TRIB
Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/08/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica in persona della giudice, dott.ssa Marta
Dell'Unto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
(C.F. e P.IVA: , in persona della legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Siena (SI), viale Vittorio Parte_2
Veneto n. 13, presso lo studio dell'avv. Lucia Ciacci che la rappresenta e difende, come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione attrice opponente
e
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_2 [...]
, elettivamente domiciliata in Monteriggioni (SI), via Giovanni XXIII n. 3, presso lo Pt_3 studio dell'avv. Luca Periccioli che la rappresenta e difende, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.1.2025.
Pagina 1 di 14 Per parte attrice opponente: “Voglia il Tribunale di Siena, ogni contraria domanda e istanza rigettata e disattesa così provvedere:
Pregiudizialmente, preliminarmente, in via principale nel merito ed in ogni caso, non concedere, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n.1072/2022, recante il numero di RG 2459/2022, in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione. Voglia inoltre dichiarare il difetto di legittimazione attiva della parte ingiungente-opposta, per i motivi tutti esplicati in atti. Voglia comunque revocare e/ o dichiarare inefficace e/o nullo l'opposto decreto ingiuntivo n.1072/2022, recante il numero di RG
2459/2022 , per i motivi di cui i atti meglio espressi, con ogni conseguente dichiarazione di legge per ogni motivo in atti dedotto e provato documentalmente. Nella denegata ipotesi di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, Voglia il Giudice competente disporre una cauzione a carico della comprensiva del capitale, interessi, spese di causa e danni. Nel Merito ed in ogni CP_1 caso: revocare e /o dichiarare inefficace e/o nullo l'opposto decreto ingiuntivo N. 1072/2022, recante il numero di RG 2459/2022, con ogni conseguente pronuncia di legge, per ogni motivo in atti dedotto e provato documentalmente. In ogni caso, dichiarare quindi e di conseguenza, che nulla è dovuto alla da parte della soc. In Via riconvenzionale Condannare la Società CP_1 Parte_1 convenuta opposta in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese in favore della società CP_1 opponente l' quantificate in € 20.458,57, come da documenti contabili ( fatture+ estratto conto) allegati o a quella Parte_1 somma maggiore e/o minore come da espletata istruttoria, per aver dato prova tramite documenti non contestati e/o comunque inconfutabili, ed in ogni caso per i motivi tutti così come dedotti in atti. In Via istruttoria si insiste affinché il Tribunale di Siena, nella persona del Giudice nominato, Voglia ammettere tutti i mezzi istruttori dedotti in atti di causa anche se non accolti giudizialmente, così come esplicitati nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nelle successive e memorie ex art. 183 cpc punto VI° commi I°,II° e
III° che ivi si intendono integralmente ritrascritti e riproposti, si insiste per il rigetto di ogni richiesta avversaria, giuste opposizioni già dispiegate. Si richiama ogni documento versato in favore della come ivi nuovamente depositato e riprodotto. Ci si Parte_1 oppone a qualsivoglia nuova domanda avversaria. Si chiede, se la causa dovesse non essere reimmessa sul ruolo per l'espletamento delle prove, per le quali si insiste, ma invece trattenuta in decisione, che la Giudice Voglia concedere termini di legge nella di essi massima estensione per comparse conclusionali e repliche, con riserva di produzione della nota spese. In ogni caso condannare ex art 96 cpc la società convenuta opposta alla refusione di un danno in via equitativa per i motivi dedotti nella presente causa di opposizione. Con ogni riserva in fatto ed in diritto. In ogni caso con VI di compensi e spese di lite tutte.”
Per parte convenuta opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Siena, ritenuta la propria competenza, contrariis reiectis, In via istruttoria ammettere i seguenti mezzi di prova dedotti e non ammessi: -Interrogatorio formale della signora quale legale Parte_2 rapp.te pro tempore della con sede in Siena Via delle Arti int. 3 n.2/B sui capitoli di seguito indicati: Controparte_2
5)Dcv che la società diversamente da quanto previsto dal contratto di affitto, ha omesso di installare un sub- Parte_1 contatore e di effettuare la voltura a suo favore del contatore di energia elettrica del ristorante condotto in affitto;
6)Dcv la società
[...] ha omesso di pagare i consumi del periodo 1/12/2021-01/12/2022 che ammontano, così come quantificati dal fornitore Parte_1 di energia elettrica, ad euro 13.781,03 con ciò causando una grave danno economico alla società come da doc.10 che Le si mostra CP_1 allegato alla presente memoria ex art.183 n.2 cpc;
7)Dcv che, senza alcuna autorizzazione da parte della avete dismesso Parte_4
e buttato via il forno a barbecue e il bancone del barbecue medesimo facenti parte dei beni del ristorante affittato alla Vostra società come da foto che Le si mostrano quale doc. 11 e doc.12 allegate alla presente memoria istruttoria ex art.183 n.2 cpc;
8)Dcv che, senza alcuna autorizzazione da parte della società e senza le prescritte autorizzazioni urbanistiche, avete chiuso la terrazza in precedenza CP_1 aperta del ristorante e che nel fare ciò avete tagliato una pianta di ulivo come da foto che le si mostrano quale doc. 15 e doc.19 allegate alla presente memoria ex art.183 n.2 cpc;
9)Dcv che, senza alcuna autorizzazione della società avete rimosso dal ristorante la CP_1 cucina, uno scaldavivande, due frigoriferi, una lavastoviglie e una lavabicchieri di proprietà della facenti parte dei beni del Parte_4 ristorante concesso in affitto e li avete abbandonati alle intemperie come da foto che le si mostrano quale doc.20 e doc.21 allegate alla presente memoria ex art.183 n.2 cpc;
10)Dcv che, senza alcuna autorizzazione della società avete rimosso dal ristorante un CP_1
Pagina 2 di 14 bancone bar ivi presente di pregevole fattura artigianale;
11)Dcv che detto bancone bar è stato graffiato e danneggiato in maniera irrimediabile con evidente danno economico per la società come da foto che le si mostrano quale doc.14 allegata alla presente CP_1 memoria ex art.183 n.2 cpc;
-Prova per testimoni sulle seguenti circostanze da articolarsi in capitoli di prova preceduti dalla dizione Vero che: 12)Vero che la terrazza del ristorante è sempre stata aperta come da foto che le si mostrano quale doc.15 allegate alla presente memoria ex art.183 cpc;
13)Vero che la società L'Ozio dei Franti srls ha provveduto a chiudere la terrazza del ristorante come da foto che le si mostrano quale doc. 15 e doc.19 allegate alla presente memoria ex art.183 n.2 cpc;
14)Vero che del ristorante faceva parte un forno barbecue e un bancone barbecue come da foto che le si mostrano quale doc.11 allegate alla presente memoria ex art.183 n.2 cpc;
15)Vero che ha rimosso dal ristorante il forno a barbecue e il bancone del barbecue come da foto che le si mostrano Parte_1 quale doc. 11 e doc.12 allegate alla presente memoria istruttoria ex art.183 n.2 cpc;
16)Vero che la società ha Parte_1 rimosso e danneggiato il bancone bar che si trovava nel ristorante come da foto che le si mostrano quale doc.14 allegate alla presente memoria ex art.183 n.2 cpc;
17)Vero che la società ha rimosso dal ristorante preso in affitto la cucina, una Parte_1 lavastoviglie e una lavabicchieri di proprietà della abbandonandoli alle intemperie come da foto che le si mostrano quale Parte_4 doc.20 e doc.21 allegate alla presente memoria ex art.183 n.2 cpc;
Si indica quale testimone sui capitoli di prova n.12, n.13, n.14, n.15,
n.16 e n.17 la Signora residente in località Selvole Castelnuovo Berardenga (Siena); -Ex art.210 cpc e ex art.213 cpc Testimone_1 voglia il Giudice Adito ordinare al Comune di Castelnuovo Berardenga, in persona del Sindaco pro tempore e/o dei preposti competenti
Uffici di esibire i documenti e fornire le opportune informazioni circa l'avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio per presunto Controparte_ buso edilizio in località Selvole Vagliagli notificato a mezzo PEC ad istanza del medesimo Comune di a Parte_2
legale rappresentante pro tempore della società ed a legale rappresentante por tempore della società
[...] Parte_1 Parte_3 al legale rappresentante;
-Ex art.210 cpc e ex art.213 cpc voglia il Giudice Adito ordinare ai Carabinieri della locale Stazione CP_1
Carabinieri di Vagliagli, nella persona del Comandante pro tempore, di esibire i documenti e fornire le opportune informazioni e documenti circa gli interventi effettuati in località Selvole Vagliagli nel mese di agosto 2023 su richiesta del signor legale Parte_3 rappresentante pro tempore della società Nel merito a) respingere l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva della CP_1 società in quanto infondata in fatto e in diritto;
b) respingere l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e sfornita di CP_1 prova confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.1072/2022 opposto e comunque condannando l'opponente al pagamento delle somme ingiunte pari ad euro 27.890,76 in linea capitale, oltre interessi moratori ex artt.4 e 5 D. Lgs. n.231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo. c) rigettare la riconvenzionale svolta dalla opponente in quanto Controparte_2 inammissibile e/o nulla per violazione dell'art.36 c.p.c. e, in ogni, caso respingere la medesima in quanto infondata in fatto e in diritto e sfornita di prova;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di avvocato ivi comprese quelle della fase monitoria”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la ricorrente ha chiesto ingiungersi alla società CP_1 il pagamento in suo favore della somma di € 27.890,76, oltre Parte_1 interessi moratori ex artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002, quale saldo della fattura n. 19 del 30.7.2021 e della fattura n. 24 del 28.9.2021, deducendo che, nonostante i reiterati solleciti, la debitrice non aveva provveduto al relativo pagamento.
Con decreto ingiuntivo n. 1072/2022 del 9.11.2022 (R.G. 2459/2022), il Tribunale di Siena ha ingiunto alla società il pagamento della somma richiesta, oltre interessi Parte_1 come da domanda e oltre alle spese della procedura di ingiunzione.
Pagina 3 di 14 Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ingiunta ha proposto opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, chiedendo, in via preliminare, di respingere l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà e, nel merito, di revocare e/o dichiarare inefficace e/o nullo il decreto ingiuntivo opposto, nonché, in via riconvenzionale, di condannare la società opposta alla refusione delle spese sostenute dalla opponente quantificate in € Parte_1
20.458,57, con vittoria di spese e compensi e condanna della ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. CP_1
In particolare, la società opponente ha dedotto: a) la carenza di legittimazione attiva della
[...]
CP_
stante la pendenza dinanzi al Tribunale di Siena della procedura esecutiva immobiliare
R.G.E. 100/2020 avente ad oggetto gli immobili di proprietà della con conseguente CP_1 nomina del custode giudiziario;
b) in ogni caso, l'inesistenza dell'obbligazione e l'indeterminatezza dell'oggetto e del prezzo applicato, esaurendosi i rapporti tra le parti nel contratto di affitto di ramo di azienda concluso tra le parti in data 7.8.2020 e comprendente anche l'utilizzo degli spazi esterni e della piscina, per cui la corresponsione del canone era prevista soltanto a far data dal gennaio 2022; c) l'esistenza di danni subiti dalla società opponente a causa del comportamento della con riserva di domanda risarcitoria in altro giudizio, e CP_1
l'aggravio di spese sostenute dalla affittuaria in luogo della per l'esistenza di gravi vizi CP_1 occulti emersi soltanto con l'utilizzo dei beni aziendali e, in ogni caso, da qualificarsi come spese di manutenzione straordinaria, oltre che per pratiche ambientali indispensabili mai pagate dalla proprietaria e, dunque, a carico della stessa, oggetto di domanda riconvenzionale.
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta contestando le deduzioni di parte attrice CP_1
e chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale, in quanto inammissibile e comunque infondata e non provata, con vittoria di spese e compensi.
Nel dettaglio, parte opposta ha contestato l'eccepito difetto di legittimazione attiva, evidenziando che le fatture azionate non riguardano il pagamento dei canoni di locazione e che nulla hanno a che vedere con le azioni nascenti dal contratto di locazione, riguardando piuttosto forniture di beni e servizi da parte della in favore della società opponente, ha dedotto la certezza, CP_1 liquidità, esigibilità del credito in virtù delle fatture e dell'estratto delle scritture contabili prodotte, nonché della mancata contestazione da parte della società e del parziale Parte_1 pagamento in acconto e ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta, avendo quest'ultima ad oggetto azioni nascenti dal contratto di locazione e dunque diverso titolo
Pagina 4 di 14 rispetto alla pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio, nonché in ogni caso la sua infondatezza, stante peraltro l'assenza di autorizzazione rispetto alle opere svolte, di dubbia regolarità urbanistica e che potrebbero anche aver determinato danni agli immobili, come già contestato in via stragiudiziale.
Disattesa la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del
16.5.2023, la causa è stata istruita con la produzione documentale delle parti e con l'espletamento della prova orale ammessa ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6 novembre 2024, poi rinviata al 29.1.2025. Con ordinanza del 4.2.2025, sulle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini nella loro ordinaria estensione ex art. 190 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis.
2. Così brevemente ripercorso l'iter processuale della presente controversia, nel merito l'opposizione deve trovare accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.
2.1. Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il giudice è investito del potere-dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, nonché sulle eccezioni e le eventuali domande riconvenzionali dell'opponente, anche qualora il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (v. tra le altre, Cass., sez. 3, sent. n. 1184 del 19.1.2007 e Cass., sez. 1, sent. n. 3649 del 8.3.2012).
In particolare, il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente
Pagina 5 di 14 allegato - mentre il debitore – opponente, che assume la posizione di convenuto in senso sostanziale - ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (v. in tal senso, Cass., Sez. Un., sent. n. 13533 del 30.10.2001; conf. tra le molte Cass., sez. 1, sent. n. 13674 del 13.6.2006; Cass., sez. 1, sent. n. 15677 del 3.7.2009; Cass., sez. 3, sent. n.
3373 del 12.2.2010).
Peraltro, in punto di onere probatorio, deve pure evidenziarsi che chi agisce in giudizio non può proporre la sua domanda in modo generico, ma “deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto che in diritto”, sicché ove l'azione esercitata abbia ad oggetto l'inadempimento contrattuale “l'attore è onerato di allegare non solo
l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione” (v. in termini, Cass., sez. 6-3, ord. n. 6618 del 16.3.2018; v. altresì Cass., Sez. Lav., ord. n. 1838 del 17.1.2024).
Sulla scorta di tali principi devono, pertanto, essere esaminate le domande rispettivamente articolate dalle parti.
2.2. Tanto premesso, costituisce circostanza pacifica tra le parti oltre che documentalmente provata, la conclusione del contratto di affitto di ramo d'azienda del 7.8.2020 tra la società opposta quale parte affittante, e la società opponente quale parte CP_1 Parte_1 affittuaria, “avente ad oggetto l'attività di bar e ristorante, inseriti in una struttura agrituristica sulla proprietà denominata “Castello di Selvole” in Castelnuovo Berardenga (SI), Località Selvole, Vagliagli”, composto
“dagli immobili, dagli arredi e dai beni mobili strumentali” risultanti da apposito elenco (v. doc. 4 fasc. opponente e doc. 6 fasc. opposta).
In particolare, all'art. 2 del suddetto contratto l'oggetto dell'affitto è stato determinato come ricomprendente, per quanto in questa sede di interesse, “la porzione di immobile, meglio indicata nelle planimetrie che si allegano al presente atto sotto le lettere “A” e “B”, debitamente firmate, di proprietà della stessa società. In particolare, i locali comprendono un'ampia cucina di due stanze, completamente attrezzata, tre stanze adibite al servizio, un'ampia tettoia su terrazza, due magazzini adibiti a deposito attrezzi e attrezzature per cucina, un locale caldaia e due bagni. Accanto alla piscina, c'è uno spazio coperto da una parata, non tamponato, adibito a bar e somministrazione bevande, di circa 100 mq. ugualmente attrezzato con frigo, bar, tavoli e sedie, meglio individuato nella planimetria allegata sotto la lettera “C”, debitamente firmata. Nella terrazza del ristorante c'è poi una zona coperta dove è stata costruita una griglia per carne alla brace;
” ed è espressamente precisato che “Ristorante e bar oggetto del presente contratto sono inseriti in una struttura agrituristica di
Pagina 6 di 14 proprietà della che continuerà a gestire in proprio. Tuttavia la società affittante Parte_5 concede alla società affittuaria l'utilizzo degli spazi esterni e della piscina.” (v. ancora doc. 4 fasc. opponente e doc. 6 fasc. opposta). In relazione all'oggetto del contratto così determinato è stata, poi, pattuita la corresponsione di un canone a partire dal gennaio 2022; infatti, le parti hanno espressamente pattuito che sino al 31.12.2021 non sarebbe stato versato alcun canone, mentre a far data dal
1.1.2022 il canone sarebbe stato “pari al 15% (quindici per cento) del fatturato al netto I.V.A. conseguito dal ramo di azienda nell'anno solare o frazione di esso, oltre I.V.A. come per legge, da corrispondere mensilmente”
(v. art. 4 contratto di cui al doc. 4 fasc. opponente e doc. 6 fasc. opposta).
Ciò posto, la società ha agito in giudizio con ricorso monitorio chiedendo l'ingiunzione CP_1 di pagamento della complessiva somma di € 27.890,76 a saldo delle fatture n. 19 del 30.7.2021 e n. 24 del 28.9.2021, senza null'altro aggiungere, in punto di allegazione, riguardo alle circostanze di fatto e di diritto sottese alla pretesa creditoria (v. doc. 2 fasc. opposta contenente il ricorso per decreto ingiuntivo e il pedissequo decreto ingiuntivo emesso) e producendo, quale documentazione a sostegno della richiesta, le fatture menzionate (v. doc. 1 fasc. monitorio, riprodotto quale doc. 3 fasc. opposta) e l'estratto autentico delle scritture contabili (doc. 3 fasc. monitorio, riprodotto quale doc. 4 fasc. opposta), nonché un sollecito di pagamento datato
18.3.2022 (v. doc. 2 fasc. monitorio, riprodotto quale doc. 5 fasc. opposta). Soltanto in sede di comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di opposizione, la società opposta, a fronte dell'eccezione articolata da parte opponente in merito alla dedotta carenza di legittimazione attiva, ha specificato che le fatture azionate non derivano dal contratto di affitto di ramo di azienda concluso tra le parti e non riguardano i relativi canoni di locazione, ma “forniture di beni e servizi alla società (v. p. 3 comparsa di costituzione e risposta), in Parte_1 particolare una fornitura di vino (fattura n. 19 del 30.7.2021) e il corrispettivo dovuto dalla società opponente per l'utilizzo di spazi esterni dell' , principalmente le vigne, in Parte_6 occasione di eventi organizzati dalla medesima opponente (fattura n. 24 del 28.9.2021), deducendo altresì che con quest'ultima era stato previamente concordato il prezzo, come asseritamente dimostrato dal pagamento dell'acconto versato per la somma di € 10.000,00.
In tal senso, deve essere disattesa l'eccezione preliminare della società opponente in punto di carenza di legittimazione attiva della stante la pendenza dell'esecuzione immobiliare CP_1 instaurata dinanzi al Tribunale di Siena e avente ad oggetto l'immobile ricompreso nel ramo d'azienda oggetto di affitto. Infatti, se è vero che dopo il pignoramento di un immobile già dato in locazione il locatore-proprietario perde la legittimazione a richiedere al conduttore il pagamento dei canoni, sia ad accettarli, spettando tale legittimazione in via esclusiva al custode
Pagina 7 di 14 sino al decreto di trasferimento del bene (v. in termini, Cass., sez. 6-1, ord. n. 7748 del 28.3.2018;
v. altresì Cass., sez. 3, ord. n. 25584 del 24.9.2024), nel caso di specie, a fronte delle allegazioni di parte opposta e delineato come anzidetto l'oggetto della domanda articolata in sede monitoria, la pretesa creditoria trova origine in un dedotto diverso rapporto contrattuale di fornitura di beni e servizi in favore della società opponente sicché i principi giurisprudenziali Parte_1 richiamati dalla società opponente non possono trovare applicazione.
Disattesa l'eccezione preliminare articolata dalla società opponente, deve tuttavia darsi atto che la su cui gravava il relativo onere processuale alla luce dei principi sopra esposti, dovendo CP_1 la stessa prospettare idonee allegazioni e fornire adeguata prova della pretesa creditoria azionata, non ha né compiutamente allegato né idoneamente provato il rapporto contrattuale, diverso dal contratto di affitto di ramo d'azienda pacificamente in essere tra le parti, da cui sono scaturite, secondo la prospettazione della stessa le due fatture azionate relative alla fornitura di CP_1 beni e servizi.
Come noto, infatti, costituisce principio consolidato quello secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, con la conseguenza che, quando tale rapporto sia contestato, la fattura – ancorché annotata nei libri obbligatori - non può assurgere a prova del negozio e delle prestazioni eseguite, ma costituisce al più un mero indizio (v. tra le molte, Cass., sez. 2, sent. n. 9593 del
20.5.2004; conf. Cass., sez. 3, sent. n. 15383 del 28.6.2010; Cass., sez. 2, sent. n. 299 del 12.1.2016
e Cass., sez. 3, ord. n. 34831 del 29.12.2024). Invero, “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (v. tra le molte, Cass., sez. 3, ord. n. 19944 del 12.7.2023; conf. Cass., sez. 6-3, ord. n. 5915 del 11.3.2011).
Ebbene, nel caso di specie, parte opposta nonostante le specifiche contestazioni articolate dall'odierna opponente non ha fornito alcuna puntuale allegazione del rapporto contrattuale e delle prestazioni eseguite, né ha prodotto prove documentali, se non le fatture e la documentazione contabile proveniente dalla medesima società creditrice, o articolato prove testimoniali a riguardo. Invero, da un lato, l'interrogatorio formale ammesso ed espletato non ha provocato alcuna confessione giudiziale (v. verbale di udienza del 6.3.2024, nell'ambito della quale la legale rappresentante della società opponente ha negato tutte le circostanze relative all'esecuzione delle prestazioni dedotte in fattura, al pagamento dell'acconto, all'esistenza del
Pagina 8 di 14 debito per le causali di cui al ricorso monitorio) e, dall'altro, quanto ai capitoli non ammessi, sia relativi all'interrogatorio formale sia relativi alla prova testimoniale, deve ribadirsi la valutazione di inammissibilità e irrilevanza già contenuta nel provvedimento istruttorio del 4.12.2023, non avendo gli stessi ad oggetto il rapporto contrattuale e le prestazioni oggetto della pretesa creditoria azionata in monitorio, bensì circostanze mai dedotte o eccepite entro i termini per il maturarsi delle relative preclusioni o, in ogni caso, relative a lavorazioni asseritamente poste in essere e a danni asseritamente provocati dall'odierna opponente sui beni immobili e mobili oggetto del contratto di affitto di ramo di azienda, a fronte di una pretesa creditoria avente ad oggetto fatture che, come a più riprese specificato dalla stessa società opposta, devono ritenersi estranee a tale rapporto contrattuale e in assenza di una domanda risarcitoria fondata sulle circostanze oggetto dei capitoli di prova articolati e non ammessi.
Quanto, infatti, alla fattura n. 19 del 30.7.2021 di complessivi € 790,56 inclusa IVA (v. doc. 3 fasc. opposta), la società si è limitata a dedurre che trattasi di importi dovuti per la fornitura di CP_1 vini, senza tuttavia svolgere allegazioni specifiche in ordine alla prestazione resa e senza produrre alcun documento probatorio relativo all'avvenuta consegna della merce (ad esempio, non è stato prodotto il documento di trasporto, pur menzionato in fattura) e senza articolare prove testimoniali, che in merito a tale profilo non sono state in alcun modo formulate dalla convenuta opposta.
Quanto, invece, alla fattura n. 24 del 28.9.2021 per “Utilizzo spazi esterni per svariati eventi nell' per complessivi € 37.100,20 (v. doc. 3 fasc. opposta), da cui scomputare Parte_6
€ 10.000,00 asseritamente corrisposti in acconto tramite assegni circolari (v. altresì fattura in atti), la società ha dedotto, da un lato, che trattasi di importo esulante dal pagamento del CP_1 canone pattuito nell'ambito del contratto di affitto e, dall'altro, che l'utilizzo degli spazi esterni concesso nell'ambito del suddetto contratto deve ritenersi “riferibile agli spazi esterni della piscina e allo spazio esterno costituenti l'accesso al ristorante come ben si evince dalle planimetrie allegate al contratto di locazione e sottoscritte dalle parti in causa” (v. p. 4 comparsa di costituzione), sicché il credito azionato con la fattura n. 24 deve ritenersi esulante dalla concessione di utilizzo degli spazi prevista nel contratto di affitto di azienda.
Ebbene, ritiene la giudicante che la ricostruzione offerta da parte opposta, alla luce del tenore del regolamento negoziale e della documentazione ad esso allegata, non possa essere condivisa.
In particolare, le aree coperte ricomprese nel perimetro del ramo d'azienda oggetto d'affitto sono evidenziate nelle planimetrie di cui agli allegati “A”, “B” e “C”, come si desume dal chiaro tenore letterale dell'art. 2 del contratto sopra riportato, dovendosi qui ribadire che nel delimitare
Pagina 9 di 14 l'oggetto del contratto le parti hanno espressamente evidenziato, in ogni caso, che “Ristorante e bar oggetto del presente contratto sono inseriti in una struttura agrituristica di proprietà della Parte_5
che continuerà a gestire in proprio. Tuttavia la società affittante concede alla società affittuaria l'utilizzo
[...] degli spazi esterni e della piscina” (v. ancora doc. 4 fasc. opponente), senza alcuna precisazione o limitazione in ordine agli spazi esterni, cui peraltro non si riferiscono le planimetrie allegate al contratto, espressamente richiamate in correlazione alla delimitazione delle aree coperte oggetto del contratto (v. supra).
Di conseguenza, non può ritenersi che con il contratto di affitto di ramo di azienda, laddove è consentito alla società affittuaria l'utilizzo “degli spazi esterni” e – con eloquente utilizzo della congiuntiva “e” – “della piscina”, le parti abbiano inteso limitare l'utilizzo esclusivamente agli spazi esterni della piscina e allo spazio esterno costituente l'accesso al ristorante, come sostenuto dalla società opposta. Del resto, parte opposta, sulla quale come già precisato incombeva il relativo onere probatorio, non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di un ulteriore e diverso rapporto contrattuale posto alla base della richiesta monitoria, né invero ha chiaramente e tempestivamente allegato quali fossero le prestazioni sottese all'importo recato dalla fattura 24/2021, non essendo a tal fine sufficiente né la fotografia di cui al documento n. 9, peraltro richiamata dalla società opposta a sostegno delle proprie allegazioni soltanto tardivamente in comparsa conclusionale, inidonea di per sé a comprovare la sussistenza di un diverso rapporto contrattuale con riferimento all'utilizzo di alcuni spazi esterni, né le contestazioni di cui alla pec del 12.1.2021 (v. doc. 7 fasc. opposta), aventi ad oggetto il dedotto utilizzo non consentito di spazi interni, in particolare degli appartamenti, e non degli spazi esterni menzionati nel contratto di affitto di ramo di azienda, per i quali di contro è stata prevista in contratto, come anzidetto, la concessione dell'utilizzo in favore dell'affittuaria.
Sicché la pretesa creditoria non può ritenersi sufficientemente provata sia con riferimento all'an che con riferimento al quantum, non avendo parte opposta fornito elementi idonei a comprovare l'esistenza di un diverso rapporto contrattuale e le relative prestazioni effettuate in sua esecuzione.
In tal senso, la prova dell'esistenza di un ulteriore rapporto contrattuale tra le parti non può neppure ritenersi comprovata dalla mera allegazione dell'avvenuto pagamento di un acconto sulla fattura 24/2021 di complessivi € 10.000,00 versati dalla società opponente alla Infatti, CP_1 pur essendo pacifico il versamento di tale importo da parte della opponente Controparte_4
(circostanza non contestata e, anzi, da quest'ultima confermata), da un lato, non è stata fornita alcuna prova documentale posta a sostegno della qualificazione di detto versamento quale
Pagina 10 di 14 acconto riferito alla suddetta fattura e, dunque, quale indice presuntivo dell'esistenza di un diverso rapporto contrattuale tra le parti, ulteriore rispetto al contratto di affitto di ramo d'azienda documentalmente provato (in relazione al quale parte opposta non avrebbe potuto pretendere il pagamento di canoni di affitto prima del gennaio 2022, come da espressa pattuizione, v. supra) e, dall'altro, a fronte della diversa ricostruzione fornita dalla società opponente e delle relative puntuali allegazioni, fondate sul rapporto contrattuale derivante dal contratto di affitto di ramo di azienda - cui le fatture azionate devono ritenersi estranee come specificato dalla stessa - e sulle ripetute richieste da parte del legale rappresentante della CP_1 di anticipo sui canoni dovuti a far data dal gennaio 2022, la società opposta non ha CP_1 specificatamente contestato i fatti puntualmente dedotti da controparte ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c. – con conseguente superfluità delle prove orali formulate dalla società opponente nella seconda e nella terza memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. con riferimento al comportamento tenuto dal legale rappresentate della società opposta (in parte, peraltro, inammissibili per essere i relativi capitoli formulati in modo generico o valutativo, come già evidenziato con ordinanza istruttoria del 4.12.2023) – e neppure ha formulato idonee istanze di prova testimoniale in merito. Sul punto, peraltro, l'interrogatorio formale ammesso ed espletato non ha condotto neppure in questo caso a una confessione giudiziale (v. verbale del 6 marzo
2024, in cui la legale rappresentante della opponente ha negato la corresponsione di un acconto sulla fattura 24/2021).
Per tali ragioni, dunque, a fronte delle contestazioni mosse da parte opponente, la mera intestazione delle fatture commerciali azionate in sede monitoria e le relative annotazioni contabili non possono ritenersi sufficienti ai fini della prova, neppure indiziaria, dell'esistenza di un rapporto contrattuale di fornitura di beni e servizi (diverso, dunque, dal rapporto contrattuale derivante dal contratto di affitto di ramo d'azienda) tra la società opposta e la società CP_1 opponente e della conseguente effettiva esecuzione delle relative Parte_1 prestazioni, in forza dei quali le fatture azionate sarebbero state legittimamente emesse.
Ne consegue che, per le motivazioni sopra esposte, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
2.3. Accolta l'opposizione per quanto anzidetto, deve essere esaminata la domanda riconvenzionale articolata dall'opponente da ritenersi inammissibile, in Parte_1 accoglimento dell'eccezione sollevata in merito dalla convenuta opposta sin dalla comparsa di costituzione.
Invero, come noto, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., il giudice competente per la causa principale
Pagina 11 di 14 conosce anche delle domande riconvenzionali che “dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione” ove non eccedano la sua competenza per territorio o per valore. Al riguardo, nell'ottica di un'interpretazione non restrittiva della disposizione normativa menzionata, è stato affermato che la declaratoria di inammissibilità di una domanda riconvenzionale non dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello già appartenente alla causa come mezzo di eccezione “costituisce l'esito di una valutazione riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove sia adeguatamente argomentata l'inopportunità del “simultaneus processus”” (v. Cass., sez. 1, sent. n. 24684 del 4.11.2013; v. altresì Cass., sez. 3, sent. n. 27564 del 20.12.2011, Rv. 620865-01: “La relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del
“simultaneus processus”, a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111, primo comma, Cost.”). In particolare, la relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale “dal titolo dedotto in giudizio dall'attore” non deve essere intesa come identità della causa petendi - richiedendo l'art. 36 c.p.c. un rapporto di mera dipendenza - ma come “comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione, o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale, con quello posto a base di un'eccezione, sì da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con
l'azione o l'eccezione proposta” (v. in termini, Cass., sez. 1, sent. n. 6520 del 19.3.2007).
Ebbene, nel caso di specie, mentre la domanda principale introdotta con il ricorso monitorio trova fondamento su un dedotto (e per quanto anzidetto non provato) rapporto di fornitura di beni e di servizi diverso dal contratto di affitto di ramo d'azienda, diversamente la domanda riconvenzionale trova fondamento proprio nel contratto di affitto di ramo d'azienda in essere tra le parti e, in particolare, con riferimento alle spese che la società opponente ha dedotto di aver sostenuto a causa di vizi occulti esistenti sui beni ricompresi nel ramo d'azienda, la cui esatta delimitazione – sia in punto di legittimazione alla richiesta di ripetizione, sia in punto di quantificazione – richiederebbe lo svolgimento di un'istruttoria relativa all'esistenza dei dedotti occulti gravi vizi su detti beni, accettati dall'opponente nello stato di fatto in cui si trovavano al momento della stipula del contratto di affitto di ramo d'azienda, e alla identificazione delle opere svolte quali opere di manutenzione straordinaria ovvero ordinaria, discendendone una diversa regolamentazione delle stesse alla luce delle pattuizioni contrattuali. Per tali ragioni l'odierna giudicante, in mancanza di un'eccezione di compensazione volta a far valere il controcredito nel presente giudizio di merito a fronte della pretesa creditoria azionata dall'odierna opposta e Pagina 12 di 14 avendo la stessa società opponente espressamente riservato lo svolgimento di una domanda risarcitoria nei confronti della in separato giudizio, ritiene che non vi siano i presupposti CP_1 per la trattazione unitaria delle domande, risultando in definitiva inopportuno il simultaneus processus previsto dall'art. 36 c.p.c..
In tal senso, deve confermarsi il rigetto delle prove articolate in merito da parte opponente, peraltro da ritenersi anche inammissibili per essere i relativi capitoli formulati in modo generico o valutativo (v. cap. 21-27), come già evidenziato con ordinanza istruttoria del 4.12.2023, così come il rigetto delle istanze ex artt. 210 e 213 c.p.c. articolate dalla società opposta nella terza memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., in quanto aventi ad oggetto le informazioni e la documentazione relative al presunto abuso edilizio sugli immobili oggetto del contratto di affitto di ramo d'azienda e il richiesto intervento dei Carabinieri in corso di giudizio, da ritenersi estranee al thema probandum in assenza di qualsivoglia collegamento delle istanze di prova articolate con la pretesa creditoria oggetto del presente giudizio, non avendo peraltro parte convenuta opposta articolato alcuna reconventio reconventionis, in ciò dovendosi ritenere anche l'irrilevanza della documentazione depositata da parte opposta nella terza memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. e all'udienza del 6.3.2024 relativa all'ordinanza di demolizione del Comune di Castelnuovo di Berardenga.
Alla luce di tutto quanto anzidetto, la domanda riconvenzionale articolata dalla società opponente deve pertanto essere dichiarata inammissibile. Parte_1
3. La reciproca soccombenza delle parti sulle domande rispettivamente articolate implica la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
A fronte della reciproca soccombenza non può trovare accoglimento neppure la domanda articolata da parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi fare luogo alla sua applicazione quando non sussiste il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca (v. in tal senso Cass., sez. 2, ord. n. 4212 del 9.2.2022; v. altresì Cass., sez.
2, sent. n. 21590 del 12.10.2009, conf. Cass., sez. 2, sent. n. 7409 del 14.4.2016 e Cass., sez. 1, sent. n. 24158 del 13.10.2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede:
− accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1072/2022 emesso dal Tribunale di Siena in data 9.11.2022 (R.G. 2459/2022);
Pagina 13 di 14 − dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale articolata dalla opponente
[...]
Parte_1
− rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. articolata dalla opponente Parte_1
− dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Siena, in data 26 agosto 2025.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica in persona della giudice, dott.ssa Marta
Dell'Unto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
(C.F. e P.IVA: , in persona della legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Siena (SI), viale Vittorio Parte_2
Veneto n. 13, presso lo studio dell'avv. Lucia Ciacci che la rappresenta e difende, come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione attrice opponente
e
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_2 [...]
, elettivamente domiciliata in Monteriggioni (SI), via Giovanni XXIII n. 3, presso lo Pt_3 studio dell'avv. Luca Periccioli che la rappresenta e difende, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.1.2025.
Pagina 1 di 14 Per parte attrice opponente: “Voglia il Tribunale di Siena, ogni contraria domanda e istanza rigettata e disattesa così provvedere:
Pregiudizialmente, preliminarmente, in via principale nel merito ed in ogni caso, non concedere, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n.1072/2022, recante il numero di RG 2459/2022, in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione. Voglia inoltre dichiarare il difetto di legittimazione attiva della parte ingiungente-opposta, per i motivi tutti esplicati in atti. Voglia comunque revocare e/ o dichiarare inefficace e/o nullo l'opposto decreto ingiuntivo n.1072/2022, recante il numero di RG
2459/2022 , per i motivi di cui i atti meglio espressi, con ogni conseguente dichiarazione di legge per ogni motivo in atti dedotto e provato documentalmente. Nella denegata ipotesi di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, Voglia il Giudice competente disporre una cauzione a carico della comprensiva del capitale, interessi, spese di causa e danni. Nel Merito ed in ogni CP_1 caso: revocare e /o dichiarare inefficace e/o nullo l'opposto decreto ingiuntivo N. 1072/2022, recante il numero di RG 2459/2022, con ogni conseguente pronuncia di legge, per ogni motivo in atti dedotto e provato documentalmente. In ogni caso, dichiarare quindi e di conseguenza, che nulla è dovuto alla da parte della soc. In Via riconvenzionale Condannare la Società CP_1 Parte_1 convenuta opposta in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese in favore della società CP_1 opponente l' quantificate in € 20.458,57, come da documenti contabili ( fatture+ estratto conto) allegati o a quella Parte_1 somma maggiore e/o minore come da espletata istruttoria, per aver dato prova tramite documenti non contestati e/o comunque inconfutabili, ed in ogni caso per i motivi tutti così come dedotti in atti. In Via istruttoria si insiste affinché il Tribunale di Siena, nella persona del Giudice nominato, Voglia ammettere tutti i mezzi istruttori dedotti in atti di causa anche se non accolti giudizialmente, così come esplicitati nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nelle successive e memorie ex art. 183 cpc punto VI° commi I°,II° e
III° che ivi si intendono integralmente ritrascritti e riproposti, si insiste per il rigetto di ogni richiesta avversaria, giuste opposizioni già dispiegate. Si richiama ogni documento versato in favore della come ivi nuovamente depositato e riprodotto. Ci si Parte_1 oppone a qualsivoglia nuova domanda avversaria. Si chiede, se la causa dovesse non essere reimmessa sul ruolo per l'espletamento delle prove, per le quali si insiste, ma invece trattenuta in decisione, che la Giudice Voglia concedere termini di legge nella di essi massima estensione per comparse conclusionali e repliche, con riserva di produzione della nota spese. In ogni caso condannare ex art 96 cpc la società convenuta opposta alla refusione di un danno in via equitativa per i motivi dedotti nella presente causa di opposizione. Con ogni riserva in fatto ed in diritto. In ogni caso con VI di compensi e spese di lite tutte.”
Per parte convenuta opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Siena, ritenuta la propria competenza, contrariis reiectis, In via istruttoria ammettere i seguenti mezzi di prova dedotti e non ammessi: -Interrogatorio formale della signora quale legale Parte_2 rapp.te pro tempore della con sede in Siena Via delle Arti int. 3 n.2/B sui capitoli di seguito indicati: Controparte_2
5)Dcv che la società diversamente da quanto previsto dal contratto di affitto, ha omesso di installare un sub- Parte_1 contatore e di effettuare la voltura a suo favore del contatore di energia elettrica del ristorante condotto in affitto;
6)Dcv la società
[...] ha omesso di pagare i consumi del periodo 1/12/2021-01/12/2022 che ammontano, così come quantificati dal fornitore Parte_1 di energia elettrica, ad euro 13.781,03 con ciò causando una grave danno economico alla società come da doc.10 che Le si mostra CP_1 allegato alla presente memoria ex art.183 n.2 cpc;
7)Dcv che, senza alcuna autorizzazione da parte della avete dismesso Parte_4
e buttato via il forno a barbecue e il bancone del barbecue medesimo facenti parte dei beni del ristorante affittato alla Vostra società come da foto che Le si mostrano quale doc. 11 e doc.12 allegate alla presente memoria istruttoria ex art.183 n.2 cpc;
8)Dcv che, senza alcuna autorizzazione da parte della società e senza le prescritte autorizzazioni urbanistiche, avete chiuso la terrazza in precedenza CP_1 aperta del ristorante e che nel fare ciò avete tagliato una pianta di ulivo come da foto che le si mostrano quale doc. 15 e doc.19 allegate alla presente memoria ex art.183 n.2 cpc;
9)Dcv che, senza alcuna autorizzazione della società avete rimosso dal ristorante la CP_1 cucina, uno scaldavivande, due frigoriferi, una lavastoviglie e una lavabicchieri di proprietà della facenti parte dei beni del Parte_4 ristorante concesso in affitto e li avete abbandonati alle intemperie come da foto che le si mostrano quale doc.20 e doc.21 allegate alla presente memoria ex art.183 n.2 cpc;
10)Dcv che, senza alcuna autorizzazione della società avete rimosso dal ristorante un CP_1
Pagina 2 di 14 bancone bar ivi presente di pregevole fattura artigianale;
11)Dcv che detto bancone bar è stato graffiato e danneggiato in maniera irrimediabile con evidente danno economico per la società come da foto che le si mostrano quale doc.14 allegata alla presente CP_1 memoria ex art.183 n.2 cpc;
-Prova per testimoni sulle seguenti circostanze da articolarsi in capitoli di prova preceduti dalla dizione Vero che: 12)Vero che la terrazza del ristorante è sempre stata aperta come da foto che le si mostrano quale doc.15 allegate alla presente memoria ex art.183 cpc;
13)Vero che la società L'Ozio dei Franti srls ha provveduto a chiudere la terrazza del ristorante come da foto che le si mostrano quale doc. 15 e doc.19 allegate alla presente memoria ex art.183 n.2 cpc;
14)Vero che del ristorante faceva parte un forno barbecue e un bancone barbecue come da foto che le si mostrano quale doc.11 allegate alla presente memoria ex art.183 n.2 cpc;
15)Vero che ha rimosso dal ristorante il forno a barbecue e il bancone del barbecue come da foto che le si mostrano Parte_1 quale doc. 11 e doc.12 allegate alla presente memoria istruttoria ex art.183 n.2 cpc;
16)Vero che la società ha Parte_1 rimosso e danneggiato il bancone bar che si trovava nel ristorante come da foto che le si mostrano quale doc.14 allegate alla presente memoria ex art.183 n.2 cpc;
17)Vero che la società ha rimosso dal ristorante preso in affitto la cucina, una Parte_1 lavastoviglie e una lavabicchieri di proprietà della abbandonandoli alle intemperie come da foto che le si mostrano quale Parte_4 doc.20 e doc.21 allegate alla presente memoria ex art.183 n.2 cpc;
Si indica quale testimone sui capitoli di prova n.12, n.13, n.14, n.15,
n.16 e n.17 la Signora residente in località Selvole Castelnuovo Berardenga (Siena); -Ex art.210 cpc e ex art.213 cpc Testimone_1 voglia il Giudice Adito ordinare al Comune di Castelnuovo Berardenga, in persona del Sindaco pro tempore e/o dei preposti competenti
Uffici di esibire i documenti e fornire le opportune informazioni circa l'avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio per presunto Controparte_ buso edilizio in località Selvole Vagliagli notificato a mezzo PEC ad istanza del medesimo Comune di a Parte_2
legale rappresentante pro tempore della società ed a legale rappresentante por tempore della società
[...] Parte_1 Parte_3 al legale rappresentante;
-Ex art.210 cpc e ex art.213 cpc voglia il Giudice Adito ordinare ai Carabinieri della locale Stazione CP_1
Carabinieri di Vagliagli, nella persona del Comandante pro tempore, di esibire i documenti e fornire le opportune informazioni e documenti circa gli interventi effettuati in località Selvole Vagliagli nel mese di agosto 2023 su richiesta del signor legale Parte_3 rappresentante pro tempore della società Nel merito a) respingere l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva della CP_1 società in quanto infondata in fatto e in diritto;
b) respingere l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e sfornita di CP_1 prova confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.1072/2022 opposto e comunque condannando l'opponente al pagamento delle somme ingiunte pari ad euro 27.890,76 in linea capitale, oltre interessi moratori ex artt.4 e 5 D. Lgs. n.231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo. c) rigettare la riconvenzionale svolta dalla opponente in quanto Controparte_2 inammissibile e/o nulla per violazione dell'art.36 c.p.c. e, in ogni, caso respingere la medesima in quanto infondata in fatto e in diritto e sfornita di prova;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di avvocato ivi comprese quelle della fase monitoria”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la ricorrente ha chiesto ingiungersi alla società CP_1 il pagamento in suo favore della somma di € 27.890,76, oltre Parte_1 interessi moratori ex artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002, quale saldo della fattura n. 19 del 30.7.2021 e della fattura n. 24 del 28.9.2021, deducendo che, nonostante i reiterati solleciti, la debitrice non aveva provveduto al relativo pagamento.
Con decreto ingiuntivo n. 1072/2022 del 9.11.2022 (R.G. 2459/2022), il Tribunale di Siena ha ingiunto alla società il pagamento della somma richiesta, oltre interessi Parte_1 come da domanda e oltre alle spese della procedura di ingiunzione.
Pagina 3 di 14 Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ingiunta ha proposto opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, chiedendo, in via preliminare, di respingere l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà e, nel merito, di revocare e/o dichiarare inefficace e/o nullo il decreto ingiuntivo opposto, nonché, in via riconvenzionale, di condannare la società opposta alla refusione delle spese sostenute dalla opponente quantificate in € Parte_1
20.458,57, con vittoria di spese e compensi e condanna della ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. CP_1
In particolare, la società opponente ha dedotto: a) la carenza di legittimazione attiva della
[...]
CP_
stante la pendenza dinanzi al Tribunale di Siena della procedura esecutiva immobiliare
R.G.E. 100/2020 avente ad oggetto gli immobili di proprietà della con conseguente CP_1 nomina del custode giudiziario;
b) in ogni caso, l'inesistenza dell'obbligazione e l'indeterminatezza dell'oggetto e del prezzo applicato, esaurendosi i rapporti tra le parti nel contratto di affitto di ramo di azienda concluso tra le parti in data 7.8.2020 e comprendente anche l'utilizzo degli spazi esterni e della piscina, per cui la corresponsione del canone era prevista soltanto a far data dal gennaio 2022; c) l'esistenza di danni subiti dalla società opponente a causa del comportamento della con riserva di domanda risarcitoria in altro giudizio, e CP_1
l'aggravio di spese sostenute dalla affittuaria in luogo della per l'esistenza di gravi vizi CP_1 occulti emersi soltanto con l'utilizzo dei beni aziendali e, in ogni caso, da qualificarsi come spese di manutenzione straordinaria, oltre che per pratiche ambientali indispensabili mai pagate dalla proprietaria e, dunque, a carico della stessa, oggetto di domanda riconvenzionale.
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta contestando le deduzioni di parte attrice CP_1
e chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale, in quanto inammissibile e comunque infondata e non provata, con vittoria di spese e compensi.
Nel dettaglio, parte opposta ha contestato l'eccepito difetto di legittimazione attiva, evidenziando che le fatture azionate non riguardano il pagamento dei canoni di locazione e che nulla hanno a che vedere con le azioni nascenti dal contratto di locazione, riguardando piuttosto forniture di beni e servizi da parte della in favore della società opponente, ha dedotto la certezza, CP_1 liquidità, esigibilità del credito in virtù delle fatture e dell'estratto delle scritture contabili prodotte, nonché della mancata contestazione da parte della società e del parziale Parte_1 pagamento in acconto e ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta, avendo quest'ultima ad oggetto azioni nascenti dal contratto di locazione e dunque diverso titolo
Pagina 4 di 14 rispetto alla pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio, nonché in ogni caso la sua infondatezza, stante peraltro l'assenza di autorizzazione rispetto alle opere svolte, di dubbia regolarità urbanistica e che potrebbero anche aver determinato danni agli immobili, come già contestato in via stragiudiziale.
Disattesa la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del
16.5.2023, la causa è stata istruita con la produzione documentale delle parti e con l'espletamento della prova orale ammessa ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6 novembre 2024, poi rinviata al 29.1.2025. Con ordinanza del 4.2.2025, sulle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini nella loro ordinaria estensione ex art. 190 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis.
2. Così brevemente ripercorso l'iter processuale della presente controversia, nel merito l'opposizione deve trovare accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.
2.1. Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il giudice è investito del potere-dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, nonché sulle eccezioni e le eventuali domande riconvenzionali dell'opponente, anche qualora il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (v. tra le altre, Cass., sez. 3, sent. n. 1184 del 19.1.2007 e Cass., sez. 1, sent. n. 3649 del 8.3.2012).
In particolare, il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente
Pagina 5 di 14 allegato - mentre il debitore – opponente, che assume la posizione di convenuto in senso sostanziale - ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (v. in tal senso, Cass., Sez. Un., sent. n. 13533 del 30.10.2001; conf. tra le molte Cass., sez. 1, sent. n. 13674 del 13.6.2006; Cass., sez. 1, sent. n. 15677 del 3.7.2009; Cass., sez. 3, sent. n.
3373 del 12.2.2010).
Peraltro, in punto di onere probatorio, deve pure evidenziarsi che chi agisce in giudizio non può proporre la sua domanda in modo generico, ma “deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto che in diritto”, sicché ove l'azione esercitata abbia ad oggetto l'inadempimento contrattuale “l'attore è onerato di allegare non solo
l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione” (v. in termini, Cass., sez. 6-3, ord. n. 6618 del 16.3.2018; v. altresì Cass., Sez. Lav., ord. n. 1838 del 17.1.2024).
Sulla scorta di tali principi devono, pertanto, essere esaminate le domande rispettivamente articolate dalle parti.
2.2. Tanto premesso, costituisce circostanza pacifica tra le parti oltre che documentalmente provata, la conclusione del contratto di affitto di ramo d'azienda del 7.8.2020 tra la società opposta quale parte affittante, e la società opponente quale parte CP_1 Parte_1 affittuaria, “avente ad oggetto l'attività di bar e ristorante, inseriti in una struttura agrituristica sulla proprietà denominata “Castello di Selvole” in Castelnuovo Berardenga (SI), Località Selvole, Vagliagli”, composto
“dagli immobili, dagli arredi e dai beni mobili strumentali” risultanti da apposito elenco (v. doc. 4 fasc. opponente e doc. 6 fasc. opposta).
In particolare, all'art. 2 del suddetto contratto l'oggetto dell'affitto è stato determinato come ricomprendente, per quanto in questa sede di interesse, “la porzione di immobile, meglio indicata nelle planimetrie che si allegano al presente atto sotto le lettere “A” e “B”, debitamente firmate, di proprietà della stessa società. In particolare, i locali comprendono un'ampia cucina di due stanze, completamente attrezzata, tre stanze adibite al servizio, un'ampia tettoia su terrazza, due magazzini adibiti a deposito attrezzi e attrezzature per cucina, un locale caldaia e due bagni. Accanto alla piscina, c'è uno spazio coperto da una parata, non tamponato, adibito a bar e somministrazione bevande, di circa 100 mq. ugualmente attrezzato con frigo, bar, tavoli e sedie, meglio individuato nella planimetria allegata sotto la lettera “C”, debitamente firmata. Nella terrazza del ristorante c'è poi una zona coperta dove è stata costruita una griglia per carne alla brace;
” ed è espressamente precisato che “Ristorante e bar oggetto del presente contratto sono inseriti in una struttura agrituristica di
Pagina 6 di 14 proprietà della che continuerà a gestire in proprio. Tuttavia la società affittante Parte_5 concede alla società affittuaria l'utilizzo degli spazi esterni e della piscina.” (v. ancora doc. 4 fasc. opponente e doc. 6 fasc. opposta). In relazione all'oggetto del contratto così determinato è stata, poi, pattuita la corresponsione di un canone a partire dal gennaio 2022; infatti, le parti hanno espressamente pattuito che sino al 31.12.2021 non sarebbe stato versato alcun canone, mentre a far data dal
1.1.2022 il canone sarebbe stato “pari al 15% (quindici per cento) del fatturato al netto I.V.A. conseguito dal ramo di azienda nell'anno solare o frazione di esso, oltre I.V.A. come per legge, da corrispondere mensilmente”
(v. art. 4 contratto di cui al doc. 4 fasc. opponente e doc. 6 fasc. opposta).
Ciò posto, la società ha agito in giudizio con ricorso monitorio chiedendo l'ingiunzione CP_1 di pagamento della complessiva somma di € 27.890,76 a saldo delle fatture n. 19 del 30.7.2021 e n. 24 del 28.9.2021, senza null'altro aggiungere, in punto di allegazione, riguardo alle circostanze di fatto e di diritto sottese alla pretesa creditoria (v. doc. 2 fasc. opposta contenente il ricorso per decreto ingiuntivo e il pedissequo decreto ingiuntivo emesso) e producendo, quale documentazione a sostegno della richiesta, le fatture menzionate (v. doc. 1 fasc. monitorio, riprodotto quale doc. 3 fasc. opposta) e l'estratto autentico delle scritture contabili (doc. 3 fasc. monitorio, riprodotto quale doc. 4 fasc. opposta), nonché un sollecito di pagamento datato
18.3.2022 (v. doc. 2 fasc. monitorio, riprodotto quale doc. 5 fasc. opposta). Soltanto in sede di comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di opposizione, la società opposta, a fronte dell'eccezione articolata da parte opponente in merito alla dedotta carenza di legittimazione attiva, ha specificato che le fatture azionate non derivano dal contratto di affitto di ramo di azienda concluso tra le parti e non riguardano i relativi canoni di locazione, ma “forniture di beni e servizi alla società (v. p. 3 comparsa di costituzione e risposta), in Parte_1 particolare una fornitura di vino (fattura n. 19 del 30.7.2021) e il corrispettivo dovuto dalla società opponente per l'utilizzo di spazi esterni dell' , principalmente le vigne, in Parte_6 occasione di eventi organizzati dalla medesima opponente (fattura n. 24 del 28.9.2021), deducendo altresì che con quest'ultima era stato previamente concordato il prezzo, come asseritamente dimostrato dal pagamento dell'acconto versato per la somma di € 10.000,00.
In tal senso, deve essere disattesa l'eccezione preliminare della società opponente in punto di carenza di legittimazione attiva della stante la pendenza dell'esecuzione immobiliare CP_1 instaurata dinanzi al Tribunale di Siena e avente ad oggetto l'immobile ricompreso nel ramo d'azienda oggetto di affitto. Infatti, se è vero che dopo il pignoramento di un immobile già dato in locazione il locatore-proprietario perde la legittimazione a richiedere al conduttore il pagamento dei canoni, sia ad accettarli, spettando tale legittimazione in via esclusiva al custode
Pagina 7 di 14 sino al decreto di trasferimento del bene (v. in termini, Cass., sez. 6-1, ord. n. 7748 del 28.3.2018;
v. altresì Cass., sez. 3, ord. n. 25584 del 24.9.2024), nel caso di specie, a fronte delle allegazioni di parte opposta e delineato come anzidetto l'oggetto della domanda articolata in sede monitoria, la pretesa creditoria trova origine in un dedotto diverso rapporto contrattuale di fornitura di beni e servizi in favore della società opponente sicché i principi giurisprudenziali Parte_1 richiamati dalla società opponente non possono trovare applicazione.
Disattesa l'eccezione preliminare articolata dalla società opponente, deve tuttavia darsi atto che la su cui gravava il relativo onere processuale alla luce dei principi sopra esposti, dovendo CP_1 la stessa prospettare idonee allegazioni e fornire adeguata prova della pretesa creditoria azionata, non ha né compiutamente allegato né idoneamente provato il rapporto contrattuale, diverso dal contratto di affitto di ramo d'azienda pacificamente in essere tra le parti, da cui sono scaturite, secondo la prospettazione della stessa le due fatture azionate relative alla fornitura di CP_1 beni e servizi.
Come noto, infatti, costituisce principio consolidato quello secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, con la conseguenza che, quando tale rapporto sia contestato, la fattura – ancorché annotata nei libri obbligatori - non può assurgere a prova del negozio e delle prestazioni eseguite, ma costituisce al più un mero indizio (v. tra le molte, Cass., sez. 2, sent. n. 9593 del
20.5.2004; conf. Cass., sez. 3, sent. n. 15383 del 28.6.2010; Cass., sez. 2, sent. n. 299 del 12.1.2016
e Cass., sez. 3, ord. n. 34831 del 29.12.2024). Invero, “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (v. tra le molte, Cass., sez. 3, ord. n. 19944 del 12.7.2023; conf. Cass., sez. 6-3, ord. n. 5915 del 11.3.2011).
Ebbene, nel caso di specie, parte opposta nonostante le specifiche contestazioni articolate dall'odierna opponente non ha fornito alcuna puntuale allegazione del rapporto contrattuale e delle prestazioni eseguite, né ha prodotto prove documentali, se non le fatture e la documentazione contabile proveniente dalla medesima società creditrice, o articolato prove testimoniali a riguardo. Invero, da un lato, l'interrogatorio formale ammesso ed espletato non ha provocato alcuna confessione giudiziale (v. verbale di udienza del 6.3.2024, nell'ambito della quale la legale rappresentante della società opponente ha negato tutte le circostanze relative all'esecuzione delle prestazioni dedotte in fattura, al pagamento dell'acconto, all'esistenza del
Pagina 8 di 14 debito per le causali di cui al ricorso monitorio) e, dall'altro, quanto ai capitoli non ammessi, sia relativi all'interrogatorio formale sia relativi alla prova testimoniale, deve ribadirsi la valutazione di inammissibilità e irrilevanza già contenuta nel provvedimento istruttorio del 4.12.2023, non avendo gli stessi ad oggetto il rapporto contrattuale e le prestazioni oggetto della pretesa creditoria azionata in monitorio, bensì circostanze mai dedotte o eccepite entro i termini per il maturarsi delle relative preclusioni o, in ogni caso, relative a lavorazioni asseritamente poste in essere e a danni asseritamente provocati dall'odierna opponente sui beni immobili e mobili oggetto del contratto di affitto di ramo di azienda, a fronte di una pretesa creditoria avente ad oggetto fatture che, come a più riprese specificato dalla stessa società opposta, devono ritenersi estranee a tale rapporto contrattuale e in assenza di una domanda risarcitoria fondata sulle circostanze oggetto dei capitoli di prova articolati e non ammessi.
Quanto, infatti, alla fattura n. 19 del 30.7.2021 di complessivi € 790,56 inclusa IVA (v. doc. 3 fasc. opposta), la società si è limitata a dedurre che trattasi di importi dovuti per la fornitura di CP_1 vini, senza tuttavia svolgere allegazioni specifiche in ordine alla prestazione resa e senza produrre alcun documento probatorio relativo all'avvenuta consegna della merce (ad esempio, non è stato prodotto il documento di trasporto, pur menzionato in fattura) e senza articolare prove testimoniali, che in merito a tale profilo non sono state in alcun modo formulate dalla convenuta opposta.
Quanto, invece, alla fattura n. 24 del 28.9.2021 per “Utilizzo spazi esterni per svariati eventi nell' per complessivi € 37.100,20 (v. doc. 3 fasc. opposta), da cui scomputare Parte_6
€ 10.000,00 asseritamente corrisposti in acconto tramite assegni circolari (v. altresì fattura in atti), la società ha dedotto, da un lato, che trattasi di importo esulante dal pagamento del CP_1 canone pattuito nell'ambito del contratto di affitto e, dall'altro, che l'utilizzo degli spazi esterni concesso nell'ambito del suddetto contratto deve ritenersi “riferibile agli spazi esterni della piscina e allo spazio esterno costituenti l'accesso al ristorante come ben si evince dalle planimetrie allegate al contratto di locazione e sottoscritte dalle parti in causa” (v. p. 4 comparsa di costituzione), sicché il credito azionato con la fattura n. 24 deve ritenersi esulante dalla concessione di utilizzo degli spazi prevista nel contratto di affitto di azienda.
Ebbene, ritiene la giudicante che la ricostruzione offerta da parte opposta, alla luce del tenore del regolamento negoziale e della documentazione ad esso allegata, non possa essere condivisa.
In particolare, le aree coperte ricomprese nel perimetro del ramo d'azienda oggetto d'affitto sono evidenziate nelle planimetrie di cui agli allegati “A”, “B” e “C”, come si desume dal chiaro tenore letterale dell'art. 2 del contratto sopra riportato, dovendosi qui ribadire che nel delimitare
Pagina 9 di 14 l'oggetto del contratto le parti hanno espressamente evidenziato, in ogni caso, che “Ristorante e bar oggetto del presente contratto sono inseriti in una struttura agrituristica di proprietà della Parte_5
che continuerà a gestire in proprio. Tuttavia la società affittante concede alla società affittuaria l'utilizzo
[...] degli spazi esterni e della piscina” (v. ancora doc. 4 fasc. opponente), senza alcuna precisazione o limitazione in ordine agli spazi esterni, cui peraltro non si riferiscono le planimetrie allegate al contratto, espressamente richiamate in correlazione alla delimitazione delle aree coperte oggetto del contratto (v. supra).
Di conseguenza, non può ritenersi che con il contratto di affitto di ramo di azienda, laddove è consentito alla società affittuaria l'utilizzo “degli spazi esterni” e – con eloquente utilizzo della congiuntiva “e” – “della piscina”, le parti abbiano inteso limitare l'utilizzo esclusivamente agli spazi esterni della piscina e allo spazio esterno costituente l'accesso al ristorante, come sostenuto dalla società opposta. Del resto, parte opposta, sulla quale come già precisato incombeva il relativo onere probatorio, non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di un ulteriore e diverso rapporto contrattuale posto alla base della richiesta monitoria, né invero ha chiaramente e tempestivamente allegato quali fossero le prestazioni sottese all'importo recato dalla fattura 24/2021, non essendo a tal fine sufficiente né la fotografia di cui al documento n. 9, peraltro richiamata dalla società opposta a sostegno delle proprie allegazioni soltanto tardivamente in comparsa conclusionale, inidonea di per sé a comprovare la sussistenza di un diverso rapporto contrattuale con riferimento all'utilizzo di alcuni spazi esterni, né le contestazioni di cui alla pec del 12.1.2021 (v. doc. 7 fasc. opposta), aventi ad oggetto il dedotto utilizzo non consentito di spazi interni, in particolare degli appartamenti, e non degli spazi esterni menzionati nel contratto di affitto di ramo di azienda, per i quali di contro è stata prevista in contratto, come anzidetto, la concessione dell'utilizzo in favore dell'affittuaria.
Sicché la pretesa creditoria non può ritenersi sufficientemente provata sia con riferimento all'an che con riferimento al quantum, non avendo parte opposta fornito elementi idonei a comprovare l'esistenza di un diverso rapporto contrattuale e le relative prestazioni effettuate in sua esecuzione.
In tal senso, la prova dell'esistenza di un ulteriore rapporto contrattuale tra le parti non può neppure ritenersi comprovata dalla mera allegazione dell'avvenuto pagamento di un acconto sulla fattura 24/2021 di complessivi € 10.000,00 versati dalla società opponente alla Infatti, CP_1 pur essendo pacifico il versamento di tale importo da parte della opponente Controparte_4
(circostanza non contestata e, anzi, da quest'ultima confermata), da un lato, non è stata fornita alcuna prova documentale posta a sostegno della qualificazione di detto versamento quale
Pagina 10 di 14 acconto riferito alla suddetta fattura e, dunque, quale indice presuntivo dell'esistenza di un diverso rapporto contrattuale tra le parti, ulteriore rispetto al contratto di affitto di ramo d'azienda documentalmente provato (in relazione al quale parte opposta non avrebbe potuto pretendere il pagamento di canoni di affitto prima del gennaio 2022, come da espressa pattuizione, v. supra) e, dall'altro, a fronte della diversa ricostruzione fornita dalla società opponente e delle relative puntuali allegazioni, fondate sul rapporto contrattuale derivante dal contratto di affitto di ramo di azienda - cui le fatture azionate devono ritenersi estranee come specificato dalla stessa - e sulle ripetute richieste da parte del legale rappresentante della CP_1 di anticipo sui canoni dovuti a far data dal gennaio 2022, la società opposta non ha CP_1 specificatamente contestato i fatti puntualmente dedotti da controparte ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c. – con conseguente superfluità delle prove orali formulate dalla società opponente nella seconda e nella terza memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. con riferimento al comportamento tenuto dal legale rappresentate della società opposta (in parte, peraltro, inammissibili per essere i relativi capitoli formulati in modo generico o valutativo, come già evidenziato con ordinanza istruttoria del 4.12.2023) – e neppure ha formulato idonee istanze di prova testimoniale in merito. Sul punto, peraltro, l'interrogatorio formale ammesso ed espletato non ha condotto neppure in questo caso a una confessione giudiziale (v. verbale del 6 marzo
2024, in cui la legale rappresentante della opponente ha negato la corresponsione di un acconto sulla fattura 24/2021).
Per tali ragioni, dunque, a fronte delle contestazioni mosse da parte opponente, la mera intestazione delle fatture commerciali azionate in sede monitoria e le relative annotazioni contabili non possono ritenersi sufficienti ai fini della prova, neppure indiziaria, dell'esistenza di un rapporto contrattuale di fornitura di beni e servizi (diverso, dunque, dal rapporto contrattuale derivante dal contratto di affitto di ramo d'azienda) tra la società opposta e la società CP_1 opponente e della conseguente effettiva esecuzione delle relative Parte_1 prestazioni, in forza dei quali le fatture azionate sarebbero state legittimamente emesse.
Ne consegue che, per le motivazioni sopra esposte, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
2.3. Accolta l'opposizione per quanto anzidetto, deve essere esaminata la domanda riconvenzionale articolata dall'opponente da ritenersi inammissibile, in Parte_1 accoglimento dell'eccezione sollevata in merito dalla convenuta opposta sin dalla comparsa di costituzione.
Invero, come noto, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., il giudice competente per la causa principale
Pagina 11 di 14 conosce anche delle domande riconvenzionali che “dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione” ove non eccedano la sua competenza per territorio o per valore. Al riguardo, nell'ottica di un'interpretazione non restrittiva della disposizione normativa menzionata, è stato affermato che la declaratoria di inammissibilità di una domanda riconvenzionale non dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello già appartenente alla causa come mezzo di eccezione “costituisce l'esito di una valutazione riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove sia adeguatamente argomentata l'inopportunità del “simultaneus processus”” (v. Cass., sez. 1, sent. n. 24684 del 4.11.2013; v. altresì Cass., sez. 3, sent. n. 27564 del 20.12.2011, Rv. 620865-01: “La relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del
“simultaneus processus”, a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111, primo comma, Cost.”). In particolare, la relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale “dal titolo dedotto in giudizio dall'attore” non deve essere intesa come identità della causa petendi - richiedendo l'art. 36 c.p.c. un rapporto di mera dipendenza - ma come “comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione, o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale, con quello posto a base di un'eccezione, sì da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con
l'azione o l'eccezione proposta” (v. in termini, Cass., sez. 1, sent. n. 6520 del 19.3.2007).
Ebbene, nel caso di specie, mentre la domanda principale introdotta con il ricorso monitorio trova fondamento su un dedotto (e per quanto anzidetto non provato) rapporto di fornitura di beni e di servizi diverso dal contratto di affitto di ramo d'azienda, diversamente la domanda riconvenzionale trova fondamento proprio nel contratto di affitto di ramo d'azienda in essere tra le parti e, in particolare, con riferimento alle spese che la società opponente ha dedotto di aver sostenuto a causa di vizi occulti esistenti sui beni ricompresi nel ramo d'azienda, la cui esatta delimitazione – sia in punto di legittimazione alla richiesta di ripetizione, sia in punto di quantificazione – richiederebbe lo svolgimento di un'istruttoria relativa all'esistenza dei dedotti occulti gravi vizi su detti beni, accettati dall'opponente nello stato di fatto in cui si trovavano al momento della stipula del contratto di affitto di ramo d'azienda, e alla identificazione delle opere svolte quali opere di manutenzione straordinaria ovvero ordinaria, discendendone una diversa regolamentazione delle stesse alla luce delle pattuizioni contrattuali. Per tali ragioni l'odierna giudicante, in mancanza di un'eccezione di compensazione volta a far valere il controcredito nel presente giudizio di merito a fronte della pretesa creditoria azionata dall'odierna opposta e Pagina 12 di 14 avendo la stessa società opponente espressamente riservato lo svolgimento di una domanda risarcitoria nei confronti della in separato giudizio, ritiene che non vi siano i presupposti CP_1 per la trattazione unitaria delle domande, risultando in definitiva inopportuno il simultaneus processus previsto dall'art. 36 c.p.c..
In tal senso, deve confermarsi il rigetto delle prove articolate in merito da parte opponente, peraltro da ritenersi anche inammissibili per essere i relativi capitoli formulati in modo generico o valutativo (v. cap. 21-27), come già evidenziato con ordinanza istruttoria del 4.12.2023, così come il rigetto delle istanze ex artt. 210 e 213 c.p.c. articolate dalla società opposta nella terza memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., in quanto aventi ad oggetto le informazioni e la documentazione relative al presunto abuso edilizio sugli immobili oggetto del contratto di affitto di ramo d'azienda e il richiesto intervento dei Carabinieri in corso di giudizio, da ritenersi estranee al thema probandum in assenza di qualsivoglia collegamento delle istanze di prova articolate con la pretesa creditoria oggetto del presente giudizio, non avendo peraltro parte convenuta opposta articolato alcuna reconventio reconventionis, in ciò dovendosi ritenere anche l'irrilevanza della documentazione depositata da parte opposta nella terza memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. e all'udienza del 6.3.2024 relativa all'ordinanza di demolizione del Comune di Castelnuovo di Berardenga.
Alla luce di tutto quanto anzidetto, la domanda riconvenzionale articolata dalla società opponente deve pertanto essere dichiarata inammissibile. Parte_1
3. La reciproca soccombenza delle parti sulle domande rispettivamente articolate implica la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
A fronte della reciproca soccombenza non può trovare accoglimento neppure la domanda articolata da parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi fare luogo alla sua applicazione quando non sussiste il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca (v. in tal senso Cass., sez. 2, ord. n. 4212 del 9.2.2022; v. altresì Cass., sez.
2, sent. n. 21590 del 12.10.2009, conf. Cass., sez. 2, sent. n. 7409 del 14.4.2016 e Cass., sez. 1, sent. n. 24158 del 13.10.2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede:
− accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1072/2022 emesso dal Tribunale di Siena in data 9.11.2022 (R.G. 2459/2022);
Pagina 13 di 14 − dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale articolata dalla opponente
[...]
Parte_1
− rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. articolata dalla opponente Parte_1
− dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Siena, in data 26 agosto 2025.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Pagina 14 di 14