Ordinanza cautelare 4 settembre 2020
Ordinanza collegiale 5 marzo 2021
Sentenza 4 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 04/10/2021, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/10/2021
N. 01165/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00551/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 551 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Camani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Camani in Albignasego, viale Cavour 3;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Venezia, piazza San Marco, 63;
per l'annullamento
del decreto del -OMISSIS-, di diniego di rilascio della licenza di porto fucile per uso sportivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2021 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso:
- che con decreto del -OMISSIS-ha rigettato la richiesta di rilascio di porto di fucile per uso sportivo presentata dal ricorrente per il fatto che “ risulta una condanna della -OMISSIS-per i reati di furto continuato in concorso e ricettazione, cui, è seguita riabilitazione. Risulta inoltre un ulteriore episodio di illegalità per favoreggiamento della prostituzione – in quanto veniva esercitata la prostituzione in appartamento di cui aveva la disponibilità – accertato da quest’ufficio in data-OMISSIS- ” e “ la condanna per i reati previsti ex art. 43 T.U.L.P.S., tra cui risulta annoverato il furto alla lettera a) impedisce in senso assoluto la concessione di un’autorizzazione di polizia in materia di armi ”;
- che con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato il predetto decreto per violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione in quanto, da un lato, la condanna per il reato di furto si riferirebbe ad un fatto molto risalente per il quale il-OMISSIS-con ordinanza del -OMISSIS-ha concesso la riabilitazione e, dall’altro lato, l’ulteriore episodio di illegalità non sussisterebbe, trattandosi “ di un errore di identificazione del soggetto o, al più, di un’ipotesi di omonimia ”;
- che, costituitosi in giudizio, il Ministero dell’Interno ha prodotto una relazione in cui sono state contestate nel merito le censure proposte, rilevando che nei confronti del ricorrente sarebbe stata presentata “ una segnalazione ” per favoreggiamento alla prostituzione;
- che con ordinanza n.-OMISSIS-questa Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente per difetto del presupposto del periculum in mora , riservando “ al merito la valutazione della questione relativa alla segnalazione per il reato di favoreggiamento della prostituzione, contestata dal ricorrente e ribadita dall’Amministrazione in sede di memoria”;
- che con successiva -OMISSIS-, questa Sezione ha richiesto all’Amministrazione resistente una relazione di chiarimenti in merito all’ “ ulteriore episodio di illegalità per favoreggiamento della prostituzione in appartamento di cui aveva la disponibilità ”, richiamato nel provvedimento impugnato e contestato dal ricorrente;
- che l’Amministrazione resistente non ha ottemperato a tale provvedimento istruttorio;
- che all’udienza del 22 settembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato:
- che per giurisprudenza costante, in materia di detenzione e porto di armi l'Autorità di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell'uso e nella custodia delle armi, a tutela della pubblica incolumità. In particolare, " l'ampiezza di tale discrezionalità deriva, sotto un primo profilo, dall'assenza, nel nostro ordinamento, di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui art. 669 c.p. e all'art. 4, comma 1, della legge n. 110 del 1975; sotto altro profilo, dalla circostanza che ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., il compito dell'Autorità di pubblica sicurezza non è sanzionatorio o punitivo, ma ha la finalità cautelare di prevenire abusi nell'uso delle armi, a tutela della privata e pubblica incolumità: ai fini della revoca dell'autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni non è, pertanto, necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, bensì è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso " (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 7 gennaio 2021, n. 5);
- che tuttavia, pur a fronte di tale ampia discrezionalità, il giudizio prognostico di inaffidabilità nella detenzione e uso delle armi deve essere effettuato sulla base di una congrua istruttoria che valuti tutte le circostanze fattuali rilevanti nel singolo caso, al fine di verificare, in concreto, il rischio di un utilizzo improprio dell'arma in pregiudizio ai tranquilli ed ordinati rapporti con gli altri consociati. Tale istruttoria deve conseguentemente estrinsecarsi in una motivazione adeguata che renda conto delle ragioni poste a base del giudizio negativo e che consenta, in sede giurisdizionale, di verificare la sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, 8 febbraio 2021, n. 211);
- che in caso di intervenuta riabilitazione, l’art. 43, comma 2, T.U.L.P.S., come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. e ), del d.lgs. n. 104 del 2018, configura un potere discrezionale, non vincolato, di reiezione dell’istanza (Cons. Stato, Sez. III, 1 ottobre 2020, n. 5754);
- che a fronte di condanne per fatti molto risalenti l’Amministrazione deve procedere ad una prognosi concreta che tenga conto del tempo trascorso e della condotta tenuta successivamente al fatto di reato, motivando sul punto (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 25 maggio 2018, n. 648);
- che nel caso di specie il provvedimento impugnato è stato adottato esclusivamente in ragione di una precedente condanna intervenuta – in primo grado avanti al Tribunale - -OMISSIS-
- che in relazione a tale sentenza di condanna il-OMISSIS-con ordinanza del -OMISSIS-ha concesso al ricorrente la riabilitazione;
- che l’ulteriore episodio di illegalità richiamato nel provvedimento impugnato come “ accertato da questo ufficio in data-OMISSIS-”, non risulta menzionato nel certificato ex art. 335 cod. proc. pen. prodotto in giudizio e sarebbe in ogni caso antecedente al provvedimento di riabilitazione del -OMISSIS- ;
- che nelle memorie prodotte l’Amministrazione indica tale ulteriore episodio di illegalità come oggetto di semplice “segnalazione” e non come “accertato da questo ufficio”, come indicato invece nel provvedimento impugnato;
- che tale ulteriore episodio di illegalità è stato specificamente contestato dal ricorrente e che, come rilevato, l’Amministrazione non ha fornito i chiarimenti richiesti da questo Tribunale con -OMISSIS-;
- che in definitiva, stante il carattere risalente della condanna, l’adozione del provvedimento impugnato richiedeva quantomeno di verificare che nell’ulteriore episodio di illegalità contestato non si fosse trattato “ di un errore di identificazione del soggetto” o “di un’ipotesi di omonimia ”;
Ritenuto che alla luce di tali rilievi risultino fondate le censure di difetto di istruttoria e di motivazione proposte dal ricorrente;
Ritenuto pertanto di accogliere il ricorso e per l’effetto di annullare il decreto del -OMISSIS-, fermo in ogni caso il potere dell’Amministrazione di rivalutare l’istanza sulla base dei principi sopra esposti.
Ritenuto che per la peculiarità della fattispecie sussistono i presupposti per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla, nei sensi di cui in motivazione, il decreto del -OMISSIS-.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.