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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 01/11/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2391/2022
REPY BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
PresidenteDott.ssa AR AN
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere
Dott.ssa AD EL ZZ Consigliere rel. est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 2391/2022 promossa da:
(C.F. P.IVA 1 in persona del legale Parte 1
,
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Giovanni De Stasio, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE
contro
), con il patrocinio dell'Avv. CP 1 (C.F. C.F. 1
RO RS, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
trattenuta in decisione in data 22 ottobre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante principale:. "Voglia la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza n. 433/2022 del Tribunale di Grosseto in via istruttoria: disporre, ove occorra, consulenza tecnica finalizzata ad accertare la compatibilità della deformazione della transenna di recinzione al cantiere rappresentata nelle foto 2-3
(allegate all'atto di citazione CP_1 come allegato 12) con l'urto di una mountain- bike;
in via preliminare: riconoscere e dichiarare la carenza della titolarità della situazione giuridica sostanziale passiva in capo all'associazione e/o la sua carenza Parte 1
di legittimazione passiva;
nel merito: respingere la domanda attrice perché illegittima, infondata e non provata.
Respingere infine l'appello inciden-tale proposto dal sig. CP 1 perché illegittimo e infondato. Con conseguente condanna del sig. CP 1 alla restituzione di ogni somma riscossa in conseguenza della sentenza impugnata, con interessi e rivalutazione dalla data di pagamento a quella di restituzione.
Con vittoria di spese e competenze di causa riferite al doppio grado, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.".
Per parte appellata e appellante incidentale:. rigettare l'appello proposto da Parte 1
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, per la ragioni tutte di cui alla premessa della comparsa di costituzione e risposta e dei precedenti scritti difensivi, e confermare la sentenza n.
433/2022 del 13/07/2022, emessa dal Tribunale di Grosseto relativamente ai capi impugnati, anche in via preliminare ed istruttoria, oltre che nel merito dall'appellante, respingendo l'appello proposto in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto, ed al contempo;
2. accogliere l'appello incidentale sui capi richiamati ai punti nn.
1-3 della comparsa di costituzione e risposta e conseguentemente, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, in applicazione delle Tabelle elaborate del Tribunale di Milano per l'anno 2024, per il morivo n. 1, condannare l'appellante principale al pagamento delle seguenti somme, nei limiti accertati dalla CTU redatta dal dott. Per 1 nel giudizio di primo grado:
1. danno biologico 3%: €. 3.621,00;
2. ITT 100% gg. 10 (Valore punto: €. 115,00): €. 1.150,00;
3. ITP 50% gg. 15: €. 862,50; 4. ITP 25% gg. 20: €. 575,00;
5. spese mediche riconosciute: €. 2.144,35;
6. spese CTU dott. Per 1 €. 602,00;
7. spese registrazione sentenza di 1° grado: €. 203,00
Totale: €. 9.157,85, o comunque in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta più di giustizia, oltre interessi dalla data del sinistro fino al saldo effettivo nella misura indicata nella sentenza di primo grado.
Dall'importo di cui sopra dovrà detrarsi la somma, già corrisposta dall'appellante principale in ottemperanza alla condanna contenuta nella sentenza impugnata, pari a complessivi €. 6.717,56, compresi interessi sulla minor somma riconosciuta in primo grado fino al 27/05/2022;
3. in accoglimento del motivo n. 2, per le ragioni tutte di cui alla premessa della comparsa di costituzione e risposta e dei precedenti scritti difensivi, accertare e dichiarare che il Parte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuto al pagamento anche delle spese della consulenza tecnica medico legale di parte, redatta dal dott. A. Farmalli, e di conseguenza condannare l'appellante principale al pagamento, a favore dell'appellante incidentale, anche della somma di €. 427,00, per cui il
Parte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, dovrà essere condannato al pagamento della residua somma complessiva di €. 2.867,24, oltre interessi al tasso indicato nella sentenza di primo grado fino al saldo effettivo
4. in accoglimento del motivo n. 3, per le ragioni tutte di cui alla premessa della comparsa di costituzione e risposta e dei precedenti scritti difensivi, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia condannare l'appellante principale al pagamento, a favore dell'appellante incidentale, delle spese legali del giudizio di primo grado, illegittimamente compensate tra le parti o, in ipotesi subordinata, compensare parzialmente le spese legali stesse. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre IVA, CAP e rimb. spese gen. 15% per il giudizio di secondo grado. Ci si oppone nuovamente alla richiesta di ammissione di CTU dinamica, già respinta dal Giudice di primo grado, in quanto del tutto inammissibile e meramente esplorativa
(Cass., sez. III, ord. 18 settembre 2020, n. 19631), per le ragioni tutte meglio esplicitate nei precedenti scritti difensivi, anche di primo grado. OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 433/2022 del Tribunale di Grosseto in materia di danni da cose in custodia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP 1 ha convenuto in giudizio Con atto di citazione ritualmente notificato
Parte 1 "(d'ora in dinanzi al Tribunale di Grosseto l'associazione poi soltanto " Parte 1 ) per sentirla condannare ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 29/08/2014.
L'attore in fatto ha allegato che alle ore 15:45 circa del 29/08/2014, mentre stava percorrendo alla guida della propria bicicletta (mountain bike) Viale Italia in località
Pratoranieri con direzione Follonica (GR), giunto nei pressi del villaggio turistico “Il
Girasole" urtava con la bici una transenna non segnalata che ostruiva in parte la strada,
- come da nei pressi del margine destro e cadeva rovinosamente a terra riportando verbale di PS · lesioni personali consistenti in "frattura scomposta delle ossa della piramide nasale con ferita lacerocontusa". Avanzava quindi in data 10/09/2014 formale richiesta di risarcimento danni nei confronti del Controparte 2 il quale in data 15/12/2015,
all'esito dell'istruttoria, gli comunicava che le transenne erano state collocate sul luogo del sinistro da Parte 1 per effettuare l'intervento di manutenzione straordinaria del Fosso
CE. Reiterava pertanto in data 02/02/2016 richiesta di risarcimento nei confronti della convenuta per aver omesso di provvedere alla corretta custodia e manutenzione della strada e, soprattutto, all'idonea segnalazione del cantiere.
Con riferimento ai danni subiti, l'attore, richiamando la relazione medico-legale allegata,
ha quantificato i danni non patrimoniali in € 10.172,00, oltre € 1.254,35 di spese mediche ed € 900,00 di spese per occhiali da vista, il tutto “con aumento personalizzato (50%)", così per un totale di € 15.840,35.
Si è costituita la convenuta, la quale in via preliminare ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in favore dell'impresa appaltatrice dei lavori (HI s.r.l.) quale proprietaria e custode del cantiere ed eventualmente del Comune di Follonica quale proprietario e custode della strada teatro del sinistro. Ha contestato le fotografie prodotte dall'attore, perché non rappresentative dell'esatto stato dei luoghi al momento dell'incidente, ha eccepito che le lesioni asseritamente subite dal CP 1 non siano compatibili con la dinamica del sinistro descritta in citazione e che comunque l'imponente recinzione del cantiere poteva essere agevolmente percepita da chiunque prestando un'ordinaria attenzione, di qui la rilevanza della condotta colposa del danneggiato ex art. 1227 c.c., in termini di caso fortuito, o in subordine di concorso colposo.
In sede di prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. l'attore ha chiesto al giudice di ordinare ai sensi dell'art. 107 c.p.c. l'intervento del e dell'impresa appaltatrice Controparte_2
HI s.r.l., ma l'istanza non è stata accolta.
La causa è stata istruita attraverso produzioni documentali, prove testimoniali e CTU medico-legale, all'esito il tribunale di Grosseto ha accolto la domanda e condannato parte convenuta a corrispondere all'attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e rimborso spese mediche la complessiva somma di Euro 5.601,95 oltre agli interessi legali sulla somma via via rivalutata annualmente dal 29/08/2014 alla data della sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo;
ha disposto la compensazione delle spese legali e posto quelle di ctu a carico di parte convenuta.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto sussistente in саро all'associazione Parte 1 la titolarità passiva della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, osservando che: "[...] () con atto di assegnazione della gestione della concessione comunale ormeggio del Fosso
Controparte_2 ha affidato CE, in virtù di atto pubblico rep. 16479 del 13 marzo 2008, il la gestione e l'uso della concessione ottenuta dalla all'associazione" Parte 1
Provincia di Grosseto del c.d. "Fosso CE" in località Pratoranieri al fine di garantirne l'uso quale attracco per piccoli natanti;
(ii) fra gli oneri dell'associazione vi è quello di manutenere le sponde dell'alveo
(art. 8 comma 1a) ed in particolare, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, anche la sponda idraulica sinistra ". per la parte di argine delimitata dal cordolo di contenimento della strada arginale
...
fino al limite dell'alveo (art. 1 comma 2a) [...]"; "Proprio in relazione ai fatti di causa, "
Parte 1 [...] ha dedotto che durante l'estate del 2014, quindi in costanza dei fatti di causa, il parziale cedimento dell'argine sinistro ha richiesto un intervento per il suo consolidamento e messa in sicurezza, intervento messo in atto dall'impresa HI SR (all'uopo incaricata) che ha curato l'allestimento del cantiere”; “Deve in proposito aderirsi a sull'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in caso di concessione di bene demaniale ad un ente di diritto privato, quest'ultimo acquisisce il potere di fatto su quel bene, divenendone custode, con la conseguenza che solamente allorquando non si realizzi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile non viene meno per il concedente la detenzione del bene e il conseguente dovere di vigilanza e custodia, e conseguentemente la responsabilità nei confronti dei terzi danneggiati nei sinistri verificatisi all'interno del bene in concessione [...]”; “[...] la parte convenuta si è limitata a sostenere la propria estraneità ai fatti di causa per esserne esclusivi responsabili in solido l'impresa appaltatrice (quale proprietaria e custode del cantiere) ed il CP 2
[...] (quale proprietario e custode della strada), il tutto in virtù della - pacifica - circostanza secondo cui nella detta area era effettivamente presente un cantiere, senza […] specificare se [il n.d.r.] punto ove è avvenuto il sinistro ricadesse o meno all'interno dell'area di cui la stessa associazione è pacificamente concessionaria. Sul punto, peraltro, alcuna delle prove fornite risulta fruibile al fine di escludere in radice detta circostanza".
Inquadrata poi la fattispecie nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c. ha affermato:
"[...] dall'esame complessivo delle dichiarazioni testimoniali, così come dall'esame di tutta la documentazione acquisita agli atti, può ritenersi provata la dinamica del sinistro così come descritta in citazione, così come la presenza di una insidia sul luogo del sinistro. Deve infatti ritenersi provato che lo stato dei luoghi al momento del sinistro fosse quello rappresentato dalle fotografie prodotte da parte attrice
[...] per la sostanziale concordanza in questo senso delle dichiarazioni testimoniali.
In altre parole, risulta che il cantiere de quo, al momento del sinistro, fosse in fase di smobilizzo, cioè nella fase finale dei lavori avvenuti, come confermato dalla teste Tes_1, agli “ultimi di agosto - primi di settembre" [...]".
"Tale condizione, significativamente diversa da quella – sostanzialmente conforme a legge ed alle normali regole di cautela rappresentata dalle fotografie di parte convenuta [...] e riferibile ad un momento temporale antecedente al verificarsi del sinistro per cui è causa, appare indubbiamente presentare un carattere di pericolosità, così da integrare i caratteri dell'insidia.
E' infatti agevole riscontrare, anche dall'esame del materiale fotografico in atti, che la recinzione metallica che ha provocato l'urto, per dimensione e caratteristiche intrinseche, non fosse agevolmente visibile dall'utente mediamente accorto, e dunque non evitabile con l'ordinaria diligenza.
Si osserva infatti che dal materiale fotografico prodotto dalla parte attrice, la recinzione de qua risulta apposta in maniera esattamente perpendicolare al senso di marcia, in maniera tale da impedire il transito sul margine destro della carreggiata se non aggirandola completamente, ponendosi quantomeno al centro della carreggiata.
Tale recinzione risulta costituita da sottili fili metallici intrecciati a rete, in maniera da formare rettangoli sufficientemente ampi realizzare un effetto di quasi “trasparenza” rispetto all'ambiente circostante, anche in condizioni di tempo sereno (come nel caso di specie) così da costituire certamente un pericolo per i soggetti in transito ove non adeguatamente segnalata".
"Dalle suindicate deposizioni, raffrontate con le altre risultanze probatorie e dai rilievi fotografici versati in atti, è agevole dunque ritenere provato il nesso causale tra la mancanza di adeguata segnalazione della recinzione de qua e le lesioni lamentate.
Quanto detto trova sostanzialmente conferma anche dalle risultanze della perizia tecnica disposta in corso di giudizio [...], che specifica come siano residuati all'attore a seguito dell'evento de quo una "frattura traumatica delle ossa proprie del naso, ferita lacero-contusa della piramide nasale" compatibile con la dinamica del sinistro descritta in citazione [...]".
"Da tanto è derivato un periodo d'inabilità temporanea assoluta al 100% di giorni 10 [...], un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 15 [...] ed un periodo d'inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 20 [...]; nonché postumi permanenti, tali da determinare un danno biologico complessivo nella misura del 3% [...]". "Il consulente ha infine precisato che le spese sanitarie sostenute e documentate, […] pari complessivamente a € 2144,35, sono da considerarsi congrue e pertinenti con il sinistro de quo".
"Alla luce di tutto quanto esposto, nella specie, stante l'assenza di prova del caso fortuito, nonché dell'aver apprestato quel minimum di cautele per evitare il pericolo di danni a terzi (stante la mancanza di qualsivoglia segnalazione e/o transennamento nei pressi del tratto stradale oggetto di lavori) può ritenersi dimostrato che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, costituita nella specie dalla recinzione metallica posta a sbarramento di una porzione della carreggiata non adeguatamente segnalata […]”.
"In definitiva, dovendosi escludere nella specie che la condotta della vittima del sinistro possa qualificarsi come del tutto abnorme (trattandosi di normale - e nemmeno imprudente - transito su tratto stradale in passaggio non vietato, in assenza di chiare e visibili segnalazioni di pericolo), va affermata nel caso di specie la responsabilità del Parte 1 [...] quale custode del luogo in questione ex art. 2051 c.c. in relazione al danno lamentato da CP_1 [...]". "Ne deriva che spettano al CP 1 ...] in applicazione delle tabelle micro-permanenti per la liquidazione del danno biologico [...] un totale di Euro 5.601,95 [...]”.
"Le spese di CTU, stante gli esiti, devono essere poste a carico di parte convenuta”.
"In ordine alle spese si ritiene sussistano le eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis (ex art. 13 D.L. 132/2014, come interpretato ed integrato dalla Corte Cost. n. 77/2018), per effettuarne la integrale compensazione;
ciò atteso che è emersa dall'istruttoria la plausibile difficoltà operativa pur non esimente da responsabilità nella vigilanza di un cantiere gestito da una ditta appaltatrice terza in capo all'associazione convenuta ed, in particolare, in relazione all'obbligo di assicurare la costante presenza di cartelli di segnalazione sulla recinzione del cantiere de quo, specie nella fase finale di "smobilizzo" e - dunque - di dismissione del cantiere medesimo".
Avverso tale decisione l'associazione Parte 1 ha interposto appello affidato a tre motivi: con il primo ha reiterato la propria eccezione di carenza di legittimazione e/o titolarità passiva del rapporto controverso;
con il secondo ha denunciato l'erronea valutazione da parte del tribunale ex art. 1227 c.c. dell' efficienza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione del sinistro, da considerarsi invece quale causa esclusiva del sinistro, o in subordine concorrente;
con il terzo ha censurato la valutazione delle risultanze istruttorie e, in particolare, delle dichiarazioni del teste Tes_2 infine ha reiterato l'istanza di CTU cinematica, non ammessa dal primo giudice.
Ritualmente costituitosi, l'appellato ha contestato nel merito i motivi di gravame chiedendone il rigetto ed ha proposto a sua volta appello incidentale con cui ha denunciato l'erronea applicazione delle tabelle per le lesioni micro permanenti di cui all'art. 139 cod. ass., in luogo di quelle del Tribunale di Milano, per la liquidazione del danno biologico;
l'omessa condanna della convenuta soccombente, alla refusione in proprio favore delle documentate spese di CTP;
la violazione dell'art. 92 c.p.c per effetto della compensazione delle spese di lite.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 30/04/2025, poi rimessa sul ruolo per l'incompatibilità di uno dei consiglieri componenti del Collegio, quindi è stata trattenuta nuovamente in decisione con diversa composizione del collegio con ordinanza del 22.10.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c in cui entrambe hanno concordemente rinunciato alla assegnazione di nuovi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La titolarità del rapporto controverso
Con il primo motivo di gravame l'appellante assume che considerata la dinamica del sinistro descritta in citazione, in base alla quale il signor CP_1 ha urtato con la propria bicicletta contro lo spigolo della recinzione metallica posta sulla strada a delimitazione del cantiere allestito dall'impresa HI s.r.l., alla quale l'associazione Parte 1 aveva
appaltato i lavori di consolidamento e messa in sicurezza dell'argine sinistro del Fosso
CE in seguito al suo parziale cedimento nell'estate del 2014, legittimati passivi sarebbero esclusivamente il Controparte_2 proprietario e custode della strada, e la
HI s.r.l., impresa appaltatrice come tale custode del cantiere.
In limine va chiarito come, in punto di diritto, la legittimazione passiva in senso tecnico consista nell'identificazione soggettiva tra la parte processuale contro cui è spiegata la domanda ed il soggetto titolare del diritto o autore della condotta dedotta in giudizio ed a cui l'attore ricollega la sua pretesa.
La verifica della legitimatio ad causam va effettuata sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, ed affermata o negata in ragione della valutazione positiva o negativa dell'astratta titolarità del rapporto rappresentato sotto il profilo passivo;
per converso, ove si discuta dell'effettiva titolarità, in concreto, dell'obbligazione controversa la questione attiene al merito (cfr. ex plurimis Cass. 27/03/2017 n. 7776).
L'eccezione sollevata dall'appellante nel caso in esame riguarda perciò non la legitimatio ad causam, quale titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte attrice, ma la titolarità del rapporto controverso dal lato passivo, e cioè il merito della vicenda sostanziale, come correttamente ritenuto dal primo giudice. E' infatti evidente che, rispetto alle allegazioni contenute nell'atto di citazione di primo grado, vi è coincidenza tra le posizioni che l'attore ha riferito all'associazione convenuta (ritenuta in qualità di committente dei lavori di manutenzione appaltati a impresa terza, custode dell'area ) ed il diritto fatto valere
(risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro), di guisa che la legittimazione passiva va riconosciuta nei confronti della associazione Parte 1 dovendosi invece valutare l'effettiva titolarità del rapporto controverso.
Tanto premesso, in fatto è pacifico che con atto pubblico rep. 16479 del 13 marzo 2008, il
"C Controparte 2 ha affidato all'associazione Parte 1 la gestione e l'uso della concessione ottenuta dalla Provincia di Grosseto del c.d. "Fosso Cervia" in località Pratoranieri per attracco di piccoli natanti;
fra gli oneri dell'associazione vi è anche quello di manutenere le sponde dell'alveo e durante l'estate del 2014, quindi quando si è verificato il sinistro per cui è causa, parziale cedimento dell'argine sinistro ha richiesto un intervento per il suo consolidamento e messa in sicurezza, realizzato su incarico della concessionaria dall'impresa HI SR, che ha curato l'allestimento del cantiere.
L'appellante sostiene che essendosi il sinistro verificato sulla strada pacificamente di proprietà comunale- su cui si trovava parte del cantiere recintato installato dall'impresa appaltatrice e dunque fuori dall'area ricompresa nella concessione di cui è titolare
Parte 1 ( all'epoca committente dei lavori), difetterebbe in capo alla medesima la qualità di custode.
Il motivo è infondato.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23442/2018 ha invero affermato che per i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto, anche laddove essa sia stata modificata dall'appaltatore e proprio alle modifiche sia riconducibile il danno, risponde (anche) il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c. il quale, in quanto custode della cosa, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito specificamente prevista da tale norma. La conclusione di un appalto di opere, dunque, non comporta in alcun modo la perdita della custodia da parte del committente, non essendo sostenibile che la "consegna" dell'immobile, affinché vi siano eseguiti i lavori, equivalga a una corrispondente “trasferimento" del ruolo di custode verso i terzi, poiché una simile evenienza finirebbe con l'integrare una sorta di esonero contrattuale da responsabilità nei confronti di chi del negozio non è parte.
La Suprema Corte ha inoltre precisato che "Il caso fortuito, poi, non può essere applicato con una modalità peculiare e riduttiva, così da reintrodurre, per altra via, un'abusiva 'contrattualizzazione' della fattispecie: esso non può automaticamente coincidere con l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente, non potendosi sminuire il concetto di imprevedibilità/ inevitabilità che costituisce la sostanza del caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c. come limite della responsabilità oggettiva ivi riconfigurata;
l'imprevedibilità/ inevitabilità, pertanto, non deve essere degradata a una vuota fictio, bensì afferire a una condotta dell'appaltatore non percepibile in toto dal committente che, adempiendo così rettamente al suo obbligo di custodia, abbia seguito l'esecuzione del contratto con un continuo e adeguato controllo, eventualmente tramite un esperto direttore dei lavori"
(Cass. n. 16609 dell'11.06.2021). In altri termini, il proprietario-committente, per liberarsi della propria responsabilità, non può limitarsi ad allegare un mero inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto di appalto in quanto, per tale via, si verrebbe di fatto a creare una forma di esonero di responsabilità nei confronti del terzo del tutto contrario allo spirito della norma sulla scorta di un contratto cui quest'ultimo è rimasto del tutto estraneo. La consegna del bene all'appaltatore dunque non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta oggettivamente responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera, salvo che provi il caso fortuito, che ricorre allorquando venga dimostrata una condotta dell'appaltatore del tutto imprevedibile e/o inevitabile, nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato anche per il tramite di un direttore dei lavori), idonea cioè ad assumere un'incidenza causale autonoma rispetto alla produzione dei danni.
Nel caso di specie poi, non è contestato che la recinzione del cantiere prima del sinistro sia stata posta in maniera tale da sconfinare sulla strada pubblica comunale e solo successivamente, la sua estensione è stata ristretta, in modo tale da restare sull'argine, come comprovato dalla documentazione fotografica in atto. Pertanto la Parte 1 aveva un dovere di vigilanza in qualità di committente affinchè l'impresa appaltatrice allestisse il cantiere in modo tale da non creare pericoli di danni terzi, in particolare evitare lo sconfinamento sulla pubblica via o comunque, se debitamente autorizzata dall'ente comunale proprietario a farlo, controllare che le modalità di approntamento non costituissero un pericolo o intralcio per gli utenti della strada. Inoltre, come si evince chiaramente dalla foto sottostante prodotta dall'attore, la rete metallica di recinzione dell'area insisteva prevalentemente sul cordolo dell'argine sinistro rientrante nella concessione amministrativa e solo per una residua parte sul tratto di strada comunale, elemento ulteriore che rafforza la posizione di custode in capo alla concessionaria committente. Quanto alla potenziale configurabilità nel caso di specie di una corresponsabilità del
Controparte_2 quale proprietario e custode della strada, è sufficiente rilevare che Parte 1 non ha chiamato in causa l'ente né ha chiesto accertarsi la responsabilità solidale dello stesso ex art. 2055 c.c.
2. Le risultanze istruttorie, la dinamica del sinistro, la rilevanza causale della condotta del danneggiato
Il secondo ed il terzo motivo di gravame meritano un esame congiunto in quanto con essi l'appellante principale denuncia una erronea valutazione delle prove testimoniali assumendo che l'attore, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non abbia provato l'esatta dinamica del sinistro come descritta in atto di citazione, e comunque la condotta colposa dal medesimo tenuta, doveva essere valutata come causa esclusiva dell'evento di danno o, in subordine, considerata idonea a configurare un concorso ex art. 1227 comma primo c.c.
Il tribunale, all'esito delle prove testimoniali, valorizzando in particolare le dichiarazioni del teste Tes 2 presente sul luogo del sinistro, ha affermato “E'infatti agevole riscontrare, anche dall'esame del materiale fotografico in atti, che la recinzione metallica che ha provocato l'urto, per dimensione e caratteristiche intrinseche, non fosse agevolmente visibile dall'utente mediamente accorto, e dunque non evitabile con l'ordinaria diligenza. Si osserva infatti che dal materiale fotografico prodotto dalla parte attrice, la recinzione de qua risulta apposta in maniera esattamente perpendicolare al senso di marcia, in maniera tale da impedire il transito sul margine destro della carreggiata se non aggirandola completamente, ponendosi quantomeno al centro della carreggiata. Tale recinzione risulta costituita da sottili fili metallici intrecciati a rete, in maniera da formare rettangoli sufficientemente ampi realizzare un effetto di quasi "trasparenza" rispetto all'ambiente circostante, anche in condizioni di tempo sereno (come nel caso di specie) così da costituire certamente un pericolo per i soggetti in transito ove non adeguatamente segnalata" (cfr. sentenza, pp. 9-10).
Nella sostanza il primo giudice ha ricostruito la dinamica dell'incidente nel senso che il
CP_1 nelle circostanze di tempo e di luogo allegate, ha sbattuto con il volto contro la rete metallica della recinzione, non visibile perché trasparente, cadendo così a terra con la bicicletta e procurandosi lesioni. In verità nell'atto di citazione il CP_1 ha allegato che in data 29.8.2014 intorno alle ore
15.45 mentre percorreva a bordo della sua bicicletta Viale Italia in località Pratoranieri con direzione Follonica, giunto nei pressi del villaggio turistico “ Il Girasole" urtava con la propria bicicletta una transenna, non segnalata, che ostruiva in parte la strada, nei pressi del margine destro su cui egli procedeva, cadendo rovinosamente a terra. La documentazione fotografica prodotta dal danneggiato mostra il punto in cui vi sarebbe stato l'urto della bicicletta contro la transenna. Dunque l'attore non ha dedotto di essere andato a sbattere contro la rete metallica della recinzione con il volto e di essere poi caduto, come ricostruito dal primo giudice, bensì di aver urtato con la ruota della bicicletta contro la transenna in basso della struttura cantieristica, sporgente sul lato destro della carreggiata dal medesimo percorsa.
Il teste Tes_2 che in quel momento aveva parcheggiato il camper sul lato sinistro della kstrada, non ha assistito alla caduta del CP_1 ma ha dichiarato. mentre stavo parcheggiando ho sentito un trambusto ho sentito un ragazzo che urlava babbo, babbo' mi sono girato ed ho visto una persona che era in terra con vicino la bicicletta ed era contro una rete metallica di recinzione. Era con la faccia che aveva sbattuto contro tale recinzione. ADR: riconosco nella prima foto il mio camper parcherggiato ADR: quando io ho visto il signore a terra era proprio sullo spigolo della ringhiera che si vede proprio nella parte di strada nel lato opposto a dove nella foto è parcheggiato il mio camper. Preciso che lo spigolo era oltre la linea bianca della pista ciclabile che si vede nella foto e di conseguenza la persona caduta era sulla strada, oltre la linea bianca. voglio precisare che le foto che mi si mostrano sono state fatte dal CP 1 dopo il sinistro. Infatti io nell'immediatezza l'ho accompagnato al pronto soccorso e successivamente l'ho riaccompagnato nel luogo dell'incidente per riprendere le biciclette che erano rimaste li;
dico le biciclette in quanto insieme al CP_1 c'eerano anche la moglie ed i due figli insieme a lui in bicicletta.
"ADR: riconosco nelle foto il punto della recinzione con la ciombatura in cui è caduto il CP_1'
La moglie del danneggiato, presente al momento del fatto, non è stata indicata come teste, ugualmente però, sulla scorta della testimonianza del teste Tes_2 si può ritenere provato che il CP 1 mentre percorreva in bici insieme alla moglie e ai figli, il tratto di strada rappresentato nelle fotografie di cui sopra, è caduto a terra vicino alla spigolo della recinzione di cantiere;
il punto d'urto della bicicletta si colloca nella parte bassa della struttura metallica, ove vi era la sbarra di sostegno, in condizioni di piena visibilità, in un pomeriggio soleggiato, su strada rettilinea.
Contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, da un semplice esame della documentazione fotografica in atti, si evince che la recinzione di cui si discute, per dimensione e caratteristiche intrinseche fosse nelle descritte condizioni di tempo e di luogo ben visibile da qualsiasi utente della strada mediamente accorto e, come tale,- nonostante l'assenza di segnaletica, facilmente aggirabile attraverso l'adozione di normali cautele.
Né si può ignorare che il CP_1 in compagnia della moglie e dei figli, sia stato l'unico ad urtarvi contro, circostanza ulteriore dimostrativa della visibilità dell'ostacolo.
In diritto si rammenta che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, e ciò in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, cod. civ.,
- richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al 66
principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152); non è invece necessario che la condotta del danneggiato presenti i caratteri della eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. n. 2376 del 2024, cit.; Cass. Sez. 3, ord. 25 luglio 2024, n. 4051, Cass. Sez. 3, sent. 30 ottobre 2024, n.
28057).
In applicazione dei principi richiamati, la verificazione del sinistro deve attribuirsi causalmente ed in via esclusiva alla condotta colposa del CP_1 considerata l'agevole prevedibilità ed evitabilità della situazione potenzialmente dannosa. Invero, l'anomalia della strada- costituita dalla sporgenza della recinzione metallica sulla lato destro della carreggiata- non presentava una intrinseca e significativa pericolosità, attesa l'inerzia della medesima, inoltre la piena visibilità e l'assenza di ostacoli sul tratto di strada al momento del sinistro, inducono a ritenere più probabile che non che se il CP_1 avesse tenuto una condotta conforme ai canoni di diligenza e prudenza, prestando la dovuta attenzione, avrebbe verosimilmente potuto evitare, con una semplice manovra di spostamento sul lato sinistro della medesima carreggiata, di andare a sbattere con la bicicletta contro l'ostacolo inerte e del tutto percepibile.
In definitiva, in accoglimento dell'appello in principale e in riforma della sentenza impugnata, va esclusa la responsabilità della Parte 1 ex art. 2051 c.c. con conseguente rigetto della domanda risarcitoria del CP_1 ed assorbimento dell'appello incidentale dal medesimo proposto afferente al quantum del credito risarcitorio liquidato in suo favore dal tribunale.
L'appellante ha domandato altresì la restituzione delle some corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado. Non ha prodotto documentazione comprovante l'effettivo esborso ma il fatto non è in contestazione, anzi è stata ammesso nella comparsa di costituzione nel presente giudizio( pag.29) depositata da parte appellata, la quale va dunque condannata alla restituzione di quanto ricevuto, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo.
3. Le spese di lite del doppio grado di giudizio.
La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese), impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello,
allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis, Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016; Sez.
6-L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014;
Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013; Sez. 6-3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013;
Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009). In tale prospettiva, nel caso di specie sussistono i presupposti per la condanna di CP 1
[...] in quanto soccombente, al pagamento in favore dell'associazione delle Parte 1
spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, ex D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore della controversia
(scaglione ricompreso fra € 5.201,00 ed € 26.000,00), considerato uno sforzo difensivo medio ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado in quanto non espletata.
Sussistono, altresì, i presupposti per porre definitivamente a carico dell'attore- appellato le spese della CTU di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 433/2022 Parte 1
del Tribunale di Grosseto, e sull'appello incidentale proposto da ogni altraCP_1 domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. di CP 1 nei confronti di
Parte 1
2) condanna CP 1 a rimborsare a Parte 1 le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano per il primo in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) condanna CP_1 a restituire a Parte 1 le somme da questa corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata, maggiorate degli interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo;
4) pone definitivamente a carico di CP 1 le spese della CTU di primo grado.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
AD EL ZZ AR AN
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPY BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
PresidenteDott.ssa AR AN
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere
Dott.ssa AD EL ZZ Consigliere rel. est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 2391/2022 promossa da:
(C.F. P.IVA 1 in persona del legale Parte 1
,
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Giovanni De Stasio, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE
contro
), con il patrocinio dell'Avv. CP 1 (C.F. C.F. 1
RO RS, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
trattenuta in decisione in data 22 ottobre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante principale:. "Voglia la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza n. 433/2022 del Tribunale di Grosseto in via istruttoria: disporre, ove occorra, consulenza tecnica finalizzata ad accertare la compatibilità della deformazione della transenna di recinzione al cantiere rappresentata nelle foto 2-3
(allegate all'atto di citazione CP_1 come allegato 12) con l'urto di una mountain- bike;
in via preliminare: riconoscere e dichiarare la carenza della titolarità della situazione giuridica sostanziale passiva in capo all'associazione e/o la sua carenza Parte 1
di legittimazione passiva;
nel merito: respingere la domanda attrice perché illegittima, infondata e non provata.
Respingere infine l'appello inciden-tale proposto dal sig. CP 1 perché illegittimo e infondato. Con conseguente condanna del sig. CP 1 alla restituzione di ogni somma riscossa in conseguenza della sentenza impugnata, con interessi e rivalutazione dalla data di pagamento a quella di restituzione.
Con vittoria di spese e competenze di causa riferite al doppio grado, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.".
Per parte appellata e appellante incidentale:. rigettare l'appello proposto da Parte 1
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, per la ragioni tutte di cui alla premessa della comparsa di costituzione e risposta e dei precedenti scritti difensivi, e confermare la sentenza n.
433/2022 del 13/07/2022, emessa dal Tribunale di Grosseto relativamente ai capi impugnati, anche in via preliminare ed istruttoria, oltre che nel merito dall'appellante, respingendo l'appello proposto in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto, ed al contempo;
2. accogliere l'appello incidentale sui capi richiamati ai punti nn.
1-3 della comparsa di costituzione e risposta e conseguentemente, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, in applicazione delle Tabelle elaborate del Tribunale di Milano per l'anno 2024, per il morivo n. 1, condannare l'appellante principale al pagamento delle seguenti somme, nei limiti accertati dalla CTU redatta dal dott. Per 1 nel giudizio di primo grado:
1. danno biologico 3%: €. 3.621,00;
2. ITT 100% gg. 10 (Valore punto: €. 115,00): €. 1.150,00;
3. ITP 50% gg. 15: €. 862,50; 4. ITP 25% gg. 20: €. 575,00;
5. spese mediche riconosciute: €. 2.144,35;
6. spese CTU dott. Per 1 €. 602,00;
7. spese registrazione sentenza di 1° grado: €. 203,00
Totale: €. 9.157,85, o comunque in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta più di giustizia, oltre interessi dalla data del sinistro fino al saldo effettivo nella misura indicata nella sentenza di primo grado.
Dall'importo di cui sopra dovrà detrarsi la somma, già corrisposta dall'appellante principale in ottemperanza alla condanna contenuta nella sentenza impugnata, pari a complessivi €. 6.717,56, compresi interessi sulla minor somma riconosciuta in primo grado fino al 27/05/2022;
3. in accoglimento del motivo n. 2, per le ragioni tutte di cui alla premessa della comparsa di costituzione e risposta e dei precedenti scritti difensivi, accertare e dichiarare che il Parte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuto al pagamento anche delle spese della consulenza tecnica medico legale di parte, redatta dal dott. A. Farmalli, e di conseguenza condannare l'appellante principale al pagamento, a favore dell'appellante incidentale, anche della somma di €. 427,00, per cui il
Parte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, dovrà essere condannato al pagamento della residua somma complessiva di €. 2.867,24, oltre interessi al tasso indicato nella sentenza di primo grado fino al saldo effettivo
4. in accoglimento del motivo n. 3, per le ragioni tutte di cui alla premessa della comparsa di costituzione e risposta e dei precedenti scritti difensivi, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia condannare l'appellante principale al pagamento, a favore dell'appellante incidentale, delle spese legali del giudizio di primo grado, illegittimamente compensate tra le parti o, in ipotesi subordinata, compensare parzialmente le spese legali stesse. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre IVA, CAP e rimb. spese gen. 15% per il giudizio di secondo grado. Ci si oppone nuovamente alla richiesta di ammissione di CTU dinamica, già respinta dal Giudice di primo grado, in quanto del tutto inammissibile e meramente esplorativa
(Cass., sez. III, ord. 18 settembre 2020, n. 19631), per le ragioni tutte meglio esplicitate nei precedenti scritti difensivi, anche di primo grado. OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 433/2022 del Tribunale di Grosseto in materia di danni da cose in custodia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP 1 ha convenuto in giudizio Con atto di citazione ritualmente notificato
Parte 1 "(d'ora in dinanzi al Tribunale di Grosseto l'associazione poi soltanto " Parte 1 ) per sentirla condannare ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 29/08/2014.
L'attore in fatto ha allegato che alle ore 15:45 circa del 29/08/2014, mentre stava percorrendo alla guida della propria bicicletta (mountain bike) Viale Italia in località
Pratoranieri con direzione Follonica (GR), giunto nei pressi del villaggio turistico “Il
Girasole" urtava con la bici una transenna non segnalata che ostruiva in parte la strada,
- come da nei pressi del margine destro e cadeva rovinosamente a terra riportando verbale di PS · lesioni personali consistenti in "frattura scomposta delle ossa della piramide nasale con ferita lacerocontusa". Avanzava quindi in data 10/09/2014 formale richiesta di risarcimento danni nei confronti del Controparte 2 il quale in data 15/12/2015,
all'esito dell'istruttoria, gli comunicava che le transenne erano state collocate sul luogo del sinistro da Parte 1 per effettuare l'intervento di manutenzione straordinaria del Fosso
CE. Reiterava pertanto in data 02/02/2016 richiesta di risarcimento nei confronti della convenuta per aver omesso di provvedere alla corretta custodia e manutenzione della strada e, soprattutto, all'idonea segnalazione del cantiere.
Con riferimento ai danni subiti, l'attore, richiamando la relazione medico-legale allegata,
ha quantificato i danni non patrimoniali in € 10.172,00, oltre € 1.254,35 di spese mediche ed € 900,00 di spese per occhiali da vista, il tutto “con aumento personalizzato (50%)", così per un totale di € 15.840,35.
Si è costituita la convenuta, la quale in via preliminare ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in favore dell'impresa appaltatrice dei lavori (HI s.r.l.) quale proprietaria e custode del cantiere ed eventualmente del Comune di Follonica quale proprietario e custode della strada teatro del sinistro. Ha contestato le fotografie prodotte dall'attore, perché non rappresentative dell'esatto stato dei luoghi al momento dell'incidente, ha eccepito che le lesioni asseritamente subite dal CP 1 non siano compatibili con la dinamica del sinistro descritta in citazione e che comunque l'imponente recinzione del cantiere poteva essere agevolmente percepita da chiunque prestando un'ordinaria attenzione, di qui la rilevanza della condotta colposa del danneggiato ex art. 1227 c.c., in termini di caso fortuito, o in subordine di concorso colposo.
In sede di prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. l'attore ha chiesto al giudice di ordinare ai sensi dell'art. 107 c.p.c. l'intervento del e dell'impresa appaltatrice Controparte_2
HI s.r.l., ma l'istanza non è stata accolta.
La causa è stata istruita attraverso produzioni documentali, prove testimoniali e CTU medico-legale, all'esito il tribunale di Grosseto ha accolto la domanda e condannato parte convenuta a corrispondere all'attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e rimborso spese mediche la complessiva somma di Euro 5.601,95 oltre agli interessi legali sulla somma via via rivalutata annualmente dal 29/08/2014 alla data della sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo;
ha disposto la compensazione delle spese legali e posto quelle di ctu a carico di parte convenuta.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto sussistente in саро all'associazione Parte 1 la titolarità passiva della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, osservando che: "[...] () con atto di assegnazione della gestione della concessione comunale ormeggio del Fosso
Controparte_2 ha affidato CE, in virtù di atto pubblico rep. 16479 del 13 marzo 2008, il la gestione e l'uso della concessione ottenuta dalla all'associazione" Parte 1
Provincia di Grosseto del c.d. "Fosso CE" in località Pratoranieri al fine di garantirne l'uso quale attracco per piccoli natanti;
(ii) fra gli oneri dell'associazione vi è quello di manutenere le sponde dell'alveo
(art. 8 comma 1a) ed in particolare, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, anche la sponda idraulica sinistra ". per la parte di argine delimitata dal cordolo di contenimento della strada arginale
...
fino al limite dell'alveo (art. 1 comma 2a) [...]"; "Proprio in relazione ai fatti di causa, "
Parte 1 [...] ha dedotto che durante l'estate del 2014, quindi in costanza dei fatti di causa, il parziale cedimento dell'argine sinistro ha richiesto un intervento per il suo consolidamento e messa in sicurezza, intervento messo in atto dall'impresa HI SR (all'uopo incaricata) che ha curato l'allestimento del cantiere”; “Deve in proposito aderirsi a sull'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in caso di concessione di bene demaniale ad un ente di diritto privato, quest'ultimo acquisisce il potere di fatto su quel bene, divenendone custode, con la conseguenza che solamente allorquando non si realizzi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile non viene meno per il concedente la detenzione del bene e il conseguente dovere di vigilanza e custodia, e conseguentemente la responsabilità nei confronti dei terzi danneggiati nei sinistri verificatisi all'interno del bene in concessione [...]”; “[...] la parte convenuta si è limitata a sostenere la propria estraneità ai fatti di causa per esserne esclusivi responsabili in solido l'impresa appaltatrice (quale proprietaria e custode del cantiere) ed il CP 2
[...] (quale proprietario e custode della strada), il tutto in virtù della - pacifica - circostanza secondo cui nella detta area era effettivamente presente un cantiere, senza […] specificare se [il n.d.r.] punto ove è avvenuto il sinistro ricadesse o meno all'interno dell'area di cui la stessa associazione è pacificamente concessionaria. Sul punto, peraltro, alcuna delle prove fornite risulta fruibile al fine di escludere in radice detta circostanza".
Inquadrata poi la fattispecie nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c. ha affermato:
"[...] dall'esame complessivo delle dichiarazioni testimoniali, così come dall'esame di tutta la documentazione acquisita agli atti, può ritenersi provata la dinamica del sinistro così come descritta in citazione, così come la presenza di una insidia sul luogo del sinistro. Deve infatti ritenersi provato che lo stato dei luoghi al momento del sinistro fosse quello rappresentato dalle fotografie prodotte da parte attrice
[...] per la sostanziale concordanza in questo senso delle dichiarazioni testimoniali.
In altre parole, risulta che il cantiere de quo, al momento del sinistro, fosse in fase di smobilizzo, cioè nella fase finale dei lavori avvenuti, come confermato dalla teste Tes_1, agli “ultimi di agosto - primi di settembre" [...]".
"Tale condizione, significativamente diversa da quella – sostanzialmente conforme a legge ed alle normali regole di cautela rappresentata dalle fotografie di parte convenuta [...] e riferibile ad un momento temporale antecedente al verificarsi del sinistro per cui è causa, appare indubbiamente presentare un carattere di pericolosità, così da integrare i caratteri dell'insidia.
E' infatti agevole riscontrare, anche dall'esame del materiale fotografico in atti, che la recinzione metallica che ha provocato l'urto, per dimensione e caratteristiche intrinseche, non fosse agevolmente visibile dall'utente mediamente accorto, e dunque non evitabile con l'ordinaria diligenza.
Si osserva infatti che dal materiale fotografico prodotto dalla parte attrice, la recinzione de qua risulta apposta in maniera esattamente perpendicolare al senso di marcia, in maniera tale da impedire il transito sul margine destro della carreggiata se non aggirandola completamente, ponendosi quantomeno al centro della carreggiata.
Tale recinzione risulta costituita da sottili fili metallici intrecciati a rete, in maniera da formare rettangoli sufficientemente ampi realizzare un effetto di quasi “trasparenza” rispetto all'ambiente circostante, anche in condizioni di tempo sereno (come nel caso di specie) così da costituire certamente un pericolo per i soggetti in transito ove non adeguatamente segnalata".
"Dalle suindicate deposizioni, raffrontate con le altre risultanze probatorie e dai rilievi fotografici versati in atti, è agevole dunque ritenere provato il nesso causale tra la mancanza di adeguata segnalazione della recinzione de qua e le lesioni lamentate.
Quanto detto trova sostanzialmente conferma anche dalle risultanze della perizia tecnica disposta in corso di giudizio [...], che specifica come siano residuati all'attore a seguito dell'evento de quo una "frattura traumatica delle ossa proprie del naso, ferita lacero-contusa della piramide nasale" compatibile con la dinamica del sinistro descritta in citazione [...]".
"Da tanto è derivato un periodo d'inabilità temporanea assoluta al 100% di giorni 10 [...], un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 15 [...] ed un periodo d'inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 20 [...]; nonché postumi permanenti, tali da determinare un danno biologico complessivo nella misura del 3% [...]". "Il consulente ha infine precisato che le spese sanitarie sostenute e documentate, […] pari complessivamente a € 2144,35, sono da considerarsi congrue e pertinenti con il sinistro de quo".
"Alla luce di tutto quanto esposto, nella specie, stante l'assenza di prova del caso fortuito, nonché dell'aver apprestato quel minimum di cautele per evitare il pericolo di danni a terzi (stante la mancanza di qualsivoglia segnalazione e/o transennamento nei pressi del tratto stradale oggetto di lavori) può ritenersi dimostrato che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, costituita nella specie dalla recinzione metallica posta a sbarramento di una porzione della carreggiata non adeguatamente segnalata […]”.
"In definitiva, dovendosi escludere nella specie che la condotta della vittima del sinistro possa qualificarsi come del tutto abnorme (trattandosi di normale - e nemmeno imprudente - transito su tratto stradale in passaggio non vietato, in assenza di chiare e visibili segnalazioni di pericolo), va affermata nel caso di specie la responsabilità del Parte 1 [...] quale custode del luogo in questione ex art. 2051 c.c. in relazione al danno lamentato da CP_1 [...]". "Ne deriva che spettano al CP 1 ...] in applicazione delle tabelle micro-permanenti per la liquidazione del danno biologico [...] un totale di Euro 5.601,95 [...]”.
"Le spese di CTU, stante gli esiti, devono essere poste a carico di parte convenuta”.
"In ordine alle spese si ritiene sussistano le eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis (ex art. 13 D.L. 132/2014, come interpretato ed integrato dalla Corte Cost. n. 77/2018), per effettuarne la integrale compensazione;
ciò atteso che è emersa dall'istruttoria la plausibile difficoltà operativa pur non esimente da responsabilità nella vigilanza di un cantiere gestito da una ditta appaltatrice terza in capo all'associazione convenuta ed, in particolare, in relazione all'obbligo di assicurare la costante presenza di cartelli di segnalazione sulla recinzione del cantiere de quo, specie nella fase finale di "smobilizzo" e - dunque - di dismissione del cantiere medesimo".
Avverso tale decisione l'associazione Parte 1 ha interposto appello affidato a tre motivi: con il primo ha reiterato la propria eccezione di carenza di legittimazione e/o titolarità passiva del rapporto controverso;
con il secondo ha denunciato l'erronea valutazione da parte del tribunale ex art. 1227 c.c. dell' efficienza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione del sinistro, da considerarsi invece quale causa esclusiva del sinistro, o in subordine concorrente;
con il terzo ha censurato la valutazione delle risultanze istruttorie e, in particolare, delle dichiarazioni del teste Tes_2 infine ha reiterato l'istanza di CTU cinematica, non ammessa dal primo giudice.
Ritualmente costituitosi, l'appellato ha contestato nel merito i motivi di gravame chiedendone il rigetto ed ha proposto a sua volta appello incidentale con cui ha denunciato l'erronea applicazione delle tabelle per le lesioni micro permanenti di cui all'art. 139 cod. ass., in luogo di quelle del Tribunale di Milano, per la liquidazione del danno biologico;
l'omessa condanna della convenuta soccombente, alla refusione in proprio favore delle documentate spese di CTP;
la violazione dell'art. 92 c.p.c per effetto della compensazione delle spese di lite.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 30/04/2025, poi rimessa sul ruolo per l'incompatibilità di uno dei consiglieri componenti del Collegio, quindi è stata trattenuta nuovamente in decisione con diversa composizione del collegio con ordinanza del 22.10.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c in cui entrambe hanno concordemente rinunciato alla assegnazione di nuovi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La titolarità del rapporto controverso
Con il primo motivo di gravame l'appellante assume che considerata la dinamica del sinistro descritta in citazione, in base alla quale il signor CP_1 ha urtato con la propria bicicletta contro lo spigolo della recinzione metallica posta sulla strada a delimitazione del cantiere allestito dall'impresa HI s.r.l., alla quale l'associazione Parte 1 aveva
appaltato i lavori di consolidamento e messa in sicurezza dell'argine sinistro del Fosso
CE in seguito al suo parziale cedimento nell'estate del 2014, legittimati passivi sarebbero esclusivamente il Controparte_2 proprietario e custode della strada, e la
HI s.r.l., impresa appaltatrice come tale custode del cantiere.
In limine va chiarito come, in punto di diritto, la legittimazione passiva in senso tecnico consista nell'identificazione soggettiva tra la parte processuale contro cui è spiegata la domanda ed il soggetto titolare del diritto o autore della condotta dedotta in giudizio ed a cui l'attore ricollega la sua pretesa.
La verifica della legitimatio ad causam va effettuata sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, ed affermata o negata in ragione della valutazione positiva o negativa dell'astratta titolarità del rapporto rappresentato sotto il profilo passivo;
per converso, ove si discuta dell'effettiva titolarità, in concreto, dell'obbligazione controversa la questione attiene al merito (cfr. ex plurimis Cass. 27/03/2017 n. 7776).
L'eccezione sollevata dall'appellante nel caso in esame riguarda perciò non la legitimatio ad causam, quale titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte attrice, ma la titolarità del rapporto controverso dal lato passivo, e cioè il merito della vicenda sostanziale, come correttamente ritenuto dal primo giudice. E' infatti evidente che, rispetto alle allegazioni contenute nell'atto di citazione di primo grado, vi è coincidenza tra le posizioni che l'attore ha riferito all'associazione convenuta (ritenuta in qualità di committente dei lavori di manutenzione appaltati a impresa terza, custode dell'area ) ed il diritto fatto valere
(risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro), di guisa che la legittimazione passiva va riconosciuta nei confronti della associazione Parte 1 dovendosi invece valutare l'effettiva titolarità del rapporto controverso.
Tanto premesso, in fatto è pacifico che con atto pubblico rep. 16479 del 13 marzo 2008, il
"C Controparte 2 ha affidato all'associazione Parte 1 la gestione e l'uso della concessione ottenuta dalla Provincia di Grosseto del c.d. "Fosso Cervia" in località Pratoranieri per attracco di piccoli natanti;
fra gli oneri dell'associazione vi è anche quello di manutenere le sponde dell'alveo e durante l'estate del 2014, quindi quando si è verificato il sinistro per cui è causa, parziale cedimento dell'argine sinistro ha richiesto un intervento per il suo consolidamento e messa in sicurezza, realizzato su incarico della concessionaria dall'impresa HI SR, che ha curato l'allestimento del cantiere.
L'appellante sostiene che essendosi il sinistro verificato sulla strada pacificamente di proprietà comunale- su cui si trovava parte del cantiere recintato installato dall'impresa appaltatrice e dunque fuori dall'area ricompresa nella concessione di cui è titolare
Parte 1 ( all'epoca committente dei lavori), difetterebbe in capo alla medesima la qualità di custode.
Il motivo è infondato.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23442/2018 ha invero affermato che per i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto, anche laddove essa sia stata modificata dall'appaltatore e proprio alle modifiche sia riconducibile il danno, risponde (anche) il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c. il quale, in quanto custode della cosa, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito specificamente prevista da tale norma. La conclusione di un appalto di opere, dunque, non comporta in alcun modo la perdita della custodia da parte del committente, non essendo sostenibile che la "consegna" dell'immobile, affinché vi siano eseguiti i lavori, equivalga a una corrispondente “trasferimento" del ruolo di custode verso i terzi, poiché una simile evenienza finirebbe con l'integrare una sorta di esonero contrattuale da responsabilità nei confronti di chi del negozio non è parte.
La Suprema Corte ha inoltre precisato che "Il caso fortuito, poi, non può essere applicato con una modalità peculiare e riduttiva, così da reintrodurre, per altra via, un'abusiva 'contrattualizzazione' della fattispecie: esso non può automaticamente coincidere con l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente, non potendosi sminuire il concetto di imprevedibilità/ inevitabilità che costituisce la sostanza del caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c. come limite della responsabilità oggettiva ivi riconfigurata;
l'imprevedibilità/ inevitabilità, pertanto, non deve essere degradata a una vuota fictio, bensì afferire a una condotta dell'appaltatore non percepibile in toto dal committente che, adempiendo così rettamente al suo obbligo di custodia, abbia seguito l'esecuzione del contratto con un continuo e adeguato controllo, eventualmente tramite un esperto direttore dei lavori"
(Cass. n. 16609 dell'11.06.2021). In altri termini, il proprietario-committente, per liberarsi della propria responsabilità, non può limitarsi ad allegare un mero inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto di appalto in quanto, per tale via, si verrebbe di fatto a creare una forma di esonero di responsabilità nei confronti del terzo del tutto contrario allo spirito della norma sulla scorta di un contratto cui quest'ultimo è rimasto del tutto estraneo. La consegna del bene all'appaltatore dunque non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta oggettivamente responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera, salvo che provi il caso fortuito, che ricorre allorquando venga dimostrata una condotta dell'appaltatore del tutto imprevedibile e/o inevitabile, nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato anche per il tramite di un direttore dei lavori), idonea cioè ad assumere un'incidenza causale autonoma rispetto alla produzione dei danni.
Nel caso di specie poi, non è contestato che la recinzione del cantiere prima del sinistro sia stata posta in maniera tale da sconfinare sulla strada pubblica comunale e solo successivamente, la sua estensione è stata ristretta, in modo tale da restare sull'argine, come comprovato dalla documentazione fotografica in atto. Pertanto la Parte 1 aveva un dovere di vigilanza in qualità di committente affinchè l'impresa appaltatrice allestisse il cantiere in modo tale da non creare pericoli di danni terzi, in particolare evitare lo sconfinamento sulla pubblica via o comunque, se debitamente autorizzata dall'ente comunale proprietario a farlo, controllare che le modalità di approntamento non costituissero un pericolo o intralcio per gli utenti della strada. Inoltre, come si evince chiaramente dalla foto sottostante prodotta dall'attore, la rete metallica di recinzione dell'area insisteva prevalentemente sul cordolo dell'argine sinistro rientrante nella concessione amministrativa e solo per una residua parte sul tratto di strada comunale, elemento ulteriore che rafforza la posizione di custode in capo alla concessionaria committente. Quanto alla potenziale configurabilità nel caso di specie di una corresponsabilità del
Controparte_2 quale proprietario e custode della strada, è sufficiente rilevare che Parte 1 non ha chiamato in causa l'ente né ha chiesto accertarsi la responsabilità solidale dello stesso ex art. 2055 c.c.
2. Le risultanze istruttorie, la dinamica del sinistro, la rilevanza causale della condotta del danneggiato
Il secondo ed il terzo motivo di gravame meritano un esame congiunto in quanto con essi l'appellante principale denuncia una erronea valutazione delle prove testimoniali assumendo che l'attore, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non abbia provato l'esatta dinamica del sinistro come descritta in atto di citazione, e comunque la condotta colposa dal medesimo tenuta, doveva essere valutata come causa esclusiva dell'evento di danno o, in subordine, considerata idonea a configurare un concorso ex art. 1227 comma primo c.c.
Il tribunale, all'esito delle prove testimoniali, valorizzando in particolare le dichiarazioni del teste Tes 2 presente sul luogo del sinistro, ha affermato “E'infatti agevole riscontrare, anche dall'esame del materiale fotografico in atti, che la recinzione metallica che ha provocato l'urto, per dimensione e caratteristiche intrinseche, non fosse agevolmente visibile dall'utente mediamente accorto, e dunque non evitabile con l'ordinaria diligenza. Si osserva infatti che dal materiale fotografico prodotto dalla parte attrice, la recinzione de qua risulta apposta in maniera esattamente perpendicolare al senso di marcia, in maniera tale da impedire il transito sul margine destro della carreggiata se non aggirandola completamente, ponendosi quantomeno al centro della carreggiata. Tale recinzione risulta costituita da sottili fili metallici intrecciati a rete, in maniera da formare rettangoli sufficientemente ampi realizzare un effetto di quasi "trasparenza" rispetto all'ambiente circostante, anche in condizioni di tempo sereno (come nel caso di specie) così da costituire certamente un pericolo per i soggetti in transito ove non adeguatamente segnalata" (cfr. sentenza, pp. 9-10).
Nella sostanza il primo giudice ha ricostruito la dinamica dell'incidente nel senso che il
CP_1 nelle circostanze di tempo e di luogo allegate, ha sbattuto con il volto contro la rete metallica della recinzione, non visibile perché trasparente, cadendo così a terra con la bicicletta e procurandosi lesioni. In verità nell'atto di citazione il CP_1 ha allegato che in data 29.8.2014 intorno alle ore
15.45 mentre percorreva a bordo della sua bicicletta Viale Italia in località Pratoranieri con direzione Follonica, giunto nei pressi del villaggio turistico “ Il Girasole" urtava con la propria bicicletta una transenna, non segnalata, che ostruiva in parte la strada, nei pressi del margine destro su cui egli procedeva, cadendo rovinosamente a terra. La documentazione fotografica prodotta dal danneggiato mostra il punto in cui vi sarebbe stato l'urto della bicicletta contro la transenna. Dunque l'attore non ha dedotto di essere andato a sbattere contro la rete metallica della recinzione con il volto e di essere poi caduto, come ricostruito dal primo giudice, bensì di aver urtato con la ruota della bicicletta contro la transenna in basso della struttura cantieristica, sporgente sul lato destro della carreggiata dal medesimo percorsa.
Il teste Tes_2 che in quel momento aveva parcheggiato il camper sul lato sinistro della kstrada, non ha assistito alla caduta del CP_1 ma ha dichiarato. mentre stavo parcheggiando ho sentito un trambusto ho sentito un ragazzo che urlava babbo, babbo' mi sono girato ed ho visto una persona che era in terra con vicino la bicicletta ed era contro una rete metallica di recinzione. Era con la faccia che aveva sbattuto contro tale recinzione. ADR: riconosco nella prima foto il mio camper parcherggiato ADR: quando io ho visto il signore a terra era proprio sullo spigolo della ringhiera che si vede proprio nella parte di strada nel lato opposto a dove nella foto è parcheggiato il mio camper. Preciso che lo spigolo era oltre la linea bianca della pista ciclabile che si vede nella foto e di conseguenza la persona caduta era sulla strada, oltre la linea bianca. voglio precisare che le foto che mi si mostrano sono state fatte dal CP 1 dopo il sinistro. Infatti io nell'immediatezza l'ho accompagnato al pronto soccorso e successivamente l'ho riaccompagnato nel luogo dell'incidente per riprendere le biciclette che erano rimaste li;
dico le biciclette in quanto insieme al CP_1 c'eerano anche la moglie ed i due figli insieme a lui in bicicletta.
"ADR: riconosco nelle foto il punto della recinzione con la ciombatura in cui è caduto il CP_1'
La moglie del danneggiato, presente al momento del fatto, non è stata indicata come teste, ugualmente però, sulla scorta della testimonianza del teste Tes_2 si può ritenere provato che il CP 1 mentre percorreva in bici insieme alla moglie e ai figli, il tratto di strada rappresentato nelle fotografie di cui sopra, è caduto a terra vicino alla spigolo della recinzione di cantiere;
il punto d'urto della bicicletta si colloca nella parte bassa della struttura metallica, ove vi era la sbarra di sostegno, in condizioni di piena visibilità, in un pomeriggio soleggiato, su strada rettilinea.
Contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, da un semplice esame della documentazione fotografica in atti, si evince che la recinzione di cui si discute, per dimensione e caratteristiche intrinseche fosse nelle descritte condizioni di tempo e di luogo ben visibile da qualsiasi utente della strada mediamente accorto e, come tale,- nonostante l'assenza di segnaletica, facilmente aggirabile attraverso l'adozione di normali cautele.
Né si può ignorare che il CP_1 in compagnia della moglie e dei figli, sia stato l'unico ad urtarvi contro, circostanza ulteriore dimostrativa della visibilità dell'ostacolo.
In diritto si rammenta che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, e ciò in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, cod. civ.,
- richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al 66
principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro" (Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152); non è invece necessario che la condotta del danneggiato presenti i caratteri della eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. n. 2376 del 2024, cit.; Cass. Sez. 3, ord. 25 luglio 2024, n. 4051, Cass. Sez. 3, sent. 30 ottobre 2024, n.
28057).
In applicazione dei principi richiamati, la verificazione del sinistro deve attribuirsi causalmente ed in via esclusiva alla condotta colposa del CP_1 considerata l'agevole prevedibilità ed evitabilità della situazione potenzialmente dannosa. Invero, l'anomalia della strada- costituita dalla sporgenza della recinzione metallica sulla lato destro della carreggiata- non presentava una intrinseca e significativa pericolosità, attesa l'inerzia della medesima, inoltre la piena visibilità e l'assenza di ostacoli sul tratto di strada al momento del sinistro, inducono a ritenere più probabile che non che se il CP_1 avesse tenuto una condotta conforme ai canoni di diligenza e prudenza, prestando la dovuta attenzione, avrebbe verosimilmente potuto evitare, con una semplice manovra di spostamento sul lato sinistro della medesima carreggiata, di andare a sbattere con la bicicletta contro l'ostacolo inerte e del tutto percepibile.
In definitiva, in accoglimento dell'appello in principale e in riforma della sentenza impugnata, va esclusa la responsabilità della Parte 1 ex art. 2051 c.c. con conseguente rigetto della domanda risarcitoria del CP_1 ed assorbimento dell'appello incidentale dal medesimo proposto afferente al quantum del credito risarcitorio liquidato in suo favore dal tribunale.
L'appellante ha domandato altresì la restituzione delle some corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado. Non ha prodotto documentazione comprovante l'effettivo esborso ma il fatto non è in contestazione, anzi è stata ammesso nella comparsa di costituzione nel presente giudizio( pag.29) depositata da parte appellata, la quale va dunque condannata alla restituzione di quanto ricevuto, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo.
3. Le spese di lite del doppio grado di giudizio.
La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese), impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello,
allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis, Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016; Sez.
6-L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014;
Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013; Sez. 6-3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013;
Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009). In tale prospettiva, nel caso di specie sussistono i presupposti per la condanna di CP 1
[...] in quanto soccombente, al pagamento in favore dell'associazione delle Parte 1
spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, ex D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore della controversia
(scaglione ricompreso fra € 5.201,00 ed € 26.000,00), considerato uno sforzo difensivo medio ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado in quanto non espletata.
Sussistono, altresì, i presupposti per porre definitivamente a carico dell'attore- appellato le spese della CTU di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 433/2022 Parte 1
del Tribunale di Grosseto, e sull'appello incidentale proposto da ogni altraCP_1 domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. di CP 1 nei confronti di
Parte 1
2) condanna CP 1 a rimborsare a Parte 1 le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano per il primo in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) condanna CP_1 a restituire a Parte 1 le somme da questa corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata, maggiorate degli interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo;
4) pone definitivamente a carico di CP 1 le spese della CTU di primo grado.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
AD EL ZZ AR AN
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.