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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 19/11/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario avv. Annarita Giuliani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N. RG 1068/22 promossa da:
, rappresento e difeso dall'avv. A. Ciucci, elett.te dom.to Parte_1 come in atti
ATTORE contro
AVV. FABRIZIO LAZZARO difeso personalmente
CONVENUTO
OGGETTO:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice, aggiudicatario della gara a seguito di vendita del 13.11.2020 in procedura esecutiva immobiliare, lamentando di essere stato vittima di un danno economico per aver il delegato alla vendita pagato la registrazione del decreto di vendita in ragione del prezzo di mercato dell'immobile e non del cd prezzo valore ai sensi della L. 266/2005; L , nemmeno su richiesta e rettifica del Controparte_1 decreto di trasferimento, ha ritenuto di dover rimborsare il tantundem all'odierno attore.
Si è costituita parte convenuta la quale ha contestato in fatto ed in diritto le avverse deduzioni chiedendo il rigetto delle istanze attoree.
Il giudizio ha visto copiosa prova documentale;
sui fatti storici come evidenziati dalle parti e sulle modalità della procedura esecutiva non si sono evidenziate contestazioni fra le parti. Il giudizio in tal modo istruito, precisate le conclusioni è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc ed oggi deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La responsabilità del delegato alla vendita, convenuto in giudizio, non sussiste.
Pur se la richiesta della agevolazioni fiscali sono applicabili anche agli acquisti tramite asta giudiziaria, tuttavia per ottenerle, è necessario che il contribuente renda le dichiarazioni relative ai requisiti prima della registrazione del decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'esecuzione, in quanto atto che formalizza il passaggio di proprietà. Dunque la richiesta e le dichiarazioni sono indispensabili per conseguire il vantaggio fiscale e l'onere dell'acquirente/contribuente è visto come una sorta di onere di collaborazione. Nel caso di specie la mancata richiesta è stato motivo fondato in ragione del quale l ha rifiutato il rimborso a Controparte_1 favore di Pt_1
L'ordinanza di delega, prodotta in atti, (all.1 comparsa di risposta) pure impone che le dichiarazioni relative ai requisiti fiscali vengano prodotte prima del decreto di trasferimento.
Risulta in atti, opportunamente documentato e nemmeno in contestazione fra le parti che in data 03.12.2020 è intervenuto decreto di trasferimento, notificato anche all'aggiudicatario (all.6); risulta che a seguire, chieste le precisazioni dei crediti e proposte le liquidazioni, il progetto di distribuzione definitivo è stato inviato via pec anche all'aggiudicatario e depositato il 04.03.2021 nonché approvato all'udienza del 17.03.2021.
Risulta ancora in atti che solo dopo ricevuto il progetto di distribuzione, il abbia manifestato di optare per il cd prezzo- valore ai sensi dell'art. 1, Pt_1 comma 497, L. 266/2005 e che il delegato alla vendita abbia rivolto istanza al Giudice dell'Esecuzione al fine di ottenere dal G.E. una rettifica del decreto di trasferimento nel tentativo di conseguire per l'aggiudicatario, il rimborso della somma in esubero dall' ma che il detto ente abbia rifiutato di Controparte_1 rimborsare la somma richiesta.
Del resto, ai fini dell'attribuzione o meno di responsabilità professionale del delegato, proprio la delega del G.E., prodotta in atti, alla pag. 10 punto g dispone come segue:
“la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti …dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto”. Il danno che l'attore lamenta pertanto, è imputabile alle proprie omissioni e non può essere attribuito al delegato oggi convenuto. Del resto in giudizio Pt_1 non ha fornito prova di aver fatto richiesta di applicazione dell'opzione prezzo-valore nei termini necessari ossia prima del decreto di trasferimento;
non l'ha fatto nella domanda di partecipazione alla gara, tantomeno in sede di aggiudicazione e nemmeno infine al saldo prezzo. Da dicembre 2020 infatti, solo con missiva del marzo 2021 l'aggiudicatario ha dichiarato di voler usufruire dell'applicazione del saldo-prezzo.
Nemmeno poi l'odierno attore, aveva mai opposto il decreto di trasferimento, come invece avrebbe potuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa così provvede:
1. rigetta la domanda dell'attore.
2. Condanna l'attore al rimborso in favore del convenuto delle spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 per compenso, oltre spese vive, rimborso forfetario e accessori di legge.
Così deciso, L'Aquila, 07.11.2025
Il Giudice onorario avv. Annarita Giuliani