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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 26/03/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto:
dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1940 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Patrizio Leopardo, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] ed ivi residente, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Florita, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
La causa veniva rinviata all'udienza del 19.03.2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note contenenti le conclusioni congiunte nei termini stabiliti con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 23.08.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, Parte_1
deduceva:
- di avere contratto matrimonio in Civitavecchia con rito concordatario con in data 1.06.2024, trascritto nel Registro degli Atti di Controparte_1
Matrimonio del Comune di Civitavecchia al n. 8, parte II, Serie A, scegliendo il regime della separazione dei beni;
Per_
- che dall'unione coniugale nasceva in Civitavecchia la figlia in data
16.07.2011;
- che i coniugi vivevano nella casa familiare sita in Civitavecchia (RM),
Via Irma Bandiera, di proprietà del ricorrente e in comodato d'uso gratuito;
- che il Tribunale di Civitavecchia omologava la separazione consensuale dei coniugi con decreto del 16.12.2022;
- di avere acquistato nelle more il 50 % di un appartamento in Civitavecchia
(RM), Via A. Garibaldi n. 14 dove viveva unitamente alla attuale compagna,
sig.ra , contraendo un mutuo ipotecario con rata di € 580,00 Persona_2
mensili da pagare in solido con la;
Per_2
- di lavorare come operaio portuale con retribuzione media di € 1.700,00
per 14 mensilità;
- che la resistente svolge e svolgeva attività di segretaria di studio medico
2 attualmente con contratto full-time;
- che dal mese di novembre 2024 le parti termineranno di pagare un prestito contratto in corso di matrimonio nell'interesse della famiglia e che in sede di separazione avevano deciso di rimborsare al 50 % ciascuno fino all'estinzione.
Tanto dedotto, il ricorrente ha chiesto al Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori confermando il regime di frequentazione così come concordato in sede di separazione, porsi a suo carico un assegno di mantenimento in favore della figlia di € 300,00 mensili, oltre al pagamento delle spese straordinarie per la prole da dividersi al 50 % tra i coniugi, con assegnazione della casa coniugale in favore della resistente in qualità di genitore collocatario della minore.
Il Giudice relatore, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.
Con memoria difensiva depositata il 24.01.25 si è costituita la la CP_1
quale ha aderito alla domanda di divorzio, contestando le deduzioni di controparte, ed ha concluso chiedendo al Tribunale di disporsi a carico del un assegno di mantenimento da versarsi in favore della figlia minore Parte_1
nella misura di € 600,00, oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale tenutasi il 26.02.25 sono comparse le parti insieme ai loro difensori ed il Giudice, all'esito della discussione orale della causa, ha formulato a verbale una proposta conciliativa.
Preso atto della volontà delle parti di accettare la proposta di bonario componimento, il Giudice ha rinviato la causa all'udienza cartolare del
3 19.03.2025 onerando i difensori al deposito delle note contenenti le conclusioni congiunte sottoscritte alle parti.
Nelle more le parti procedevano al deposito delle conclusioni congiunte nei termini stabiliti.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 1/06/2014, giacché
è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale
(art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è
contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1940/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così provvede:
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Civitavecchia (RM) in data 1/06/2014 tra nata a Controparte_1
Civitavecchia il 13/07/1987 e nato a [...] il Parte_1
29/12/1982, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
di Civitavecchia all'atto n. 8, parte 2, serie A, dell'anno 2014;
Per_ B) dispone che la figlia rimarrà collocata presso la madre e affidata a
4 entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale su di lei, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, per le quali la responsabilità genitoriale sarà esercitata
Per_ dal genitore con il quale si troverà;
Per_ C) dispone che incontrerà il padre: -a fine settimana alternati dalle ore
19:00 del venerdì sino alla domenica sera quando la riaccompagnerà alla casa materna dopo averla fatta cenare, alle ore 22:00, salvo diverso accordo che verrà concordato tra genitori sempre nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e di cura della minore;
-durante le vacanze estive, un periodo non inferiore a 15 giorni, da suddividersi eventualmente in due periodi continuativi di almeno 7 giorni;
- durante le vacanze natalizie, la prima metà del periodo delle vacanze scolastiche (dal 23 al
30 dicembre di ogni anno) o la seconda metà (dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno), ad anni alterni, salvo diversa decisione concordata dai
Per_ genitori nell' interesse di - durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, la prima o la seconda metà del periodo di chiusura scolastica, salvo
Per_ diverso accordo tra i genitori nell' interesse di;
D) dispone l'assegnazione della casa coniugale di proprietà del padre del sig.
alla quale genitore collocatario della figlia Parte_1 CP_1
minore;
Per_ E) a titolo di contribuzione al mantenimento di il sig. verserà Parte_1
alla madre la somma mensile di € 400,00, a decorrere dal mese di marzo
2025, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, oltre adeguamenti Istat
come per legge;
A) stabilisce che il padre corrisponderà altresì alla Sig.ra sempre a CP_1
5 Per_ titolo di contribuzione al mantenimento di la ulteriore somma di euro 300,00 entro il giorno 15 del mese di luglio di ogni anno, e ulteriori euro 300,00 entro il giorno 15 del mese di dicembre di ogni anno, oltre adeguamenti ISTAT su entrambe le mensilità ulteriori come per legge;
B) a Sig.ra avrà diritto a richiedere e percepire il 100% dell'assegno CP_1
unico per la figlia;
C) il Sig. verserà alla Sig.ra il 100% delle spese sportive e Parte_1 CP_1
scolastiche, fatta eccezione per i libri scolastici che saranno divisi al 50%
tra i genitori, mentre per le altre spese c.d. straordinarie si applicherà il protocollo del Tribunale di Civitavecchia e saranno suddivise al 50% tra i genitori della minore;
D) le parti concordano altresì di suddividere al 50% le spese necessarie per
Per_ l'abbigliamento della figlia minore che verranno concordate di volta in volta;
E) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
F) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Civitavecchia, il 25 marzo 2025.
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto:
dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1940 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Patrizio Leopardo, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] ed ivi residente, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Florita, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
La causa veniva rinviata all'udienza del 19.03.2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note contenenti le conclusioni congiunte nei termini stabiliti con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 23.08.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, Parte_1
deduceva:
- di avere contratto matrimonio in Civitavecchia con rito concordatario con in data 1.06.2024, trascritto nel Registro degli Atti di Controparte_1
Matrimonio del Comune di Civitavecchia al n. 8, parte II, Serie A, scegliendo il regime della separazione dei beni;
Per_
- che dall'unione coniugale nasceva in Civitavecchia la figlia in data
16.07.2011;
- che i coniugi vivevano nella casa familiare sita in Civitavecchia (RM),
Via Irma Bandiera, di proprietà del ricorrente e in comodato d'uso gratuito;
- che il Tribunale di Civitavecchia omologava la separazione consensuale dei coniugi con decreto del 16.12.2022;
- di avere acquistato nelle more il 50 % di un appartamento in Civitavecchia
(RM), Via A. Garibaldi n. 14 dove viveva unitamente alla attuale compagna,
sig.ra , contraendo un mutuo ipotecario con rata di € 580,00 Persona_2
mensili da pagare in solido con la;
Per_2
- di lavorare come operaio portuale con retribuzione media di € 1.700,00
per 14 mensilità;
- che la resistente svolge e svolgeva attività di segretaria di studio medico
2 attualmente con contratto full-time;
- che dal mese di novembre 2024 le parti termineranno di pagare un prestito contratto in corso di matrimonio nell'interesse della famiglia e che in sede di separazione avevano deciso di rimborsare al 50 % ciascuno fino all'estinzione.
Tanto dedotto, il ricorrente ha chiesto al Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori confermando il regime di frequentazione così come concordato in sede di separazione, porsi a suo carico un assegno di mantenimento in favore della figlia di € 300,00 mensili, oltre al pagamento delle spese straordinarie per la prole da dividersi al 50 % tra i coniugi, con assegnazione della casa coniugale in favore della resistente in qualità di genitore collocatario della minore.
Il Giudice relatore, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.
Con memoria difensiva depositata il 24.01.25 si è costituita la la CP_1
quale ha aderito alla domanda di divorzio, contestando le deduzioni di controparte, ed ha concluso chiedendo al Tribunale di disporsi a carico del un assegno di mantenimento da versarsi in favore della figlia minore Parte_1
nella misura di € 600,00, oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale tenutasi il 26.02.25 sono comparse le parti insieme ai loro difensori ed il Giudice, all'esito della discussione orale della causa, ha formulato a verbale una proposta conciliativa.
Preso atto della volontà delle parti di accettare la proposta di bonario componimento, il Giudice ha rinviato la causa all'udienza cartolare del
3 19.03.2025 onerando i difensori al deposito delle note contenenti le conclusioni congiunte sottoscritte alle parti.
Nelle more le parti procedevano al deposito delle conclusioni congiunte nei termini stabiliti.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 1/06/2014, giacché
è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale
(art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è
contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1940/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così provvede:
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Civitavecchia (RM) in data 1/06/2014 tra nata a Controparte_1
Civitavecchia il 13/07/1987 e nato a [...] il Parte_1
29/12/1982, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
di Civitavecchia all'atto n. 8, parte 2, serie A, dell'anno 2014;
Per_ B) dispone che la figlia rimarrà collocata presso la madre e affidata a
4 entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale su di lei, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, per le quali la responsabilità genitoriale sarà esercitata
Per_ dal genitore con il quale si troverà;
Per_ C) dispone che incontrerà il padre: -a fine settimana alternati dalle ore
19:00 del venerdì sino alla domenica sera quando la riaccompagnerà alla casa materna dopo averla fatta cenare, alle ore 22:00, salvo diverso accordo che verrà concordato tra genitori sempre nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e di cura della minore;
-durante le vacanze estive, un periodo non inferiore a 15 giorni, da suddividersi eventualmente in due periodi continuativi di almeno 7 giorni;
- durante le vacanze natalizie, la prima metà del periodo delle vacanze scolastiche (dal 23 al
30 dicembre di ogni anno) o la seconda metà (dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno), ad anni alterni, salvo diversa decisione concordata dai
Per_ genitori nell' interesse di - durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, la prima o la seconda metà del periodo di chiusura scolastica, salvo
Per_ diverso accordo tra i genitori nell' interesse di;
D) dispone l'assegnazione della casa coniugale di proprietà del padre del sig.
alla quale genitore collocatario della figlia Parte_1 CP_1
minore;
Per_ E) a titolo di contribuzione al mantenimento di il sig. verserà Parte_1
alla madre la somma mensile di € 400,00, a decorrere dal mese di marzo
2025, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, oltre adeguamenti Istat
come per legge;
A) stabilisce che il padre corrisponderà altresì alla Sig.ra sempre a CP_1
5 Per_ titolo di contribuzione al mantenimento di la ulteriore somma di euro 300,00 entro il giorno 15 del mese di luglio di ogni anno, e ulteriori euro 300,00 entro il giorno 15 del mese di dicembre di ogni anno, oltre adeguamenti ISTAT su entrambe le mensilità ulteriori come per legge;
B) a Sig.ra avrà diritto a richiedere e percepire il 100% dell'assegno CP_1
unico per la figlia;
C) il Sig. verserà alla Sig.ra il 100% delle spese sportive e Parte_1 CP_1
scolastiche, fatta eccezione per i libri scolastici che saranno divisi al 50%
tra i genitori, mentre per le altre spese c.d. straordinarie si applicherà il protocollo del Tribunale di Civitavecchia e saranno suddivise al 50% tra i genitori della minore;
D) le parti concordano altresì di suddividere al 50% le spese necessarie per
Per_ l'abbigliamento della figlia minore che verranno concordate di volta in volta;
E) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
F) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Civitavecchia, il 25 marzo 2025.
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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