Art. 11.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al Parlamento ogni tre anni, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'utilizzo e sugli effetti delle provvidenze di cui alla legge stessa.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al Parlamento ogni tre anni, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'utilizzo e sugli effetti delle provvidenze di cui alla legge stessa.