TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 02/04/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1314/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato dott.ssa
Maria Elena Giovannella, pronuncia, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A avvertendo che la comunicazione della stessa terrà luogo della lettura, nella controversia iscritta al n. 1314/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili promossa da
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore sig. , con sede legale Parte_2
in Gioia Tauro via Roma n.9, galleria del centro, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Danilo Romano
( Giovanni Taccone CodiceFiscale_1
giusta procura in CodiceFiscale_2
atti -attore- nei confronti di
, con sede in Roma alla Via Grezar n.14, codice Controparte_1
fiscale e Partita IVA n. successore a titolo universale di P.IVA_2 [...]
dal 1° luglio 2017 (a sua volta incorporante di , Controparte_2 Controparte_3
ed dal 1° luglio 2016) in persona del Sig. Controparte_4 Controparte_5
Procuratore giusto atto per Notaio - Roma Persona_1 Persona_2
repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024 (All.to 5), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Porzio ,4 - Centro Direzionale - Is. G8 presso lo studio dell'Avv. Generoso Romano ( ) dal quale é rappresentata e C.F._3 difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione (PEC
. Email_1
-convenuto-
Avente ad oggetto
Ripetizione indebito, art. 2033 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: “Piaccia all'On. le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:
1) Nel merito accogliere la presente domanda giudiziale e per l'effetto dichiarare che il pagamento effettuato in favore dell'Ente di riscossione è indebito ai sensi dell'art 2033 del Codice Civile;
2) Condannare la convenuta, alla restituzione dell'importo di €.16.604,76, in favore della ricorrente, oltre agli interessi legali, dalla data del pagamento, al saldo effettivo;
3) Condannare la convenuta, al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
Parte convenuta: “si chiede che l'Ill.mo Giudicante voglia accogliere le seguenti
Conclusioni
Disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comitato Centrale
Albo Autotrasportatori
In subordine spostare la prima udienza al fine di consentire la chiamata in causa del Comitato Centrale Albo Autotrasportatori anche al fine dell'accertamento in ordine alla illegittimità del pagamento effettuato a seguito del pignoramento;
dichiarare infondato ed inammissibile il ricorso per tutti i motivi esposti;
Accertare se ricorre un indebito oggettivo imputabile alla convenuta;
spese secondo giustizia. “
RAGIONI DELLA DECISIONE
La adiva con rito Parte_1 semplificato questo Tribunale lamentando l'illegittima acquisizione di somme accantonate presso il terzo pignorato da parte dell' Controparte_1
in pendenza del giudizio di opposizione all'esecuzione nell'ambito
[...] del quale veniva disposta dal Giudice dell'Esecuzione la sospensione della procedura esecutiva, successivamente dichiarata estinta.
Deduce in fatto, offrendone prova documentatale,
- che l' aveva avviato un pignoramento Controparte_1
mobiliare esattoriale presso il terzo Comitato Centrale Albo Autotrasportatori contro la società ricorrente, notificando alla società ricorrente l'atto di pignoramento in data 06.11.2018;
- di avere proposto, tempestivamente, opposizione all'esecuzione, con contestuale istanza di sospensione del pignoramento , dinanzi al Tribunale di
Palmi , proc. N. rg 1345/2018, nell'ambito del quale il G.E. Dott. Dominici con provvedimento datato 16.11.2018 disponeva la sospensione del pignoramento inaudita altera parte, nelle more della prima udienza di comparizione parti;
- che la sospensione del pignoramento veniva confermata anche dopo la prima udienza e nel contraddittorio tra le parti;
- di avere notificato il primo provvedimento di sospensione al creditore pignorante e al terzo in data 21.11.2018
- che nonostante la sospensione del pignoramento il terzo deliberava in
Contr data 13.12.2018 l'erogazione della somma pari a € .16.604,76 in favore dell' , ai sensi degli artt. 72 bis e 48/bis d.P.R. 602/73
Contr
- che il pagamento veniva effettuato in data 20.12.2018 e l' acquisiva definitivamente le somme accantonate dal terzo in forza dell'atto di pignoramento
- che successivamente, in data 01.07.2019, il G.E. dichiarava estinto il pignoramento per inattività delle parti, ordinando al terzo la restituzione delle somme accantonate.
Contr Parte ricorrente prima di adire questo Tribunale, chiedeva al terzo e all' la restituzione delle somme accantonate in forza e virtù del pignoramento esattoriale e non ancora restituite nonostante l'ordine giudiziale e l'estinzione del pignoramento stesso;
la richiesta non veniva soddisfatta anzi il Comitato Centrale
Albo TTRAsportatori, in risposta , informava di avere versato le somme Contr accantonate in favore dell in data 20.12.2018, su propria delibera del
13.012.2018.
Pertanto, la società ritenendo che l'apprensione delle somme accantonate dal terzo possa essere giuridicamente qualificata come indebita percezione di somme, in quanto priva di causa debendi, chiede in questa sede, ai sensi dell'art. 2033 c.c., Contr previo accertamento dell'indebita acquisizione della somma contestata all' , la sua condanna alla restituzione di quanto indebitamente riscosso, oltre agli interessi dalla data del pagamento sino alla restituzione, dovendo escludere la buona fede del percettore.
Si costituiva in giudizio l senza contestare in fatto quanto dedotto da parte CP_6 attrice, ma rivendicando la legittimità dell'operato ai sensi della normativa sulla riscossione coattiva dei crediti di cui agli artt. 72 bis e ss dpr 602/1973.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Per indirizzo ormai consolidato della Suprema Corte, la procedura esecutiva descritta dall'art. 72-bis del d.P.R. 602/73 prefigura una forma speciale di esecuzione, poiché si snoda in un iter semplificato, integralmente stragiudiziale, nel cui ambito il terzo pignorato può dare ottemperanza all'intimazione di pagamento, con un'immediata valenza satisfattiva del credito, senza che scaturisca alcun seguito giudiziale (arg. da Cass. Civ. sez. 3, sent. 26830 dell'11/10/2017, Cass. civ. sez. 3, sent. 21258 del 20/10/2016; conf. vd. Cass. Civ. sez. trib. sent. 10.12.2019, n. 32203).
Laddove il debitore pignorato o il terzo intendano opporsi al c.d. “ordine” del concessionario, chiedendo contestualmente la sospensione della procedura esecutiva, tale iniziativa – in assenza di un'esecuzione già pendente innanzi al giudice - darà luogo, essa stessa, al processo innanzi ad un'autorità giudiziaria.
Per meglio dire, deve ritenersi che il ricorso dell'opponente inneschi un giudizio rimesso, nella fase preliminare, alla competenza funzionale inderogabile del
Giudice dell'esecuzione.
In tal senso i chiarimenti del giudice di legittimità (vd. Cass. civ. 26830/2017, cit.) in tema di opposizione agli atti esecutivi, ovvero in merito alle diverse tipologie di opposizione astrattamente proponibili anche nel caso considerato (v. in particolare Cass. civ. sez. 3, sent. n. 25170/2018, secondo cui “lo svolgimento della preliminare fase sommaria del giudizio di opposizione davanti al giudice dell'esecuzione, espressamente prevista dall'attuale formulazione dell'art. 615, comma 2 (per l'opposizione all'esecuzione), e dagli artt. 617, comma 2 e 618 (per l'opposizione agli atti esecutivi), nonché dall'art. 619 c.p.c. (per l'opposizione di terzo all'esecuzione) non può essere ritenuta meramente facoltativa”.
Il giudice adito, in tale sede, è invero chiamato a pronunciarsi sull'istanza di sospensiva (cfr. art. 624 c.p.c.) ovvero sulle questioni “urgenti”, dando o negando i provvedimenti indilazionabili chiesti dalla parte (art. 618 c.p.c.), e adottando le disposizioni indispensabili alla introduzione del giudizio di merito (artt. 616 e 618, comma 2, c.p.c.); nel termine (perentorio) dato dal medesimo giudice, potrà eventualmente instaurarsi il giudizio di “merito”, a cui si applicheranno le regole ordinarie in ragione del rito e della materia di riferimento.
Pertanto, l'opposizione proposta dinanzi all'autorità giudiziaria , e precisamente dinanzi al Giudice dell'esecuzione, formulata dal debitore, sposta la procedura dal piano iniziale di natura puramente stragiudiziale, a quello giudiziale, sottoposto, sub iudice, alle regole del codice di procedura civile, senza alcuna eccezione .
Nella presente vicenda risulta che il pignoramento veniva notificato all'odierno attore in data 6.11.2018 e che l'opposizione all'esecuzione veniva proposta tempestivamente in data 16.11.2018 con contestuale istanza di sospensione della procedura esecutiva.
Con provvedimento del 16.11.2018, emesso inaudita altera parte, stante il concreto pericolo di rendere inefficace un provvedimento tardivo di sospensione nelle more dell'udienza in contraddittorio, il G.E. adito sospendeva il pignoramento in attesa dell'udienza di comparizione parti fissata per il giorno
04.03.2019.
Il predetto provvedimento veniva notificato (come dimostrato dalla documentazione versata in atti dall'odierno istante) tempestivamente, in data
21.11.2018, dall'opponente all' e al terzo pignorato CP_1 Controparte_1
Comitato Centrale Albo dei TRAsportatori.
Ciononostante il terzo e l' , ignorando l'ordine Controparte_1 giudiziale di sospensione della procedura esecutiva, procedevano l'uno a trasferire le somme pignorate, pari a € 16.604,76 , l'altro ad incassarle, in spregio all'ordine giudiziale impartito e conosciuto, avendo ricevuto regolare notifica a mezzo pec del provvedimento cautelare adottato dal giudice, in palese pregiudizio del debitore opponente, a cui nulla veniva comunicato.
Infatti, dalla documentazione offerta in giudizio, e come confermato dalla stessa nel suo atto di costituzione, il comitato Centrale Controparte_1
Contr Albo dei Trasportatori deliberava l'erogazione della somma in favore dell' in data 13.12.2018, in mancanza di una comunicazione di arresto della procedura Contr esecutiva da parte dell' eseguendo il pagamento in favore dell'enete della riscossione in data 20.12.2018.
L , in epoca successiva alla notifica del Controparte_1
provvedimento giudiziale di sospensione della procedura, anzicchè arrestare la procedura esecutiva, dichiarata sospesa dal G.E., la continuava , come se fosse ancora in corso la fase stragiudiziale, e senza alcun potere, incassava le somme che non potevano essere toccate vista la, ben nota, sospensione della procedura esecutiva disposta dal G.E.
In spregio persino ai generali principi di correttezza e buona fede che devono governare i rapporti tra contribuente e amministrazione, l' Controparte_1
nelle more della prima udienza fissata dal Giudice dell'esecuzione ha
[...]
sottaciuto di avere riscosso ed incassato illegittimamente le somme accantonante dal terzo, procedendo come se l'esecuzione forzata si svolgesse ancora in sede stragiudiziale, e non sub iudice, data l'opposizione, vanificando la tutela giurisdizionale garantita, in ogni caso, dal sistema semplificato di riscossione di cui al DPR 602/1973.
Accadeva inoltre che il Giudice dell'esecuzione, non informato della circostanza che la procedura esecutiva era andata avanti nonostante la sospensione già disposta, alla prima udienza di comparizione parti confermava, ravvisando la fondatezza dei motivi di opposizione, la sospensione già concessa inaudita altera parte assegnando termine alle parti per l'introduzione del giudizio di merito che non veniva da alcuno instaurato con la conseguenza che a novembre del 2019 la procedura veniva dichiarata estinta per inattività delle parti, con espresso ordine al terzo di restituire al debitore tutte le somme accantonate a seguito del pignoramento, nel convincimento che le stesse fossero ancora in custodia del terzo.
Ordine che rimaneva inevaso in pregiudizio dell'opponente e con indebito vantaggio per l' , che ha riscosso le somme Controparte_1
nonostante la sospensione disposta, senza informare l'opponente e il giudice di avere continuato la procedura esecutiva stragiudiziale, e senza averne alcun potere nè legittimazione.
Pertanto, il rimedio giudiziale odierno , esperito parte attrice per la ripetizione di Contr quanto indebitamente riscosso dall' è corretta e coerente con la rappresentazione dei fatti di causa, compiutamente provati, e con le norme del codice civile di cui all'art. 2033 c.c., che non trovano alcuna espressa deroga normativa nel caso, com'è quello di specie, dell'illegittima attività esecutiva promossa dall' in costanza di giudizio di opposizione Controparte_7 all'esecuzione, allorchè la competenza a decidere sulle sorti del pignoramento, avviato ai sensi dell'art. 72 bis dpr 602/1973, spetta unicamente all'autorità giudiziaria adita.
Considerato che il pignoramento, di cui veniva disposta la sospensione, veniva dichiarato estinto, per cui nessuna somma pignorata poteva essere incamerata Contr legittimamente dall' in base all'atto di pignoramento iniziale, l'avere trattenuto somme in forza e virtù del pignoramento sospeso e poi estinto, si traduce in un indebito oggettivo per colui al quale le somme dovevano, invece, essere restituite. Contr Pertanto, ai sensi dell'art. 2033 c.c. l' è tenuta a restituire la somma di €
16.604,76, indebitamente percepiva le somme da parte del terzo, in danno della società ricorrente, unica legittimata a riceverla in forza e virtù del provvedimento giudiziale dichiarativo dell'estinzione del pignoramento con cui veniva ordinata la restituzione delle somme accantonate al debitore esecutato.
Inoltre, atteso che l'apprensione delle somme non è stata incolpevole, né eseguita in buona fede, poiché l' ra a conoscenza dell'opposizione e soprattutto del CP_6
provvedimento che ordinava la sospensione della procedura esecutiva, ed ha consapevolmente disatteso l'ordine giudiziale, ai sensi dell'art. 2033 c.c. la società attrice ha diritto alla restituzione della somma di € 16.604,76 ed alla corresponsione degli interessi legali maturati sulla predetta somma dalla data dell'illegittima percezione da parte dell fino alla data della restituzione. CP_8
Pertanto , accertato l'indebito contestato, l' va Controparte_1
condannata al pagamento in favore della Parte_1
(C.F. ), della somma € 16.604,76, oltre
[...] P.IVA_1 interessi legali maturati sulla predetta somma dalla data dell'illegittima riscossione fino alla data della restituzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico di parte convenuta e liquidate, come in dispositivo, in favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
(C.F. ): Parte_1 P.IVA_1
Contr
- dichiara che l' ha indebitamente riscosso la somma di € 16.604,76 in forza di una procedura esecutiva sospesa e successivamente estinta;
- condanna ai sensi dell'art. 2033 c.c. l Controparte_1 al pagamento in favore della Parte_1
(C.F. ) della somma di € 16.604,76, oltre interessi nella misura legale P.IVA_1
dalla data della percezione (20.12.2018) sino a quella della restituzione;
- condanna l al pagamento delle spese Controparte_1
del presente giudizio che liquida in favore di parte ricorrente in € 3.397,00 , oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti e richiedenti ex art. 93 cpc.
Palmi, 01.04.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato dott.ssa
Maria Elena Giovannella, pronuncia, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A avvertendo che la comunicazione della stessa terrà luogo della lettura, nella controversia iscritta al n. 1314/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili promossa da
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore sig. , con sede legale Parte_2
in Gioia Tauro via Roma n.9, galleria del centro, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Danilo Romano
( Giovanni Taccone CodiceFiscale_1
giusta procura in CodiceFiscale_2
atti -attore- nei confronti di
, con sede in Roma alla Via Grezar n.14, codice Controparte_1
fiscale e Partita IVA n. successore a titolo universale di P.IVA_2 [...]
dal 1° luglio 2017 (a sua volta incorporante di , Controparte_2 Controparte_3
ed dal 1° luglio 2016) in persona del Sig. Controparte_4 Controparte_5
Procuratore giusto atto per Notaio - Roma Persona_1 Persona_2
repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024 (All.to 5), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Porzio ,4 - Centro Direzionale - Is. G8 presso lo studio dell'Avv. Generoso Romano ( ) dal quale é rappresentata e C.F._3 difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione (PEC
. Email_1
-convenuto-
Avente ad oggetto
Ripetizione indebito, art. 2033 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: “Piaccia all'On. le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:
1) Nel merito accogliere la presente domanda giudiziale e per l'effetto dichiarare che il pagamento effettuato in favore dell'Ente di riscossione è indebito ai sensi dell'art 2033 del Codice Civile;
2) Condannare la convenuta, alla restituzione dell'importo di €.16.604,76, in favore della ricorrente, oltre agli interessi legali, dalla data del pagamento, al saldo effettivo;
3) Condannare la convenuta, al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
Parte convenuta: “si chiede che l'Ill.mo Giudicante voglia accogliere le seguenti
Conclusioni
Disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comitato Centrale
Albo Autotrasportatori
In subordine spostare la prima udienza al fine di consentire la chiamata in causa del Comitato Centrale Albo Autotrasportatori anche al fine dell'accertamento in ordine alla illegittimità del pagamento effettuato a seguito del pignoramento;
dichiarare infondato ed inammissibile il ricorso per tutti i motivi esposti;
Accertare se ricorre un indebito oggettivo imputabile alla convenuta;
spese secondo giustizia. “
RAGIONI DELLA DECISIONE
La adiva con rito Parte_1 semplificato questo Tribunale lamentando l'illegittima acquisizione di somme accantonate presso il terzo pignorato da parte dell' Controparte_1
in pendenza del giudizio di opposizione all'esecuzione nell'ambito
[...] del quale veniva disposta dal Giudice dell'Esecuzione la sospensione della procedura esecutiva, successivamente dichiarata estinta.
Deduce in fatto, offrendone prova documentatale,
- che l' aveva avviato un pignoramento Controparte_1
mobiliare esattoriale presso il terzo Comitato Centrale Albo Autotrasportatori contro la società ricorrente, notificando alla società ricorrente l'atto di pignoramento in data 06.11.2018;
- di avere proposto, tempestivamente, opposizione all'esecuzione, con contestuale istanza di sospensione del pignoramento , dinanzi al Tribunale di
Palmi , proc. N. rg 1345/2018, nell'ambito del quale il G.E. Dott. Dominici con provvedimento datato 16.11.2018 disponeva la sospensione del pignoramento inaudita altera parte, nelle more della prima udienza di comparizione parti;
- che la sospensione del pignoramento veniva confermata anche dopo la prima udienza e nel contraddittorio tra le parti;
- di avere notificato il primo provvedimento di sospensione al creditore pignorante e al terzo in data 21.11.2018
- che nonostante la sospensione del pignoramento il terzo deliberava in
Contr data 13.12.2018 l'erogazione della somma pari a € .16.604,76 in favore dell' , ai sensi degli artt. 72 bis e 48/bis d.P.R. 602/73
Contr
- che il pagamento veniva effettuato in data 20.12.2018 e l' acquisiva definitivamente le somme accantonate dal terzo in forza dell'atto di pignoramento
- che successivamente, in data 01.07.2019, il G.E. dichiarava estinto il pignoramento per inattività delle parti, ordinando al terzo la restituzione delle somme accantonate.
Contr Parte ricorrente prima di adire questo Tribunale, chiedeva al terzo e all' la restituzione delle somme accantonate in forza e virtù del pignoramento esattoriale e non ancora restituite nonostante l'ordine giudiziale e l'estinzione del pignoramento stesso;
la richiesta non veniva soddisfatta anzi il Comitato Centrale
Albo TTRAsportatori, in risposta , informava di avere versato le somme Contr accantonate in favore dell in data 20.12.2018, su propria delibera del
13.012.2018.
Pertanto, la società ritenendo che l'apprensione delle somme accantonate dal terzo possa essere giuridicamente qualificata come indebita percezione di somme, in quanto priva di causa debendi, chiede in questa sede, ai sensi dell'art. 2033 c.c., Contr previo accertamento dell'indebita acquisizione della somma contestata all' , la sua condanna alla restituzione di quanto indebitamente riscosso, oltre agli interessi dalla data del pagamento sino alla restituzione, dovendo escludere la buona fede del percettore.
Si costituiva in giudizio l senza contestare in fatto quanto dedotto da parte CP_6 attrice, ma rivendicando la legittimità dell'operato ai sensi della normativa sulla riscossione coattiva dei crediti di cui agli artt. 72 bis e ss dpr 602/1973.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Per indirizzo ormai consolidato della Suprema Corte, la procedura esecutiva descritta dall'art. 72-bis del d.P.R. 602/73 prefigura una forma speciale di esecuzione, poiché si snoda in un iter semplificato, integralmente stragiudiziale, nel cui ambito il terzo pignorato può dare ottemperanza all'intimazione di pagamento, con un'immediata valenza satisfattiva del credito, senza che scaturisca alcun seguito giudiziale (arg. da Cass. Civ. sez. 3, sent. 26830 dell'11/10/2017, Cass. civ. sez. 3, sent. 21258 del 20/10/2016; conf. vd. Cass. Civ. sez. trib. sent. 10.12.2019, n. 32203).
Laddove il debitore pignorato o il terzo intendano opporsi al c.d. “ordine” del concessionario, chiedendo contestualmente la sospensione della procedura esecutiva, tale iniziativa – in assenza di un'esecuzione già pendente innanzi al giudice - darà luogo, essa stessa, al processo innanzi ad un'autorità giudiziaria.
Per meglio dire, deve ritenersi che il ricorso dell'opponente inneschi un giudizio rimesso, nella fase preliminare, alla competenza funzionale inderogabile del
Giudice dell'esecuzione.
In tal senso i chiarimenti del giudice di legittimità (vd. Cass. civ. 26830/2017, cit.) in tema di opposizione agli atti esecutivi, ovvero in merito alle diverse tipologie di opposizione astrattamente proponibili anche nel caso considerato (v. in particolare Cass. civ. sez. 3, sent. n. 25170/2018, secondo cui “lo svolgimento della preliminare fase sommaria del giudizio di opposizione davanti al giudice dell'esecuzione, espressamente prevista dall'attuale formulazione dell'art. 615, comma 2 (per l'opposizione all'esecuzione), e dagli artt. 617, comma 2 e 618 (per l'opposizione agli atti esecutivi), nonché dall'art. 619 c.p.c. (per l'opposizione di terzo all'esecuzione) non può essere ritenuta meramente facoltativa”.
Il giudice adito, in tale sede, è invero chiamato a pronunciarsi sull'istanza di sospensiva (cfr. art. 624 c.p.c.) ovvero sulle questioni “urgenti”, dando o negando i provvedimenti indilazionabili chiesti dalla parte (art. 618 c.p.c.), e adottando le disposizioni indispensabili alla introduzione del giudizio di merito (artt. 616 e 618, comma 2, c.p.c.); nel termine (perentorio) dato dal medesimo giudice, potrà eventualmente instaurarsi il giudizio di “merito”, a cui si applicheranno le regole ordinarie in ragione del rito e della materia di riferimento.
Pertanto, l'opposizione proposta dinanzi all'autorità giudiziaria , e precisamente dinanzi al Giudice dell'esecuzione, formulata dal debitore, sposta la procedura dal piano iniziale di natura puramente stragiudiziale, a quello giudiziale, sottoposto, sub iudice, alle regole del codice di procedura civile, senza alcuna eccezione .
Nella presente vicenda risulta che il pignoramento veniva notificato all'odierno attore in data 6.11.2018 e che l'opposizione all'esecuzione veniva proposta tempestivamente in data 16.11.2018 con contestuale istanza di sospensione della procedura esecutiva.
Con provvedimento del 16.11.2018, emesso inaudita altera parte, stante il concreto pericolo di rendere inefficace un provvedimento tardivo di sospensione nelle more dell'udienza in contraddittorio, il G.E. adito sospendeva il pignoramento in attesa dell'udienza di comparizione parti fissata per il giorno
04.03.2019.
Il predetto provvedimento veniva notificato (come dimostrato dalla documentazione versata in atti dall'odierno istante) tempestivamente, in data
21.11.2018, dall'opponente all' e al terzo pignorato CP_1 Controparte_1
Comitato Centrale Albo dei TRAsportatori.
Ciononostante il terzo e l' , ignorando l'ordine Controparte_1 giudiziale di sospensione della procedura esecutiva, procedevano l'uno a trasferire le somme pignorate, pari a € 16.604,76 , l'altro ad incassarle, in spregio all'ordine giudiziale impartito e conosciuto, avendo ricevuto regolare notifica a mezzo pec del provvedimento cautelare adottato dal giudice, in palese pregiudizio del debitore opponente, a cui nulla veniva comunicato.
Infatti, dalla documentazione offerta in giudizio, e come confermato dalla stessa nel suo atto di costituzione, il comitato Centrale Controparte_1
Contr Albo dei Trasportatori deliberava l'erogazione della somma in favore dell' in data 13.12.2018, in mancanza di una comunicazione di arresto della procedura Contr esecutiva da parte dell' eseguendo il pagamento in favore dell'enete della riscossione in data 20.12.2018.
L , in epoca successiva alla notifica del Controparte_1
provvedimento giudiziale di sospensione della procedura, anzicchè arrestare la procedura esecutiva, dichiarata sospesa dal G.E., la continuava , come se fosse ancora in corso la fase stragiudiziale, e senza alcun potere, incassava le somme che non potevano essere toccate vista la, ben nota, sospensione della procedura esecutiva disposta dal G.E.
In spregio persino ai generali principi di correttezza e buona fede che devono governare i rapporti tra contribuente e amministrazione, l' Controparte_1
nelle more della prima udienza fissata dal Giudice dell'esecuzione ha
[...]
sottaciuto di avere riscosso ed incassato illegittimamente le somme accantonante dal terzo, procedendo come se l'esecuzione forzata si svolgesse ancora in sede stragiudiziale, e non sub iudice, data l'opposizione, vanificando la tutela giurisdizionale garantita, in ogni caso, dal sistema semplificato di riscossione di cui al DPR 602/1973.
Accadeva inoltre che il Giudice dell'esecuzione, non informato della circostanza che la procedura esecutiva era andata avanti nonostante la sospensione già disposta, alla prima udienza di comparizione parti confermava, ravvisando la fondatezza dei motivi di opposizione, la sospensione già concessa inaudita altera parte assegnando termine alle parti per l'introduzione del giudizio di merito che non veniva da alcuno instaurato con la conseguenza che a novembre del 2019 la procedura veniva dichiarata estinta per inattività delle parti, con espresso ordine al terzo di restituire al debitore tutte le somme accantonate a seguito del pignoramento, nel convincimento che le stesse fossero ancora in custodia del terzo.
Ordine che rimaneva inevaso in pregiudizio dell'opponente e con indebito vantaggio per l' , che ha riscosso le somme Controparte_1
nonostante la sospensione disposta, senza informare l'opponente e il giudice di avere continuato la procedura esecutiva stragiudiziale, e senza averne alcun potere nè legittimazione.
Pertanto, il rimedio giudiziale odierno , esperito parte attrice per la ripetizione di Contr quanto indebitamente riscosso dall' è corretta e coerente con la rappresentazione dei fatti di causa, compiutamente provati, e con le norme del codice civile di cui all'art. 2033 c.c., che non trovano alcuna espressa deroga normativa nel caso, com'è quello di specie, dell'illegittima attività esecutiva promossa dall' in costanza di giudizio di opposizione Controparte_7 all'esecuzione, allorchè la competenza a decidere sulle sorti del pignoramento, avviato ai sensi dell'art. 72 bis dpr 602/1973, spetta unicamente all'autorità giudiziaria adita.
Considerato che il pignoramento, di cui veniva disposta la sospensione, veniva dichiarato estinto, per cui nessuna somma pignorata poteva essere incamerata Contr legittimamente dall' in base all'atto di pignoramento iniziale, l'avere trattenuto somme in forza e virtù del pignoramento sospeso e poi estinto, si traduce in un indebito oggettivo per colui al quale le somme dovevano, invece, essere restituite. Contr Pertanto, ai sensi dell'art. 2033 c.c. l' è tenuta a restituire la somma di €
16.604,76, indebitamente percepiva le somme da parte del terzo, in danno della società ricorrente, unica legittimata a riceverla in forza e virtù del provvedimento giudiziale dichiarativo dell'estinzione del pignoramento con cui veniva ordinata la restituzione delle somme accantonate al debitore esecutato.
Inoltre, atteso che l'apprensione delle somme non è stata incolpevole, né eseguita in buona fede, poiché l' ra a conoscenza dell'opposizione e soprattutto del CP_6
provvedimento che ordinava la sospensione della procedura esecutiva, ed ha consapevolmente disatteso l'ordine giudiziale, ai sensi dell'art. 2033 c.c. la società attrice ha diritto alla restituzione della somma di € 16.604,76 ed alla corresponsione degli interessi legali maturati sulla predetta somma dalla data dell'illegittima percezione da parte dell fino alla data della restituzione. CP_8
Pertanto , accertato l'indebito contestato, l' va Controparte_1
condannata al pagamento in favore della Parte_1
(C.F. ), della somma € 16.604,76, oltre
[...] P.IVA_1 interessi legali maturati sulla predetta somma dalla data dell'illegittima riscossione fino alla data della restituzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico di parte convenuta e liquidate, come in dispositivo, in favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
(C.F. ): Parte_1 P.IVA_1
Contr
- dichiara che l' ha indebitamente riscosso la somma di € 16.604,76 in forza di una procedura esecutiva sospesa e successivamente estinta;
- condanna ai sensi dell'art. 2033 c.c. l Controparte_1 al pagamento in favore della Parte_1
(C.F. ) della somma di € 16.604,76, oltre interessi nella misura legale P.IVA_1
dalla data della percezione (20.12.2018) sino a quella della restituzione;
- condanna l al pagamento delle spese Controparte_1
del presente giudizio che liquida in favore di parte ricorrente in € 3.397,00 , oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti e richiedenti ex art. 93 cpc.
Palmi, 01.04.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Elena Giovannella