Articolo 11 della Legge 29 gennaio 1986, n. 26
Articolo 10Articolo 12
Versione
4 marzo 1986
Art. 11.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al Parlamento ogni tre anni, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'utilizzo e sugli effetti delle provvidenze di cui alla legge stessa.
Entrata in vigore il 4 marzo 1986
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