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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°647 R. G. anno 2024 promossa in grado di appello
DA
, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_7 Parte_8
, ,
[...] Parte_9 Parte_10 [...]
, , , Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , Parte_14 Parte_15 Pt_16
, ,
[...] Parte_17 Parte_18
, , ,
[...] Parte_19 Parte_20 [...]
, , Parte_21 Parte_22 [...]
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Truglio, elettivamente Pt_23 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ugo Pecoraro sito in Palermo nella Piazza San Francesco di Paola n. 47.
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo, presso i cui uffici siti in via Mariano Stabile n. 182 domicilia ex lege.
APPELLATO
All'udienza del 30 gennaio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 884/2023 del 12 dicembre 2023 il Tribunale G.L. di Marsala, decidendo sul ricorso proposto anche dagli odierni appellanti nei confronti del
, ha: Controparte_1
dichiarato l'incompetenza territoriale del Tribunale di Marsala con riferimento alle domande proposte da e indicando quale Parte_24 Parte_25 giudice competente il Tribunale di Trapani, ed assegnando per la riassunzione il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente;
rigettato le domande proposte da , , Parte_1 Parte_2
, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_7 Parte_10 [...]
, , , , Parte_11 Parte_12 Parte_14 Parte_16 [...]
e dirette all'assegnazione della Carta Parte_22 Parte_23 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n.
107/2015 relativamente alle annualità scolastiche da ciascuno rivendicate in ricorso;
accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti , , Parte_26 Parte_27
e all'assegnazione della Carta elettronica per Parte_28 Parte_29
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 201 e per l'effetto, ha condannato il , in persona del Controparte_1
pro tempore, alla corresponsione in favore dei predetti della c.d. carta CP_2 docenti per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 per gli anni rispettivamente indicati in ricorso;
ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
Pur consapevole delle autorevoli posizioni espresse sull'applicazione dell'istituto denominato “carta docente” introdotto dall'art. 1 comma 121° della Legge n. 107/2015 e di come quest'ultima, programmaticamente riservata ai soli docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, sia stata assoggettata ad una interpretazione conformatrice al dettato della clausola n. 4 par. 1 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE in ragione della quale Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” sicché la normativa interna, passibile di connotazione discriminatoria, doveva assoggettarsi ad una rivisitazione interpretativa favorevole alla estensione del beneficio anche ai docenti titolari di incarichi a termine, ciò premesso il G.L. ha dato atto dell'intervento nomofilattico da ultimo operato dalla S.C. (sentenza n. 29661/2023) e di come, in base alla suddetta interpretazione, il bonus in parola non poteva essere erogato in forma specifica ai docenti che fossero nel frattempo fuoriusciti dal sistema scolastico.
2 Dal momento che i ricorrenti , Parte_1 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_7 Parte_10 [...]
, , Di Parte_11 Parte_12 Parte_14 Parte_16
e non avevano allegato di essere attualmente Parte_22 Parte_23 in servizio presso il o di essere quanto meno Controparte_3 iscritti nelle graduatorie, dovendosi ritenere che gli stessi fossero cessati dal servizio, la carta docenti non poteva essere loro riconosciuta.
Né poteva darsi corso ad un alternativo rimedio di carattere risarcitorio, stante la mancanza di alcuna domanda al riguardo.
La sentenza di primo grado è stata appellata dai suddetti docenti, i quali si dolgono della violazione dell'art. 112 c.p.c. e della falsa applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione rispetto alla circostanza - permanenza della docente all'interno del sistema scolastico – esulante dal thema decidendum della controversia, configurante eccezione in senso proprio non sollevata dal CP_1 convenuto, e come tale sottratta al potere di rilevazione ex officio da parte del giudice adito.
In ogni caso, producono oggi in appello i documenti (contratti di lavoro) attestanti che all'epoca della pronuncia impugnata erano regolarmente in servizio per l'a.s.2023/2024 e, conseguentemente, iscritti e/o inseriti nelle rispettive graduatorie,
a dimostrazione, cioè, della sussistenza del requisito in parola e ne chiedono l'ammissione, non pregiudicata dalla prospettabile preclusione processuale, trattandosi di elemento rilevante e indispensabile ai fini della decisione della controversia e, in quanto tale, rientrante nella disponibilità del giudice, in adempimento del dovere di ricerca della verità materiale.
Con un secondo motivo i ricorrenti Parte_5 Parte_6
,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_13 [...]
, , , , Parte_15 Parte_17 Parte_18 Parte_19
si dolgono del vizio di omessa Parte_20 Parte_21 pronuncia, ex art. 112 c.p.c., in ordine alle domande, di analogo tenore (volte cioè all'assegnazione della “Carta docenti”), da loro formulate in primo grado, che ribadiscono in questa sede, e totalmente ignorate dal Tribunale.
Aggiungono di essere tutti docenti di ruolo (ad eccezione di e Parte_8
, rispetto alla cui posizione vengono proposte le Parte_18 medesime considerazioni affrontate con la prima ragione di gravame, e prodotti i contratti di lavoro attestanti l'attualità del loro servizio nell'a.s. 2023/2024) come da estratti matricolari già offerti dal e da contratti a tempo indeterminato CP_1 prodotti in appello.
3 Con un terzo, subordinato, motivo lamentano, tutti gli appellanti, l'omessa pronuncia in odine alla domanda risarcitoria, a loro dire pure alternativamente articolata in ricorso.
Si dolgono, in ultimo, della compensazione delle spese e ne chiedono la condanna del quale conseguenza della riforma della sentenza. CP_1
Ha resistito il appellato, con memoria del 21 gennaio 2025, il quale si CP_1 oppone all'ammissione della documentazione richiesta e ne deduce comunque l'inefficacia a sopperire alla carenza allegatoria della circostanza, siccome valorizzata dalla sentenza impugnata.
Chiede in ogni caso negarsi ingresso alla domanda risarcitoria subordinata, poiché mai proposta in seno al ricorso introduttivo.
All'udienza del 30 gennaio 2025 la causa, previa discussione e sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
****
Tanto premesso l'appello appare fondato.
La problematica riguardante l'applicazione dell'istituto della Carta Docenti ed i risvolti discriminatori riconducibili alla fonte normativa, nella sua formulazione originaria (art. 1 comma 121° Legge 107/2015) ha conosciuto nel tempo l'intervento conformativo di plurime istanze giurisprudenziali (Consiglio di Stato n. 1842/2022 e
CGEU del 18/5/2022) che hanno censurato, in quanto discriminatoria, l'esclusione del beneficio ai docenti titolari di incarichi a termine.
In tale solco si è posta, da ultimo, la Corte di Cassazione con la pronuncia n.
29661/2023, la quale ha sciolto i molteplici nodi interpretativi innescati dall'applicazione dell'istituto della “Carta Docenti”. Premessa l'immanenza alla funzione scolastica dell'esigenza di promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale della classe docente, necessari a garantire l'erogazione del servizio scolastico, senza distinzione tra docenti di ruolo e non, e che, in attuazione di tale obiettivo, la L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della “Carta Docenti”, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_4
4 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile», ciò premesso la S.C. ha ritenuto che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ed il principio di non discriminazione ivi sancito, ostavano ad una normativa nazionale che riservasse quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
Ha quindi affermato che :
1. La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3.Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
5
4.L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Trasfusi i principi sopra enunciati nella odierna controversia, la problematica devoluta all'esame di questa Corte è anzitutto di natura processuale.
Essa ha riguardo alla ritualità della deduzione circa l'attuale appartenenza dei docenti al sistema scolastico, formulata per la prima volta in grado di appello, investendo essa l'ambito dei poteri di cognizione e di sindacato del giudice in ordine all'osservanza degli oneri di allegazione e di prova che, nel rito del lavoro, vincolano le parti al rispetto di una perentoria tempistica diretta a precludere l'allegazione di fatti e la prova di circostanze non introdotte nel rispetto dei termini assegnati per la costituzione in giudizio (artt. 414 e 416 c.p.c.).
Il rigore di tale sistema - soltanto mitigato dal principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., il quale autorizza il giudice a ritenere provati i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita – sottopone, in particolare, l'attore ad uno specifico onere deduttivo degli elementi costitutivi della domanda, conseguendo effetti decadenziali rispetto a profili non tempestivamente dedotti.
Fanno eccezione a tale regola i fatti la cui rilevanza nel giudizio sia sorta a causa delle difese della controparte, ovvero dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al deposito del ricorso.
E' stato, infatti, condivisibilmente affermato che nel rito del lavoro, in base al combinato disposto degli artt. 416, terzo comma, cod.proc.civ., che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare - onere probatorio gravante anche sull'attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 - e 437, secondo comma, cod.proc.civ, che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova - fra i quali devono annoverarsi anche i documenti -, l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e
l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia
6 giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio,
a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello. Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (Cass. SS.UU. n. 8202 del 20/04/2005).
Alla stregua di tale autorevole indicazione deve allora ritenersi che, rispetto alla rilevanza della circostanza – enucleata dalla S.C. con la pronuncia sopra riportata - costituita dall'attualità dell'inserimento dei docenti nel circuito scolastico, la deduzione e la prova di tale fatto nel presente grado di appello risponda ad una esigenza assertiva e dimostrativa imprevedibile al momento della instaurazione del giudizio e sia tale da legittimare, in quanto decisiva, l'ammissione in extremiis della fonte documentale diretta a comprovarla.
Una volta dato ingresso ai documenti che dimostrano l'avvenuta immissione in ruolo dei docenti Parte_5 Parte_6 Parte_9
Parte_13 Parte_15 Parte_17 Pt_19
, , , a far data dall'a.s. 2021/2022
[...] Parte_20 Parte_21
(dal 14/09/2020 e dal 1/09/2022, la ) e, per tutti gli altri, l'attualità del CP_5 Pt_20 servizio per l'a.s.2023/2024 della pubblicazione della pronuncia impugnata - CP_6 in assenza di altre ragioni di opposizione, sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'azione diretta all'adempimento in forma specifica dell'obbligo formativo costituito dall'assegnazione della carta docente per tutte le annualità in contestazione e da ciascuno rivendicate in ricorso, come indicate in dispositivo.
Il tutto oltre interessi legali dalla data di maturazione del beneficio fino al saldo, ciò rispondendo alla natura di credito di lavoro della obbligazione di pagamento in oggetto come tale rientrante nella sfera di applicazione dell'art. 429 comma 3° c.p.c..
Assorbita ogni altra questione, andrà, quindi, pronunciata la parziale riforma della sentenza di primo grado.
7 Trattandosi di questione interpretativa rispetto alla quale l'arresto nomofilattico della S.C. – rilevante sulle questioni trattate – è pervenuto soltanto successivamente alla instaurazione del giudizio, le spese sono state correttamente compensate, sussistendo giustificati motivi e le medesime ragioni giustificano la pronuncia di integrale compensazione anche delle spese di questo grado del giudizio.
P.QM.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.884/2023 emessa il 12 dicembre 2023 dal Tribunale G.L. di
Marsala:
-accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici per ciascuno di seguito indicati:
a.s. 2020/2021; Parte_1
; Parte_2 CodiceFiscale_1
a.s. 2017/18 e 2018/19; Parte_3
a.s. 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22; Parte_4
, 2020/21: Parte_5 CodiceFiscale_2
a.s. 2017/18,2018/19; Parte_6
a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22; Parte_7
a.s.2019/20, 2020/21; Parte_8
; Parte_9 Email_1
a.s. 2017/18, 2018/19; Parte_10
a.s. 2018/19, 2020/21, 2021/22; Parte_11
a.s.2020/21; Parte_12
a.s.2017/18, 2019/20; Parte_13
: a.s.2019/20, 2020/21, 2021/22; Parte_14
a.s. 2018/19; Parte_15
a.s. 2021/22; Parte_16
a.s. 2017/18, 2018/19; Parte_17
a.s. 2019/20; Parte_18
a.s. 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21; Parte_19
a.s.2018/19, 2020/21; Parte_20
a.s. 2017/18, 2019/20; Parte_21
a.s. 2020/21, 2021/22; Parte_22
a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22. Parte_23
-per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
alla corresponsione in favore dei predetti della c.d. carta Controparte_7
8 docenti per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 per tali annualità.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Compensa fra le parti le spese di questo grado di giudizio.
Così deciso in Palermo, il 30 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
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