Versione
4 marzo 1986
4 marzo 1986
Art. 11.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al Parlamento ogni tre anni, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'utilizzo e sugli effetti delle provvidenze di cui alla legge stessa.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al Parlamento ogni tre anni, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'utilizzo e sugli effetti delle provvidenze di cui alla legge stessa.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 22/11/2013 n. 83 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale NormativaAgenzia delle Entrate · 22 novembre 2013 · 0.81084514
Con istanze indirizzate alla scrivente, \è stato chiesto di conoscere quale sia il corretto trattamento da riservare, ai fini dell\'imposta di registro e dell\'imposta di bollo, all\'attestato di prestazione energetica (APE), da allegare, in particolare, ai contratti di locazione. I dubbi interpretativi sorgono a seguito delle modifiche introdotte con l\'articolo 6 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, che ha riformulato l\'articolo 6 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n.192, in materia di "Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione". In particolare, l\'articolo 6 del D. Lgs. n. 192 del 2005 prevede, al comma …
Leggi di più…