TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/05/2025, n. 2388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2388 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 5.5.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv.GURRIERI CLAUDIO;
Per il convenuto\opposto l'avv. GIANLUCA DE LIMA SOUZA, oggi sostituito dall'avv. DARIO CONTI;
E', altresì presenteai fini della pratica forense, il dott. . Persona_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7043/2023 promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Gurrieri Parte_1 C.F._1
(C.F. , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania, alla via C.F._2
Padova n. 69.
Opponente
contro
.f. e p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, e, Controparte_1 P.IVA_1 per essa, la mandataria p. iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Gianluca de Lima Souza (c.f. ed elettivamente domicilia in Napoli, alla via C.F._3
Riviera di Chiaia n.267.
pagina 1 di 5 Opposta
DECISA ALL'UDIENZA DEL 5 MAGGIO 2025 AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC, SULLE CONCLUSIONI PRECISATE COME IN ATTI.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 9.6.2023, ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1638/2023, emesso dal Tribunale di Catania in data 24.3.2023, nel procedimento RG n. 2146/2023, e notificato in data 4.5.2023, con il quale è stato ingiunto all'opponente il pagamento di complessivi € 6.919,12 nonché accessori spese e competenze della fase monitoria, in favore della Controparte_1
Ciò, in ragione del mancato rimborso della linea di credito di € 1.000,00, concessa in data 23.1.2006 all'opponente, mediante rilascio della carta di credito “Fidelity Card Rinascente”, da parte dalla Findomestic S.p.A. (cui è succeduta l'odierna opposta, a seguito di cessioni del credito ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, le cui cessioni sono state elencate e prodotte in giudizio). ha proposto opposizione chiedendo la revoca dell'ingiunzione e deducendo Parte_1 quanto segue:
- improcedibilità della domanda, stante l'obbligatorietà del procedimento di media-conciliazione, non iniziato dalla società opposta;
- prescrizione del credito.
Concludeva, pertanto, chiedendo:” Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: a) in via principale, ordinare alla società di esperire l'obbligatorio procedimento di Controparte_1 mediazione, assegnando alla stessa un termine perentorio e, in caso di mancato adempimento entro il termine indicato, dichiarare improcedibile l'azione giudiziaria per mancato esperimento della mediazione;
b) in via gradata, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di credito azionato dalla per tutti i motivi sopra esposti e/o per qualsivoglia altro motivo ravvisabile Controparte_1 dal Decidente, e conseguentemente, dichiarare nullo e/o annullare e/o inefficace e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1638/2023 del 24/03/2023 (Proc. N. 2146/2023 RG) emesso dal Tribunale di Catania;
c) Spese e compensi di giudizio da DISTRARRE in favore del procuratore costituito”.
Con decreto ex art. 168 bis c.p.c., rilevato che l'opposizione era stata erroneamente introdotta con il nuovo rito ordinario di cognizione previsto dal d. lgs. 149/2022, veniva rinviata la prima udienza di comparizione e trattazione al 13.11.2023.
Alla prima udienza del 13.11.2023, parte opponente chiedeva un rinvio, in attesa dell'incontro di mediazione fissato per il 27.11.2023 e, pertanto, si rinviava l'udienza al 10.6.2024.
Costituendosi in giudizio, la società e per essa la mandataria Controparte_1 CP_2
, esponeva:
[...]
1. che, il sig. in data 23/01/2006, richiedeva alla Findomestic S.p.A., la Parte_1 concessione di una linea di credito dell'importo di Euro 1.000,00, mediante rilascio di una Fidelity Card (Allegato n. 1);
pagina 2 di 5
2. che, Findomestic S.p.A. concedeva la linea di credito richiesta, mentre il debitore non onorava gli impegni assunti;
3. che, Findomestic S.p.A. cedeva il credito a (Allegato n. 2), che a Controparte_3 sua volta cedeva alla (Allegato n. 3); Controparte_4
4. che in data 3 luglio 2018, costituiva la società conferendole Controparte_4 Controparte_5 il ramo di azienda relativo ad attività di acquisto e di gestione di portafogli “in sofferenza” (Allegato n. 4);
5. che, cedeva il credito di cui al ricorso alla Controparte_6 Controparte_1
(Allegato n. 5), nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, Parte Seconda n. 79 del 06/07/2019 (Allegato n. 6)
6. che, l'odierno intimato informato del passaggio di titolarità del credito e più volte invitato a provvedere bonariamente a regolare la propria posizione debitoria, nonché da ultimo messo espressamente in mora a mezzo raccomandata A.R. (Allegato n. 7), non ha provveduto ad assolvere, neppure parzialmente, al proprio impegno, pur tuttavia senza contestare alcunché né riguardo all'an, né in relazione al quantum richiesto;
7. che, la è quindi rimasta creditrice del sig. della Controparte_1 Parte_1 complessiva somma complessiva di Euro 6.919,12, così determinata: - Euro 3.711,43 per capitale e interessi, alla data del 05/04/2013, come risulta da estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB (Allegato n. 8); - Euro 3.207,69 a titolo di interessi di mora calcolati, come da contratto, sul solo capitale residuo, ovvero dalle singole scadenze all'effettivo pagamento nella misura del minor tasso applicabile tra quello di mora previsto dal contratto e quello massimo calcolato nei limiti del tasso soglia vigente per ciascun trimestre di riferimento a decorrere dal 06/04/2013 e fino alla data del 31/05/2022, oltre agli interessi di mora successivi fino al soddisfo, come risulta dall'allegato estratto contabile (Allegato n. 9).
Di poi, sulla mediazione obbligatoria, rilevava che, come stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 19596 del 18.9.2020, “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 comma 1bis del D. Lgs 28/2010 i cui giudizi vengano introdotti con decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta” e, pertanto, richiedeva un termine per consentire l'introduzione della mediazione obbligatoria.
Quanto all'eccepita prescrizione del credito, rilevava che:
-i debiti derivanti da mutui, prestiti o finanziamenti si prescrivono in 10 anni e la data di decorrenza della prescrizione andava individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento in questione;
- il dies a quo della prescrizione decennale era da individuarsi nel giorno di ultimo utilizzo della carta di credito, avvenuto in data 12.4.2012 (cfr. estratto conto ex art. 50 T.U.B. in atti) e che dunque il credito, in assenza di atti interruttivi, si sarebbe prescritto in data 12.4.2022;
- tale termine era stato interrotto dalla comunicazione di del 14.6.2016 Controparte_4
(Allegato n. 10), nonché dalla comunicazione di notificata in data 18.11.2019 (cfr. Controparte_1
Allegato 7) e, successivamente dalla notifica del Decreto Ingiuntivo avvenuta in data 4.5.2023.
Concludeva, dunque, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1638/2023 (R.G. pagina 3 di 5 2146/2023) del 24/03/2023 ex art. 648 c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via definitiva e nel merito: - rigettare, la proposta opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto per tutte le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1638/2023 (R.G. 2146/2023) del 24/03/2023; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della proposta opposizione, condannare l'opponente al pagamento del diverso importo che dovesse essere accertato in corso di causa come dovuto, oltre interessi successivi;
- in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio di cui al DM 55/2014, in uno a quelle del procedimento monitorio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
All'udienza del 10.6.2024 parte opponente rilevava che in data 27.11.2023 era stato esperito il tentativo di mediazione, e che si era concluso negativamente per la mancata partecipazione di parte opponente, regolarmente chiamata (cfr. verbale allegato).
Di poi, con ordinanza veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnato alle parti un termine per le memorie ex art. 183 c.p.c. e rinviata l'udienza al 10.2.2025.
Infine, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 5.5.2025.
**********************
Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano infondate e meritino, pertanto, di essere respinte per le ragioni che seguono.
-Preliminarmente, l'opponente ha eccepito il mancato esperimento della mediazione, ed invero, è pacifico che la causa riguardi rapporti derivanti da contratto bancario e quindi rientri nell'ambito di applicazione della cd media conciliazione obbligatoria prevista dal d.lgs. n. 28/2010 all'art. 5, tuttavia, tale tentativo non diviene obbligatorio nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (art 5 co 4 d.lgs.
n.28/2010).
Parte opposta ha prodotto in giudizio il verbale di mediazione datato 27.11.2023, conclusosi negativamente per la mancata partecipazione dell'opponente, anche se regolarmente chiamato, l'eccezione, pertanto, non rileva.
-Quanto all'eccezione di prescrizione, posto che si applica l'ordinario termine decennale ex art. 2946 c.c., sul punto occorre osservare che, secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa (cfr. Cass. Civ., n. 18951 del 08/08/2013)”.
Anche nel caso che ci occupa, trattandosi di linea di prestito da utilizzare tramite concessione di carta di credito, vale dunque tale principio, trattandosi di obbligazione unitaria che, per accordo tra le parti, viene adempiuta ratealmente dal debitore.
Quanto al dies a quo del termine decennale, va considerata la data del passaggio a sofferenza della posizione (cfr. sentenza Tribunale di Catanzaro n.2008/2023) e, considerato che dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (cfr. doc. 8) si evince come il rapporto sia passato a sofferenza a far data dal 5.4.2013, il credito non avrebbe potuto prescriversi se non a far data dal 5.4.2023.
Or, l'opposta ha prodotto in giudizio, quali atti interruttivi della prescrizione: pagina 4 di 5 -la comunicazione di cessione del credito inviata da e consegnata in data CP_4
8.8.2016 a Parte_1
-la comunicazione di cessione del credito, con contestuale messa in mora, notificata da CP_1 all'opponente per compiuta giacenza in data 18.12.2019.
[...]
Tali documenti risultano sufficienti ad interrompere la prescrizione e, pertanto, l'eccezione va rigettata.
- Nel merito, deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da
Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Nel caso in esame, parte opposta ha prodotto il titolo su cui la pretesa creditoria è fondata, ovverosia il contratto di concessione linea di credito, del 23.1.2006 stipulato tra l'opponente e la Findomestic S.p.A, cui è succeduta l'odierna opposta, ha altresì prodotto, l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B. e l'estratto contabile, ed ha allegato il mancato adempimento di parte opponente, mentre quest'ultima non è riuscita a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile.
Ciò posto l'opposizione va rigettata, la pronuncia sulle spese segue la soccombenza, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 1638/2023, emesso dal Tribunale di Catania in data 24.3.2023, nel procedimento RG n. 2146/2023, e notificato in data 4.5.2023;
- Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore dell'opposta, che liquida rispettivamente in € 1.700,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in data 5.5.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania
Il Presidente di sezione
(dott. Mariano Sciacca)
pagina 5 di 5
Quarta CIVILE VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 5.5.2025, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore\opponente l'avv.GURRIERI CLAUDIO;
Per il convenuto\opposto l'avv. GIANLUCA DE LIMA SOUZA, oggi sostituito dall'avv. DARIO CONTI;
E', altresì presenteai fini della pratica forense, il dott. . Persona_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7043/2023 promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Gurrieri Parte_1 C.F._1
(C.F. , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania, alla via C.F._2
Padova n. 69.
Opponente
contro
.f. e p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, e, Controparte_1 P.IVA_1 per essa, la mandataria p. iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Gianluca de Lima Souza (c.f. ed elettivamente domicilia in Napoli, alla via C.F._3
Riviera di Chiaia n.267.
pagina 1 di 5 Opposta
DECISA ALL'UDIENZA DEL 5 MAGGIO 2025 AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC, SULLE CONCLUSIONI PRECISATE COME IN ATTI.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 9.6.2023, ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1638/2023, emesso dal Tribunale di Catania in data 24.3.2023, nel procedimento RG n. 2146/2023, e notificato in data 4.5.2023, con il quale è stato ingiunto all'opponente il pagamento di complessivi € 6.919,12 nonché accessori spese e competenze della fase monitoria, in favore della Controparte_1
Ciò, in ragione del mancato rimborso della linea di credito di € 1.000,00, concessa in data 23.1.2006 all'opponente, mediante rilascio della carta di credito “Fidelity Card Rinascente”, da parte dalla Findomestic S.p.A. (cui è succeduta l'odierna opposta, a seguito di cessioni del credito ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, le cui cessioni sono state elencate e prodotte in giudizio). ha proposto opposizione chiedendo la revoca dell'ingiunzione e deducendo Parte_1 quanto segue:
- improcedibilità della domanda, stante l'obbligatorietà del procedimento di media-conciliazione, non iniziato dalla società opposta;
- prescrizione del credito.
Concludeva, pertanto, chiedendo:” Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: a) in via principale, ordinare alla società di esperire l'obbligatorio procedimento di Controparte_1 mediazione, assegnando alla stessa un termine perentorio e, in caso di mancato adempimento entro il termine indicato, dichiarare improcedibile l'azione giudiziaria per mancato esperimento della mediazione;
b) in via gradata, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di credito azionato dalla per tutti i motivi sopra esposti e/o per qualsivoglia altro motivo ravvisabile Controparte_1 dal Decidente, e conseguentemente, dichiarare nullo e/o annullare e/o inefficace e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1638/2023 del 24/03/2023 (Proc. N. 2146/2023 RG) emesso dal Tribunale di Catania;
c) Spese e compensi di giudizio da DISTRARRE in favore del procuratore costituito”.
Con decreto ex art. 168 bis c.p.c., rilevato che l'opposizione era stata erroneamente introdotta con il nuovo rito ordinario di cognizione previsto dal d. lgs. 149/2022, veniva rinviata la prima udienza di comparizione e trattazione al 13.11.2023.
Alla prima udienza del 13.11.2023, parte opponente chiedeva un rinvio, in attesa dell'incontro di mediazione fissato per il 27.11.2023 e, pertanto, si rinviava l'udienza al 10.6.2024.
Costituendosi in giudizio, la società e per essa la mandataria Controparte_1 CP_2
, esponeva:
[...]
1. che, il sig. in data 23/01/2006, richiedeva alla Findomestic S.p.A., la Parte_1 concessione di una linea di credito dell'importo di Euro 1.000,00, mediante rilascio di una Fidelity Card (Allegato n. 1);
pagina 2 di 5
2. che, Findomestic S.p.A. concedeva la linea di credito richiesta, mentre il debitore non onorava gli impegni assunti;
3. che, Findomestic S.p.A. cedeva il credito a (Allegato n. 2), che a Controparte_3 sua volta cedeva alla (Allegato n. 3); Controparte_4
4. che in data 3 luglio 2018, costituiva la società conferendole Controparte_4 Controparte_5 il ramo di azienda relativo ad attività di acquisto e di gestione di portafogli “in sofferenza” (Allegato n. 4);
5. che, cedeva il credito di cui al ricorso alla Controparte_6 Controparte_1
(Allegato n. 5), nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, Parte Seconda n. 79 del 06/07/2019 (Allegato n. 6)
6. che, l'odierno intimato informato del passaggio di titolarità del credito e più volte invitato a provvedere bonariamente a regolare la propria posizione debitoria, nonché da ultimo messo espressamente in mora a mezzo raccomandata A.R. (Allegato n. 7), non ha provveduto ad assolvere, neppure parzialmente, al proprio impegno, pur tuttavia senza contestare alcunché né riguardo all'an, né in relazione al quantum richiesto;
7. che, la è quindi rimasta creditrice del sig. della Controparte_1 Parte_1 complessiva somma complessiva di Euro 6.919,12, così determinata: - Euro 3.711,43 per capitale e interessi, alla data del 05/04/2013, come risulta da estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB (Allegato n. 8); - Euro 3.207,69 a titolo di interessi di mora calcolati, come da contratto, sul solo capitale residuo, ovvero dalle singole scadenze all'effettivo pagamento nella misura del minor tasso applicabile tra quello di mora previsto dal contratto e quello massimo calcolato nei limiti del tasso soglia vigente per ciascun trimestre di riferimento a decorrere dal 06/04/2013 e fino alla data del 31/05/2022, oltre agli interessi di mora successivi fino al soddisfo, come risulta dall'allegato estratto contabile (Allegato n. 9).
Di poi, sulla mediazione obbligatoria, rilevava che, come stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 19596 del 18.9.2020, “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 comma 1bis del D. Lgs 28/2010 i cui giudizi vengano introdotti con decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta” e, pertanto, richiedeva un termine per consentire l'introduzione della mediazione obbligatoria.
Quanto all'eccepita prescrizione del credito, rilevava che:
-i debiti derivanti da mutui, prestiti o finanziamenti si prescrivono in 10 anni e la data di decorrenza della prescrizione andava individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento in questione;
- il dies a quo della prescrizione decennale era da individuarsi nel giorno di ultimo utilizzo della carta di credito, avvenuto in data 12.4.2012 (cfr. estratto conto ex art. 50 T.U.B. in atti) e che dunque il credito, in assenza di atti interruttivi, si sarebbe prescritto in data 12.4.2022;
- tale termine era stato interrotto dalla comunicazione di del 14.6.2016 Controparte_4
(Allegato n. 10), nonché dalla comunicazione di notificata in data 18.11.2019 (cfr. Controparte_1
Allegato 7) e, successivamente dalla notifica del Decreto Ingiuntivo avvenuta in data 4.5.2023.
Concludeva, dunque, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1638/2023 (R.G. pagina 3 di 5 2146/2023) del 24/03/2023 ex art. 648 c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via definitiva e nel merito: - rigettare, la proposta opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto per tutte le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1638/2023 (R.G. 2146/2023) del 24/03/2023; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della proposta opposizione, condannare l'opponente al pagamento del diverso importo che dovesse essere accertato in corso di causa come dovuto, oltre interessi successivi;
- in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio di cui al DM 55/2014, in uno a quelle del procedimento monitorio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
All'udienza del 10.6.2024 parte opponente rilevava che in data 27.11.2023 era stato esperito il tentativo di mediazione, e che si era concluso negativamente per la mancata partecipazione di parte opponente, regolarmente chiamata (cfr. verbale allegato).
Di poi, con ordinanza veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnato alle parti un termine per le memorie ex art. 183 c.p.c. e rinviata l'udienza al 10.2.2025.
Infine, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 5.5.2025.
**********************
Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano infondate e meritino, pertanto, di essere respinte per le ragioni che seguono.
-Preliminarmente, l'opponente ha eccepito il mancato esperimento della mediazione, ed invero, è pacifico che la causa riguardi rapporti derivanti da contratto bancario e quindi rientri nell'ambito di applicazione della cd media conciliazione obbligatoria prevista dal d.lgs. n. 28/2010 all'art. 5, tuttavia, tale tentativo non diviene obbligatorio nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (art 5 co 4 d.lgs.
n.28/2010).
Parte opposta ha prodotto in giudizio il verbale di mediazione datato 27.11.2023, conclusosi negativamente per la mancata partecipazione dell'opponente, anche se regolarmente chiamato, l'eccezione, pertanto, non rileva.
-Quanto all'eccezione di prescrizione, posto che si applica l'ordinario termine decennale ex art. 2946 c.c., sul punto occorre osservare che, secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa (cfr. Cass. Civ., n. 18951 del 08/08/2013)”.
Anche nel caso che ci occupa, trattandosi di linea di prestito da utilizzare tramite concessione di carta di credito, vale dunque tale principio, trattandosi di obbligazione unitaria che, per accordo tra le parti, viene adempiuta ratealmente dal debitore.
Quanto al dies a quo del termine decennale, va considerata la data del passaggio a sofferenza della posizione (cfr. sentenza Tribunale di Catanzaro n.2008/2023) e, considerato che dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (cfr. doc. 8) si evince come il rapporto sia passato a sofferenza a far data dal 5.4.2013, il credito non avrebbe potuto prescriversi se non a far data dal 5.4.2023.
Or, l'opposta ha prodotto in giudizio, quali atti interruttivi della prescrizione: pagina 4 di 5 -la comunicazione di cessione del credito inviata da e consegnata in data CP_4
8.8.2016 a Parte_1
-la comunicazione di cessione del credito, con contestuale messa in mora, notificata da CP_1 all'opponente per compiuta giacenza in data 18.12.2019.
[...]
Tali documenti risultano sufficienti ad interrompere la prescrizione e, pertanto, l'eccezione va rigettata.
- Nel merito, deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da
Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Nel caso in esame, parte opposta ha prodotto il titolo su cui la pretesa creditoria è fondata, ovverosia il contratto di concessione linea di credito, del 23.1.2006 stipulato tra l'opponente e la Findomestic S.p.A, cui è succeduta l'odierna opposta, ha altresì prodotto, l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B. e l'estratto contabile, ed ha allegato il mancato adempimento di parte opponente, mentre quest'ultima non è riuscita a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile.
Ciò posto l'opposizione va rigettata, la pronuncia sulle spese segue la soccombenza, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 1638/2023, emesso dal Tribunale di Catania in data 24.3.2023, nel procedimento RG n. 2146/2023, e notificato in data 4.5.2023;
- Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore dell'opposta, che liquida rispettivamente in € 1.700,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in data 5.5.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania
Il Presidente di sezione
(dott. Mariano Sciacca)
pagina 5 di 5