi in giudizio, ha sostenuto che la ricorrente avrebbe lavorato soltanto 3 giorni a settimana con un orario di 6 ore al giorno (cfr. memoria).
Ora, anche in questo caso il compendio probatorio sottoposto all'attenzione del
Tribunale non è univoco: infatti, se da un lato la teste ha confermato la Tes_1
ricostruzione attorea (cfr. verbale dell'8 maggio 2024), dall'altro lato la teste ha Tes_2
confermato la tesi del proprio datore di lavoro. Entrambe le testimonianze, poi, presentano problemi di attendibilità, perché se la teste lavorava in una struttura diversa da Tes_1
quella della ricorrente (conoscendo i fatti, dunque, soltanto per conoscenza indiretta, cioè per i racconti della e degli altri colleghi), anche la teste non assisteva Pt_1 Tes_2
direttamente al lavoro della , prestando la propria attività nei giorni di riposo della Pt_1
collega (se ciò non bastasse, poi, va considerato come la in sede testimoniale Tes_2 abbia sostanzialmente ritrattato le proprie dichiarazioni rese in sede ispettiva, allorquando, seppur con riferimento ad una circostanza estranea alla lite, diceva di aver lavorato per dodici ore consecutive).
Nel contrasto tra le prove appena esaminate (aggravato dal fatto che in sede ispettiva la ricorrente dichiarava di aver lavorato secondo l'orario formalizzato dalla società), questo giudice ritiene di dover valorizzare le dichiarazioni confessorie rese dal legale rappresentante della resistente in sede d'interrogatorio formale, secondo cui la Pt_1
lavorava ogni giorno per otto ore (cfr. verbale del 21 febbraio 2024).
In definitiva, dunque, va accertato che la ricorrente tra il 14 settembre 2018 ed il 14 giugno 2021 lavorava a giorni alterni per otto ore al giorno.
Differenze retributive.
Considerato che la ricorrente ha dedotto di aver ricevuto nel periodo di cui sopra una retribuzione netta di € 750,00, va riconosciuto in capo alla il credito correttamente Pt_1
calcolato dal c.t.u. nominato in corso di causa (€ 20.277,25 oltre accessori: cfr. relazione in atti).
Va precisato che in tale somma non sono compresi gli emolumenti richiesti dalla ricorrente i cui elementi costitutivi sono rimasti privi di supporto probatorio.
Regolarizzazione contributiva del rapporto.
La domanda volta alla regolarizzazione contributiva merita di trovare accoglimento nei limiti dell'accertamento in fatto e dell'eccepita prescrizione quinquennale.
4 Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Visto l'esito complessivo della lite, la convenuta va condannata ex art. 91 c.p.c. al pagamento delle spese giudiziali liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari medi ridotti del 20% (in analogia con quanto previsto dal locale Protocollo in materia di patrocinio a spese dello Stato) e distratte in favore dell'avv. Tarantino (dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.), nonché a sostenere definitivamente le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.
Tra l' e le altre parti in causa, invece, le spese giudiziali vanno senz'altro CP_2
compensate per la peculiare posizione processuale dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di € 20.277,25, oltre accessori nella Parte_1 misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
condanna alla regolarizzazione contributiva del rapporto Controparte_1
intercorso con la tra il 14 settembre 2018 ed il 14 giugno 2021 (a giorni alterni per otto Pt_1
ore al giorno); condanna al pagamento in favore dell'avv. Antonino Tarantino, Controparte_1 nella qualità di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di delle spese Parte_1
giudiziali di quest'ultima, che liquida in € 4.310,40 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dispone l'integrale compensazione tra l' e le altre parti in causa;
CP_2
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. liquidate con Controparte_1 separato decreto.
Così deciso il 27/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6721/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonino Tarantino;
- parte ricorrente -
e
(p.i. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Rosaria Messina;
- parte resistente –
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_2 P.IVA_2
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 27/06/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 5 luglio 2022 ha chiesto che la Parte_1 [...]
venga condannata al pagamento di € 107.702,60, oltre accessori, a titolo di CP_1
differenze retributive (compresi tredicesima, indennità sostitutiva di ferie e festività non godute e trattamento di fine rapporto), nonché alla regolarizzazione contributiva del
1 rapporto. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della convenuta (con inquadramento al livello A4 del CCNL personale non medico dipendente case di cura) dal 9 giugno 2017 al 4 febbraio 2022 (più precisamente: dal 9 giugno 2017 al 14 settembre 2018 alternando una giornata lavorativa di ventiquattro ore dalle 7.30 alle 7.30 del giorno successivo e due giorni di riposo, per un totale di 264 ore mensili, con una retribuzione mensile di soli € 550,00 mensili;
dal 15 settembre 2018 al 14 giugno 2021 alternando una giornata di lavoro dalle 7.30 alle 19.30 ed un giorno di riposo, per un totale di 180 ore mensili ed una paga mensile di € 750,00; dal 14 giugno al 25 dicembre 2021 rimanendo in cassa integrazione), di aver percepito una retribuzione insufficiente ex art. 36 Cost., di non aver percepito le tredicesime mensilità, l'indennità sostitutiva di ferie e festività non godute, le maggiorazioni per il lavoro notturno e festivo ed il maggior trattamento di fine rapporto e che il rapporto di lavoro sarebbe stato regolarizzato soltanto con riferimento al periodo tra il 14 settembre 2018 ed il 14 giugno
2021 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 2 luglio 2023 ha Controparte_1
chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che la avrebbe lavorato in prova dal 14 al Pt_1
30 settembre 2018, sarebbe stata assunta formalmente l'1 ottobre 2018 (contestando, dunque, lo svolgimento di attività lavorativa in data antecedente al 14 settembre 2018), sarebbe stata retribuita come da buste paga (conformi all'effettivo lavoro svolto, pari a 18 ore settimanali articolate su tre giorni da 6 ore ciascuno), avrebbe goduto di tutte le ferie maturate ed avrebbe interrotto il rapporto di lavoro per dimissioni, dopo che non era più rientrata in servizio al termine del periodo di cassa integrazione (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 26 maggio 2023 l' ha chiesto CP_2
l'accoglimento della domanda di regolarizzazione contributiva del rapporto, previo accertamento del concreto svolgimento del rapporto e comunque nei limiti della prescrizione quinquennale (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
La durata del rapporto di lavoro.
E' pacifico che la ricorrente lavorava alle dipendenze della convenuta dal 14 al 30 settembre 2018 senza alcuna regolarizzazione (secondo la prospettazione della convenuta,
2 svolgendo un periodo di prova) e dall'1 ottobre 2018 al 4 febbraio 2022 con un contratto a tempo parziale, rimanendo in cassa integrazione dal 14 giugno al 25 dicembre 2021 e senza svolgere alcuna attività lavorativa da tale data fino alle dimissioni (cfr. i rispettivi atti introduttivi).
E' controverso, invece, il periodo tra il 9 giugno 2017 ed il 14 settembre 2018 (cfr. ancora gli atti introduttivi).
Ora, sebbene la testimone abbia confermato il capitolo di prova secondo cui il Tes_1
rapporto di sarebbe svolto dal 9 giugno 2017 al 4 febbraio 2022, l'onere probatorio gravante sulla non può ritenersi assolto per una pluralità di motivi convergenti: a Pt_1
parte il fatto che la teste dopo aver confermato il capitolo di prova, dimostrava di Tes_1
non conoscere con esattezza l'anno d'inizio del rapporto (“Io ho lavorato per circa 4 anni, fino al 2020. Sicuramente ho iniziato prima della . Io l'ho conosciuta nella struttura della Pt_1 circonvallazione, quando stava iniziando a lavorare lì”: cfr. verbale del, prestando attenzione al fatto che la testimone ha fatto riferimento ad un periodo di lavoro in una struttura della società in cui neppure la ricorrente ha dedotto di aver prestato servizio), va considerato che la stessa ricorrente in sede ispettiva, pur riferendo di un periodo in nero, dichiarava di aver iniziato a lavorare soltanto il 14 settembre 2018, mentre l'altra testimone escussa, pur non sapendo precisare se l'attività della fosse iniziata nel 2017 o nel 2018, ha Pt_1 comunque dichiarato di aver iniziato a lavorare più o meno nello stesso periodo di quest'ultima (cfr. verbale del 4 dicembre 2024), cioè nel 2018, come dichiarato dalla stessa in sede ispettiva (cfr. il verbale ispettivo allegato alla memoria di costituzione).
Alla luce del superiore compendio probatorio questo giudice ritiene che l'accertamento del rapporto di lavoro vada limitato al periodo tra il 14 settembre 2018 ed il 4 febbraio
2022, con un periodo di cassa integrazione dal 14 giugno al 25 dicembre 2021 e senza alcuna attività lavorativa da tale data alle dimissioni.
I giorni e l'orario di lavoro.
Parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato dal 15 settembre 2018 al 14 giugno 2021 alternando una giornata di lavoro dalle 7.30 alle 19.30 (per un totale di 12 ore al giorno) ed un giorno di riposo, per un totale di 180 ore mensili ed una retribuzione mensile di €
750,00 (cfr. ricorso).
3 Il convenuto, costituendosi in giudizio, ha sostenuto che la ricorrente avrebbe lavorato soltanto 3 giorni a settimana con un orario di 6 ore al giorno (cfr. memoria).
Ora, anche in questo caso il compendio probatorio sottoposto all'attenzione del
Tribunale non è univoco: infatti, se da un lato la teste ha confermato la Tes_1
ricostruzione attorea (cfr. verbale dell'8 maggio 2024), dall'altro lato la teste ha Tes_2
confermato la tesi del proprio datore di lavoro. Entrambe le testimonianze, poi, presentano problemi di attendibilità, perché se la teste lavorava in una struttura diversa da Tes_1
quella della ricorrente (conoscendo i fatti, dunque, soltanto per conoscenza indiretta, cioè per i racconti della e degli altri colleghi), anche la teste non assisteva Pt_1 Tes_2
direttamente al lavoro della , prestando la propria attività nei giorni di riposo della Pt_1
collega (se ciò non bastasse, poi, va considerato come la in sede testimoniale Tes_2 abbia sostanzialmente ritrattato le proprie dichiarazioni rese in sede ispettiva, allorquando, seppur con riferimento ad una circostanza estranea alla lite, diceva di aver lavorato per dodici ore consecutive).
Nel contrasto tra le prove appena esaminate (aggravato dal fatto che in sede ispettiva la ricorrente dichiarava di aver lavorato secondo l'orario formalizzato dalla società), questo giudice ritiene di dover valorizzare le dichiarazioni confessorie rese dal legale rappresentante della resistente in sede d'interrogatorio formale, secondo cui la Pt_1
lavorava ogni giorno per otto ore (cfr. verbale del 21 febbraio 2024).
In definitiva, dunque, va accertato che la ricorrente tra il 14 settembre 2018 ed il 14 giugno 2021 lavorava a giorni alterni per otto ore al giorno.
Differenze retributive.
Considerato che la ricorrente ha dedotto di aver ricevuto nel periodo di cui sopra una retribuzione netta di € 750,00, va riconosciuto in capo alla il credito correttamente Pt_1
calcolato dal c.t.u. nominato in corso di causa (€ 20.277,25 oltre accessori: cfr. relazione in atti).
Va precisato che in tale somma non sono compresi gli emolumenti richiesti dalla ricorrente i cui elementi costitutivi sono rimasti privi di supporto probatorio.
Regolarizzazione contributiva del rapporto.
La domanda volta alla regolarizzazione contributiva merita di trovare accoglimento nei limiti dell'accertamento in fatto e dell'eccepita prescrizione quinquennale.
4 Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Visto l'esito complessivo della lite, la convenuta va condannata ex art. 91 c.p.c. al pagamento delle spese giudiziali liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari medi ridotti del 20% (in analogia con quanto previsto dal locale Protocollo in materia di patrocinio a spese dello Stato) e distratte in favore dell'avv. Tarantino (dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.), nonché a sostenere definitivamente le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.
Tra l' e le altre parti in causa, invece, le spese giudiziali vanno senz'altro CP_2
compensate per la peculiare posizione processuale dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di € 20.277,25, oltre accessori nella Parte_1 misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
condanna alla regolarizzazione contributiva del rapporto Controparte_1
intercorso con la tra il 14 settembre 2018 ed il 14 giugno 2021 (a giorni alterni per otto Pt_1
ore al giorno); condanna al pagamento in favore dell'avv. Antonino Tarantino, Controparte_1 nella qualità di procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di delle spese Parte_1
giudiziali di quest'ultima, che liquida in € 4.310,40 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dispone l'integrale compensazione tra l' e le altre parti in causa;
CP_2
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. liquidate con Controparte_1 separato decreto.
Così deciso il 27/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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