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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Emma Manzionna Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
Dott.ssa Lucia Sardone Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 376/2021.
TRA
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Nicola Pappalepore ed elettivamente domiciliata in Bari, al Corso Cavour, n.142, giusta mandato in atti
- APPELLANTE -
E
via Ugo La Malfa, n. 13 (c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Di Giorgio ed elettivamente domiciliato in alla via Montenegro, n. 3, giusta mandato in atti Controparte_1 pagina 1 di 6 - APPELLATO -
NONCHÈ
(c.f. ) Controparte_2 C.F._1
- APPELLATO CONTUMACE -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il giorno 07/10/2013 un incendio avviluppava l'autovettura Lancia Lybra, di proprietà di CP_2
assicurata con la
[...] Parte_1
L'autovettura era parcheggiata sul marciapiede antistante l'immobile del Condominio di via Ugo La
Malfa in la cui facciata veniva danneggiata dalle fiamme sprigionatesi dal Controparte_1
veicolo.
Sul posto intervenivano i Carabinieri di ed i Vigili del Fuoco di Bari, che Controparte_1
sedavano le fiamme.
Con atto di citazione notificato il 08/07/2015, il Condominio appellato conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Bari, e la per sentirli condannare, in solido, al Controparte_2 Parte_1
risarcimento dei danni subiti alla facciata condominiale.
Precisava il che la responsabilità dei convenuti era da ritenersi acclarata dai fatti, anche in CP_1 considerazione del fatto che l'autovettura, ancorché parcheggiata a margine della strada, era da considerarsi “in circolazione” e, quindi, operante la garanzia per la R.C. auto.
si rendeva contumace, mentre si costituiva la compagnia di assicurazioni Controparte_2 Pt_1
la quale eccepiva l'inoperatività della polizza assicurativa, atteso che, dalle indagini svolte in
[...] sede penale, era risultato che l'incendio fosse stato di natura dolosa, anche se i responsabili erano rimasti ignoti.
Più specificamente, la deduceva che, a seguito dell'apertura del procedimento penale Parte_1
contro ignoti, la Procura della Repubblica di Bari, pur avendo stabilito la natura dolosa del rogo e, dunque, l'esistenza del reato, aveva archiviato il procedimento, non essendo riuscita ad individuare i responsabili dell'evento.
Tale circostanza, ad avvio della compagnia assicurativa, interrompeva il nesso di causalità tra il proprio assicurato ed i danni subiti dal , escludendo qualsivoglia ipotesi di responsabilità civile. CP_1
pagina 2 di 6 Nel corso del giudizio di primo grado venivano espletate prove orali.
Veniva, altresì, disposta una C.T.U. al cui perito veniva demandato l'incarico di ricostruire la dinamica dei fatti di causa e di quantificare i danni subiti dal . CP_1
Il C.T.U., sulla base degli atti redatti dai Carabinieri di stabiliva che la causa Controparte_1 dell'incendio era da ritenersi meramente accidentale e che i danni subiti dal ammontavano CP_1
a complessivi € 24.192,00.
Con la sentenza n. 379/2021, il Tribunale di Bari accoglieva la domanda e condannava CP_2
e la in solido, a risarcire al condominio l'importo di € 24.190,00 oltre IVA ed
[...] Parte_1
interessi dalla domanda.
Con atto del 09/03/2021, la proponeva appello avverso la richiamata sentenza, per la sua Parte_1
riforma, per i motivi meglio descritti in appello.
Si costituiva il , che chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1
è rimasto contumace per l'intero corso del giudizio. Controparte_2
Con ordinanza del 3/07/2022, questa Corte disponeva il rinnovo della C.T.U., al cui perito sottoponeva il seguente quesito: “ricostruisca dettagliatamente la dinamica dell'evento dannoso per cui è causa, sulla base della documentazione in atti, ivi comprese le prove acquisite”.
Il C.T.U. ha concluso nel senso che, sulla base degli atti acquisiti all'istruttoria di primo grado: “in sintesi l'ipotesi del corto circuito non può escludersi a priori” (pag. 36) e che “sin qui quanto il sottoscritto è in grado di riferire sulla scorta degli elementi a sue mani non potendosi giungere per oggettivi impedimenti ad una conclusione certa sull'origine dell'incendio” (pag.37).
All'udienza del 06/03/2024, la causa veniva posta in riserva, per la decisione, con la assegnazione dei termini, ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali repliche.
Ciò detto, l'appello è infondato e va rigettato.
La ha eccepito la violazione dell'art. 116 c.p.c. in quanto, a suo dire, il Tribunale non Parte_1
avrebbe tenuto conto, né delle prove testimoniali, né degli esisti del procedimento penale, che aveva sì accertato il fatto doloso, ma aveva archiviato il procedimento stante la mancata individuazione dei presunti responsabili del reato.
L'assunto non è corretto.
Quanto alla validità extra processum degli esiti dell'archiviazione del procedimento penale, la Suprema
pagina 3 di 6 Corte ha chiarito che: “Il decreto di archiviazione, infatti, non può essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, perché a differenza di quest'ultima presuppone la mancanza di un processo, non determina preclusioni di nessun genere, né ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata. Ne deriva che spetta al giudice civile stabilire, con piena libertà di giudizio, se nei fatti emersi, e legittimamente ricostruiti anche in modo difforme dall'avviso del giudice penale, siano ravvisabili gli estremi di un fatto illecito, sia per quanto concerne l'individuazione del termine di prescrizione, sia per quanto concerne tutti gli altri effetti che ne possono conseguire sul piano del diritto civile” (Cass. civ., sez. III,
20/01/2019, n.1346; ma cfr. anche Cass. civ., sez. III, 12/12/2017 n.29641 e Cass. civ., sez. III,
20/03/2018 n.6858).
Ne consegue, pertanto, che nel caso di illecito da circolazione stradale, il giudice civile è sempre tenuto, quali che siano i contenuti del decreto di archiviazione e l'attività prodromica alla sua adozione,
a compiere una propria valutazione circa la sussistenza o meno del fatto di reato.
Esattamente come ha fatto il giudice di primo grado.
Né si rinvengono erroneità nella valutazione delle prove testimoniali, atteso che il Tribunale di Bari ha richiamato gli esiti delle deposizioni, evidenziandone, con motivazione congrua e logica, il contenuto.
Il comandante della stazione dei Carabinieri di maresciallo ha, senza Controparte_1 Per_1 ombra di dubbio alcuno, dichiarato che le indagini svolte non hanno lasciato supporre che l'incendio avesse natura dolosa.
Le perplessità sollevate dall'appellante, circa il fatto che l'incendio si sia originato nella parte posteriore del veicolo e, da qui, si sia esteso, non trova alcun conforto negli altri atti acquisiti al processo di primo grado, ed in particolar modo nel rapporto dei Vigili del Fuoco di Bari.
Nessun vizio di motivazione è ravvisabile nella decisione di primo grado, né violazione dei criteri ermeneutici e di valutazione delle prove, atteso che il Tribunale non ha omesso di valutare nessuna delle deposizioni raccolte
Il motivo di appello, per altri versi, si appalesa infondato anche perché, come correttamente rilevato dal primo giudice, l'appellante non ha fornito la prova, su di essa gravante, di fornire la prova che l'incendio della Lancia Lybra sia stato causato dall'intervento doloso di terzi, rimasti sconosciuti.
La Suprema Corte ha chiarito che “La sosta di un veicolo a motore su un'area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 cod. civ. e dell'art. 1 della legge n. 990 del
pagina 4 di 6 1969 (ed ora dell'art. 122 del d.lgs. n. 209 del 2005), anch'essa gli estremi della fattispecie
"circolazione", con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall'incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l'assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l'evento dannoso” (Cass. civ., sez. III, 11/02/2010, n. 3108).
Trattandosi da danno da circolazione stradale, la prova del caso fortuito (cui può equipararsi il fatto del terzo) andava provata dal danneggiante (e dalla di lui compagnia di assicurazioni).
Ma così non è stato.
A ben vedere, le argomentazioni della sono frutto di mere congetture che fondano la Parte_1
propria logica su una forzata interpretazione del contenuto delle prove orali che, tuttavia, non trovano riscontri oggettivi e che sono state, da ultimo, reiette anche dalla C.T.U. espletata in grado di appello.
Proprio le conclusioni della C.T.U., che sono state su riprodotte e che ricalcano, sostanzialmente, quelle rese da analoga consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale di Bari, consentono di ritenere definitivamente infondato il gravame.
Per tutte le motivazioni innanzi esposte, l'appello interposto dalla va rigettato, con Parte_1
condanna di essa appellante al pagamento delle spese di giudizio, che sono liquidate come da separato dispositivo, ai valori medi della tariffa, tenendo conto del valore della controversia (che dall'appellante
è stato dichiarato di €24.192,00), della natura della stessa e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla contro il Ugo La Malfa, n13, per la Parte_1 Controparte_3
riforma della sentenza n. 379/2021, resa dal Tribunale di Bari, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado.
2) Condanna la al pagamento, in favore del appellato, delle spese del Parte_1 CP_1 presente grado di giudizio che liquida in € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Cassa ed
IVA come per legge.
Sussistono i presupposti di legge affinché la versi all'Erario un importo pari Parte_1 all'ammontare del contributo unificato versato per l'iscrizione al ruolo del proprio appello.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 29/11/2024
pagina 5 di 6 Il Consigliere ausiliario relatore
Dott. Lucia Sardone
La Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Emma Manzionna Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
Dott.ssa Lucia Sardone Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 376/2021.
TRA
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Nicola Pappalepore ed elettivamente domiciliata in Bari, al Corso Cavour, n.142, giusta mandato in atti
- APPELLANTE -
E
via Ugo La Malfa, n. 13 (c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Di Giorgio ed elettivamente domiciliato in alla via Montenegro, n. 3, giusta mandato in atti Controparte_1 pagina 1 di 6 - APPELLATO -
NONCHÈ
(c.f. ) Controparte_2 C.F._1
- APPELLATO CONTUMACE -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il giorno 07/10/2013 un incendio avviluppava l'autovettura Lancia Lybra, di proprietà di CP_2
assicurata con la
[...] Parte_1
L'autovettura era parcheggiata sul marciapiede antistante l'immobile del Condominio di via Ugo La
Malfa in la cui facciata veniva danneggiata dalle fiamme sprigionatesi dal Controparte_1
veicolo.
Sul posto intervenivano i Carabinieri di ed i Vigili del Fuoco di Bari, che Controparte_1
sedavano le fiamme.
Con atto di citazione notificato il 08/07/2015, il Condominio appellato conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Bari, e la per sentirli condannare, in solido, al Controparte_2 Parte_1
risarcimento dei danni subiti alla facciata condominiale.
Precisava il che la responsabilità dei convenuti era da ritenersi acclarata dai fatti, anche in CP_1 considerazione del fatto che l'autovettura, ancorché parcheggiata a margine della strada, era da considerarsi “in circolazione” e, quindi, operante la garanzia per la R.C. auto.
si rendeva contumace, mentre si costituiva la compagnia di assicurazioni Controparte_2 Pt_1
la quale eccepiva l'inoperatività della polizza assicurativa, atteso che, dalle indagini svolte in
[...] sede penale, era risultato che l'incendio fosse stato di natura dolosa, anche se i responsabili erano rimasti ignoti.
Più specificamente, la deduceva che, a seguito dell'apertura del procedimento penale Parte_1
contro ignoti, la Procura della Repubblica di Bari, pur avendo stabilito la natura dolosa del rogo e, dunque, l'esistenza del reato, aveva archiviato il procedimento, non essendo riuscita ad individuare i responsabili dell'evento.
Tale circostanza, ad avvio della compagnia assicurativa, interrompeva il nesso di causalità tra il proprio assicurato ed i danni subiti dal , escludendo qualsivoglia ipotesi di responsabilità civile. CP_1
pagina 2 di 6 Nel corso del giudizio di primo grado venivano espletate prove orali.
Veniva, altresì, disposta una C.T.U. al cui perito veniva demandato l'incarico di ricostruire la dinamica dei fatti di causa e di quantificare i danni subiti dal . CP_1
Il C.T.U., sulla base degli atti redatti dai Carabinieri di stabiliva che la causa Controparte_1 dell'incendio era da ritenersi meramente accidentale e che i danni subiti dal ammontavano CP_1
a complessivi € 24.192,00.
Con la sentenza n. 379/2021, il Tribunale di Bari accoglieva la domanda e condannava CP_2
e la in solido, a risarcire al condominio l'importo di € 24.190,00 oltre IVA ed
[...] Parte_1
interessi dalla domanda.
Con atto del 09/03/2021, la proponeva appello avverso la richiamata sentenza, per la sua Parte_1
riforma, per i motivi meglio descritti in appello.
Si costituiva il , che chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1
è rimasto contumace per l'intero corso del giudizio. Controparte_2
Con ordinanza del 3/07/2022, questa Corte disponeva il rinnovo della C.T.U., al cui perito sottoponeva il seguente quesito: “ricostruisca dettagliatamente la dinamica dell'evento dannoso per cui è causa, sulla base della documentazione in atti, ivi comprese le prove acquisite”.
Il C.T.U. ha concluso nel senso che, sulla base degli atti acquisiti all'istruttoria di primo grado: “in sintesi l'ipotesi del corto circuito non può escludersi a priori” (pag. 36) e che “sin qui quanto il sottoscritto è in grado di riferire sulla scorta degli elementi a sue mani non potendosi giungere per oggettivi impedimenti ad una conclusione certa sull'origine dell'incendio” (pag.37).
All'udienza del 06/03/2024, la causa veniva posta in riserva, per la decisione, con la assegnazione dei termini, ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali repliche.
Ciò detto, l'appello è infondato e va rigettato.
La ha eccepito la violazione dell'art. 116 c.p.c. in quanto, a suo dire, il Tribunale non Parte_1
avrebbe tenuto conto, né delle prove testimoniali, né degli esisti del procedimento penale, che aveva sì accertato il fatto doloso, ma aveva archiviato il procedimento stante la mancata individuazione dei presunti responsabili del reato.
L'assunto non è corretto.
Quanto alla validità extra processum degli esiti dell'archiviazione del procedimento penale, la Suprema
pagina 3 di 6 Corte ha chiarito che: “Il decreto di archiviazione, infatti, non può essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, perché a differenza di quest'ultima presuppone la mancanza di un processo, non determina preclusioni di nessun genere, né ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata. Ne deriva che spetta al giudice civile stabilire, con piena libertà di giudizio, se nei fatti emersi, e legittimamente ricostruiti anche in modo difforme dall'avviso del giudice penale, siano ravvisabili gli estremi di un fatto illecito, sia per quanto concerne l'individuazione del termine di prescrizione, sia per quanto concerne tutti gli altri effetti che ne possono conseguire sul piano del diritto civile” (Cass. civ., sez. III,
20/01/2019, n.1346; ma cfr. anche Cass. civ., sez. III, 12/12/2017 n.29641 e Cass. civ., sez. III,
20/03/2018 n.6858).
Ne consegue, pertanto, che nel caso di illecito da circolazione stradale, il giudice civile è sempre tenuto, quali che siano i contenuti del decreto di archiviazione e l'attività prodromica alla sua adozione,
a compiere una propria valutazione circa la sussistenza o meno del fatto di reato.
Esattamente come ha fatto il giudice di primo grado.
Né si rinvengono erroneità nella valutazione delle prove testimoniali, atteso che il Tribunale di Bari ha richiamato gli esiti delle deposizioni, evidenziandone, con motivazione congrua e logica, il contenuto.
Il comandante della stazione dei Carabinieri di maresciallo ha, senza Controparte_1 Per_1 ombra di dubbio alcuno, dichiarato che le indagini svolte non hanno lasciato supporre che l'incendio avesse natura dolosa.
Le perplessità sollevate dall'appellante, circa il fatto che l'incendio si sia originato nella parte posteriore del veicolo e, da qui, si sia esteso, non trova alcun conforto negli altri atti acquisiti al processo di primo grado, ed in particolar modo nel rapporto dei Vigili del Fuoco di Bari.
Nessun vizio di motivazione è ravvisabile nella decisione di primo grado, né violazione dei criteri ermeneutici e di valutazione delle prove, atteso che il Tribunale non ha omesso di valutare nessuna delle deposizioni raccolte
Il motivo di appello, per altri versi, si appalesa infondato anche perché, come correttamente rilevato dal primo giudice, l'appellante non ha fornito la prova, su di essa gravante, di fornire la prova che l'incendio della Lancia Lybra sia stato causato dall'intervento doloso di terzi, rimasti sconosciuti.
La Suprema Corte ha chiarito che “La sosta di un veicolo a motore su un'area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 cod. civ. e dell'art. 1 della legge n. 990 del
pagina 4 di 6 1969 (ed ora dell'art. 122 del d.lgs. n. 209 del 2005), anch'essa gli estremi della fattispecie
"circolazione", con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall'incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l'assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l'evento dannoso” (Cass. civ., sez. III, 11/02/2010, n. 3108).
Trattandosi da danno da circolazione stradale, la prova del caso fortuito (cui può equipararsi il fatto del terzo) andava provata dal danneggiante (e dalla di lui compagnia di assicurazioni).
Ma così non è stato.
A ben vedere, le argomentazioni della sono frutto di mere congetture che fondano la Parte_1
propria logica su una forzata interpretazione del contenuto delle prove orali che, tuttavia, non trovano riscontri oggettivi e che sono state, da ultimo, reiette anche dalla C.T.U. espletata in grado di appello.
Proprio le conclusioni della C.T.U., che sono state su riprodotte e che ricalcano, sostanzialmente, quelle rese da analoga consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale di Bari, consentono di ritenere definitivamente infondato il gravame.
Per tutte le motivazioni innanzi esposte, l'appello interposto dalla va rigettato, con Parte_1
condanna di essa appellante al pagamento delle spese di giudizio, che sono liquidate come da separato dispositivo, ai valori medi della tariffa, tenendo conto del valore della controversia (che dall'appellante
è stato dichiarato di €24.192,00), della natura della stessa e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla contro il Ugo La Malfa, n13, per la Parte_1 Controparte_3
riforma della sentenza n. 379/2021, resa dal Tribunale di Bari, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado.
2) Condanna la al pagamento, in favore del appellato, delle spese del Parte_1 CP_1 presente grado di giudizio che liquida in € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, Cassa ed
IVA come per legge.
Sussistono i presupposti di legge affinché la versi all'Erario un importo pari Parte_1 all'ammontare del contributo unificato versato per l'iscrizione al ruolo del proprio appello.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 29/11/2024
pagina 5 di 6 Il Consigliere ausiliario relatore
Dott. Lucia Sardone
La Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
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