Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 10/06/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.g.n. 1602/2021
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione unica in persona del giudice unico
Dott.ssa Maura Manzi
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 1602 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza resa fuori udienza il 19.11.2024, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 10.10.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze o conclusioni, e posta in deliberazione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
tra
, C.F. in proprio e nella qualità di legale Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentante della C.F. e P. Iva Controparte_1
, entrambi rappresentati e difesi ai fini della presente opposizione congiuntamente o P.IVA_1
disgiuntamente dall'Avv. Gabriele Carmelo Gallo, con studio in Monterotondo (RM), Via Salaria 223
C - 00015 -, PEC: e dall'Avvocato Angiolino Albanese, Email_1
C.F. , con studio in Viale Giulio Cesare, 118 - 00192, Roma (RM), PEC: C.F._2
congiuntamente o disgiuntamente tra loro, come da procura su foglio Email_2 separato allegata all'atto di citazione, con elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. Albanese,
OPPONENTE
E
1
, C.F. e n. scrizione presso il Registro delle Parte_2
Imprese di EZ , Gruppo IVA MP - partita IVA in persona P.IVA_2 P.IVA_3
del suo procuratore speciale giusta procura a rogito Notaio del 15.06.2021, CP_2 Per_1
Repertorio n. 40.124 Raccolta n. 20.466, rappresentata e difesa dagli Avvocati Luca Frasca e Ugo
Frasca (i quali dichiarano di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica certificata Email_3 Email_4
in virtù di procura apposta su foglio separato sottoscritto digitalmente, costituente parte
[...]
integrante della comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
L'Aquila, Via dei Giardini n. 12
OPPOSTA
Nonché
numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Treviso – Belluno n. Controparte_3
, e per essa, quale mandataria (in forza di procura del 9.09.2019 con atto del Notaio P.IVA_4
, Rep. n. 302725 – Racc. n. 34552, registrata presso l'ufficio di Pordenone in data Persona_2
10.09.2019 al n. 12455 serie 1T) iscritta al Registro delle Imprese di Controparte_4
Milano, Codice Fiscale e Partita Iva , in persona del suo procuratore speciale in persona P.IVA_5
del suo procuratore speciale Dott. C.F. , Controparte_5 CodiceFiscale_3
rappresentata e difesa dall'Avvocato Luca Frasca (il quale dichiara di voler ricevere le notifica-zioni
[... e le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata in virtù di procura apposta su foglio separato costituente parte Email_5 integrante e non separabile dell'atto di intervento ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
L'Aquila, Via dei Giardini n. 12
INTERVENUTA
OGGETTO: Contratti bancari – Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni per parte opponente:
“Visto l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del Decreto Ingiuntivo opposto, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni istanza contraria:
2 R.g.n. 1602/2021
1) In via preliminare per Il Sig. e per la Parte_1 Controparte_1 rispetto all'intervento della per il tramite della Controparte_4 Controparte_3 accertare e dichiarare il difetto di legittimazione sostanziale e processuale della parte intervenuta per mancata prova del fatto che essa sia diventata effettivamente titolare del credito controverso e/o per mancata iscrizione del servicer nel registro degli intermediari bancari ex articolo 106 d.lgs.
38/1993 TUB.
2) In via principale nei confronti del Sig. in proprio: accertare la nullità della Parte_1 clausola contrattuale del contratto di fideiussione in deroga all'articolo 1957 c.c. per violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, e per l'effetto dichiarare decaduta ex art. 1957 c.c. la Banca dal diritto di poter escutere la fideiussione;
per l'effetto dichiarare la nullità del Decreto ingiuntivo n. 396/2021, R.G. 1257/2021 emesso dal Tribunale di L'Aquila nei confronti del Sig. in proprio e l'infondatezza della pretesa creditoria;
Parte_1
3)In via principale nei confronti della e in via subordinata Controparte_1 nei confronti del Sig. in proprio dichiarare la nullità del Decreto ingiuntivo n. Parte_1
396/2021, R.G. 1257/2021 emesso dal Tribunale di L'Aquila nei confronti degli odierni opponenti e l'infondatezza della pretesa creditoria, ovvero in subordine limitare la pretesa creditoria ove ritenuta provata nella misura accertata dal CTU nei confronti di . Parte_2
4) Con vittoria di spese ed onorari, l'avvocato Gallo, visto anche l'intervento della CP_4
, si dichiara antistatario.
[...]
Conclusioni per parte opposta e per l'intervenuta ex art 111 c.p.c.:
“Conclude perché l'adito Giudice -ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese- voglia:
- preliminarmente, concedere la provvisoria esecutività del decreto opposto;
- nel merito, dichiarare inammissibile o comunque rigettare perché infondata l'avversa opposizione, riconoscendo la sussistenza del credito della concludente Banca MP, siccome reclamato con l'opposta monizione;
Con vittoria delle spese e dei compensi di lite. Si producono i documenti richiamati in narrativa ed il fascicolo della fase monitoria”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il decreto ingiuntivo opposto, n. 396/2021 (R.G. n. 1257/2021) del 28.07.2021, recante ingiunzione nei confronti di (di seguito “ Controparte_1 [...]
), e la prima quale debitore principale e il secondo quale garante, in CP_1 Parte_1 forza della fideiussione del 18.10.2011, al pagamento di € 225.433,62, oltre interessi convenzionali e spese, si riferisce al saldo debitore del conto corrente 18761, intestato alla acceso Controparte_1 dalla società il 29.04.2010 presso (di seguito “MP”) e chiuso il Parte_2
22.04.2021, al netto della compensazione tra il saldo del suddetto conto (pari ad € 236.390,25) e il saldo creditore del conto corrente n. 21554, anch'esso intestato alla Controparte_1
Hanno proposto opposizione la e deducendo: - la nullità della Controparte_1 Parte_1
fideiussione sottoscritta dal , per violazione della normativa antistrust, in quanto Parte_1
3 R.g.n. 1602/2021
conforme allo schema ABI 2003 censurato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005; - la decadenza dell'obbligazione del fideiussore ex art. 1957 c.c., avendo la banca creditrice agito contro il debitore sei mesi oltre la revoca delle linee di credito ed essendo nulla la clausola del contratto posta a deroga di tale norma, stante la predetta violazione della normativa a tutela della concorrenza;
- l'infondatezza della pretesa creditoria per omessa produzione di tutti gli estratti conto relativi al rapporto e violazione della normativa antiusura.
Con atto di intervento del 5.10.2021, a mezzo della mandataria interveniva nel Controparte_4
processo ex art. 111 c.p.c. la quale deduceva di essere subentrata a MP nella Controparte_3 posizione creditoria, per avere la stessa acquistato il credito, nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione ex art. 58 Testo Unico Bancario.
Costituitosi il contraddittorio, il giudice ha concesso i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., e all'esito ha disposto CTU contabile, affidata alla dott.ssa ed infine, acquisita la relazione di Persona_3
CTU, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
__________________
La causa è stata istruita con CTU sul seguente quesito:
“Accerti il CTU il saldo finale del rapporti di conto corrente per cui è causa alla data di chiusura o in alternativa alla data dell'ultimo estratto conto disponibile applicando i seguenti criteri:
1) accerti previamente il CTU l'eventuale superamento dei tassi soglia pro tempore vigenti, considerando tutti i costi correlati alla concessione del credito, ed applicando, quanto alle
Commissioni di Massimo Scoperto, i criteri dettati da Cass. Sez. U., Sentenza n. 16303 del
20/06/2018; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1464 del 18/01/2019 e, in caso di scoperto di conto e in assenza della rilevazione del tasso di riferimento per tale categoria, il tasso soglia desunto dal tasso medio rilevato per l'apertura di credito;
2) in caso di risposta positiva al subquesito 1) in relazione ai periodi per i quali è pattuito o comunque applicato un tasso superiore al tasso soglia, successivamente all'entrata in vigore della L. 108/96, escluda qualsiasi interesse;
3) nell'esame della documentazione prodotta, tenga conto esclusivamente dei periodi documentati e, qualora l'estratto conto iniziale del periodo documentato (preceduto da un periodo non documentato) rechi saldo negativo, applichi il saldo “0”, escludendo quindi l'eventuale peggioramento del saldo formatosi nel periodo non documentato. Qualora, invece, l'estratto conto iniziale del periodo documentato (preceduto da un periodo non documentato) rechi saldo positivo, mantenga il saldo indicato;
4) indichi il tasso debitore o creditore applicabile alla data del saldo finale.”
4 R.g.n. 1602/2021
Il CTU, esaminati i documenti contrattuali e le relative condizioni economiche, non ha riscontrato il superamento del tasso soglia ex L. 108/06 pro tempore applicabile (TAN pari al 7,650%, TAE
7,872%, tasso extra fido TAN 12,90% a fronte del tasso soglia dello 18,72%) e quindi ha escluso l'usura originaria;
inoltre ha rilevato che non sono state applicate commissioni di massimo scoperto con aliquote oltre la soglia usura.
Tuttavia, effettuando il ricalcolo del saldo con l'applicazione dei tassi contrattuali previsti, ha accertato che il saldo del contratto di conto corrente alla data di chiusura era pari a € - 224.737,85, a fronte di un saldo banca di € – 234.246,57.
Quanto alla completezza della documentazione, ha rilevato che l'interesse è stato pattuito per iscritto e che in nessun trimestre la documentazione è risultata mancante, dunque sono stati considerati, nei calcoli, i saldi risultanti dall'estratto conto di inizio trimestre.
Infine, ha accertato che, alla data di chiusura del rapporto, il tasso banca applicato era pari al 3% mentre quello creditore pari a 0.
Le conclusioni definitive del CTU sono così le seguenti:
RISULTATI RICONTEGGIO
SALDO BANCA -234.246,57
SALDO FINALE RICALCOLO -224.737,85
DIFFERENZA SALDI 9.508,72
Di cui:
RETTIFICA MOVIMENTI 0,00
SALDO INTERESSI 9.508,72
SALDO CMS 0,00
SPESE ENUCLEATE 0,00
RETTIFICHE 0,00
DIFFERENZA INIZIALE RICALCOLO 0,00
Rispetto al saldo contabilizzato dalla banca il ricalcolo ha condotto a una differenza di € 9.508,72 a favore del correntista.
Solo la banca opposta ha proposto osservazioni delle parti ex art. 195 comma 3 c.p.c., contestando, in primo luogo, il ricalcolo effettuato dalla CTU, la quale non ha indicato i criteri utilizzati e le difformità riscontrate rispetto alle condizioni applicate negli estratti conto. In particolare, la banca ha rilevato come, al termine di ogni periodo di liquidazione, la consulente abbia erroneamente espunto
5 R.g.n. 1602/2021
gli interessi addebitati dall'istituto di credito, per poi procedere al riaddebito alla data di chiusura del conto, in un'unica soluzione, elidendo ogni capitalizzazione periodica.
La consulente ha replicato alle osservazioni dell'istituto di credito, affermando di aver proceduto, nell'esecuzione dei conteggi, all'elisione degli effetti anatocistici determinati dal sistema di ricapitalizzazione.
Ebbene, ritiene il Tribunale che detta eliminazione della capitalizzazione degli interessi non sia corretta. Difatti, il contratto di conto corrente per cui è causa, all'art. 9, espressamente approvato dal cliente, stabilisce la capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi creditori e debitori.
D'altronde, alcuna contestazione in merito alla capitalizzazione degli interessi è stata sollevata dagli odierni opponenti;
difatti, nulla è stato previsto al riguardo nei quesiti che il Giudice ha posto all'ausiliario.
In secondo luogo, la banca opposta ha contestato i conteggi operati dalla CTU anche con riferimento al calcolo del tasso di interesse rilevante ai fini della comparazione con il tasso antiusura.
Considerando che, tuttavia, la consulente non ha riscontrato alcun superamento del tasso soglia, tali deduzioni appaiono del tutto superflue e irrilevanti ai fini della decisione.
Come anticipato, il consulente di parte degli opponenti non ha presentato osservazioni nei confronti delle conclusioni della CTU ed in comparsa conclusionale vi ha prestato adesione.
Venendo alla censure relative al rapporto di fideiussione, per quanto riguarda la invalidità dedotta in relazione al provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2005, che ha accertato una intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito, la pronuncia della Cass. S.U., n. 41994 del 30 dicembre
2021, ha affermato la nullità parziale delle fideiussioni che riproducano determinate clausole include nel modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI ed oggetto di censura da parte della Banca di Italia, nella qualità di Autorità Antitrust. Si tratta della clausola che prevede la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., della clausola nota come “clausola di reviviscenza”, secondo la quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo, della clausola che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale. La medesima sentenza ha affermato che la rilevabilità d'ufficio della nullità opera pur sempre nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità a presidio del principio processuale della domanda (punto 2.20.2 della sentenza).
Occorre sottolineare, quindi, che la fideiussione omnibus, per cui è lite, risulta stipulata nel 2011 cioè
a distanza di sei anni dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, che costituisce prova
6 R.g.n. 1602/2021
privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso.
Al contrario, nel caso specifico, il provvedimento della Banca d'Italia anzidetto non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione in parola, stipulata in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha, come è noto, coperto un arco temporale coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005 (cfr. Trib. Milano. Sez. spec. impresa del 19/01/2022, Trib.
Napoli Sez. spec. impresa del 24/05/2022 ). Poiché il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della Banca medesima, le parti attrici sono, pertanto, onerate dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2, comma 2 lett. a) della L. n.287/1990.
Invece gli attori non hanno dato prova alcuna circa l'esistenza di un'intesa nel periodo rilevante in relazione alla data in cui hanno rilasciato le fideiussioni oggetto di causa, avente come oggetto quello di impedire, restringere, falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale bancario attraverso la fissazione di specifiche condizione contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.
All'infondatezza della doglianza relativa alla violazione della normativa antitrust consegue anche il rigetto dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. La disposizione è stata infatti derogata dalle parti nel contratto di garanzia e, non avendo la disposizione carattere imperativo (per tutte Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 84 del 08/01/2010 e Sez. 1, Sentenza n. 10574 del 04/07/2003) né richiedendo la doppia sottoscrizione conforme all'art. 1341 comma 2 c.c. (per tutte Sez. 3, Sentenza n. 9695 del
03/05/2011 e Sez. 3, Sentenza n. 9245 del 18/04/2007) peraltro presente nel documento prodotto in atti, la deroga deve ritenersi senz'altro valida.
Alla luce delle precedenti considerazioni, l'opposizione proposta da e dalla Parte_1 [...]
va dunque respinta e il decreto ingiuntivo opposto confermato. CP_1
Quanto all'intervento in giudizio ex art. 111 c.p.c. della cessionaria del credito litigioso, ritiene il giudicante che, in disparte la legittimità dell'intervento, lo stesso non possa di per sé dar luogo ad una pronuncia direttamente nei confronti di giacché, ai sensi del primo comma Controparte_3
del citato art. 111, laddove nel corso del giudizio si verifichi il trasferimento per atto tra vivi a titolo particolare del diritto controverso, il processo prosegue tra le parti originarie, salva l'efficacia della sentenza anche nei confronti del successore a titolo particolare, abbia o meno questi esercitato la facoltà di intervenire nel giudizio, e solo allorquando il successore a titolo particolare intervenga
7 R.g.n. 1602/2021
nel giudizio e l'alienante venga estromesso (art. 111, comma 3, c.p.c.) è possibile che la pronuncia sia resa direttamente nei confronti del successore intervenuto (nella specie, tuttavia, l'alienante, ossia MP non è stata estromessa dal giudizio, sicché la presente sentenza va pronunciata nei suoi confronti, sia pure con effetti estensibili all'intervenuta).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del dm
55/2014, secondo il valore della controversia, determinato sulla base della domanda, ai valori medi.
Per il medesimo principio, devono ritenersi a carico degli opponenti anche le spese di CTU, rispetto alle quali però nulla è disposto, atteso che la consulente non ha depositato l'istanza per la liquidazione dei compensi.
P. Q. M.
il Giudice unico, definitivamente pronunciando,
- RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 396/2021 emesso dal Tribunale di L'Aquila il 28.07.2021;
- CONDANNA gli opponenti alla rifusione, in favore di Parte_2
delle spese di lite, che liquida in € 14.103, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge.
L'Aquila, 4.06.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maura Manzi
8