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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/07/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Treviso, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Cristina Bandiera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 6362/2022 promosso da:
(C.F.: Parte_1 C.F._1
Con l'avv. GIANCARLO TONETTO e Avv. TOMMASO TONETTO
- attore opponente- contro
(C.F.: ) e CP_1 C.F._2
(C.F.: ) CP_2 C.F._3
Entrambi con l'avv. RAMPAZZO VICTOR
- convenuti opposti -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI:
Per parte attrice: come da precisazione delle conclusioni depositate il 19/02/2025
“Voglia il Tribunale di Treviso, contrariis rejectis
Nel merito, in via di rito: accertarsi e dichiararsi che il decreto ingiuntivo qui opposto è stato emesso da Giudice incompetente per le ragioni esposte nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo , in considerazione della clausola arbitrale contenuta nello statuto della società iguardando la presente controversia dei rapporti tra i soci della medesima CP_3 società e perché, in ogni caso, l va individuata nel Tribunale di Venezia, sezione delle Imprese, con conseguente CP_4 revoca del decreto ingiunto opposto emesso da giudice incompetente per territorio e per materia.
Nel merito: accertare e dichiarare l'estinzione del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto perché già regolato e per essere prescritto per le ragioni esposte nell'opposizione a decreto ingiuntivo;
Con vittoria di spese e provvedimento esecutivo.
In via istruttoria: ci si oppone alle richieste istruttorie avversarie per le ragioni esposte nella memoria 11.12.23;
In via subordinata: si chiede di essere ammessi alla prova contraria con il teste di San Donà di Piave, Testimone_1
Via Eraclea n. 28”;
1
Per parte convenuta opposta: come da precisazione delle conclusioni depositate il 18/02/2025
In via preliminare:
1. accertare e dichiarare la competenza del Giudice adito nonché la validità ed efficacia del credito azionato e, per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta dal rag. in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi descritti in narrativa Pt_1
e confermarsi la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo n. 2043/2022 emesso dal Tribunale di Treviso;
Nel merito in via principale
2. Accertata l'esistenza del credito in favore di e , condannarsi il rag. Per_1 CP_1 CP_2 Pt_1 al pagamento di € 43.652,52 così come specificato nell'atto di precetto del 5 settembre 2022 oltre agli interessi
[...] legali dal dovuto alla domanda e agli interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
Nel merito in via subordinata
3. Nella denegata ipotesi che fosse accertata la natura di rapporto societario e quindi l'incompetenza territoriale in relazione all'importo di € 30.177.47 accertarsi comunque, stante la sua natura confessoria, che il signor Parte_1 ha riconosciuto che il primo versamento di € 10.000,00 era un prestito personale e per l'effetto dichiararsi la competenza del giudice adito per tale importo e condannare al pagamento dell'importo di € 10.000,00 a favore dei Parte_1 fratelli e oltre agli interessi legali dal dovuto alla domanda e agli interessi ex art. 1284 IV CP_1 CP_2 comma c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
In ogni caso:
4. Spese di lite del procedimento monitorio, del procedimento cautelare e del presente procedimento interamente rifuse con distrazione delle spese a favore dell'avvocato che si dichiara antistatario.
In via istruttoria:
In ogni caso, per quanto occorrer possa, senza voler invertire l'onere probatorio, e pur ritenendo provato il credito azionato, il rapporto sottostante e la sussistenza attuale del credito, insiste affinché venga ammessa prova per interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova depurati da ogni accezione negativa e/o valutativa:
1. Vero che Lei era o è titolare del conto corrente n. IT 64 U 07074 36280 0090 10009229 di cui al doc. 02 che si rammostra;
2. Vero che in data 8 aprile 2016 i signori e le hanno bonificato l'importo CP_2 CP_1 di € 10.000,00 con causale “prestito” come da doc. 02 che si rammostra;
3. Vero che in data 8 settembre 2017 i signori e le hanno bonificato l'importo di € 3.000,00 con causale “prestito” come da doc. CP_2 CP_1
03 ultima pagina che si rammostra;
4. Vero che Lei, in qualità di socio e amministratore della Immobiliare H3OM
Investimenti S.r.l. ha contabilizzato e registrato nel conto corrente della società i seguenti bonifici di € 4.126,56 del 27 aprile 2016, di € 3.751,04 del 7 giugno 2016, di € 2.228,15 del 4 luglio 2016, di € 3.556,44 del 20 settembre
2016, di € 978,76 del 2 novembre 2016, di € 1.888,72 del 30 novembre 2016, di € 3.415,40 del 14 dicembre
2016, di € 156,72 del 16 dicembre 2016, di € 1.952,68 del 24 febbraio 2017, di € 1.900,00 del 31 marzo 2017, di € 2.775,00 del 16 maggio 2017, di € 1.175,00 del 14 giugno 2017 per complessivi € 27.177,47 con causale
“finanziamento infruttifero socio come da doc. 03 che si rammostra. Si chiede di essere ammessi a prova Parte_1 per testi sui seguenti capitoli di prova depurati da ogni accezione negativa e/o valutativa:
5. Vero che Lei ha potuto
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verificare che nei conti correnti della Immobiliare H3OM Investimenti S.r.l. sono stati accreditati i seguenti bonifici di
€ 4.126,56 del 27 aprile 2016, di € 3.751,04 del 7 giugno 2016, di € 2.228,15 del 4 luglio 2016, di € 3.556,44 del 20 settembre 2016, di € 978,76 del 2 novembre 2016, di € 1.888,72 del 30 novembre 2016, di € 3.415,40 del
14 dicembre 2016, di € 156,72 del 16 dicembre 2016, di € 1.952,68 del 24 febbraio 2017, di € 1.900,00 del 31 marzo 2017, di € 2.775,00 del 16 maggio 2017, di € 1.175,00 del 14 giugno 2017 per complessivi € 27.177,47, pagati dai signori e a favore del signor , con causale “finanziamento CP_2 CP_1 Parte_1 infruttifero socio come da doc. 03 che si rammostra;
6. Vero che Lei ha potuto verificare che in data 8 Parte_1 aprile 2016 i signori e hanno eseguito un bonifico a favore del signor CP_2 CP_1 Parte_1 dell'importo di € 10.000,00 di cui al doc. 02 che si rammostra;
7. Vero che Lei ha potuto verificare che in data 8 settembre 2017 i signori e hanno eseguito un bonifico a favore del signor CP_2 CP_1 Parte_1 dell'importo di € 3.000,00 di cui al doc. 03 ultima pagina che si rammostra;
8. Vero che Lei è a conoscenza del riconoscimento del debito sottoscritto dal signor il 7 aprile 2016 come da doc. 01 che si rammostra;
9. Parte_1
Vero che mai il signor ha provveduto alla restituzione degli importi di cui ai capitoli di prova 4 e 5 (€ Parte_1
30.177,47 e € 10.000,00).
Si indica quale teste la signora dipendente della . - si ribadisce, infine, Testimone_2 Parte_2
l'eccezione di incapacità e/o inattendibilità del teste ex adverso indicato, signora la quale ha all'evidenza Testimone_1 degli interessi circa il buon esito del procedimento.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato, chiedeva Parte_1 la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2043/2022 emesso dal Tribunale di
Treviso (proc. R.G. 4812/2022), con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore di e CP_1 la somma di € 40.177,47, oltre alle spese di procedura liquidate. CP_2
Nel ricorso per decreto ingiuntivo i signori avevano sostenuto di vantare tale credito per aver CP_2 elargito un prestito al sig. , prestito che veniva effettuato tramite la dazione: Pt_1
a) di € 10.000,00 in data 8.4.2016 mediante bonifico bancario sul conto personale di;
Pt_1
b) di € 30.177,47 mediante diversi bonifici bancari, effettuati tra il 27.4.2016 e l'8.9.2017, sul conto corrente della società Immobiliare H3OM Investimenti s.r.l., di cui i sigg. e il sig. CP_2 Pt_1 erano soci.
A sostegno delle loro pretese i sigg. avevano allegato alla richiesta monitoria atto di riconoscimento CP_2 di debito sottoscritto dal sig. nei loro confronti (avvenuto in data 7.4.2016) e le relative copie dei Pt_1 bonifici effettuati in suo favore.
Nell'atto di ricognizione di debito il sig. si era riconosciuto debitore verso i sigg. per Pt_1 CP_2
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l'importo di € 60.000,00, con l'accordo che tale somma gli sarebbe stata prestata successivamente secondo le seguenti modalità:
a) quanto ad € 10.000,00 con versamento su conto personale dello stesso , acceso presso la Pt_1
Banca di Monastier e del Sile;
b) quanto ad € 50.000,00 attraverso il pagamento per suo conto da parte dei mutuanti delle rate di mutuo, commissioni e interessi relative alla società Immobiliare H3OM Investimenti.
A fronte di quanto prodotto i sigg. avevano ottenuto il decreto ingiuntivo n. 2043/2022 per la CP_2 somma di € 40.177,47, oltre interessi, nonché per spese e competenze del procedimento, liquidate in €
1.305,00 per compenso professionale e in € 286,00 per spese, oltre spese generali, c.p.a. e iva come per legge;
decreto in questa sede opposto.
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, tempestivamente notificato il 13.10.2022, Parte_1 rappresentava che quanto alla complessiva dazione di € 30.177,47, effettuata con vari versamenti nel conto societario, i ricorrenti avevano indicato nella causale dei bonifici la dicitura “finanziamento infruttifero
Socio Marin Carlo” differentemente da quanto previsto nell'atto di riconoscimento, visto che il prestito sarebbe dovuto servire “per pagare le rate di mutuo, commissioni ed interessi relative alla società immobiliare H3OM
Investimenti”.
Pertanto, affermava che, stante il diverso tenore letterale delle causali di pagamento, non avendo i convenuti opposti dimostrato che tali somme fossero riferibili a tale prestito, i signori non CP_2 potessero invocare la restituzione della somma per tale importo.
Escludendo che tale dazione fosse stata effettuata in suo favore a titolo di finanziamento personale, chiedeva la sospensione della provvisoria esecutorietà nonché la revoca del decreto, eccependo in primo luogo l'incompetenza del giudice adito, trattandosi di controversia sorta tra soci della stessa società a cui applicare la clausola arbitrale di cui allo statuto della società Immobiliare H3OM Investimenti s.r.l., con conseguente competenza della Sezione Imprese del Tribunale di Venezia.
Data la natura di credito societario ne eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2949
c.c.
Sosteneva, infine, che il credito fosse stato comunque soddisfatto in data 4.9.2017 in occasione della chiusura della società Immobiliare H3OM Investimenti s.r.l. e contestuale trasferimento delle quote alla cessionaria (società aventi soci unici i sig. allorquando il finanziamento del sig. CP_5 CP_2 Pt_1 veniva passato a capitale contro copertura perdite, con contestuale rinuncia dello stesso alla restituzione delle somme versate a titolo di finanziamento soci alla società.
Si costituivano e contestando in fatto e in diritto le avverse deduzioni, CP_1 CP_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Deducevano innanzi tutto l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per materia, già esclusa dal giudice nel corso del procedimento cautelare promosso per la sospensione dell'esecutorietà del decreto,
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rigettato per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 649 c.p.c.
Insistevano pertanto nella conferma del decreto ingiuntivo, data l'estraneità del credito alle vicende societarie.
Esponevano che era un loro collaboratore, nonché socio, assieme ad essi, di diverse Parte_1 compagini sociali, tra cui Immobiliare H3OM Investimenti s.r.l., in cui ricopriva la carica di Pt_1 amministratore.
Trattandosi di società che avevano frequentemente bisogno di iniezioni di capitali e trovandosi il Pt_1 in difficoltà finanziaria, questi chiedeva ed otteneva una serie di prestiti personali dai fratelli tra CP_2 cui quello di € 60.000,00 che riguarda il caso odierno.
Esponevano che il prestito non veniva effettuato integralmente, ma solo per la somma di € 40.177,47, poiché il sig. , impossibilitato ad onorare i propri impegni, trasferiva le proprie quote della H3OME Pt_1
s.r.l., della Immobiliare Opitergium s.r.l. e della Immobiliare In-Centro s.r.l. ai convenuti opposti per il corrispettivo residuo di € 19.822,53.
Deducevano l'irrilevanza delle contestazioni dell'opponente in quanto nella stessa ricognizione di debito era stabilito che il prestito fosse di natura personale e che la modalità di erogazione di parte di esso, da corrispondersi, appunto, a rate nel conto della società, fosse stata concordata su espressa richiesta dello stesso mutuatario.
Contestavano pertanto l'eccezione di prescrizione sollevata dal per essere il credito di natura Pt_1 personale e non societario.
Infondata, per gli opponenti, anche l'affermazione secondo cui il credito sarebbe stato soddisfatto in occasione dell'acquisto da parte di delle quote della H3OME s.r.l. CP_5
In tale occasione, volendo fuoriuscire dalla compagine sociale, il vendeva le sue quote a Pt_1 CP_5 rinunciando alla restituzione delle somme da lui versate a titolo di finanziamento socio.
Tuttavia, gli opponenti sostenevano l'estraneità di tale rinuncia alle vicende riguardanti il prestito personale perché fatta nei confronti della società e non nei confronti dei sigg. non CP_5 CP_2 potendosi dedurre un'implicita rinuncia da parte di essi alla restituzione delle somme prestate a titolo personale.
Osservavano inoltre che la spettanza della somma di € 10.000,00 doveva ritenersi pacificamente dovuta in quanto non oggetto di contestazione da parte dell'opponente.
La causa veniva istruita con concessione di termine per il deposito di memorie ex art. 183 comma VI
c.p.c.
Il giudice fissava udienza per il 22.2.2024 in modalità figurata, e a seguito del deposito delle note scritte di parte, rigettate le istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza al giorno
20.2.2025 nelle forme della trattazione cartolare per la precisazione delle conclusioni.
Ad esito della scadenza del termine per deposito note assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il
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deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, trattenendo la causa in decisione.
* * *
- Parte opponente ha preliminarmente sollevato eccezione di incompetenza del giudice adito che deve essere necessariamente trattata unitamente al merito.
- Sul punto, occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, il quale tuttavia non costituisce autonomo procedimento rispetto al procedimento monitorio. Pertanto, la qualità di attore in senso sostanziale è propria del creditore che domanda l'ingiunzione con l'effetto che spetta ad esso fornire prova dell'esistenza del credito per il quale agisce.
- In diritto, giova ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio
2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n.
14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav.,
17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993 n. 7448).
- Nel caso di specie, trattandosi di ipotesi di inadempimento contrattuale derivante dalla mancata restituzione da parte del debitore delle somme prese a prestito, al creditore spetta fornire prova del titolo
(e dell'eventuale scadenza del termine contrattuale) e allegare l'inadempimento di controparte.
Al contrario, spetta alla controparte l'onere di provare il fatto estintivo dell'adempimento.
- A tal riguardo parte attrice ha fornito quale titolo costitutivo della propria pretesa il riconoscimento di debito sottoscritto dal sig. in data 07/04/2016 (doc. 01 comparsa costituzione convenuti opposti Pt_1
29/12/2022).
- La paternità di tale ricognizione non è stata mai smentita dall'opponente.
- Pertanto, risulta in primo luogo documentalmente provato che il sig. abbia contratto un debito a Pt_1 titolo di mutuo nei confronti dei convenuti.
- Più precisamente la fattispecie è inquadrabile come promessa di mutuo di cui all'art. 1822 c.c., in quanto la dazione del denaro (elemento costitutivo del contratto di mutuo) risulta essere avvenuta solo successivamente.
- Dunque, i sigg. con tale scrittura promettevano in prestito al , secondo determinate CP_2 Pt_1 modalità stabilite dal mutuatario, la cifra di € 60.000,00 a titolo personale.
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- La promessa veniva articolata secondo due distinte modalità di corresponsione della somma oggetto di mutuo.
- Al punto a) le parti stabilivano che € 10.000,00 sarebbero stati versati dai sigg. direttamente sul CP_2 conto personale del sig. . Pt_1
- Al punto b) stabilivano che quanto ai restanti € 50.000 sarebbero stati “trattenuti e gestiti” per conto del sig. “per pagare le rate di mutuo, commissioni e interessi, relative alla società Imm.re H3OM Pt_1
Investimenti”, di cui lo stesso era socio.
- Oltre a fornire prova dell'esistenza del titolo, parte opposta ha prodotto i pagamenti effettuati in esecuzione della promessa di mutuo assunta.
- Provata risulta la dazione a titolo personale della cifra di € 10.000,00.
Parte opposta ha allegato la relativa copia del bonifico, effettuato in data 08/04/2016 per identico importo e conformemente alle modalità previste dall'atto di ricognizione stesso nel conto personale del mutuatario (cfr. doc. 02) specificando il pagamento con la causale “prestito”.
- Il credito derivante da tale dazione non è mai stato oggetto di contestazione da parte dell'opponente: né quanto alla sua specifica riconducibilità al titolo azionato da parte opposta, né circa l'eventuale estinzione dello stesso, in quanto il sig. non ha provveduto a fornire prova della restituzione della Pt_1 somma.
- Si tratta peraltro di credito esigibile a semplice richiesta del creditore, come stabilito esplicitamente nell'atto di ricognizione (“tale importo potrà essere da voi richiesto a rimborso in qualsiasi momento”).
- Punto controverso della vicenda, anche ai fini dell'eccezione di incompetenza proposta, resta solo quello dei versamenti effettuati nel conto corrente societario, dovendosi stabilire se essi siano stati effettuati in esecuzione della promessa di mutuo sopracitata.
- Come si è detto, parte attrice opponente ha fondato, in primo luogo, la presente opposizione sull'asserita estraneità dei versamenti effettuati dai sigg. nel conto societario di Immobiliare H3OME CP_2
Investimenti s.r.l. al prestito personale da quest'ultimi concesso in favore dello stesso , regolato Pt_1 dalle parti come da atto di riconoscimento di debito.
- Tuttavia, nonostante le obiezioni di parte opponente, risulta raggiunta da parte dei convenuti opposti, pur se in una misura differente da quanto richiesto, la prova che tali versamenti fossero stati effettivamente corrisposti a tale titolo.
- Nell'atto di ricognizione sottoscritto dall'opponente si legge al punto b) che “quanto ad euro 50.000,00 saranno da Voi trattenuti e gestiti per mio conto per pagare le rate del mutuo, commissioni e interessi, relative alla società
Imm.re H3OME Investimenti”.
- Va pertanto stabilito se i bonifici oggetto di allegazione da parte dei sigg. effettuati nel conto CP_2 corrente della società costituiscano attuazione dell'impegno preso dai mutuatari allo specifico punto b),
o se invece rappresentino dazioni effettuate a diverso titolo.
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- A tal fine risulta utile richiamare le norme previste dal codice civile in tema di interpretazione del contratto. In caso di controversia, spetta al giudice fornire una interpretazione del regolamento di interessi voluto dalle parti, conducendo tale interpretazione ai sensi degli artt. 1362 c.c.
- In particolare, l'art. 1363 c.c. dispone che le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuno il senso che risulta dal complesso dell'atto.
- Sul punto, nonostante la genericità della clausola utilizzata dai contraenti, e in assenza di un'esplicita indicazione di pagamento simile al punto a) dell'accordo, è tuttavia credibile che la modalità di attribuzione di tali somme potesse (o dovesse) avvenire tramite versamento sul conto corrente intestato alla società Immobiliare H3OM.
- Tale circostanza è suggerita dalla previsione di due distinte modalità di pagamento, di cui solo la prima da effettuarsi esplicitamente nel conto personale dell'opponente.
Siffatta previsione implica senza dubbio che l'ammontare più cospicuo di € 50.000,00 non sarebbe stato versato sul conto corrente personale dell'opponente: diversamente opinando la stessa suddivisione non avrebbe avuto alcun senso.
- È pertanto lecito supporre, vista la finalità a cui il prestito di € 50.000,00 era rivolto, (“pagare le rate di mutuo, commissioni e interessi, relative alla società Imm.re H3OME Investimenti”) che la modalità di corresponsione di tale importo potesse essere tramite rimesse effettuate dai sigg. direttamente nel CP_2 conto corrente della società, perché proprio connesse all'attività di socio del all'interno della società Pt_1 stessa.
- D'altronde è la stessa formulazione generica utilizzata dalle parti che dischiude la possibilità di ricorrere ad una più flessibile attuazione dell'impegno di cui al punto b).
- In sintesi, per quanto detto e in assenza di diversa imputazione delle somme, nonché in assenza di contestazione sull'esistenza dello stesso, risulta provato che i pagamenti effettuati siano stati effettuati proprio in esecuzione del contratto di mutuo oggetto della ricognizione di debito.
- Ciò premesso, tuttavia, la spettanza dei convenuti opposti, in relazione al titolo da loro prodotto, va riconosciuta in misura inferiore rispetto all'ammontare richiesto di € 30.177,47.
- I signori hanno infatti sostenuto che tale ammontare costituisse l'insieme dei versamenti da CP_2 effettuare in esecuzione della modalità di cui al punto b) dell'atto di riconoscimento di debito.
- Ed infatti, a fondamento della loro pretesa, i convenuti opposti riferivano più volte che detto ammontare fosse stato versato “direttamente sul conto della società” (pag. 4 comparsa di costituzione;
pag. 2 comparsa conclusionale), anziché nel conto personale del , al precipuo scopo di garantire l'esecuzione della Pt_1 suddetta modalità di attuazione del prestito.
- A riprova di ciò allegavano relative copie dei bonifici effettuati in tal senso (doc. 03).
- Dall'allegato risultano bonificate le seguenti somme:
€4.126,56 in data 27/04/2016; € 3.751,04 in data 07/06/2016; € 2.228,15 in data 07/07/2016; € 3.556,44
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in data 20/09/2016; € 978,76 in data 02/11/2016; € 1.188,72 in data 30/11/2016; € 3.415,40 in data
14/12/2016; € 156,72 in data 16/12/2016; € 1.925,68 in data 24/02/2017; € 1.900,00 in data
31/03/2017; € 2.775,00 in data 16/05/2017; € 1.175,00 in data 14/06/2017; € 3.000,00 in data
08/09/2017; per un totale di 13 bonifici e un ammontare complessivo effettivamente pari ad € 30.177,47.
- Tuttavia, dall'esame dello stesso allegato risulta anche che l'ultimo bonifico di € 3.000,00 di data
08/09/2017 sia stato in realtà effettuato sul conto personale del e non sul conto della società, come Pt_1 affermato dagli opposti.
- In contraddizione, quindi, con quanto da loro stessi ribadito in punto di ricostruzione della vicenda, secondo cui l'importo maggiore sarebbe stato “versato a rate direttamente nel conto corrente della società con una sorta di delegazione di pagamento” (pag. 4 comparsa conclusionale).
- Come già precisato in premessa la qualità di attore in senso sostanziale è propria del creditore che domanda l'ingiunzione con l'effetto che spetta ad esso fornire prova dell'esistenza del credito per il quale agisce.
- In particolare, al creditore non spetta solo dimostrare l'esistenza del titolo e la dazione del denaro, ma spetta altresì provare che il pagamento effettuato costituisca esecuzione dello specifico titolo costitutivo azionato.
- In tal senso, nonostante la causale del pagamento si riferisca comunque ad un “prestito”, non vi è prova che si riferisca esattamente al punto b) del titolo azionato nella presente sede.
- Ciò in quanto il riferimento indicato è generico e non può essere riferito con ragionevole certezza alla particolare modalità di attuazione delineata al suddetto punto b).
- Parte opposta ha infatti fondato la propria domanda sulla pretesa corrispondenza tra le modalità pattuite nell'atto di riconoscimento (titolo azionato) e l'effettiva esecuzione dei pagamenti, circostanza che è stata ritenuta meritevole di apprezzamento al fine del raggiungimento dell'onere probatorio in capo ad essi.
- Senonché, tale impianto argomentativo non può essere condiviso anche per l'ultimo pagamento nel momento in cui risulti che, in realtà, il versamento sia avvenuto sul conto personale del debitore.
- A tale conclusione si deve giungere nonostante quanto affermato da parte opposta sin dalla comparsa di costituzione (cfr. pag. 5).
- Secondo la ricostruzione ivi fornita il prestito non sarebbe stato integralmente conferito dai sigg. CP_2 per il concordato ammontare di € 60.000,00 in quanto il , non essendo più in grado di sostenere gli Pt_1 esborsi finanziari richiesti in relazione all'attività della società, “avrebbe chiesto ai convenuti opposti di venirgli incontro offrendogli la cessione delle proprie quote societarie”, rispettivamente detenute in in CP_3
Immobiliare Opitergium s.r.l. e in Controparte_6
[...
base a tale prospettazione il residuo di € 19.822,53 non sarebbe stato versato, poiché “prestato” tramite l'acquisto di tali quote.
- Il residuo, a detta degli opposti, costituirebbe la cifra mancante per giungere al complessivo importo di
9
€ 60.000,00 (40.177,47 + 19.822,53).
- Ne deriva che, per garantire tale corrispondenza numerica, anche l'ultimo pagamento di € 3.000,00 debba essere tenuto in conto.
- Tuttavia, tale circostanza può essere considerata solo quale mera presunzione e non può essere posta a fondamento della pretesa attorea.
- Infatti, che l'attuazione del prestito sia stata in itinere modificata con l'accordo di cessione delle quote del ai è mera affermazione di parte, non confermata dagli atti notarili di cessione allegati, da Pt_1 CP_2 cui non emerge in nessun punto tale circostanza (cfr. doc. 05-06-07).
- Per la contraddittorietà di quanto affermato da parte opposta e per l'insufficienza della presunzione appena citata, dunque, non può ritenersi raggiunta la prova che tale somma sia stata attribuita in virtù dello specifico titolo azionato nel presente procedimento (l'atto di riconoscimento), e che fosse stata versata in esecuzione della modalità di cui al punto b), per pagamento delle spese inerenti alla società di cui il era socio. CP_3 Pt_1
- Per di più, l'espunzione di tale somma si impone anche in virtù di quanto affermato dagli opposti stessi e cioè che il sig. avesse contratto debiti nei confronti dei sigg. anche per prestiti diversi da Pt_1 CP_2 quello oggetto di odierna contestazione (cfr. comparsa conclusionale pag. 5, nota n. 3).
- Tornando alle restanti somme, vi è invece riscontro che gli altri bonifici siano stati effettuati sul conto della società, modalità di esecuzione, come già detto, conforme con quanto previsto dalle parti allo stesso punto b).
- Tali dazioni, inoltre, sono state espressamente effettuate a titolo personale, avendo i sigg. indicato CP_2 nella causale di ognuna di esse sempre la medesima dicitura: “finanziamento infruttifero Socio . Parte_1
- Tali circostanze danno dunque prova del fatto che:
a) le somme prestate, benché versate nel conto societario, avessero natura personale;
b) e che le stesse somme siano state versate proprio in esecuzione degli accordi previsti dal titolo azionato
(ad eccezione dell'ultimo pagamento).
- Quanto alle contestazioni di parte opponente che vogliono del tutto destituita di fondamento la pretesa di parte opposta, si appalesa inconsistente l'obiezione sollevata a pag. 2 dell'atto di citazione circa la dicitura utilizzata nelle causali di pagamento.
Si tratta di una contestazione puramente formale, priva di pregio sostanziale.
Il tenore letterale della causale indica infatti un pagamento effettuato nei confronti della persona fisica
. Parte_1
Non è dunque lecito dubitare che i pagamenti siano stati effettuati in ottemperanza dell'impegno di mutuo assunto in data 7.4.2016, proprio con l'atto di riconoscimento di debito innanzi menzionato.
- Anche l'obiezione secondo cui il rapporto sarebbe stato comunque regolato in sede di cessione delle quote della società H3OM detenute dal è infondata. Pt_1
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- Si tratta di questione che attiene ai rapporti tra quest'ultimo e la società cessionaria soggetto CP_5 giuridico distinto dai sigg. ancorché essi risultino unici soci di essa. CP_2
- La rinuncia invocata dal , pertanto, esplica semmai effetti solo nei rapporti con tale società e non Pt_1 con quelli intercorrenti con i sigg. CP_2
- Tanto premesso nel merito, la relativa eccezione di incompetenza va considerata infondata.
- Per quanto detto, a parziale modifica del decreto opposto, va riconosciuta la spettanza dei signori CP_2 nei confronti di per un ammontare complessivo di € 37.177,47 (di cui € 10.000,00 versati in Parte_1 esecuzione del punto a) e di cui 27.177,47 in esecuzione del punto b) del titolo azionato).
***
- Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mod., valori medi, tenuto conto del valore di accoglimento della domanda e dell'attività effettivamente espletata, con distrazione a favore del procuratore che si è dichiarato antistatario. Nonostante l'accoglimento della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, infatti, queste devono essere poste a carico dell'opponente in virtù della sua sostanziale soccombenza.
- L'opponente va inoltre condannato a rimborsare agli opposti le spese della fase monitoria.
Infatti, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore (Cass. Civ. sez. II,
9 agosto 2022, n. 24482).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
− accoglie per le ragioni di cui in motivazione l'opposizione proposta e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2043/2022, emesso dal Tribunale di Treviso il 3.8.2022;
− condanna a pagare ad e la somma di € 37.177,47, oltre Parte_1 CP_1 CP_2 interessi legali dal dovuto alla domanda e agli interessi ex art. 1284 comma IV c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
− condanna al pagamento delle spese di lite in favore di e Parte_1 CP_1 CP_2 liquidate in € 7.616,00, per compensi oltre 15 % spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Rampazzo Victor degli onorari, ex art. 93 cod. proc. civ., in considerazione della dichiarazione di procuratore antistatario dallo stesso effettuata;
− condanna a rimborsare ad e le spese di lite della fase Parte_1 CP_1 CP_2 monitoria, che si liquidano complessivamente in € 268,00 per anticipazioni, in € 1.305,00, oltre spese 11
generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Treviso, 7.7.2025.
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Treviso, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Cristina Bandiera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 6362/2022 promosso da:
(C.F.: Parte_1 C.F._1
Con l'avv. GIANCARLO TONETTO e Avv. TOMMASO TONETTO
- attore opponente- contro
(C.F.: ) e CP_1 C.F._2
(C.F.: ) CP_2 C.F._3
Entrambi con l'avv. RAMPAZZO VICTOR
- convenuti opposti -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI:
Per parte attrice: come da precisazione delle conclusioni depositate il 19/02/2025
“Voglia il Tribunale di Treviso, contrariis rejectis
Nel merito, in via di rito: accertarsi e dichiararsi che il decreto ingiuntivo qui opposto è stato emesso da Giudice incompetente per le ragioni esposte nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo , in considerazione della clausola arbitrale contenuta nello statuto della società iguardando la presente controversia dei rapporti tra i soci della medesima CP_3 società e perché, in ogni caso, l va individuata nel Tribunale di Venezia, sezione delle Imprese, con conseguente CP_4 revoca del decreto ingiunto opposto emesso da giudice incompetente per territorio e per materia.
Nel merito: accertare e dichiarare l'estinzione del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto perché già regolato e per essere prescritto per le ragioni esposte nell'opposizione a decreto ingiuntivo;
Con vittoria di spese e provvedimento esecutivo.
In via istruttoria: ci si oppone alle richieste istruttorie avversarie per le ragioni esposte nella memoria 11.12.23;
In via subordinata: si chiede di essere ammessi alla prova contraria con il teste di San Donà di Piave, Testimone_1
Via Eraclea n. 28”;
1
Per parte convenuta opposta: come da precisazione delle conclusioni depositate il 18/02/2025
In via preliminare:
1. accertare e dichiarare la competenza del Giudice adito nonché la validità ed efficacia del credito azionato e, per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta dal rag. in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi descritti in narrativa Pt_1
e confermarsi la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo n. 2043/2022 emesso dal Tribunale di Treviso;
Nel merito in via principale
2. Accertata l'esistenza del credito in favore di e , condannarsi il rag. Per_1 CP_1 CP_2 Pt_1 al pagamento di € 43.652,52 così come specificato nell'atto di precetto del 5 settembre 2022 oltre agli interessi
[...] legali dal dovuto alla domanda e agli interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
Nel merito in via subordinata
3. Nella denegata ipotesi che fosse accertata la natura di rapporto societario e quindi l'incompetenza territoriale in relazione all'importo di € 30.177.47 accertarsi comunque, stante la sua natura confessoria, che il signor Parte_1 ha riconosciuto che il primo versamento di € 10.000,00 era un prestito personale e per l'effetto dichiararsi la competenza del giudice adito per tale importo e condannare al pagamento dell'importo di € 10.000,00 a favore dei Parte_1 fratelli e oltre agli interessi legali dal dovuto alla domanda e agli interessi ex art. 1284 IV CP_1 CP_2 comma c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
In ogni caso:
4. Spese di lite del procedimento monitorio, del procedimento cautelare e del presente procedimento interamente rifuse con distrazione delle spese a favore dell'avvocato che si dichiara antistatario.
In via istruttoria:
In ogni caso, per quanto occorrer possa, senza voler invertire l'onere probatorio, e pur ritenendo provato il credito azionato, il rapporto sottostante e la sussistenza attuale del credito, insiste affinché venga ammessa prova per interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova depurati da ogni accezione negativa e/o valutativa:
1. Vero che Lei era o è titolare del conto corrente n. IT 64 U 07074 36280 0090 10009229 di cui al doc. 02 che si rammostra;
2. Vero che in data 8 aprile 2016 i signori e le hanno bonificato l'importo CP_2 CP_1 di € 10.000,00 con causale “prestito” come da doc. 02 che si rammostra;
3. Vero che in data 8 settembre 2017 i signori e le hanno bonificato l'importo di € 3.000,00 con causale “prestito” come da doc. CP_2 CP_1
03 ultima pagina che si rammostra;
4. Vero che Lei, in qualità di socio e amministratore della Immobiliare H3OM
Investimenti S.r.l. ha contabilizzato e registrato nel conto corrente della società i seguenti bonifici di € 4.126,56 del 27 aprile 2016, di € 3.751,04 del 7 giugno 2016, di € 2.228,15 del 4 luglio 2016, di € 3.556,44 del 20 settembre
2016, di € 978,76 del 2 novembre 2016, di € 1.888,72 del 30 novembre 2016, di € 3.415,40 del 14 dicembre
2016, di € 156,72 del 16 dicembre 2016, di € 1.952,68 del 24 febbraio 2017, di € 1.900,00 del 31 marzo 2017, di € 2.775,00 del 16 maggio 2017, di € 1.175,00 del 14 giugno 2017 per complessivi € 27.177,47 con causale
“finanziamento infruttifero socio come da doc. 03 che si rammostra. Si chiede di essere ammessi a prova Parte_1 per testi sui seguenti capitoli di prova depurati da ogni accezione negativa e/o valutativa:
5. Vero che Lei ha potuto
2
verificare che nei conti correnti della Immobiliare H3OM Investimenti S.r.l. sono stati accreditati i seguenti bonifici di
€ 4.126,56 del 27 aprile 2016, di € 3.751,04 del 7 giugno 2016, di € 2.228,15 del 4 luglio 2016, di € 3.556,44 del 20 settembre 2016, di € 978,76 del 2 novembre 2016, di € 1.888,72 del 30 novembre 2016, di € 3.415,40 del
14 dicembre 2016, di € 156,72 del 16 dicembre 2016, di € 1.952,68 del 24 febbraio 2017, di € 1.900,00 del 31 marzo 2017, di € 2.775,00 del 16 maggio 2017, di € 1.175,00 del 14 giugno 2017 per complessivi € 27.177,47, pagati dai signori e a favore del signor , con causale “finanziamento CP_2 CP_1 Parte_1 infruttifero socio come da doc. 03 che si rammostra;
6. Vero che Lei ha potuto verificare che in data 8 Parte_1 aprile 2016 i signori e hanno eseguito un bonifico a favore del signor CP_2 CP_1 Parte_1 dell'importo di € 10.000,00 di cui al doc. 02 che si rammostra;
7. Vero che Lei ha potuto verificare che in data 8 settembre 2017 i signori e hanno eseguito un bonifico a favore del signor CP_2 CP_1 Parte_1 dell'importo di € 3.000,00 di cui al doc. 03 ultima pagina che si rammostra;
8. Vero che Lei è a conoscenza del riconoscimento del debito sottoscritto dal signor il 7 aprile 2016 come da doc. 01 che si rammostra;
9. Parte_1
Vero che mai il signor ha provveduto alla restituzione degli importi di cui ai capitoli di prova 4 e 5 (€ Parte_1
30.177,47 e € 10.000,00).
Si indica quale teste la signora dipendente della . - si ribadisce, infine, Testimone_2 Parte_2
l'eccezione di incapacità e/o inattendibilità del teste ex adverso indicato, signora la quale ha all'evidenza Testimone_1 degli interessi circa il buon esito del procedimento.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato, chiedeva Parte_1 la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2043/2022 emesso dal Tribunale di
Treviso (proc. R.G. 4812/2022), con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore di e CP_1 la somma di € 40.177,47, oltre alle spese di procedura liquidate. CP_2
Nel ricorso per decreto ingiuntivo i signori avevano sostenuto di vantare tale credito per aver CP_2 elargito un prestito al sig. , prestito che veniva effettuato tramite la dazione: Pt_1
a) di € 10.000,00 in data 8.4.2016 mediante bonifico bancario sul conto personale di;
Pt_1
b) di € 30.177,47 mediante diversi bonifici bancari, effettuati tra il 27.4.2016 e l'8.9.2017, sul conto corrente della società Immobiliare H3OM Investimenti s.r.l., di cui i sigg. e il sig. CP_2 Pt_1 erano soci.
A sostegno delle loro pretese i sigg. avevano allegato alla richiesta monitoria atto di riconoscimento CP_2 di debito sottoscritto dal sig. nei loro confronti (avvenuto in data 7.4.2016) e le relative copie dei Pt_1 bonifici effettuati in suo favore.
Nell'atto di ricognizione di debito il sig. si era riconosciuto debitore verso i sigg. per Pt_1 CP_2
3
l'importo di € 60.000,00, con l'accordo che tale somma gli sarebbe stata prestata successivamente secondo le seguenti modalità:
a) quanto ad € 10.000,00 con versamento su conto personale dello stesso , acceso presso la Pt_1
Banca di Monastier e del Sile;
b) quanto ad € 50.000,00 attraverso il pagamento per suo conto da parte dei mutuanti delle rate di mutuo, commissioni e interessi relative alla società Immobiliare H3OM Investimenti.
A fronte di quanto prodotto i sigg. avevano ottenuto il decreto ingiuntivo n. 2043/2022 per la CP_2 somma di € 40.177,47, oltre interessi, nonché per spese e competenze del procedimento, liquidate in €
1.305,00 per compenso professionale e in € 286,00 per spese, oltre spese generali, c.p.a. e iva come per legge;
decreto in questa sede opposto.
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, tempestivamente notificato il 13.10.2022, Parte_1 rappresentava che quanto alla complessiva dazione di € 30.177,47, effettuata con vari versamenti nel conto societario, i ricorrenti avevano indicato nella causale dei bonifici la dicitura “finanziamento infruttifero
Socio Marin Carlo” differentemente da quanto previsto nell'atto di riconoscimento, visto che il prestito sarebbe dovuto servire “per pagare le rate di mutuo, commissioni ed interessi relative alla società immobiliare H3OM
Investimenti”.
Pertanto, affermava che, stante il diverso tenore letterale delle causali di pagamento, non avendo i convenuti opposti dimostrato che tali somme fossero riferibili a tale prestito, i signori non CP_2 potessero invocare la restituzione della somma per tale importo.
Escludendo che tale dazione fosse stata effettuata in suo favore a titolo di finanziamento personale, chiedeva la sospensione della provvisoria esecutorietà nonché la revoca del decreto, eccependo in primo luogo l'incompetenza del giudice adito, trattandosi di controversia sorta tra soci della stessa società a cui applicare la clausola arbitrale di cui allo statuto della società Immobiliare H3OM Investimenti s.r.l., con conseguente competenza della Sezione Imprese del Tribunale di Venezia.
Data la natura di credito societario ne eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2949
c.c.
Sosteneva, infine, che il credito fosse stato comunque soddisfatto in data 4.9.2017 in occasione della chiusura della società Immobiliare H3OM Investimenti s.r.l. e contestuale trasferimento delle quote alla cessionaria (società aventi soci unici i sig. allorquando il finanziamento del sig. CP_5 CP_2 Pt_1 veniva passato a capitale contro copertura perdite, con contestuale rinuncia dello stesso alla restituzione delle somme versate a titolo di finanziamento soci alla società.
Si costituivano e contestando in fatto e in diritto le avverse deduzioni, CP_1 CP_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Deducevano innanzi tutto l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per materia, già esclusa dal giudice nel corso del procedimento cautelare promosso per la sospensione dell'esecutorietà del decreto,
4
rigettato per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 649 c.p.c.
Insistevano pertanto nella conferma del decreto ingiuntivo, data l'estraneità del credito alle vicende societarie.
Esponevano che era un loro collaboratore, nonché socio, assieme ad essi, di diverse Parte_1 compagini sociali, tra cui Immobiliare H3OM Investimenti s.r.l., in cui ricopriva la carica di Pt_1 amministratore.
Trattandosi di società che avevano frequentemente bisogno di iniezioni di capitali e trovandosi il Pt_1 in difficoltà finanziaria, questi chiedeva ed otteneva una serie di prestiti personali dai fratelli tra CP_2 cui quello di € 60.000,00 che riguarda il caso odierno.
Esponevano che il prestito non veniva effettuato integralmente, ma solo per la somma di € 40.177,47, poiché il sig. , impossibilitato ad onorare i propri impegni, trasferiva le proprie quote della H3OME Pt_1
s.r.l., della Immobiliare Opitergium s.r.l. e della Immobiliare In-Centro s.r.l. ai convenuti opposti per il corrispettivo residuo di € 19.822,53.
Deducevano l'irrilevanza delle contestazioni dell'opponente in quanto nella stessa ricognizione di debito era stabilito che il prestito fosse di natura personale e che la modalità di erogazione di parte di esso, da corrispondersi, appunto, a rate nel conto della società, fosse stata concordata su espressa richiesta dello stesso mutuatario.
Contestavano pertanto l'eccezione di prescrizione sollevata dal per essere il credito di natura Pt_1 personale e non societario.
Infondata, per gli opponenti, anche l'affermazione secondo cui il credito sarebbe stato soddisfatto in occasione dell'acquisto da parte di delle quote della H3OME s.r.l. CP_5
In tale occasione, volendo fuoriuscire dalla compagine sociale, il vendeva le sue quote a Pt_1 CP_5 rinunciando alla restituzione delle somme da lui versate a titolo di finanziamento socio.
Tuttavia, gli opponenti sostenevano l'estraneità di tale rinuncia alle vicende riguardanti il prestito personale perché fatta nei confronti della società e non nei confronti dei sigg. non CP_5 CP_2 potendosi dedurre un'implicita rinuncia da parte di essi alla restituzione delle somme prestate a titolo personale.
Osservavano inoltre che la spettanza della somma di € 10.000,00 doveva ritenersi pacificamente dovuta in quanto non oggetto di contestazione da parte dell'opponente.
La causa veniva istruita con concessione di termine per il deposito di memorie ex art. 183 comma VI
c.p.c.
Il giudice fissava udienza per il 22.2.2024 in modalità figurata, e a seguito del deposito delle note scritte di parte, rigettate le istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza al giorno
20.2.2025 nelle forme della trattazione cartolare per la precisazione delle conclusioni.
Ad esito della scadenza del termine per deposito note assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il
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deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, trattenendo la causa in decisione.
* * *
- Parte opponente ha preliminarmente sollevato eccezione di incompetenza del giudice adito che deve essere necessariamente trattata unitamente al merito.
- Sul punto, occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, il quale tuttavia non costituisce autonomo procedimento rispetto al procedimento monitorio. Pertanto, la qualità di attore in senso sostanziale è propria del creditore che domanda l'ingiunzione con l'effetto che spetta ad esso fornire prova dell'esistenza del credito per il quale agisce.
- In diritto, giova ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio
2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n.
14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav.,
17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993 n. 7448).
- Nel caso di specie, trattandosi di ipotesi di inadempimento contrattuale derivante dalla mancata restituzione da parte del debitore delle somme prese a prestito, al creditore spetta fornire prova del titolo
(e dell'eventuale scadenza del termine contrattuale) e allegare l'inadempimento di controparte.
Al contrario, spetta alla controparte l'onere di provare il fatto estintivo dell'adempimento.
- A tal riguardo parte attrice ha fornito quale titolo costitutivo della propria pretesa il riconoscimento di debito sottoscritto dal sig. in data 07/04/2016 (doc. 01 comparsa costituzione convenuti opposti Pt_1
29/12/2022).
- La paternità di tale ricognizione non è stata mai smentita dall'opponente.
- Pertanto, risulta in primo luogo documentalmente provato che il sig. abbia contratto un debito a Pt_1 titolo di mutuo nei confronti dei convenuti.
- Più precisamente la fattispecie è inquadrabile come promessa di mutuo di cui all'art. 1822 c.c., in quanto la dazione del denaro (elemento costitutivo del contratto di mutuo) risulta essere avvenuta solo successivamente.
- Dunque, i sigg. con tale scrittura promettevano in prestito al , secondo determinate CP_2 Pt_1 modalità stabilite dal mutuatario, la cifra di € 60.000,00 a titolo personale.
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- La promessa veniva articolata secondo due distinte modalità di corresponsione della somma oggetto di mutuo.
- Al punto a) le parti stabilivano che € 10.000,00 sarebbero stati versati dai sigg. direttamente sul CP_2 conto personale del sig. . Pt_1
- Al punto b) stabilivano che quanto ai restanti € 50.000 sarebbero stati “trattenuti e gestiti” per conto del sig. “per pagare le rate di mutuo, commissioni e interessi, relative alla società Imm.re H3OM Pt_1
Investimenti”, di cui lo stesso era socio.
- Oltre a fornire prova dell'esistenza del titolo, parte opposta ha prodotto i pagamenti effettuati in esecuzione della promessa di mutuo assunta.
- Provata risulta la dazione a titolo personale della cifra di € 10.000,00.
Parte opposta ha allegato la relativa copia del bonifico, effettuato in data 08/04/2016 per identico importo e conformemente alle modalità previste dall'atto di ricognizione stesso nel conto personale del mutuatario (cfr. doc. 02) specificando il pagamento con la causale “prestito”.
- Il credito derivante da tale dazione non è mai stato oggetto di contestazione da parte dell'opponente: né quanto alla sua specifica riconducibilità al titolo azionato da parte opposta, né circa l'eventuale estinzione dello stesso, in quanto il sig. non ha provveduto a fornire prova della restituzione della Pt_1 somma.
- Si tratta peraltro di credito esigibile a semplice richiesta del creditore, come stabilito esplicitamente nell'atto di ricognizione (“tale importo potrà essere da voi richiesto a rimborso in qualsiasi momento”).
- Punto controverso della vicenda, anche ai fini dell'eccezione di incompetenza proposta, resta solo quello dei versamenti effettuati nel conto corrente societario, dovendosi stabilire se essi siano stati effettuati in esecuzione della promessa di mutuo sopracitata.
- Come si è detto, parte attrice opponente ha fondato, in primo luogo, la presente opposizione sull'asserita estraneità dei versamenti effettuati dai sigg. nel conto societario di Immobiliare H3OME CP_2
Investimenti s.r.l. al prestito personale da quest'ultimi concesso in favore dello stesso , regolato Pt_1 dalle parti come da atto di riconoscimento di debito.
- Tuttavia, nonostante le obiezioni di parte opponente, risulta raggiunta da parte dei convenuti opposti, pur se in una misura differente da quanto richiesto, la prova che tali versamenti fossero stati effettivamente corrisposti a tale titolo.
- Nell'atto di ricognizione sottoscritto dall'opponente si legge al punto b) che “quanto ad euro 50.000,00 saranno da Voi trattenuti e gestiti per mio conto per pagare le rate del mutuo, commissioni e interessi, relative alla società
Imm.re H3OME Investimenti”.
- Va pertanto stabilito se i bonifici oggetto di allegazione da parte dei sigg. effettuati nel conto CP_2 corrente della società costituiscano attuazione dell'impegno preso dai mutuatari allo specifico punto b),
o se invece rappresentino dazioni effettuate a diverso titolo.
7
- A tal fine risulta utile richiamare le norme previste dal codice civile in tema di interpretazione del contratto. In caso di controversia, spetta al giudice fornire una interpretazione del regolamento di interessi voluto dalle parti, conducendo tale interpretazione ai sensi degli artt. 1362 c.c.
- In particolare, l'art. 1363 c.c. dispone che le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuno il senso che risulta dal complesso dell'atto.
- Sul punto, nonostante la genericità della clausola utilizzata dai contraenti, e in assenza di un'esplicita indicazione di pagamento simile al punto a) dell'accordo, è tuttavia credibile che la modalità di attribuzione di tali somme potesse (o dovesse) avvenire tramite versamento sul conto corrente intestato alla società Immobiliare H3OM.
- Tale circostanza è suggerita dalla previsione di due distinte modalità di pagamento, di cui solo la prima da effettuarsi esplicitamente nel conto personale dell'opponente.
Siffatta previsione implica senza dubbio che l'ammontare più cospicuo di € 50.000,00 non sarebbe stato versato sul conto corrente personale dell'opponente: diversamente opinando la stessa suddivisione non avrebbe avuto alcun senso.
- È pertanto lecito supporre, vista la finalità a cui il prestito di € 50.000,00 era rivolto, (“pagare le rate di mutuo, commissioni e interessi, relative alla società Imm.re H3OME Investimenti”) che la modalità di corresponsione di tale importo potesse essere tramite rimesse effettuate dai sigg. direttamente nel CP_2 conto corrente della società, perché proprio connesse all'attività di socio del all'interno della società Pt_1 stessa.
- D'altronde è la stessa formulazione generica utilizzata dalle parti che dischiude la possibilità di ricorrere ad una più flessibile attuazione dell'impegno di cui al punto b).
- In sintesi, per quanto detto e in assenza di diversa imputazione delle somme, nonché in assenza di contestazione sull'esistenza dello stesso, risulta provato che i pagamenti effettuati siano stati effettuati proprio in esecuzione del contratto di mutuo oggetto della ricognizione di debito.
- Ciò premesso, tuttavia, la spettanza dei convenuti opposti, in relazione al titolo da loro prodotto, va riconosciuta in misura inferiore rispetto all'ammontare richiesto di € 30.177,47.
- I signori hanno infatti sostenuto che tale ammontare costituisse l'insieme dei versamenti da CP_2 effettuare in esecuzione della modalità di cui al punto b) dell'atto di riconoscimento di debito.
- Ed infatti, a fondamento della loro pretesa, i convenuti opposti riferivano più volte che detto ammontare fosse stato versato “direttamente sul conto della società” (pag. 4 comparsa di costituzione;
pag. 2 comparsa conclusionale), anziché nel conto personale del , al precipuo scopo di garantire l'esecuzione della Pt_1 suddetta modalità di attuazione del prestito.
- A riprova di ciò allegavano relative copie dei bonifici effettuati in tal senso (doc. 03).
- Dall'allegato risultano bonificate le seguenti somme:
€4.126,56 in data 27/04/2016; € 3.751,04 in data 07/06/2016; € 2.228,15 in data 07/07/2016; € 3.556,44
8
in data 20/09/2016; € 978,76 in data 02/11/2016; € 1.188,72 in data 30/11/2016; € 3.415,40 in data
14/12/2016; € 156,72 in data 16/12/2016; € 1.925,68 in data 24/02/2017; € 1.900,00 in data
31/03/2017; € 2.775,00 in data 16/05/2017; € 1.175,00 in data 14/06/2017; € 3.000,00 in data
08/09/2017; per un totale di 13 bonifici e un ammontare complessivo effettivamente pari ad € 30.177,47.
- Tuttavia, dall'esame dello stesso allegato risulta anche che l'ultimo bonifico di € 3.000,00 di data
08/09/2017 sia stato in realtà effettuato sul conto personale del e non sul conto della società, come Pt_1 affermato dagli opposti.
- In contraddizione, quindi, con quanto da loro stessi ribadito in punto di ricostruzione della vicenda, secondo cui l'importo maggiore sarebbe stato “versato a rate direttamente nel conto corrente della società con una sorta di delegazione di pagamento” (pag. 4 comparsa conclusionale).
- Come già precisato in premessa la qualità di attore in senso sostanziale è propria del creditore che domanda l'ingiunzione con l'effetto che spetta ad esso fornire prova dell'esistenza del credito per il quale agisce.
- In particolare, al creditore non spetta solo dimostrare l'esistenza del titolo e la dazione del denaro, ma spetta altresì provare che il pagamento effettuato costituisca esecuzione dello specifico titolo costitutivo azionato.
- In tal senso, nonostante la causale del pagamento si riferisca comunque ad un “prestito”, non vi è prova che si riferisca esattamente al punto b) del titolo azionato nella presente sede.
- Ciò in quanto il riferimento indicato è generico e non può essere riferito con ragionevole certezza alla particolare modalità di attuazione delineata al suddetto punto b).
- Parte opposta ha infatti fondato la propria domanda sulla pretesa corrispondenza tra le modalità pattuite nell'atto di riconoscimento (titolo azionato) e l'effettiva esecuzione dei pagamenti, circostanza che è stata ritenuta meritevole di apprezzamento al fine del raggiungimento dell'onere probatorio in capo ad essi.
- Senonché, tale impianto argomentativo non può essere condiviso anche per l'ultimo pagamento nel momento in cui risulti che, in realtà, il versamento sia avvenuto sul conto personale del debitore.
- A tale conclusione si deve giungere nonostante quanto affermato da parte opposta sin dalla comparsa di costituzione (cfr. pag. 5).
- Secondo la ricostruzione ivi fornita il prestito non sarebbe stato integralmente conferito dai sigg. CP_2 per il concordato ammontare di € 60.000,00 in quanto il , non essendo più in grado di sostenere gli Pt_1 esborsi finanziari richiesti in relazione all'attività della società, “avrebbe chiesto ai convenuti opposti di venirgli incontro offrendogli la cessione delle proprie quote societarie”, rispettivamente detenute in in CP_3
Immobiliare Opitergium s.r.l. e in Controparte_6
[...
base a tale prospettazione il residuo di € 19.822,53 non sarebbe stato versato, poiché “prestato” tramite l'acquisto di tali quote.
- Il residuo, a detta degli opposti, costituirebbe la cifra mancante per giungere al complessivo importo di
9
€ 60.000,00 (40.177,47 + 19.822,53).
- Ne deriva che, per garantire tale corrispondenza numerica, anche l'ultimo pagamento di € 3.000,00 debba essere tenuto in conto.
- Tuttavia, tale circostanza può essere considerata solo quale mera presunzione e non può essere posta a fondamento della pretesa attorea.
- Infatti, che l'attuazione del prestito sia stata in itinere modificata con l'accordo di cessione delle quote del ai è mera affermazione di parte, non confermata dagli atti notarili di cessione allegati, da Pt_1 CP_2 cui non emerge in nessun punto tale circostanza (cfr. doc. 05-06-07).
- Per la contraddittorietà di quanto affermato da parte opposta e per l'insufficienza della presunzione appena citata, dunque, non può ritenersi raggiunta la prova che tale somma sia stata attribuita in virtù dello specifico titolo azionato nel presente procedimento (l'atto di riconoscimento), e che fosse stata versata in esecuzione della modalità di cui al punto b), per pagamento delle spese inerenti alla società di cui il era socio. CP_3 Pt_1
- Per di più, l'espunzione di tale somma si impone anche in virtù di quanto affermato dagli opposti stessi e cioè che il sig. avesse contratto debiti nei confronti dei sigg. anche per prestiti diversi da Pt_1 CP_2 quello oggetto di odierna contestazione (cfr. comparsa conclusionale pag. 5, nota n. 3).
- Tornando alle restanti somme, vi è invece riscontro che gli altri bonifici siano stati effettuati sul conto della società, modalità di esecuzione, come già detto, conforme con quanto previsto dalle parti allo stesso punto b).
- Tali dazioni, inoltre, sono state espressamente effettuate a titolo personale, avendo i sigg. indicato CP_2 nella causale di ognuna di esse sempre la medesima dicitura: “finanziamento infruttifero Socio . Parte_1
- Tali circostanze danno dunque prova del fatto che:
a) le somme prestate, benché versate nel conto societario, avessero natura personale;
b) e che le stesse somme siano state versate proprio in esecuzione degli accordi previsti dal titolo azionato
(ad eccezione dell'ultimo pagamento).
- Quanto alle contestazioni di parte opponente che vogliono del tutto destituita di fondamento la pretesa di parte opposta, si appalesa inconsistente l'obiezione sollevata a pag. 2 dell'atto di citazione circa la dicitura utilizzata nelle causali di pagamento.
Si tratta di una contestazione puramente formale, priva di pregio sostanziale.
Il tenore letterale della causale indica infatti un pagamento effettuato nei confronti della persona fisica
. Parte_1
Non è dunque lecito dubitare che i pagamenti siano stati effettuati in ottemperanza dell'impegno di mutuo assunto in data 7.4.2016, proprio con l'atto di riconoscimento di debito innanzi menzionato.
- Anche l'obiezione secondo cui il rapporto sarebbe stato comunque regolato in sede di cessione delle quote della società H3OM detenute dal è infondata. Pt_1
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- Si tratta di questione che attiene ai rapporti tra quest'ultimo e la società cessionaria soggetto CP_5 giuridico distinto dai sigg. ancorché essi risultino unici soci di essa. CP_2
- La rinuncia invocata dal , pertanto, esplica semmai effetti solo nei rapporti con tale società e non Pt_1 con quelli intercorrenti con i sigg. CP_2
- Tanto premesso nel merito, la relativa eccezione di incompetenza va considerata infondata.
- Per quanto detto, a parziale modifica del decreto opposto, va riconosciuta la spettanza dei signori CP_2 nei confronti di per un ammontare complessivo di € 37.177,47 (di cui € 10.000,00 versati in Parte_1 esecuzione del punto a) e di cui 27.177,47 in esecuzione del punto b) del titolo azionato).
***
- Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mod., valori medi, tenuto conto del valore di accoglimento della domanda e dell'attività effettivamente espletata, con distrazione a favore del procuratore che si è dichiarato antistatario. Nonostante l'accoglimento della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, infatti, queste devono essere poste a carico dell'opponente in virtù della sua sostanziale soccombenza.
- L'opponente va inoltre condannato a rimborsare agli opposti le spese della fase monitoria.
Infatti, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore (Cass. Civ. sez. II,
9 agosto 2022, n. 24482).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
− accoglie per le ragioni di cui in motivazione l'opposizione proposta e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2043/2022, emesso dal Tribunale di Treviso il 3.8.2022;
− condanna a pagare ad e la somma di € 37.177,47, oltre Parte_1 CP_1 CP_2 interessi legali dal dovuto alla domanda e agli interessi ex art. 1284 comma IV c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
− condanna al pagamento delle spese di lite in favore di e Parte_1 CP_1 CP_2 liquidate in € 7.616,00, per compensi oltre 15 % spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Rampazzo Victor degli onorari, ex art. 93 cod. proc. civ., in considerazione della dichiarazione di procuratore antistatario dallo stesso effettuata;
− condanna a rimborsare ad e le spese di lite della fase Parte_1 CP_1 CP_2 monitoria, che si liquidano complessivamente in € 268,00 per anticipazioni, in € 1.305,00, oltre spese 11
generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Treviso, 7.7.2025.
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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