Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00475/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00885/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 885 del 2025, proposto da GN SE SA RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Frazzetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Falsone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di UE RA, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Mattina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di LU AR, LO ET, LE MP, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione,
- della Deliberazione del Direttore Generale n.685 del 3 aprile 2025 con cui sono stati approvati gli atti e i verbali del concorso pubblico per il conferimento di n° 1 incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa - Area Territoriale del Farmaco conferendo detto incarico alla Dott.ssa UE RA;
- della nota prot. 57332 del 3 aprile 2025 a firma del Direttore Generale pro tempore dell’ASP di Agrigento;
- della Graduatoria Finale stilata il 28 marzo 2025;
- del verbale n. 1 del 27 marzo 2025, redatto dalla Commissione di Valutazione, nella parte in cui la Dott.ssa RA è stata ammessa alla selezione;
- della relazione sintetica riepilogativa redatta dalla Commissione di Valutazione;
- nonché, in genere, di qualsiasi altro atto e/o provvedimento presupposto, successivo, connesso e/o annesso.
con riserva a motivi nuovi e/o aggiunti ovvero a separato giudizio
della domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti illegittimi adottati dalla P.A.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli di costituzione in giudizio, con i relativi allegati, e le memorie dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento e della controinteressata UE RA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa NN EL; uditi, nell’udienza pubblica del 22 dicembre 2025 i difensori presenti come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso il sig. SE SA RI ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe individuati concernenti una selezione pubblica, per titoli e colloqui, per il conferimento dell’incarico di Direttore U.O.C. Area Territoriale del Farmaco, a cui il ricorrente ha partecipato posizionandosi al secondo posto dopo la dottoressa UE RA.
I provvedimenti in epigrafe individuati sono stati impugnati con l’odierno ricorso per i seguenti vizi:
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE E/O TRAVISAMENTO DEI “REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE” PREVISTI DAL BANDO DI SELEZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE E/O TRAVISAMENTO DELL’ART. 6, D.P.R. 484/97 - ECCESSO DI POTERE – ERRORE NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – CARENZA DI MOTIVAZIONE – ILLOGICITÀ MANIFESTA – PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ ED EFFICIENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 97 COST.) – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA I CANDIDATI.
La controinteressata RA avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura de qua per non avere presentato idonea dichiarazione della casistica riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso redatta in conformità alle disposizioni dell’articolo 6 del D.P.R. 484/97.
Si è costituita l’ASP eccependo, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo; nel merito, l’infondatezza.
Si è costituita in giudizio la controinteressata dott.ssa RA contestando nel merito il ricorso; con memoria, ne ha, inoltre, eccepito la inammissibilità per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Non si sono costituiti gli altri controinteressati, pur ritualmente evocati in giudizio.
Alla camera di consiglio del 24 giugno 2025 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
All’udienza pubblica del 22 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
Così come eccepito dall’Amministrazione resistente e dalla controinteressata costituita, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Per consolidata giurisprudenza, condivisa dal Collegio anche riguardo al caso di specie, in tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 63, comma1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro e il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione; ne consegue che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia relativa alla procedura di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali, qual è quello in esame posto che, così come osservato dalla Corte di Cassazione, SS.UU., 12 marzo 2013, n. 6075, il conferimento di incarichi dirigenziali nel settore sanitario “ rimane sottratto all’espletamento di procedure concorsuali per l’assunzione, tecnicamente intese ed in quanto tali riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo, ed affidato al compimento di atti di gestione dei rapporti di lavoro coinvolti dalle scelte datoriali, conoscibili dal giudice ordinario, coerentemente con la disciplina della privatizzazione dei rapporti di impiego pubblico la quale si impernia sul principio per cui gli atti che si collocano al di sotto della soglia di configurazione strutturale degli uffici pubblici e che riguardano il funzionamento degli apparati sono espressione della capacità di diritto privato e, correlativamente, i poteri di gestione del personale rispondono nel lavoro pubblico, come in quello privato, ad uno schema normativamente unificato, che non è quello del potere pubblico ma quello dei poteri privati ”.
Il conferimento in esame si inserisce in un’area gestionale e costituisce esercizio di un potere privato, perché presuppone scelte organizzative di tipo strutturale già compiute dai competenti organi di indirizzo, identificative dell’ufficio alla cui copertura il conferimento è destinato.
Ciò significa che la determinazione con cui il direttore generale di una Azienda Sanitaria, per affidare l'incarico di dirigente di struttura complessa indìce una selezione interna, si compendia in un atto adottato in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro privato, trattandosi di scelta essenzialmente fiduciaria di un professionista in base ad un elenco di soggetti ritenuti idonei, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, anche in virtù del principio di concentrazione delle tutele, non potendo frazionarsi la giurisdizione con riferimento alle singole fasi del procedimento (Cass. Civ., Sez. Un., 21settembre 2020, n. 19668).
Ciò posto in via generale, si rappresenta inoltre, come, pur consapevole della sussistenza di orientamenti contrari, questo Collegio ritiene di aderire a quello per cui anche le modifiche introdotte con la l. n. 118/2022 (che hanno inciso sull’art. 15, comma 7 – bis d. lgs. 1992 n. 502 che disciplina il conferimento di incarichi dirigenziali di struttura complessa nell’ambito del settore sanitario) non hanno mutato la natura dell’incarico di direzione di struttura complessa sicché la procedura selettiva, anche dopo la novella, continua ad essere finalizzata all’attribuzione di un incarico dirigenziale con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, come costantemente interpretata dalla giurisprudenza (ex multis: Cass. SU n. 13491/2021 e n. 6455/2020; Cons.Stato, Sez. III, n. 1850/2019; Tar Lecce, sezione II, n. 1012/2023).
Conclusivamente, poiché nel caso di specie si tratta di una vicenda in cui l'azienda sanitaria si è limitata all'esercizio dei poteri datoriali, il sindacato spetta, data la loro natura privatistica, al giudice ordinario.
Ne consegue che va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Parte ricorrente potrà riproporre il giudizio innanzi al giudice ordinario, nel termine di legge (art. 11, co. 2, c.p.a.), salve le preclusioni e decadenze eventualmente intervenute.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti costituite e la controinteressata UE RA tenuto conto del carattere in rito della presente pronuncia; nulla per le spese va invece disposto riguardo ai controinteressati non costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e indica, quale plesso munito di giurisdizione, il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11, c.p.a..
Spese compensate tra le parti costituite e la controinteressata UE RA.
Nulla per le spese nei confronti di LU AR, LO ET, LE MP.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna NA, Presidente FF
Luca Girardi, Primo Referendario
NN EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN EL | Anna NA |
IL SEGRETARIO